DISCIPLINA DELLE STRUTTURE RICETTIVE EXTRAALBERGHIERE.
(Modificata con L.R. 9-3-1988 n. 15, L.R. 30-5-1988,
n. 40: L.R. 30-8-1989, n. 56; L.R. 28-1-1991, n. 5;
L.R. 25-1-1993, n. 4; L.R. 22-1-1997, n. 7)
TITOLO I
GENERALITA'
Art. 1 - Oggetto
La presente legge, in attuazione dei principi stabiliti
dalla legge 17 maggio 1983, n. 217, disciplina le strutture
ricettive non regolamentate dalla L.R. 29 ottobre 1981,
n. 79, e successive modificazioni in materia di campeggi
e villaggi turistici e dalla L.R. 27 ottobre 1981,
n. 78, e successive modificazioni, in materia di alberghi
e residenze turistiche alberghiere ed in particolare:
-case per ferie ed ostelli per la gioventù;
-rifugi alpini, rifugi escursionistici e bivacchi;
-esercizi di affittacamere;
-case e appartamenti per vacanze;
-residence.
TITOLO II
CASE PER FERIE E OSTELLI PER LA GIOVENTU'
Art. 2 - Definizione e caratteristiche
Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate
per il soggiorno temporaneo di persone o gruppi gestite,
al di fuori di normali canali commerciali, da enti
pubblici associazioni o enti religiosi operanti senza
scopo di lucro per il conseguimento di finalità
sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive,
nonché da enti o aziende per il soggiorno dei
propri dipendenti e loro familiari.
Nelle case per ferie possono altresì essere ospitati
dipendenti e relativi familiari di altre aziende e
assistiti dagli enti di cui al comma precedente; tale
attività può essere svolta solo sulla
base di apposita convenzione tra le aziende ovvero
tra l'azienda titolare e gli enti pubblici.
La disciplina delle case per ferie si applica altresì
ai complessi ricettivi gestiti senza scopo di lucro
per le finalità di cui al primo comma e che,
in relazione alla particolare funzione svolta, vengono
denominati centri di vacanza per minori, colonie, pensionati
universitari, casa della giovane, foresterie e simili.
Nelle case per ferie devono essere garantiti la prestazione
dei servizi ricettivi e la disponibilità di
strutture e servizi che consentano di perseguire le
finalità di cui al primo comma.
Le case per ferie possono altresì essere dotate
di particolari attrezzature che consentano il soggiorno
anche di gruppi autogestiti secondo autonome modalità
organizzative.
Sono ostelli per la gioventù le strutture ricettive
attrezzate per il soggiorno ed il pernottamento dei
giovani. Tali strutture ricettive possono essere gestite
anche in forma imprenditoriale con le modalità
previste dal successivo art. 5. Negli ostelli per la
gioventù possono essere ospitati anche gli accompagnatori
dei gruppi di giovani.
Non rientrano nei complessi di cui al presente articolo
le tipologie ricettive specificatamente disciplinate
da leggi regionali sull'assistenza alle persone anziane.
Art. 3 - Requisiti tecnici e igienico-sanitari
Le case per ferie e gli ostelli per la gioventù
devono possedere i requisiti previsti dalle disposizioni
contenute negli strumenti urbanistici vigenti nonché
dai regolamenti edilizi e di igiene comunali.
Le case per ferie e gli ostelli per la gioventù
devono comunque avere:
a) una superficie minima delle camere, al netto di ogni
locale accessorio, di mq. 8 per le camere ad un letto
e mq. 12 per le camere a due letti, con un incremento
di superficie di mq. 4 per ogni letto in più;
b) un'altezza minima dei locali di m. 2,40 per le località
site in comuni montani al di sopra dei 700 m. sul livello
del mare e di m. 2,70 per tutte le altre zone. Per
le camere ricavate in sottotetto abitabili delimitati,
anche parzialmente dalla falda del tetto, avente un'inclinazione
minima del 35%, è consentita un'altezza media
di m. 2,40 per gli immobili situati in località
comprese in comuni montani al di sopra dei 700 m. sul
livello del mare e di m. 2,70 per gli immobili situati
nelle altre zone, fermo restando il rispetto delle
superfici minime;
c) un w.c. ogni dieci posti letto effettivi, un bagno
o doccia ogni dodici posti letto effettivi, un lavabo
ogni quattro posti letto effettivi; detti rapporti
sono calcolati non computando le camere dotate di servizi
igienici privati;
d) un arredamento minimo per le camere da letto, sedia
o sgabello, scomparto armadio per persona, cestino
rifiuti per camera;
e) uno o più locali comuni di soggiorno, distinti
dalla sala da pranzo, dimensionati complessivamente
nel rapporto minimo di mq. 1 per ogni posto letto effettivo,
con un minimo di mq. 8; limitatamente agli ostelli
della gioventù il rapporto minimo per ogni posto
letto effettivo è di mq. 0, 50 e i locali comuni
di soggiorno, ferma restando la loro dimensione minima
di mq. 8, possono coincidere con la sala pranzo;
f) idonei dispositivi e mezzi antincendio secondo le
disposizioni vigenti e le prescrizioni dei vigili del
fuoco;
g) impianti elettrici conformi alle norme ENPICEI
h) cassetta di pronto soccorso con i medicamenti ed
i materiali che indicherà l'autorità
sanitaria, che potrà anche richiedere, in relazione
alla ubicazione, dimensione e utenza dei complessi,
l'allestimento di un locale per infermeria;
i) telefono di norma ad uso degli ospiti, salvo che
il Comune non accerti l'impossibilità o la non
convenienza oggettiva dell'installazione.
