| Ordine degli Architetti di Firenze e Prato | |
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Commissione Normativa in collaborazione con |
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| LEGGE REGIONALE 1° GENNAIO 1987, N. 1 |
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DISCIPLINA DELLE STRUTTURE RICETTIVE EXTRAALBERGHIERE. (Modificata con L.R. 9-3-1988 n. 15, L.R. 30-5-1988, n. 40: L.R. 30-8-1989, n. 56; L.R. 28-1-1991, n. 5; L.R. 25-1-1993, n. 4; L.R. 22-1-1997, n. 7) Art. 15 - Obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività
Chi intende gestire case e appartamenti per vacanze,
secondo le modalità di cui all'art. 13, deve
richiedere preventiva autorizzazione al Comune in cui
si svolge l'attività, indicando: TITOLO V BIS RESIDENCE Art. 15 bis - Definizione e caratteristiche
Sono residence le strutture ricettive costituite da
almeno sette unità abitative mono elo pluslocali,
ciascuna arredata, corredata e dotata di servizi igienici
e di cucina, gestite unitariamente in forma iniprenditoriale
per fornire alloggio e servizi, anche centralizzati,
secondo i requisiti minini obbligatori previsti nella
tabella allegata alla presente legge (Allegato B). Art. 15 ter - Requisiti tecnici ed igienico-sanitari I residence, così come individuati dall'articolo precedente. devono possedcre gli ordinari requisiti igienico-edilizi previsti dalle norme statali in materia di edilizia residenziale e dai regolamenti comunali per i locali di abitazione. Art. 15 quater - Obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività
Chi intende gestire residence, secondo le inodalità
di cui all'art. 15 bis. deve richiedere preventiva
autorizzazione al Comune in cui si svolge l'attività,
indicando: Art. 15 quinquies - Classificazione I residence sono classificati in tre categorie sulla base della tabella di classificazione ad essi relativa (Allegato C). TITOLO VI NORME COMUNI Art. 16 - Accertamento dei requisiti
Il Comune procede al rilascio dell'autorizzazione o
alla presa d'atto per le attività ricettive
di cui alla presente legge dopo aver accertato che
sussistono i requisiti strutturali, nonché i
requisiti soggettivi, del titolare e degli eventuali
rappresentanti, previsti dagli artt. 11 e 12 del T.U.L.P.S.
approvato con regio decreto legge 18 giugno 1931, n.
773. Art. 17 - Rinnovi e dichiarazioni annuali
L'autorizzazione, anche per i complessi ad attività
stagionale, viene rinnovata annualmente, a presentazione
di domanda, di norma mediante vidimazione sull'atto
originale, previo pagamento delle tasse di concessione
e delle tasse eventualmente dovute a qualsiasi titolo. Art. 18 - Diffida, sospensione, revoca e cessazione
L'autorizzazione ad esercitare le attività ricettive
di cui alla presente legge può essere revocata
dal Comune in ogni tempo venendo meno alcuno dei requisiti
per il rilascio, o quando l'attività sia ritenuta
dannosa o contraria agli scopi per cui viene autorizzata
oppure per motivi di pubblica sicurezza. Art. 19 - Comunicazione dei provvedimenti
Il Comune dà immediata comunicazione alla Regione,
o allEnte da essa delegato, del rilascio delle autorizzazioni
e delle prese d'atto per le attività ricettive
di cui alla presente leage, nonché delle diffide,
sospensioni, revoche e cessazioni. Art. 20 - Denuncia e pubblicità dei prezzi Abrogato. Art. 21 - Funzioni di vigilanza e controllo Ferme restando le competenze dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, le funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni della presente legge sono esercitate dal Comune. Art. 22 - Classificazione e comparazione a fini tributari
Gli alloggi utilizzati per l'esercizio di affittacamere
per la gestione di case ed appartenenti per vacanze,
sono classificati dal Comune ai fini della comparazione
delle categorie previste dal R.D. 24 novembre 1938,
n. 1926. in quattro categorie sulla base della tabella
di classificazione allegata alla presente legge (Allegato
A). Art. 23 - Uso occasionale di immobili a fini ricettivi
L'uso occasionale e per periodi non superiori ai 60
giomi, da parte di soggetti pubblici o delle associazioni
del tempo libero senza finalità di lucro, di
immobili non destinati abitualmente a ricettività
collettiva, è consentito in deroga alle disposizioni
di cui alla presente legge, previo nulla-osta del Comune. Art. 24 - Osservanza di norme statali e regionali E' fatta salva l'osservanza delle altre norme statali e regionali che regolano l'esercizio dell'attività ricettiva, in quanto applicabili alle attività disciplinate dalla presente legge, e in particolare delle norme riguardanti la pubblica sicurezza, la prevenzione incendi e infortuni, la tutela igienico-sanitaria e l'uso e tutela del suolo. Art. 25 - Disposizioni transitorie e finali
