| (aggiornata con la L.R. 11-06-1999 n.34)
TITOLO I
FINALITA E PROGRAMMAZIONE
DEGLI INTERVENTI
Art I - Finalità
1. La Regione Toscana promuove lo sviluppo, il coordinamento
e la qualificazione della pratica sportiva e delle
attività motorio-ricreative al fine di:
a) concorrere allo sviluppo integrale della persona
anche sotto il profilo della socializazione e della
formazione educativa;
b) contribuire al raggiungimento e al mantenimento di
condizioni psico-fisiche ottimali.
2. Per il perseguimento di tali finalità la Regione
favorisce:
a) la diffusione della pratica sportiva e delle attività
motorio-ricreative rivolte alla generalità dei cittadini,
con attenzione anche ai soggetti portatori di handicap
b)lapromozioneelosviluppodell'associazionismo sportivo,
in attuazione delle finalità individuate con la L.R.
9-4-1990 n. 36;
c) la realizzazione di un sistema regionale uniformemente
diffuso di impianti e attrezature sportive ad uso collettivo;
d) i rapporti di collaborazione con gli enti di promozione
sportiva, il C.O.N.I. e le Federazioni sportive, gli
organi scolastici, le Forze armate e ogni altro organismo
e istituzione che svolge attività nel settore disciplinato
dalla presente legge;
e) la formazione degli operatori sportivi per una migliore
qualificazione dell'offerta dei servizi e delle attività
sportive e motorio-ricreative, anche a tutela dei cittadini
utenti;
f) il consolidamento e l'incremento della presenza femminile
nella attività sportiva, sostenendo specifiche iniziative
promosse allo scopo.
3. A tal fine eroga finanziamenti a soggetti pubblici
e privati nel quadro degli obiettivi specifici e secondo
le indicazioni poste dal programma regionale di cui
all'art. 2.
Art. 2 - Programma regionale. Contenuti
1. Il programma regionale degli interventi per la promozione
delle attività sportive è strumento di attuazione
del programma regionale di sviluppo ed ha validità
temporale pari a quella del bilancio pluriennale della
Regione, assumendo come riferimento finanziario le
disponibilità recate da tale bilancio.
2. Il programma regionale stabilisce:
a) gli obiettivi qualitativi e quantitativi articolati
territorialmente da perseguire nel settore degli impianti
e delle attrezzature sportive; b) le priorità settoriali e territoriali di intervento
per le attività sportive e motorio-ricreative, anche
in riferimento alla tipologia dei praticanti;
c) le modalità e i contenuti per la richiesta di finanziamenti,
la tipologia, l'importo massimodella spesa ammissibile
a contributo, la misura nonchè la destinazione
degli interventi finanziari, anche in modo differenziato
secondo la natura giuridica dei soggetti richiedenti;
d) le modalità ed i termini per l'erogazione del finanziamento;
e) le modalità del controllo nell'utilizzazione dei
finanziamenti;
f) le modalità di concessione della fideiussione regionale
di cui all'art. 8
g) le fattispecie di diversa utilizazione dei finanziamenti
comportanti la revoca degli stessi e le procedure per
il recupero di quanto già erogato.
3. Al programma sono allegati una relazione con la verifica
dei risultati e il consuntivo dei finanziamenti erogati
nell'ultimo esercizio finanziario.
Art. 3 - Programma regionale. Procedure
1. Il programma regionale è soggetto ad approvazione
annuale. Le disposizioni approvate gli anni precedenti
e non modificate, si intendono rinnovate con l'efficacia
pluriennale di cui al primo comma dell'art. 2.
2. La Giunta regionale, sentita la Consulta regionale
per lo sport, elabora uno schema di programma e lo
trasmette alle Province entro il 3 l luglio. Le Province
devono far pervenire il loro parere entro il termine
perentorio del successivo 30 settembre.
3. La Giunta regionale definisce la proposta di programma
e la trasmette, entro il 31 ottobre, con allegati i
pareri espressi dalle Province, al Consiglio regionale
che l'approva entro il successivo lS dicembre.
Art. 4 - Consulta regionale per lo sport
1. E istituita la Consulta regionale per lo sport, organo
consultivo e di proposta alla Ciunta regionale nella
materia di cui alla presente legge.
