Ordine degli Architetti di
Firenze e Prato

Commissione Normativa
in collaborazione con


LEGGE REGIONALE 1° GENNAIO 1987, N. 1
DISCIPLINA DELLE STRUTTURE RICETTIVE EXTRAALBERGHIERE.
(Modificata con L.R. 9-3-1988 n. 15, L.R. 30-5-1988, n. 40: L.R. 30-8-1989, n. 56; L.R. 28-1-1991, n. 5; L.R. 25-1-1993, n. 4; L.R. 22-1-1997, n. 7)

Art. 15 - Obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività

Chi intende gestire case e appartamenti per vacanze, secondo le modalità di cui all'art. 13, deve richiedere preventiva autorizzazione al Comune in cui si svolge l'attività, indicando:
generalità o denominazione del richiedente;
- generalità del rappresentante locale nella gestione qualora il richiedente intenda avvalersene;
- periodi di esercizio dell'attività;
- caratteristiche e modalità di prestazione dei servizi;
- ubicazione e caratteristiche delle case e appartamenti che vengono gestiti.
Il titolare dell'autorizzazione a gestire case e appartamenti per vacanze è inoltre tenuto a comunicare preventivamente al Comune ogni variazione del numero e delle caratteristiche delle case e degli appartamenti di cui dispone per la gestione.
I titolari o gestori della suddetta attività ricettiva sono tenuti a iscriversi alla sezione speciale del registro degli esercenti il commercio prevista dallart. 5 della legge 27 maggio 1983, n. 217.

TITOLO V BIS

RESIDENCE

Art. 15 bis - Definizione e caratteristiche

Sono residence le strutture ricettive costituite da almeno sette unità abitative mono elo pluslocali, ciascuna arredata, corredata e dotata di servizi igienici e di cucina, gestite unitariamente in forma iniprenditoriale per fornire alloggio e servizi, anche centralizzati, secondo i requisiti minini obbligatori previsti nella tabella allegata alla presente legge (Allegato B).
Le unità inimobiliari devono essere ubicate in stabili a corpo unico od a più corpi.
La gestione di residence non comprende la sonuninistrazione di cibi.

Art. 15 ter - Requisiti tecnici ed igienico-sanitari

I residence, così come individuati dall'articolo precedente. devono possedcre gli ordinari requisiti igienico-edilizi previsti dalle norme statali in materia di edilizia residenziale e dai regolamenti comunali per i locali di abitazione.

Art. 15 quater - Obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività

Chi intende gestire residence, secondo le inodalità di cui all'art. 15 bis. deve richiedere preventiva autorizzazione al Comune in cui si svolge l'attività, indicando:
- generalità del richiedente;
- denominazione del richiedente;
- generalità del rappresentante legale nella gestione, qualora il richiedente intenda avvalersene;
- periodi di esercizio dell'attività;
- caratteristiche e modalità di prestazione dei servizi;
- ubicazione e caratteristiche del residence.
L'autorizzazione all'esercizio può comprendere la somministrazione di bevande limitatamente alle persone alloggiate.
Con distinta autorizzazione potrà altresì essere consentita, sempre limitatamente alle persone alloggiate, la sonuninistrazione di bevande superalcooliche.
I titolari o gestori dei residence sono tenuti a iscriversi alla sezione speciale del registro degli esercenti il commercio prevista dall'art. 5 della legge 27 maggio 1983, n. 217.

Art. 15 quinquies - Classificazione

I residence sono classificati in tre categorie sulla base della tabella di classificazione ad essi relativa (Allegato C).

TITOLO VI

NORME COMUNI

Art. 16 - Accertamento dei requisiti

Il Comune procede al rilascio dell'autorizzazione o alla presa d'atto per le attività ricettive di cui alla presente legge dopo aver accertato che sussistono i requisiti strutturali, nonché i requisiti soggettivi, del titolare e degli eventuali rappresentanti, previsti dagli artt. 11 e 12 del T.U.L.P.S. approvato con regio decreto legge 18 giugno 1931, n. 773.
L'accertamento dei requisiti strutturali può essere effettuato sulla base delle indicazioni contenute nella domanda o dichiarazione, o chiedendo ulteriori documenti o effettuando sopralluoghi.

