Architetti Firenze e Prato: Normativa
Ordine degli Architetti di
Firenze e Prato

Commissione Normativa
in collaborazione con


LEGGE REGIONALE 8 OTTOBRE 1992, N. 49
INTERVENTI PERLA PROMOZIONE E LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' MOTORIE
(aggiornata con la L.R. 11-06-1999 n.34)

TITOLO I
FINALITA E PROGRAMMAZIONE
DEGLI INTERVENTI

Art I - Finalità

1. La Regione Toscana promuove lo sviluppo, il coordinamento e la qualificazione della pratica sportiva e delle attività motorio-ricreative al fine di:
a)
concorrere allo sviluppo integrale della persona anche sotto il profilo della socializazione e della formazione educativa;
b) contribuire al raggiungimento e al mantenimento di condizioni psico-fisiche ottimali.
2. Per il perseguimento di tali finalità la Regione favorisce:
a)
la diffusione della pratica sportiva e delle attività motorio-ricreative rivolte alla generalità dei cittadini, con attenzione anche ai soggetti portatori di handicap
b)lapromozioneelosviluppodell'associazionismo sportivo, in attuazione delle finalità individuate con la L.R. 9-4-1990 n. 36;
c) la realizzazione di un sistema regionale uniformemente diffuso di impianti e attrezature sportive ad uso collettivo;
d)
i rapporti di collaborazione con gli enti di promozione sportiva, il C.O.N.I. e le Federazioni sportive, gli organi scolastici, le Forze armate e ogni altro organismo e istituzione che svolge attività nel settore disciplinato dalla presente legge;
e)
la formazione degli operatori sportivi per una migliore qualificazione dell'offerta dei servizi e delle attività sportive e motorio-ricreative, anche a tutela dei cittadini utenti;
f) il consolidamento e l'incremento della presenza femminile nella attività sportiva, sostenendo specifiche iniziative promosse allo scopo.
3. A tal fine eroga finanziamenti a soggetti pubblici e privati nel quadro degli obiettivi specifici e secondo le indicazioni poste dal programma regionale di cui all'art. 2.

Art. 2 - Programma regionale. Contenuti

1. Il programma regionale degli interventi per la promozione delle attività sportive è strumento di attuazione del programma regionale di sviluppo ed ha validità temporale pari a quella del bilancio pluriennale della Regione, assumendo come riferimento finanziario le disponibilità recate da tale bilancio.
2. Il programma regionale stabilisce:
a)
gli obiettivi qualitativi e quantitativi articolati territorialmente da perseguire nel settore degli impianti e delle attrezzature sportive;
b) le priorità settoriali e territoriali di intervento per le attività sportive e motorio-ricreative, anche in riferimento alla tipologia dei praticanti;
c) le modalità e i contenuti per la richiesta di finanziamenti, la tipologia, l'importo massimodella spesa ammissibile a contributo, la misura nonchè la destinazione degli interventi finanziari, anche in modo differenziato secondo la natura giuridica dei soggetti richiedenti;
d)
le modalità ed i termini per l'erogazione del finanziamento;
e)
le modalità del controllo nell'utilizzazione dei finanziamenti;
f) le modalità di concessione della fideiussione regionale di cui all'art. 8
g)
le fattispecie di diversa utilizazione dei finanziamenti comportanti la revoca degli stessi e le procedure per il recupero di quanto già erogato.
3. Al programma sono allegati una relazione con la verifica dei risultati e il consuntivo dei finanziamenti erogati nell'ultimo esercizio finanziario.

Art. 3 - Programma regionale. Procedure

1. Il programma regionale è soggetto ad approvazione annuale. Le disposizioni approvate gli anni precedenti e non modificate, si intendono rinnovate con l'efficacia pluriennale di cui al primo comma dell'art. 2.
2. La Giunta regionale, sentita la Consulta regionale per lo sport, elabora uno schema di programma e lo trasmette alle Province entro il 3 l luglio. Le Province devono far pervenire il loro parere entro il termine perentorio del successivo 30 settembre.
3. La Giunta regionale definisce la proposta di programma e la trasmette, entro il 31 ottobre, con allegati i pareri espressi dalle Province, al Consiglio regionale che l'approva entro il successivo lS dicembre.