2. La Consulta, presieduta dal competente assessore
regionale, è composta da:
a) i Presidenti, 0 loro delegati, delle Province
b) cinque sindaci, 0 loro delegati, designati dalla
sezione regionale toscana dell'A.N.C.I;
c) il delegato regionale del C.O.N.I;
d) cinque rappresentati delle federazioni sportive nazionali
designati dal Consiglio regionale clel C.O.N.I;
e) cinque rappresentanti degli enti di promozione sportiva
riconosciuti dal C.O.N.I, designati congiuntamente
dai competenti organismi regionali;
f) il sovrintendente regionale scolastico o un suo delegato;
g) un rappresentante della Regione militare tosco-emiliana;
h) un rappresentante designato congiuntamente dai comitati
per lo sport universitario, istituiti, ai sensi della
L. 28-6-1977 n. 394, presso le università ed istituti
universitari toscani;
i) un rappresentante designato congiuntamente dai comitati
regionali delle associazioni sindacali dei lavoratori
maggiormente rappresentativi;
l) un rappresentante dell'I.S.E.F. di Firenze;
m) un rappresentante della delegazione regionale del
C.A.I. regionale,
n) cinque esperti nelle discipline relative alI'assetto
del territorio, all'impiantistica sportiva, alla medicina
sportiva, ai problemi socio-sanitari e pedagogici designati
dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale.
3. La Consulta è nominata con decreto del Presidente
della Giunta regionale che accetta la sussistenza dei
requisiti previsti per la designazione. La Consulta
resta in carica fino al temine della legislatura in
cui è avvenuta la nomina.
4. Il Presidente della Giunta regionale provede alla
nomina entro 90 giorni dalla prima seduta del Consiglio
regionale della legislatura e comunque non appena sia
stata designata la metà dei suoi componenti. In tal
caso la Consulta è validamente costituita per
lo svolgimento dei suoi Compiti. La prima riunione
ha luogo non oltre 30 giorni dall'emanazione del decreto
di nomima.
5. Ogni organismo rappresentato nella Consulta puó
sostituire i propri rappresentanti inviandone comunicazione
al Presidente della Giunta regionale che provvede,
con Decreto, alla sostituzione.
6. Il membro della Consulta che non sia intervenuto,
senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive
decade dall'incarico.
7. La decadenza è pronunciata con decreto dal Presidente
della Giunta regionale, su proposta del Presidente
della Consulta che promuove altresl le procedure per
la sostituzione.
8. Le riunioni della Consulta sono convocate dal Presidente
che ne fissa l'ordine del giorno. La convocazione è
obbligatoria entro 15 giorni dalla richiesta effettuata
da almeno un terzo dei membri con indicazione degli
argomenti da discutere.
9. La segreteria della Consulta è assicurata dal
competente servizio della strutturadel Centro direzionale
regionale.
10. La Consulta puó articolarsi in gruppi di
I avoro permanenti o temporanei per specifici argomenti.
11. Le convocazioni delle riunioni ed i pareri espressi
dalla Consulta sono trasmessi anche al Consiglio regionale.
12. Ai membri della Consulta è attribuito, per
ogni giorno di seduta delle Consulta e dei gruppi di
lavoro per un massimo di 12 sedute all'anno, un gettone
di presenza di L. 50.000 nonchè 1'indennità
di missione e il rimborso delle spese di viaggio eventualmente
sostenute per la partecipazione al le sedute nella
misura e secondo le modalità previste per i dirigenti
regionali.
Art. 5 - Quadro di riferimento dello sport: raccolta
dati
1. La Giunta regionale realizza ai fmi della programmazione,
utilizzando le proprie strutture ed anche in collaborazione
con il C.O.N.I, un'attività permanente di osservazione
e di analisi dello sport in Toscana mediante la raccolta
e l'aggiornamento di tutti i dati e le notizie relative
agli impianti, alle associazioni ed al numero dei praticanti.
2. A tal Fme i soggetti pubblici e privati interessati
dalla presente legge devono provvedcre a fornire alla
Giunta i dati e le notizie che saranno loro periodicamente
richiesti.