Art. 17 - Rinnovi e dichiarazioni annuali

L'autorizzazione, anche per i complessi ad attività stagionale, viene rinnovata annualmente, a presentazione di domanda, di norma mediante vidimazione sull'atto originale, previo pagamento delle tasse di concessione e delle tasse eventualmente dovute a qualsiasi titolo.
Analogamente si procede per le attività soggette a dichiarazione.

Art. 18 - Diffida, sospensione, revoca e cessazione

L'autorizzazione ad esercitare le attività ricettive di cui alla presente legge può essere revocata dal Comune in ogni tempo venendo meno alcuno dei requisiti per il rilascio, o quando l'attività sia ritenuta dannosa o contraria agli scopi per cui viene autorizzata oppure per motivi di pubblica sicurezza.
Nei casi di irreaolarità minori il Comune può procedere alla diffida o alla sospensione temporanea dell'autorizzazione.
Analogamente a quanto previsto dai commi precedenti il Comune procede a diffidare e a vietare temporaneamente o definitivamente le attività soggette a dichiarazione.
Il titolare di una delle strutture ricettive disciplinate dalla presente legge che intende procedere alla sospensione temporanea o alla cessazione dell'attività deve darne preventivo e, qualora ciò non fosse possibile, contestuale avviso al Comune.
Il periodo di sospensione temporanea dell'attività non può essere superiore a 6 mesi, prorogabili dal Comune, per fondati motivi, di altri 6 mesi: decorso tale termine l'attività si intende definitivamente cessata.

Art. 19 - Comunicazione dei provvedimenti

Il Comune dà immediata comunicazione alla Regione, o allEnte da essa delegato, del rilascio delle autorizzazioni e delle prese d'atto per le attività ricettive di cui alla presente leage, nonché delle diffide, sospensioni, revoche e cessazioni.
Il Comune è tenuto altresì a trasmettere alla Regione riepiloghi annuali delle strutture ricettive in attività.

Art. 20 - Denuncia e pubblicità dei prezzi

Abrogato.

Art. 21 - Funzioni di vigilanza e controllo

Ferme restando le competenze dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, le funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni della presente legge sono esercitate dal Comune.

Art. 22 - Classificazione e comparazione a fini tributari

Gli alloggi utilizzati per l'esercizio di affittacamere per la gestione di case ed appartenenti per vacanze, sono classificati dal Comune ai fini della comparazione delle categorie previste dal R.D. 24 novembre 1938, n. 1926. in quattro categorie sulla base della tabella di classificazione allegata alla presente legge (Allegato A).
I residence classificati in tre categorie ai sensi dell'articolo precedente corrispondono, ai fini di cui al presente articolo, alle prime tre categorie di cui al R.D. 24 novembre 1938, n. 1926.

Le case per ferie, gli ostelli per la gioventù sono classificati fra gli alloggi di IV categoria.

Art. 23 - Uso occasionale di immobili a fini ricettivi

L'uso occasionale e per periodi non superiori ai 60 giomi, da parte di soggetti pubblici o delle associazioni del tempo libero senza finalità di lucro, di immobili non destinati abitualmente a ricettività collettiva, è consentito in deroga alle disposizioni di cui alla presente legge, previo nulla-osta del Comune.
Il Comune concede il nulla-osta limitatamente al periodo di utilizzo dopo aver accertato le finalità sociali dell'iniziativa e la presenza dei requisiti igienico-sanitari e di sicurezza in relazione al numero degli utenti e al tipo di attività.

Art. 24 - Osservanza di norme statali e regionali

E' fatta salva l'osservanza delle altre norme statali e regionali che regolano l'esercizio dell'attività ricettiva, in quanto applicabili alle attività disciplinate dalla presente legge, e in particolare delle norme riguardanti la pubblica sicurezza, la prevenzione incendi e infortuni, la tutela igienico-sanitaria e l'uso e tutela del suolo.