Art. 4 - Consulta regionale per lo sport

1. E istituita la Consulta regionale per lo sport, organo consultivo e di proposta alla Ciunta regionale nella materia di cui alla presente legge.
2. La Consulta, presieduta dal competente assessore regionale, è composta da:
a)
i Presidenti, 0 loro delegati, delle Province
b) cinque sindaci, 0 loro delegati, designati dalla sezione regionale toscana dell'A.N.C.I;
c) il delegato regionale del C.O.N.I;
d) cinque rappresentati delle federazioni sportive nazionali designati dal Consiglio regionale clel C.O.N.I;
e) cinque rappresentanti degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I, designati congiuntamente dai competenti organismi regionali;
f) il sovrintendente regionale scolastico o un suo delegato;
g) un rappresentante della Regione militare tosco-emiliana;
h) un rappresentante designato congiuntamente dai comitati per lo sport universitario, istituiti, ai sensi della L. 28-6-1977 n. 394, presso le università ed istituti universitari toscani;
i) un rappresentante designato congiuntamente dai comitati regionali delle associazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentativi;
l) un rappresentante dell'I.S.E.F. di Firenze;
m) un rappresentante della delegazione regionale del C.A.I. regionale,
n) cinque esperti nelle discipline relative alI'assetto del territorio, all'impiantistica sportiva, alla medicina sportiva, ai problemi socio-sanitari e pedagogici designati dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale.
3. La Consulta è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale che accetta la sussistenza dei requisiti previsti per la designazione. La Consulta resta in carica fino al temine della legislatura in cui è avvenuta la nomina.
4. Il Presidente della Giunta regionale provede alla nomina entro 90 giorni dalla prima seduta del Consiglio regionale della legislatura e comunque non appena sia stata designata la metà dei suoi componenti. In tal caso la Consulta è validamente costituita per lo svolgimento dei suoi Compiti. La prima riunione ha luogo non oltre 30 giorni dall'emanazione del decreto di nomima.
5. Ogni organismo rappresentato nella Consulta puó sostituire i propri rappresentanti inviandone comunicazione al Presidente della Giunta regionale che provvede, con Decreto, alla sostituzione.
6. Il membro della Consulta che non sia intervenuto, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive decade dall'incarico.
7. La decadenza è pronunciata con decreto dal Presidente della Giunta regionale, su proposta del Presidente della Consulta che promuove altresl le procedure per la sostituzione.
8. Le riunioni della Consulta sono convocate dal Presidente che ne fissa l'ordine del giorno. La convocazione è obbligatoria entro 15 giorni dalla richiesta effettuata da almeno un terzo dei membri con indicazione degli argomenti da discutere.
9. La segreteria della Consulta è assicurata dal competente servizio della strutturadel Centro direzionale regionale.
10. La Consulta puó articolarsi in gruppi di I avoro permanenti o temporanei per specifici argomenti.
11. Le convocazioni delle riunioni ed i pareri espressi dalla Consulta sono trasmessi anche al Consiglio regionale.
12. Ai membri della Consulta è attribuito, per ogni giorno di seduta delle Consulta e dei gruppi di lavoro per un massimo di 12 sedute all'anno, un gettone di presenza di L. 50.000 nonchè 1'indennità di missione e il rimborso delle spese di viaggio eventualmente sostenute per la partecipazione al le sedute nella misura e secondo le modalità previste per i dirigenti regionali.