3. I soggetti che, alla data di scadenza prevista per
la presentazione delle domande di contributo di cui
alla presente legge, non hanno ottemperato all'invio
dei dati e delle notizie loro richieste sono esclusi
dal piano annuale degli interventi di cui al successivo
art. 7.
TITOLO II
TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI
Art. 6 - Interventi finanziabili
l. Possono essere annessi al contributo regionale, in
quanto rispondenti alle indicazioni del progr.mma regionale
per lo sport, gli interventi concernenti gli impianti
ed attrezzature sportive, nonchè quelli eoncernenti
attività sportive e motorio-ricreative, proposti da
enti locali, società sportive e loro strutture associative
e da altri soggetti pubblici e privati senza fini di
lucro.
2. In relazione agli interventi nel settore dell'impiantistiea
sportiva, la Regione f nanzia, con le modalità e nei
limiti stabiliti dal programma di eui all'art. 2, progetti
mediante contributi in conto interessi e/o in conto
capitale in maniera tale che in entrambi i casi sia
garantita la partecipazione finanziaria del soggetto
beneficiario. I contributi in eonto interessi non possono
superare il 70% del tasso di interesse, mentre i contributi in conto capitale
non possono superare il 60% della spesa riconosciuta
ammissibile.
3. La Regione, ad integrazione dei contributi di cui
al precedente comma, puó stipulare con istituti
di credito autorizzati convenzioni che prevedono la
concessione di mutui a tasso agevolato per la costruzione
o l'ampliamento e la trasformazione di impianti, nonchè
delle attrezzature relative, aventi le caratteristiche
di cui al programma regionale.
4. Le domande concernenti gli impianti sportivi devono
essere accompagnate dal parere del Comune territorialmente
competente circa l'utilità dell'intervento e dalla
certificazione che l'area prescelta è destinata
a impianti sportivi negli strumenti urbanistici vigenti.
5. La Regione nel settore delle attività sportive in
particolare interviene a sostegno di società sportive,
attraverso le loro strutture associative, che, al fine
di garantire una formazione ed una assistenza qualificata
in ordine alla corretta preparazione fisica e psicofisica
dei propri atleti, si avvalgono di personale diplomato
I.S.E.F. o di docenti o di maestri nazionali C.O.N.I.
6. La Regione interviene anche a sostegno della realizzazione
sul territorio di manifestazioni e competizioni di
livello nazionale ed internazionale aventi particolare
importanza per la promozione della pratica sponiva
in Toscana. Tali finanziamenti non possono superare
complessivamente 1/5 dello stanziamento disponibile
per la promozione delle attività sportive.
7. La Regione promuove inoltre convegni, studi, ricerche
e progetti sperimentali nelle materie oggetto della
presente legge, anche in collaborazione con università,
istituti di ricerca pubblici o privati, C.O.N.I., federazioni
sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti
dal C.O.N.I.
8. I destinatari dei contributi di cui al primo comma
sono obbligati a mantenere per dieci anni i requisiti
soggettivi e la destinazione d'uso degli impianti in
relazione ai quali sono erogati i contributi stessi.
Ove requisiti e destinazione vengano meno, la Giunta
regionale procede alla revoca e al recupero del contributo
erogato.
Art. 7 - Piano annuale degli interventi
I. Le domande di contributo per gli impianti e le attrezzature
sportive sono presentate entro il 28 febbraio di ogni
anno alla Giunta regionale e in copia alla Provincia
territorialmente competente; le domande per gli altri
interventi sono presentate alla Giunta regionale entro
il 28 febbraio.
2. Le Province valutano la conformità delle domande
di fmanziamento per gli impianti sportivi con le indicazioni
del programma regionale di cui all'art. 2 e redigono
una proposta di graduatoria delle domande stesse che
trasmettono entro il termine perentorio del 15 aprile
alla Giunta regionale.
3. La Giunta regionale, sulla base delle domande pervenute,
nonchè delle proposte trasmesse dalle Province
entro il termine perentorio di cui al comma 2, elabora
la proposta di piano annuale degli interventi e la
trasmette entro il 31 maggio al Consiglio regionale
che l'approva entro il successivo 15 luglio.