Le camere ed i servizi potranno essere disposti in settori
separati per uomini e donne.
A ciascun posto letto base potrà essere sovrapposto
un altro letto, purché sia comunque garantita
la cubatura minima di 12 mc. per persona.
Per gli immobili esistenti. ove non vi sia la superficie
necessaria di cui al punto a), è sufficiente
che sia garantita l'esistenza di una cubatura minima
di mc. 12 per persona.
Limitatamente agli ostelli della gioventù, ivi
conipresi quelli autorizzati e da autorizzare successivaniente
alla data del 4 febbraio 1987, la cubatura minima di
cui ai precedenti commi 4 e 5 è stabilita in
9 mc. a persona.
Per quanto non specificatamente previsto dalle presenti
disposizioni, si applicano alle case per ferie e agli
ostelli per la gioventù le prescrizioni sanitarie
previste per le aziende alberghiere dal regio decreto
24 maggio 1925, n. 1102, e successive modificazioni.
Art. 4 - Obblighi amministrativi per lo svolgimento
dell'attività.
L'esercizio dell'attività ricettiva nelle case
per ferie e negli ostelli per la gioventù è
soggetto ad autorizzazione da rilasciarsi dal Comune,
previa stipula di apposita convenzione che individua
e regola:
- i soggetti che possono utilizzare la struttura;
- il tipo dei servizi forniti in rapporto alle finalità
cui la struttura è destinata;
- abrogato;
-l'eventuale durata minima e massima della permanenza
degli ospiti;
- il numero dei posti letto negli ostelli per la gioventù
da riservare ai giovani in transito;
-il regolamento interno per l'uso della struttura;
- il tipo di gestione che deve in ogni caso garantire
l'uso delle strutture e la misura congrua dei prezzi,
in rapporto alle finalità per cui è autorizzato
il complesso, da accertarsi anche mediante l'eventuale
presentazione di statuti e bilanci;
- le modalità ed i limiti di utilizzazione per
i diversi scopi ricettivi degli ostelli per la gioventù
in periodi in cui non sono occupati dall'utenza giovanile;
- i periodi di apertura.
L'autorizzazione all'esercizio può comprendere
la somministrazione di cibi e bevande limitatamente
alle persone alloggiate e alle altre persone che possono
utilizzare la struttura in conformità alle finalità
sociali cui la stessa è destinata e nei limiti
stabiliti dalla convenzione stipulata con il Comune.
Con distinta autorizzazione potrà altresì
essere consentita, sempre limitatamente alle persone
alloggiate, la somministrazione di bevande superalcooliche.
Art. 5 - Ostelli per la gioventù gestiti informa
imprenditoriale. Obblighi amministrativi.
Le attività ricettive negli ostelli per la gioventù
svolte in forma imprenditoriale devono possedere i
requisiti tecnici e igienico-sanitari di cui al precedente
art. 3.
L'esercizio in forma imprenditoriale dell'attività
è soggetto ad autorizzazione da rilasciarsi
dal Comune, previa stipula di apposita convenzione
che individua e regola:
- i soggetti che possono utilizzare la struttura;
- il tipo dei servizi forniti in rapporto alle finalità
cui la struttura è destinata;
- l'eventuale durata minima e massima per la permanenza
degli ospiti;
- i periodi di apertura.
L'autorizzazione all'esercizio può comprendere
la somministrazione di cibi e bevande limitatamente
alle persone alloggiate. Con distinta autorizzazione
potrà altresì essere consentita, sempre
limitatamente alle persone alloggiate, la somministrazione
di bevande superalcooliche.
TITOLO III
RIFUGI ALPINI, RIFUGI ESCURSIONISTICI E BIVACCHI
Art. 6 - Definizione e caratteristiche
Sono rifugi alpini i locali idonei ad offrire ospitalità
e ristoro ad alpinisti in zone isolate di montagna
ubicate in luoghi favorevoli ad ascensioni ed escursioni,
raggiungibili attraverso mulattiere, sentieri o altre
strade.