Art. 5 - Quadro di riferimento dello sport: raccolta dati

1. La Giunta regionale realizza ai fmi della programmazione, utilizzando le proprie strutture ed anche in collaborazione con il C.O.N.I, un'attività permanente di osservazione e di analisi dello sport in Toscana mediante la raccolta e l'aggiornamento di tutti i dati e le notizie relative agli impianti, alle associazioni ed al numero dei praticanti.
2. A tal Fme i soggetti pubblici e privati interessati dalla presente legge devono provvedcre a fornire alla Giunta i dati e le notizie che saranno loro periodicamente richiesti.
3. I soggetti che, alla data di scadenza prevista per la presentazione delle domande di contributo di cui alla presente legge, non hanno ottemperato all'invio dei dati e delle notizie loro richieste sono esclusi dal piano annuale degli interventi di cui al successivo art. 7.

TITOLO II
TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI

Art. 6 - Interventi finanziabili

l. Possono essere annessi al contributo regionale, in quanto rispondenti alle indicazioni del progr.mma regionale per lo sport, gli interventi concernenti gli impianti ed attrezzature sportive, nonchè quelli eoncernenti attività sportive e motorio-ricreative, proposti da enti locali, società sportive e loro strutture associative e da altri soggetti pubblici e privati senza fini di lucro.
2. In relazione agli interventi nel settore dell'impiantistiea sportiva, la Regione f nanzia, con le modalità e nei limiti stabiliti dal programma di eui all'art. 2, progetti mediante contributi in conto interessi e/o in conto capitale in maniera tale che in entrambi i casi sia garantita la partecipazione finanziaria del soggetto beneficiario. I contributi in eonto interessi non possono superare il 70% del tasso di interesse, mentre i contributi in conto capitale non possono superare il 60% della spesa riconosciuta ammissibile.
3. La Regione, ad integrazione dei contributi di cui al precedente comma, puó stipulare con istituti di credito autorizzati convenzioni che prevedono la concessione di mutui a tasso agevolato per la costruzione o l'ampliamento e la trasformazione di impianti, nonchè delle attrezzature relative, aventi le caratteristiche di cui al programma regionale.
4. Le domande concernenti gli impianti sportivi devono essere accompagnate dal parere del Comune territorialmente competente circa l'utilità dell'intervento e dalla certificazione che l'area prescelta è destinata a impianti sportivi negli strumenti urbanistici vigenti.
5. La Regione nel settore delle attività sportive in particolare interviene a sostegno di società sportive, attraverso le loro strutture associative, che, al fine di garantire una formazione ed una assistenza qualificata in ordine alla corretta preparazione fisica e psicofisica dei propri atleti, si avvalgono di personale diplomato I.S.E.F. o di docenti o di maestri nazionali C.O.N.I.
6. La Regione interviene anche a sostegno della realizzazione sul territorio di manifestazioni e competizioni di livello nazionale ed internazionale aventi particolare importanza per la promozione della pratica sponiva in Toscana. Tali finanziamenti non possono superare complessivamente 1/5 dello stanziamento disponibile per la promozione delle attività sportive.
7. La Regione promuove inoltre convegni, studi, ricerche e progetti sperimentali nelle materie oggetto della presente legge, anche in collaborazione con università, istituti di ricerca pubblici o privati, C.O.N.I., federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.
8. I destinatari dei contributi di cui al primo comma sono obbligati a mantenere per dieci anni i requisiti soggettivi e la destinazione d'uso degli impianti in relazione ai quali sono erogati i contributi stessi. Ove requisiti e destinazione vengano meno, la Giunta regionale procede alla revoca e al recupero del contributo erogato.

Art. 7 - Piano annuale degli interventi

I. Le domande di contributo per gli impianti e le attrezzature sportive sono presentate entro il 28 febbraio di ogni anno alla Giunta regionale e in copia alla Provincia territorialmente competente; le domande per gli altri interventi sono presentate alla Giunta regionale entro il 28 febbraio.
2. Le Province valutano la conformità delle domande di fmanziamento per gli impianti sportivi con le indicazioni del programma regionale di cui all'art. 2 e redigono una proposta di graduatoria delle domande stesse che trasmettono entro il termine perentorio del 15 aprile alla Giunta regionale.
3. La Giunta regionale, sulla base delle domande pervenute, nonchè delle proposte trasmesse dalle Province entro il termine perentorio di cui al comma 2, elabora la proposta di piano annuale degli interventi e la trasmette entro il 31 maggio al Consiglio regionale che l'approva entro il successivo 15 luglio.