Entro un biennio dalla data di entrata in vigore della
presente legge i residence, le case per ferie, gli
ostelli per la gioventù, i rifugi alpini e gli
esercizi di affittacaniere già operanti devono
essere adeguati, per poter continuare l'attività,
ai requisiti della presente legge; in tale periodo
possono essere rinnovate le autorizzazioni di esercizio
sempre che sussistano i requisiti previsti dalla legislazione
che disciplinava precedentemente le singole attività. Art. 26 - Sanzioni
Chiunque fa funzionare una delle strutture ricettive
disciplinate dalla presente legge sprovvisto dell'autorizzazione,
ove richiesta, o comunque trasgredisce alle disposizioni
di cui all'art. 27, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento della somma da L. 1.000.000
a L.3.000.000. Art. 2 7 - Accertamento delle violazioni e irrogazione delle sanzioni
L'accertamento delle violazioni e la irrogazione delle
sanzioni di cui alla presente legge sono effettuati
secondo le procedure di cui alla legge 24 novembre
198 1, n. 689. Allegato A Tabella per la classificazione degli alloggi utilizzati per l'esercizio di affittacamere e case e appartamenti per vacanze ai fini della comparazione alle categorie previste dal R.D.L. 24 novembre 1938, n. 1926 (i parametri cui si fa riferimento sono quelli fissati dalla legge 27 luglio 1978, n. 392 sull'equo canone): |
| 1) CONSERVAZIONE | |
| normale | coefficiente 1.00 |
| mediocre | coefficiente 0.80 |
| scadente | coefficiente 0.60 |
| 2) UBICAZIONE | |
| centro storico o centrale | coefficiente 1.30 |
| semiperiferica | coefficiente 1.20 |
| zone di pregio particolare site nella zona edificata periferica o nella zona agricola | coefficiente 1.20 |
| periferica | coefficiente 1.00 |
| agricola | coefficiente 0.85 |
| N.B. - L'ubicazione può intendersi riferita alle attrattive turistiche della località. |
| 3)LIVELLO | |
| piano attico | coefficiente 1.20 |
| piani intermedi | coefficiente 1.00 |
| piano terreno | coefficiente 0.90 |
| piano seminterrato | coefficiente 0.80 |
| 4) TIPOLOGIA DEL FABBRICATO | |
| A/1 | coefficiente 2.00 |
| A/2 | coefficiente 1.25 |
| A/3 | coefficiente 1.05 |
| A/4 | coefficiente 0.80 |
| A/5 | coefficiente 0.50 |
| A/6 | coefficiente 0.70 |
| A/7 | coefficiente 1.40 |
| Dal prodotto dei coefficienti di cui sopra risultano i seguenti coefficienti minimi per le singole categorie: |
| I categoria | superiore o uguale a 1.82 |
| Il categoria | superiore o uguale a 1.50 |
| III categoria | superiore o uguale a 0.750 |
| IV categoria | superiore o uguale a 0.384 |
| Allegato B |
| Tabella dei requisiti obbligatori per i residence |
| 1. - Componenti della struttura. 1.1 - Ascensore, per strutture con almeno due piani oltre il terreno. Per iminobili esistenti, l'obbligo dell'ascensore sussiste se tecnicamente e legittimamente realizzabile. 1.2 - Telefono comunque a disposizione della clientela. 1.3 - Deposito o contenitore per raccolta immondizia.
2. - Componenti dell'unitá immobiliare.
3. - Servizi. Allegato C
Tabella per la classificazione dei residence |
| Requisiti fungibili | punti | |
| a) Prestazioni di servizio: | ||
| -segreteria e sorveglianza, per ogni due ore giornaliere oltre al minimo aggiungere punti | 3 | |
| -pulizia degli appartanienti, per ogni giorno oltre al minimo aggiungere punti | 3 | |
| - cambio della biancheria, per ogni giorno oltre al minimo aggiungere punti | 3 | |
| b) Dotazioni della struttura e degli appartamenti: | ||
| - posti auto in garage | 4 | |
| - posto auto in parcheggio scoperto | 2 | |
| - telefono in ogni appartamento | 4 | |
| - radio elo filodiffusione in ogni appartamento | 1 | |
| - televisione in bianco e nero in ogni appartamento | 2 | |
| - televisione a colori in ogni appartamento | 3 | |
| - aria condizionata in ogni appartamento | 5 | |
| - sale per convegni venti persone minimo, punti | 2 | |
| - per ogni venti persone in più, punti | 1 | |
| c) Impianti sportivi: | ||
| - piscina coperta | 5 | |
| - piscina scoperta | 3 | |
| - tennis | 1 | |
| - altri impianti, ognuno | 1 | |
| d) Caratteristiche relative a: | ||
| - ubicazione: | ||
| eccezionale | 3 | |
| ottima | 1 | |
| - qualità e conservazione della struttura: | ||
| ottima o di pregio | 3 | |
| buona | 1 | |
| - qualità e conservazione degli arredi: | ||
| ottima o di pregio | 3 | |
| buona | 1 | |
| Classificazione dei residence
1.a categoria: - requisiti minimi più 30 punti
di requisiti fungibili.
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