Art. 7/bis - Fondo presso l'lstituto per il Credito
Sportivo
1. Per l'attuazione del piano annuale degli intenventi
limitatamente ai contributi in conto interessi di cui
all 'articolo 6 comma 2 la Regione puó costituire
un apposito fondo a contabilita separata presso l'lstituto
per il Credito Sportello aIle lo gestisce nelle forme
indicate in un'apposita convenzione.
2. La Giunta regionale pronuncia la decadenza dei contributi
in conto interessi per gli interventi ai quali I 'Istituto
per il Credito Sportivo non abbia potuto concedere
il mutuo per inadempiente del beneficiario entro i
tennini stabiliti nel programma regionale di cui all'art.
2.
3. Le disponibilità derivanti dai pronunciamenti cli
decadenza sono clestinate al rif naniamento clelfondo di cui al comma 1.
Art. 8 - Fidejussione regionale
1. I fmanziamenti degli impianti e delle attrezzature
sportive richiesti ad istituti di credito da soggetti
ammessi ai benefici della presente legge possono essere
garantiti, nel capitale e negli interessi, da fdejussione
regionale.
2 Tale fidejussione è subordinata alle seguenti
condizioni
a) i soggetti pubblici richiedenti devono dimostrare
l'integrale o parziale carenza di cespiti delegabili
e precisare come intendono assolvere agli obblighi
derivanti dal finanziamento;
b) i soggetti privati richiedenti devono essere titolari
di personalità giuridica; devono altresI dimostrare
la situazione economico-patrimoniale degli ultimi tre
esercizi sulla base dei bilanci approvati dal Collegio
Sindacale; devono inoltre indicare le modalità con
le quali intendano assolvere agli obblighi derivanti
dal finanziamento.
3. La Giunta regionale puó stipulare con idonei
istituti di credito convenzioni dirette a predeterminare
e assicurare alle migliori condizioni le modalità
dei finanziamenti e della garanzia fidejussoria.
4. Ai fini della concessione della garanzia fidejussoria
la Regione si riserva di richiedere titoli legittimi
di prelazione.
Art. 9 - Procedure in materia urbanistica
1. Le varianti ai piani regolatori generali dei Comuni
volte ad adeguare gli standards urbanistici di cui
al D.M. 2-4-1968, n. 1M4, eventualmente necessarie
al fine di consentire la realizzazione degl i impianti
sportivi per quanto disposto dall'art. 9 della L.R.31-12-1984,
n.74, sono adottate con le procedure di cui al terzo
comma art. 10 della medesima legge nel caso in cui
le opere ricadano su aree che negli strumenti urbanistici
approvati non sono destinate a pubblici servizi; nel
caso in cui le opere ricadano su aree destinate a pubblici
servizi si applica quanto disposto dal quarto comma
del medesimo art.10 della citata legge regionale n.74/
84, fermo restando il disposto dell'art. 1, quarto
comma, della L.3-1-1978, n.1, in quanto applicabile.
2. Gli impianti e le attrezzature sportive da realizzare
con i contributi di cui alla presente legge anche da
parte di privati sono da considerare opere di urbanizzazione
ai sensi dell'art.9, lettere F della legge 28-1-1977,
n.10 e quindi esenti dal contributo di cui all'art.
3, della stessa legge.
Art. 10 - Sport e scuola
1. I Comuni e le Province stipulano convenzioni con
le autorità scolastiche per l'utilizzazione degli
impianti sportivi scolastici, ai sensi dell'art. 12
della L.4 agosto 1977 n.517. Tali convenzioni stabiliscono
anche le procedure per l'utilizzazione dei locali e
delle attrezzature, i soggetti responsabili, gli oneri
a carico dell'ente locale per il personale, le pulizie
e l'impiego dei servizi strumentali, nonchè
le modalità di accertamento dei danni eventualmente
subiti dai beni della scuola.
2. I Comuni e le Province coadiuvano i Provveditorati
agli Studi e i singoli istituti per il reperimento
degli spazi occorrenti allo svolgimento delI'educazione
fisica e sportiva, in particolare consentendo l'utilizzazione
degli impianti sportivi e delle attrezzature in loro
disponibilità, ed agevolando l'utilizzazione di strutture
private. A tal fine possono stipulare convenzioni con
i proprietari o gestori delle predette strutture private.