Art. 7/bis - Fondo presso l'lstituto per il Credito Sportivo

1. Per l'attuazione del piano annuale degli intenventi limitatamente ai contributi in conto interessi di cui all 'articolo 6 comma 2 la Regione puó costituire un apposito fondo a contabilita separata presso l'lstituto per il Credito Sportello aIle lo gestisce nelle forme indicate in un'apposita convenzione.
2. La Giunta regionale pronuncia la decadenza dei contributi in conto interessi per gli interventi ai quali I 'Istituto per il Credito Sportivo non abbia potuto concedere il mutuo per inadempiente del beneficiario entro i tennini stabiliti nel programma regionale di cui all'art. 2.
3. Le disponibilità derivanti dai pronunciamenti cli decadenza sono clestinate al rif naniamento
clelfondo di cui al comma 1.

Art. 8 - Fidejussione regionale

1. I fmanziamenti degli impianti e delle attrezzature sportive richiesti ad istituti di credito da soggetti ammessi ai benefici della presente legge possono essere garantiti, nel capitale e negli interessi, da fdejussione regionale.
2 Tale fidejussione è subordinata alle seguenti condizioni
a) i soggetti pubblici richiedenti devono dimostrare l'integrale o parziale carenza di cespiti delegabili e precisare come intendono assolvere agli obblighi derivanti dal finanziamento;
b) i soggetti privati richiedenti devono essere titolari di personalità giuridica; devono altresI dimostrare la situazione economico-patrimoniale degli ultimi tre esercizi sulla base dei bilanci approvati dal Collegio Sindacale; devono inoltre indicare le modalità con le quali intendano assolvere agli obblighi derivanti dal finanziamento.
3. La Giunta regionale puó stipulare con idonei istituti di credito convenzioni dirette a predeterminare e assicurare alle migliori condizioni le modalità dei finanziamenti e della garanzia fidejussoria.
4. Ai fini della concessione della garanzia fidejussoria la Regione si riserva di richiedere titoli legittimi di prelazione.

Art. 9 - Procedure in materia urbanistica

1. Le varianti ai piani regolatori generali dei Comuni volte ad adeguare gli standards urbanistici di cui al D.M. 2-4-1968, n. 1M4, eventualmente necessarie al fine di consentire la realizzazione degl i impianti sportivi per quanto disposto dall'art. 9 della L.R.31-12-1984, n.74, sono adottate con le procedure di cui al terzo comma art. 10 della medesima legge nel caso in cui le opere ricadano su aree che negli strumenti urbanistici approvati non sono destinate a pubblici servizi; nel caso in cui le opere ricadano su aree destinate a pubblici servizi si applica quanto disposto dal quarto comma del medesimo art.10 della citata legge regionale n.74/ 84, fermo restando il disposto dell'art. 1, quarto comma, della L.3-1-1978, n.1, in quanto applicabile.
2. Gli impianti e le attrezzature sportive da realizzare con i contributi di cui alla presente legge anche da parte di privati sono da considerare opere di urbanizzazione ai sensi dell'art.9, lettere F della legge 28-1-1977, n.10 e quindi esenti dal contributo di cui all'art. 3, della stessa legge.