Art. 25 - Disposizioni transitorie e finali

Entro un biennio dalla data di entrata in vigore della presente legge i residence, le case per ferie, gli ostelli per la gioventù, i rifugi alpini e gli esercizi di affittacaniere già operanti devono essere adeguati, per poter continuare l'attività, ai requisiti della presente legge; in tale periodo possono essere rinnovate le autorizzazioni di esercizio sempre che sussistano i requisiti previsti dalla legislazione che disciplinava precedentemente le singole attività.
Fatto salvo quanto disposto dal precedente comma, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, non si applicano più nella Regione Toscana le disposizioni della legge 16 giugno 1939, n. 1111 "Disciplina degli affittacamere", del D.P.R. 4 agosto 1957, n. 918 "Approvazione del testo organico delle norme sulla disciplina dei rifugi alpini" e della legge 21 marzo 1958, n. 326 "Disciplina dei complessi complementari a carattere turistico-sociale".

Art. 26 - Sanzioni

Chiunque fa funzionare una delle strutture ricettive disciplinate dalla presente legge sprovvisto dell'autorizzazione, ove richiesta, o comunque trasgredisce alle disposizioni di cui all'art. 27, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da L. 1.000.000 a L.3.000.000.
Chiunque fa funzionare una delle strutture ricettive disciplinate dalla presente legge senza aveme fatta preventiva dichiarazione, ove richiesta, o comunque trasgredisce alle disposizioni di cui all'art. 27, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da L. 500.000 a L. 1.500.000.
La violazione di quanto comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 300.000 a lire 900.000.
(Abrogato)

Il superamento della capacità ricettiva consentita, fatto salvo il caso di stato di necessità per i rifugi alpini, comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da L. 200.000 a L. 600.000.
In caso di recidiva le sanzioni previste ai commi precedenti sono raddoppiate e nei casi più gravi può procedersi alla sospensione dell'attività o alla revoca dell'autorizzazione.
Resta ferma l'applicazione delle disposizioni del Codice Penale, ove le violazioni costituiscono reato.

Art. 2 7 - Accertamento delle violazioni e irrogazione delle sanzioni

L'accertamento delle violazioni e la irrogazione delle sanzioni di cui alla presente legge sono effettuati secondo le procedure di cui alla legge 24 novembre 198 1, n. 689.
I proventi delle sanzioni previste dall'art. 25 della presente legge sono devoluti al Comune che ha accertato la violazione.

Allegato A

Tabella per la classificazione degli alloggi utilizzati per l'esercizio di affittacamere e case e appartamenti per vacanze ai fini della comparazione alle categorie previste dal R.D.L. 24 novembre 1938, n. 1926 (i parametri cui si fa riferimento sono quelli fissati dalla legge 27 luglio 1978, n. 392 sull'equo canone):

1) CONSERVAZIONE
normalecoefficiente 1.00
mediocrecoefficiente 0.80
scadentecoefficiente 0.60
2) UBICAZIONE
centro storico o centrale coefficiente 1.30
semiperiferica coefficiente 1.20
zone di pregio particolare site nella zona
edificata periferica o nella zona agricola
coefficiente 1.20
periferica coefficiente 1.00
agricola coefficiente 0.85
N.B. - L'ubicazione può intendersi riferita alle attrattive turistiche della località.
3)LIVELLO
piano atticocoefficiente 1.20
piani intermedicoefficiente 1.00
piano terrenocoefficiente 0.90
piano seminterratocoefficiente 0.80
4) TIPOLOGIA DEL FABBRICATO
A/1 coefficiente 2.00
A/2 coefficiente 1.25
A/3 coefficiente 1.05
A/4 coefficiente 0.80
A/5 coefficiente 0.50
A/6 coefficiente 0.70
A/7 coefficiente 1.40
Dal prodotto dei coefficienti di cui sopra risultano i seguenti coefficienti minimi per le singole categorie:

I categoriasuperiore o uguale a 1.82
Il categoriasuperiore o uguale a 1.50
III categoriasuperiore o uguale a 0.750
IV categoriasuperiore o uguale a 0.384
Allegato B
Tabella dei requisiti obbligatori per i residence
1. - Componenti della struttura.
1.1 - Ascensore, per strutture con almeno due piani oltre il terreno. Per iminobili esistenti, l'obbligo dell'ascensore sussiste se tecnicamente e legittimamente realizzabile.
1.2 - Telefono comunque a disposizione della clientela.
1.3 - Deposito o contenitore per raccolta immondizia.

2. - Componenti dell'unitá immobiliare.
2.1 - Impiantistiche.
2.1.1 - Fornitura di energia elettrica elo gas.
2.1.2. - Acqua correntefredda e calda.
2.1.3. - Riscaldamento (per le gestioni invernali).
2.2. - Apparecchiature, attrezzature, arredi.
2.2.1. - Cucina o angolo cottura: lavello, fornello. mobilio, frigorifero, porta rifiuti, aspirazione.
2.2.2. - Pranzo: tavolo o piano d'appoggio, sedie.
2.2.3. - Soggiorno: posti a sedere in divano o divano letto o poltrona.
2.2.4. - Notte: letti fissi o a scomparsa o in divani, comodini e tavoli di servizio, appliques o lampade, specchio, armadi.
2.2.5. - Bagno: WC, vasca o doccia, lavabo, bidet, accessori ad ogni apparecchio, specchio con ripiani, prese di corrente, sgabello. scopinetto, cestino rifiuti.
2.3.Dotazioni.
2.3.1. - Cucina, pranzo. soggiorno: occerrenteper la preparazione e consumazione dei pasti, occerrente per pulire, sacchetti perle immondizie.
2.3.2. - Notte: materasso, cuscino, coperta, lenzUola, federe, copriletto per ogni posto letto utilizzato.
2.3.3 - Bagno: asciugamani, salviette bidet, ascitigatoio bagno per ogni posto letto utilizzato, saponetta per il solo arrivo, carta igienica con riserva, sacchetti igienici.

3. - Servizi.
3.1. - Segreteria (riceviniento, informazioni, portierato); quattro ore al giorno (esclusi festivi).
3.2. - Pulizia delle unità inimobiliari (escluso il riassetto della cucina): una volta alla settimana.
3.3. - Cambio della biancheria da letto, da bagno e da cucina: una volta alla settimana.
3.4. - Asporto dei rifiuti dal punto centralizzato.

Allegato C

Tabella per la classificazione dei residence

Requisiti fungibili punti
a) Prestazioni di servizio:
-segreteria e sorveglianza, per ogni due ore giornaliere oltre al minimo aggiungere punti3
-pulizia degli appartanienti, per ogni giorno oltre al minimo aggiungere punti 3
- cambio della biancheria, per ogni giorno oltre al minimo aggiungere punti3
b) Dotazioni della struttura e degli appartamenti:
- posti auto in garage 4
- posto auto in parcheggio scoperto 2
- telefono in ogni appartamento4
- radio elo filodiffusione in ogni appartamento1
- televisione in bianco e nero in ogni appartamento2
- televisione a colori in ogni appartamento 3
- aria condizionata in ogni appartamento 5
- sale per convegni venti persone minimo, punti 2
- per ogni venti persone in più, punti 1
c) Impianti sportivi:
- piscina coperta5
- piscina scoperta3
- tennis1
- altri impianti, ognuno1
d) Caratteristiche relative a:
- ubicazione:
eccezionale3
ottima1
- qualità e conservazione della struttura:
ottima o di pregio3
buona1
- qualità e conservazione degli arredi:
ottima o di pregio3
buona1
Classificazione dei residence

1.a categoria: - requisiti minimi più 30 punti di requisiti fungibili.
2.a categoria: - requisiti minimi più 15 punti di requisiti fungibili.
3.a categoria: - requisiti minimi obbligatori.


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