I rifugi alpini possono essere gestiti da enti pubblici
e da enti e associazioni operanti nel settore dell'alpinismo
e dell'escursionismo, nonché da privati.
Nel caso di gestione pubblica, la stessa deve essere
effettuata a mezzo di rappresentante o tramite appalto
a gestore; tale obbligo non sussite qualora si tratti
di rifugi senza custode.
Sono rifugi escursionistici o rifugi albergo le strutture
gestite da enti o associazioni senza scopo di lucro,
statutariamente operanti nel settore dell'alpinismo
e dell'escursionismo, idonee ad offrire ospitalità
ad alpinisti ed escursionisti in zone montane di altitudine
non inferiore a m. 700 servite da strade o da mezzi
di trasporto ordinari anche in prossimità di
centri abitati.
I rifugi escursionistici devono essere gestiti a mezzo
di rappresentante o tramite appalto a gestore, previa
stipula di apposita convenzione approvata dal Comune
che garantisca le finalità d'uso.
Sono altresì assoggettate alla normativa dei
rifugi escursionistici le strutture ricettive riservate
a coloro che a piedi percorrono itinerari escursionistici
anche se poste ad altitudine inferiore a m. 700.
Art. 7 - Requisiti tecnici e igienico-sanitari
I rifugj alpini devono possedere requisiti idonei per
il ricovero ed il pernottamento degli ospiti.
In particolare dovranno disporre di:
a) servizio di cucina o attrezzatura per cucina comune;
b) spazio attrezzato per la somministrazione ed il consumo
di alimenti e bevande;
c) spazio attrezzato per il pernottamento.,
d) alloggiamento riservato per il gestore qualora trattisi
di rifugio custodito;
e) attrezzature di pronto soccorso (cassetta pronto
soccorso, barelle, slitte, corde ed altre attrezzature
utili).
Qualora vi sia la possibilità, i servizi di cui
ai punti precedenti, dovranno essere posti in locali
separati. Il rifugio dovrà disporre di locali
di fortuna sempre aperto e di servizi igienico-sanitari.
I rifugi escursionistici devono possedere i requisiti
strutturali ed igienico-sanitari previsti per le case
per ferie ad eccezione di quelli indicati ai punti
e) e i) del precedente art. 3.
I rifugi escursionistici devono essere dotati di un
locale comune utilizzabile anche per la somministrazione
ed il consumo di alimenti e bevande.
Art. 8 - Bivacchi fissi
I locali di alta montagna e di difficile accesso, allestiti
con un minimo di attrezzature per il riparo degli alpinisti
sono denominati bivacchi fissi.
Chiunque intenda attivare un bivacco fisso deve darne
comunicazione al Comune competente per territorio.
Art. 9 - Obblighi amministrativi per lo svolgiinento
dell'attività
L'esercizio dell'attività dei rifugi alpini ed
escursionistici è soggetto ad autorizzazione
da rilasciarsi dal Comune, previo accertamento della
rispondenza della struttura alle norme della presente
legge.
La domanda di autorizzazione deve, in particolare, indicare:
altitudine della località, tipo di costruzione,
vie di accesso, capacità ricettiva (posti letto,
w.c., lavabi), periodi di apertura, tariffe per il
vitto ed il pernottamento.
Alla domanda dovrà essere allegato un progetto
(prospetto estemo, planimetrie e sezione) e relazione
tecnico-descrittiva del fabbricato.
Qualora trattisi di rifugi con custodia, l'Ente o il
privato proprietario del rifugio, all'atto della richiesta
di apertura, deve indicare il nominativo del custode
o del gestore che deve sottoscrivere la domanda per
accettazione.
Il Comune accerterà che trattasi di persone
di sana e robusta costituzione fisica, di buona condotta
morale e civile, nonché - mediante attestazione
del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino - che abbiano
conoscenza della zona, delle vie di accesso ai rifugi
limitrofi e ai posti di soccorso più vicini,
nonché delle nozioni necessarie per un primo
intervento di soccorso.
Si prescinde dall'accertamento di cui al comma precedente
qualora il custode proposto sia titolare di licenza
di guida alpina o portatore alpino.
TITOLO IV
ESERCIZI DI AFFITTACAMERE
Art. 10 - Definizione e caratteristiche
Sono esercizi di affittacamere le strutture composte
da non più di sei camere per clienti con una
capacità ricettiva non superiore a 12 posti
letto ubicati in non più di due appartamenti
ammobiliati in uno stesso stabile, nelle quali sono
forniti alloggio e, eventualmente, servizi complementari.