3. Gli impianti sportivi scolastici, fatte salve le
esigenze didattiche, sono posti a disposizione della
comunità locale ed in particolare delle associazioni
sportive. La temporanea concessione è disposta
dal Comune o dalla Provincia competenti, secondo le
norme di cui all'art.12 della L.4 agosto 1977 n. 517.
L'ente locale concedente provvede alla conduzione e
alla custodia degli impianti e degli attrezzi durante
l'uso extrascolastico, eventualmente adottando misure
idonee alla responsabilizazione nella gestione delle
associazioni sportive concessionarie.
4. I Comuni stipulano convenzioni con le università
per consentire la fruizione degli impianti sportivi
di proprietà, o comunque in uso alle università stesse,
da parte della comunità locale ed in particolare delle
associazioni sportive.
5. Le convenzioni di cui al comma precedente disciplinano
contestualmente le modalità di utilizzo, da parte
degli studenti universitari, degli impianti sportivi
di proprietà comunale, ai sensi dell'art.13 della
L.R.14-6-1989 n.37 concemente gl i interventi per il
diritto allo studio universitario.
Art 11 - Sport e forze armate
1. Al fine di favorire la pratica sportiva del personale
delle forze armate operante nel territorio regionale,
la Regione Toscana stipula con il Comando della Regione
militare tosco-emiliana un protocollo d'intesa concernente
l'utilizzazione delle strutture sportive di proprietà
o in uso agli enti locali e degli impianti di altri
soggetti realizzati con i finanziamenti di cui alla
presente legge, nonchè ogni altra utile forma
di collaborazione.
2. I1 protocollo prevede contestualmente l'utilizzazione
da parte della comunità locale degli impianti sportivi
militari.
3.1 Comuni, sulla base del protocollo d'intesa, stipulano
convenzioni con i competenti organi militari per disciplinare
l'utilizzazione degli impianti sportivi di cui al presente
articolo.
Art. 12 - Requisiti degli impianti e delle attrezzature
per I'esercizio di attività motorio-ricreative e relativa
autorizzazione
1. La Regione, con il regolamento di cui all'art. 13,
stabilisce, avvalendosi della consulenza tecnica del
C.O.N.I. e degli altri organi competenti, i requisiti
tecnici, igienico-sanitari e di sicurezza che devono
avere gli impianti e le attrezzature per l'esercizio
di attività ginniche, di muscolazione e di formazione
fisica non disciplinate dalle norme approvate dalle
Federazioni sportive nazionali riconosciute dal C.O.N.I.
Sono esclusi: a) le palestre e gli impianti sportivi
scolastici, b) gli spazi di verde attrezzato identificabili
quali opere di urbanizzazione secondaria, c) gli ambienti
inseriti in impianti sportivi e utilizzati esclusivamente
in funzione dell'attività sportiva ivi svolta.
2. I Comuni adeguano i propri regolamenti edilizi ed
igienico:sanitari al regolamento regionale. Fino a
tale adeguamento, i Comuni, ai fini delle funzioni
di cui al seguente terzo, quarto, quinto e sesto comma
del presente articolo, applicano direttamente le nomme
del regolamento regionale stesso.
3. L'apertura e I 'esercizio degli impianti di cui al
comma 1, anche se già operanti, sono subordinati,
nei temmini e nei tempi disciplinati con il regolamento
di cui al successivo art.13, ad autorizzazione rilasciata
dal Comune, previo accertamento dei seguenti requisiti:
a) conformità dell'impianto e delle attrezzature al
regolamento di cui all'art. 13;
b) polizza assicurativa a favore degli utenti dell'impianto
per gli eventi dannosi comunque connessi con lo svolgimento
delle attività svolte all'interno dell'impianto stesso;
c) utilizzazione e presenza costante di istruttori provvisti
di diploma I.S.E.F.;
d) utilizzazione di un responsabile sanitario.