Art. 10 - Sport e scuola

1. I Comuni e le Province stipulano convenzioni con le autorità scolastiche per l'utilizzazione degli impianti sportivi scolastici, ai sensi dell'art. 12 della L.4 agosto 1977 n.517. Tali convenzioni stabiliscono anche le procedure per l'utilizzazione dei locali e delle attrezzature, i soggetti responsabili, gli oneri a carico dell'ente locale per il personale, le pulizie e l'impiego dei servizi strumentali, nonchè le modalità di accertamento dei danni eventualmente subiti dai beni della scuola.
2. I Comuni e le Province coadiuvano i Provveditorati agli Studi e i singoli istituti per il reperimento degli spazi occorrenti allo svolgimento delI'educazione fisica e sportiva, in particolare consentendo l'utilizzazione degli impianti sportivi e delle attrezzature in loro disponibilità, ed agevolando l'utilizzazione di strutture private. A tal fine possono stipulare convenzioni con i proprietari o gestori delle predette strutture private.
3. Gli impianti sportivi scolastici, fatte salve le esigenze didattiche, sono posti a disposizione della comunità locale ed in particolare delle associazioni sportive. La temporanea concessione è disposta dal Comune o dalla Provincia competenti, secondo le norme di cui all'art.12 della L.4 agosto 1977 n. 517. L'ente locale concedente provvede alla conduzione e alla custodia degli impianti e degli attrezzi durante l'uso extrascolastico, eventualmente adottando misure idonee alla responsabilizazione nella gestione delle associazioni sportive concessionarie.
4. I Comuni stipulano convenzioni con le università per consentire la fruizione degli impianti sportivi di proprietà, o comunque in uso alle università stesse, da parte della comunità locale ed in particolare delle associazioni sportive.
5. Le convenzioni di cui al comma precedente disciplinano contestualmente le modalità di utilizzo, da parte degli studenti universitari, degli impianti sportivi di proprietà comunale, ai sensi dell'art.13 della L.R.14-6-1989 n.37 concemente gl i interventi per il diritto allo studio universitario.

Art 11 - Sport e forze armate

1. Al fine di favorire la pratica sportiva del personale delle forze armate operante nel territorio regionale, la Regione Toscana stipula con il Comando della Regione militare tosco-emiliana un protocollo d'intesa concernente l'utilizzazione delle strutture sportive di proprietà o in uso agli enti locali e degli impianti di altri soggetti realizzati con i finanziamenti di cui alla presente legge, nonchè ogni altra utile forma di collaborazione.
2. I1 protocollo prevede contestualmente l'utilizzazione da parte della comunità locale degli impianti sportivi militari.
3.1 Comuni, sulla base del protocollo d'intesa, stipulano convenzioni con i competenti organi militari per disciplinare l'utilizzazione degli impianti sportivi di cui al presente articolo.

Art. 12 - Requisiti degli impianti e delle attrezzature per I'esercizio di attività motorio-ricreative e relativa autorizzazione

1. La Regione, con il regolamento di cui all'art. 13, stabilisce, avvalendosi della consulenza tecnica del C.O.N.I. e degli altri organi competenti, i requisiti tecnici, igienico-sanitari e di sicurezza che devono avere gli impianti e le attrezzature per l'esercizio di attività ginniche, di muscolazione e di formazione fisica non disciplinate dalle norme approvate dalle Federazioni sportive nazionali riconosciute dal C.O.N.I. Sono esclusi: a) le palestre e gli impianti sportivi scolastici, b) gli spazi di verde attrezzato identificabili quali opere di urbanizzazione secondaria, c) gli ambienti inseriti in impianti sportivi e utilizzati esclusivamente in funzione dell'attività sportiva ivi svolta.
2. I Comuni adeguano i propri regolamenti edilizi ed igienico:sanitari al regolamento regionale. Fino a tale adeguamento, i Comuni, ai fini delle funzioni di cui al seguente terzo, quarto, quinto e sesto comma del presente articolo, applicano direttamente le nomme del regolamento regionale stesso.
3. L'apertura e I 'esercizio degli impianti di cui al comma 1, anche se già operanti, sono subordinati, nei temmini e nei tempi disciplinati con il regolamento di cui al successivo art.13, ad autorizzazione rilasciata dal Comune, previo accertamento dei seguenti requisiti:
a)
conformità dell'impianto e delle attrezzature al regolamento di cui all'art. 13;
b) polizza assicurativa a favore degli utenti dell'impianto per gli eventi dannosi comunque connessi con lo svolgimento delle attività svolte all'interno dell'impianto stesso;
c) utilizzazione e presenza costante di istruttori provvisti di diploma I.S.E.F.;
d) utilizzazione di un responsabile sanitario.
L'autorizzazione deve, tra l'altro, indicare le attività e le attrezzature consentite, nonchè il numero massimo ammissibile di praticanti compresenti nell'impianto.
4. L'autorizzazione è sospesa e revocata nei casi stabiliti dal regolamento stesso e quando vengano meno i requisiti del precedente comma 3.
5. Chiunque gestisca un impianto di cui al comma 1 senza autorizzazione è soggetto ad una sanzione amministrativa da L. 2.000.000 a L. 12.000.000 oltre che alla sanzione accessoria della chiusura dell'impianto fino al rilascio dell'autorizzazione comunale. In caso di recidiva la sanzione pecunaria è da L. 3.000.000 a L. 18.000.000.0.
6. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo e l'applicazione delle relative sanzioni sono di competenza dei Comuni che l'esercitano inconformità alla legge24-11-1981 n. 689, introitandone i relativi proventi.