Gli affittacamere possono somministrare, limitatamente
alle persone alloggiate, alimenti e bevande.
Gli affittacamere devono assicurare - avvalendosi, di
regola, della normale organizzazione familiare - i
seguenti servizi minimi compresi nel prezzo della camera:
a) pulizia dei locali ad ogni cambio di cliente ed almeno
una volta alla settimana;
b) cambio della biancheria ad ogni cambio di cliente
e almeno una volta alla settimana;
c) fornitura di energia elettrica, acqua e riscaldamento.
Art. 11 - Requisiti tecnici e igienico-sanitari
I locali destinati all'esercizio di affittacamere devono
possedere i requisiti strutturali e igienico-edilizi
previsti per i locali di abitazione dal regolamento
igienico-edilizio comunale.
Per le camere a più di due letti la cubatura
e la superficie minima sono quelle risultanti dalle
misure stabilite per le camere a due letti aumentate,
per ogni letto in più, di un numero rispettivamente
di metri cubi o quadrati pari alla differenza di cubatura
e superficie tra le camere ad uno ad uno e quello a
due letti, come previsto dall'art. 1 del D.P.R. 30
dicembre 1970, n. 1437.
Resta fermo che, in ogni caso, la capacità ricettiva
complessiva dell'esercizio non può superare
i 12 posti letto.
Alle camere da letto destinate agli ospiti, si deve
poter accedere comodamente e senza dover attraversare
le camere da letto o i servizi destinati alla famiglia
o ad altro ospite.
Gli appartamenti utilizzati devono essere dotati di
un servizio igienico-sanitario - completo di w.c. con
cacciata d'acqua, lavabo, vasca da bagno o doccia,
specchio - ogni 10 persone o frazione di 10 superiore
a 2, comprese le persone appartenenti al nucleo familiare
e conviventi.
Per le camere da letto, l'arredamento minimo deve essere
costituito da letto, sedia o sgabello per persona,
e da armadio e cestino rifiuti ed un tavolo.
Art. 12 - Obblighi amministrativi per lo svolgimento
dell'attività.
Chi intende esercitare l'attività di affittacamere
deve farne preventiva dichiarazione al Comune che,
ove sussitano i requisiti previsti, prende atto della
dichiarazione stessa, provvedendo all'iscrizione in
apposito elenco.
La dichiarazione deve indicare:
-generalità del dichiarante;
-numero e ubicazione dei vani destinati all'attività
ricettiva;
-numero dei posti letto;
-servizi igienici a disposizione degli ospiti;
-servizi accessori offerti;
-periodi in cui viene data ospitalità;
- prezzi massimi che si intendono praticare per ogni
servizio o prestazione.
TITOLO V
CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE
Art. 13 - Definizione e caratteristiche
Sono case e appartamenti per vacanze le unità
abitative composte da uno o più locali arredati
e dotate di servizi igienici e di cucina autonoma gestite
unitariamente in forma imprenditoriale per l'affitto
ai turisti, senza offerta di servizi centralizzati,
nel corso di una o più stagioni con contratti
aventi validità non superiore a tre mesi consecutivi.
Nella gestione delle case e appartamenti per vacanze
devono essere assicurati i seguenti servizi essenziali
per il soggiomo degli ospiti:
- pulizia delle unità abitative ad ogni cambio
di cliente e almeno una volta alla settimana;
- fomitura di biancheria pulita ad ogni cambio cliente
e cambio di biancheria a richiesta;
- fornitura di energia elettrica, acqua, gas, riscaldamento;
- assistenza di manutenzione delle unità abitative
e di riparazione e sostituzione di arredi, corredi
e dotazioni deteriorate;
- recapito e ricevimento ospiti.
Nelle singole unità abitative possono essere
inoltre forniti i servizi di telefono, radio-televisione
e filo-diffusione.
La questione di case ed appartamenti per vacanze non
può comunque comprendere la somministrazione
di cibi e bevande e l'offerta di altri servizi centralizzati
caratteristici delle aziende alberghiere.
Agli effetti della presente legge si considera gestione
di case e appartamenti per vacanze la gestione non
occasionale e organizzata di tre o più case
o appartamenti ad uso turistico.
Art. 14 - Requisiti tecnici e igienico-sanitari
Le case e appartamenti gestiti per la cessione in uso
ai turisti, secondo le modalità di cui all'articolo
precedente, devono possedere gli ordinari requisiti
igienico-edilizi previsti dalle norme statali in materia
di edilizia residenziale e dai regolamenti comunali
per i locali di abitazione.
L'utilizzo di case e appartamenti, secondo le modalità
previste dal presente titolo, non comporta modifica
di destinazione d'uso dei medesimi ai fini urbanistici.
continua
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