L'autorizzazione deve, tra l'altro, indicare le attività
e le attrezzature consentite, nonchè il numero
massimo ammissibile di praticanti compresenti nell'impianto.
4. L'autorizzazione è sospesa e revocata nei casi
stabiliti dal regolamento stesso e quando vengano meno
i requisiti del precedente comma 3.
5. Chiunque gestisca un impianto di cui al comma 1 senza
autorizzazione è soggetto ad una sanzione amministrativa
da L. 2.000.000 a L. 12.000.000 oltre che alla sanzione
accessoria della chiusura dell'impianto fino al rilascio
dell'autorizzazione comunale. In caso di recidiva la
sanzione pecunaria è da L. 3.000.000 a L. 18.000.000.0.
6. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni di cui
al presente articolo e l'applicazione delle relative
sanzioni sono di competenza dei Comuni che l'esercitano
inconformità alla legge24-11-1981 n. 689, introitandone
i relativi proventi.
Art. 13 - Regolamento di attuazione
1. Il Consiglio regionale, entro 180 giorni dall'entrata
in vigore della presente legge, ne approva il regolamento
di attuazione.
2. Il regolamento disciplina tra l'altro:
a) i requisiti degli impianti ed attrezzature di cui
all'art. 12;
b) le modalità per il rilascio delle autorizazioni
di cui all'art. 12;
c) le fattispecie legittimanti la sospensione e la revoca
delle autorizzazioni di cui all'art. 12.
3. Per gli impianti già in esercizio alla data di entrata
in vigore della L.R. 8 ottobre 1992 n. 49, il regolamento
stabilisce appositi requisiti tecnici igienico-sanitari
e di sicurezza, nonchè specifiche modalità
per il rilascio delle autorizzazioni
TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 14 - Istruttori
1. In sede di prima attuazione della presente legge,
ai fini dell'autorizzazione di cui all'art.12, 3 comma,
a domanda, possono essere utilizzati come istruttori,
previo superamento di apposito esame e a seguito di
frequenza di corsi di preparazione organizzati dalla
Regione in collaborazione con enti ed istituti qualificati,
gli operatori che hanno prestato attività documentata
di istruttori per almeno 18 mesi negli anni dal 1987
al 1992 presso impianti soggetti ad autorizzazione.
2. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata
in vigore della presente legge, stabilisce le modalità
di accertamento dei requisiti per l'ammissione ai corsi
di preparazione, nonchè la durata; le materie
di insegnamento e le caratteristiche degli esami.
3. Negli impianti già in attività alla data di entrata
in vigore della presente legge possono continuare ad
essere utilizzati gli istruttori in servizio alla data
stessa fino al completamento delle operazioni relative
ai corsi di preparazione di cui al comma 1.
Art. 15 - Impianti
1. Gli impianti di cui all 'art. 12 già in esercizio alla
data di entrata in vigore della presente legge devono
adeguarsi alle prescrizioni del regolamento di cui
all 'art. 13 entro il 31 dicembre 1999.
2. Per gli impianti il cui esercizio inizi successivamente
alla data di entrata in vigore della presente legge,
ma per i quali entro la medesima data sia già ottenuta
relativa concessione edilizia, si applica il primo
comma del presente articolo.
3. I titolari degli impianti di cui al primo comma devono
presentare al Comune domanda di autorizzazione provvisoria
entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente
legge, in attesa dell'autorizzazione. I titolari degli
impianti di cui al secondo comma devono presentare
domanda di autorizzazione provvisoria entro tre mesi
dall'inizio dell'esercizio dell'impianto.
Art. 16 - Interventifinanziari per il 1992
(omissis)
Art. 17 - Interventi finanziari per il 1993
(omissis)
Art. 18 - Disposizioni finanziare
(omissis)
Art. 19 - Adeguamento alla L.R. 9 giugno 1992, n.26
(omissis)
Art. 20 - Abrogazione
1. La L.R. 24 aprile 1975 n.33 e successive modificazioni
, concernente la promozione dello sport a carattere
sociale, é abrogata.
2. (omissis)
3. (omissis)
ALLEGATO A
CRITERI PER LA PREDISPOSIZIONE DEGLI INTERVENTI
PER LANNO 1992
(omissis) |