Art. 13 - Regolamento di attuazione

1. Il Consiglio regionale, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ne approva il regolamento di attuazione.
2. Il regolamento disciplina tra l'altro:
a) i
requisiti degli impianti ed attrezzature di cui all'art. 12;
b)
le modalità per il rilascio delle autorizazioni di cui all'art. 12;
c) le fattispecie legittimanti la sospensione e la revoca delle autorizzazioni di cui all'art. 12.
3. Per gli impianti già in esercizio alla data di entrata in vigore della L.R. 8 ottobre 1992 n. 49, il regolamento stabilisce appositi requisiti tecnici igienico-sanitari e di sicurezza, nonchè specifiche modalità per il rilascio delle autorizzazioni

TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 14 - Istruttori

1. In sede di prima attuazione della presente legge, ai fini dell'autorizzazione di cui all'art.12, 3 comma, a domanda, possono essere utilizzati come istruttori, previo superamento di apposito esame e a seguito di frequenza di corsi di preparazione organizzati dalla Regione in collaborazione con enti ed istituti qualificati, gli operatori che hanno prestato attività documentata di istruttori per almeno 18 mesi negli anni dal 1987 al 1992 presso impianti soggetti ad autorizzazione.
2. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità di accertamento dei requisiti per l'ammissione ai corsi di preparazione, nonchè la durata; le materie di insegnamento e le caratteristiche degli esami.
3. Negli impianti già in attività alla data di entrata in vigore della presente legge possono continuare ad essere utilizzati gli istruttori in servizio alla data stessa fino al completamento delle operazioni relative ai corsi di preparazione di cui al comma 1.

Art. 15 - Impianti

1. Gli impianti di cui all 'art. 12 già in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge devono adeguarsi alle prescrizioni del regolamento di cui all 'art. 13 entro il 31 dicembre 1999.
2. Per gli impianti il cui esercizio inizi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, ma per i quali entro la medesima data sia già ottenuta relativa concessione edilizia, si applica il primo comma del presente articolo.
3. I titolari degli impianti di cui al primo comma devono presentare al Comune domanda di autorizzazione provvisoria entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, in attesa dell'autorizzazione. I titolari degli impianti di cui al secondo comma devono presentare domanda di autorizzazione provvisoria entro tre mesi dall'inizio dell'esercizio dell'impianto.

Art. 16 - Interventifinanziari per il 1992
(omissis)

Art. 17 - Interventi finanziari per il 1993
(omissis)

Art. 18 - Disposizioni finanziare
(omissis)

Art. 19 - Adeguamento alla L.R. 9 giugno 1992, n.26
(omissis)

Art. 20 - Abrogazione

1. La L.R. 24 aprile 1975 n.33 e successive modificazioni , concernente la promozione dello sport a carattere sociale, é abrogata.


2. (omissis)
3. (omissis)

ALLEGATO A
CRITERI PER LA PREDISPOSIZIONE DEGLI INTERVENTI
PER LANNO 1992
(omissis)


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