Ordine degli Architetti di
Firenze e Prato

Commissione Normativa
in collaborazione con


LEGGE REGIONALE 1° GENNAIO 1987, N. 1
DISCIPLINA DELLE STRUTTURE RICETTIVE EXTRAALBERGHIERE.
(Modificata con L.R. 9-3-1988 n. 15, L.R. 30-5-1988, n. 40: L.R. 30-8-1989, n. 56; L.R. 28-1-1991, n. 5; L.R. 25-1-1993, n. 4; L.R. 22-1-1997, n. 7)

TITOLO I

GENERALITA'

Art. 1 - Oggetto

La presente legge, in attuazione dei principi stabiliti dalla legge 17 maggio 1983, n. 217, disciplina le strutture ricettive non regolamentate dalla L.R. 29 ottobre 1981, n. 79, e successive modificazioni in materia di campeggi e villaggi turistici e dalla L.R. 27 ottobre 1981, n. 78, e successive modificazioni, in materia di alberghi e residenze turistiche alberghiere ed in particolare:
-case per ferie ed ostelli per la gioventù;
-rifugi alpini, rifugi escursionistici e bivacchi;
-esercizi di affittacamere;
-case e appartamenti per vacanze;
-residence.

TITOLO II

CASE PER FERIE E OSTELLI PER LA GIOVENTU'

Art. 2 - Definizione e caratteristiche

Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno temporaneo di persone o gruppi gestite, al di fuori di normali canali commerciali, da enti pubblici associazioni o enti religiosi operanti senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari.
Nelle case per ferie possono altresì essere ospitati dipendenti e relativi familiari di altre aziende e assistiti dagli enti di cui al comma precedente; tale attività può essere svolta solo sulla base di apposita convenzione tra le aziende ovvero tra l'azienda titolare e gli enti pubblici.
La disciplina delle case per ferie si applica altresì ai complessi ricettivi gestiti senza scopo di lucro per le finalità di cui al primo comma e che, in relazione alla particolare funzione svolta, vengono denominati centri di vacanza per minori, colonie, pensionati universitari, casa della giovane, foresterie e simili.
Nelle case per ferie devono essere garantiti la prestazione dei servizi ricettivi e la disponibilità di strutture e servizi che consentano di perseguire le finalità di cui al primo comma.
Le case per ferie possono altresì essere dotate di particolari attrezzature che consentano il soggiorno anche di gruppi autogestiti secondo autonome modalità organizzative.
Sono ostelli per la gioventù le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno ed il pernottamento dei giovani. Tali strutture ricettive possono essere gestite anche in forma imprenditoriale con le modalità previste dal successivo art. 5. Negli ostelli per la gioventù possono essere ospitati anche gli accompagnatori dei gruppi di giovani.
Non rientrano nei complessi di cui al presente articolo le tipologie ricettive specificatamente disciplinate da leggi regionali sull'assistenza alle persone anziane.

Art. 3 - Requisiti tecnici e igienico-sanitari

Le case per ferie e gli ostelli per la gioventù devono possedere i requisiti previsti dalle disposizioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti nonché dai regolamenti edilizi e di igiene comunali.
Le case per ferie e gli ostelli per la gioventù devono comunque avere:
a)
una superficie minima delle camere, al netto di ogni locale accessorio, di mq. 8 per le camere ad un letto e mq. 12 per le camere a due letti, con un incremento di superficie di mq. 4 per ogni letto in più;
b)
un'altezza minima dei locali di m. 2,40 per le località site in comuni montani al di sopra dei 700 m. sul livello del mare e di m. 2,70 per tutte le altre zone. Per le camere ricavate in sottotetto abitabili delimitati, anche parzialmente dalla falda del tetto, avente un'inclinazione minima del 35%, è consentita un'altezza media di m. 2,40 per gli immobili situati in località comprese in comuni montani al di sopra dei 700 m. sul livello del mare e di m. 2,70 per gli immobili situati nelle altre zone, fermo restando il rispetto delle superfici minime;
c)
un w.c. ogni dieci posti letto effettivi, un bagno o doccia ogni dodici posti letto effettivi, un lavabo ogni quattro posti letto effettivi; detti rapporti sono calcolati non computando le camere dotate di servizi igienici privati;
d)
un arredamento minimo per le camere da letto, sedia o sgabello, scomparto armadio per persona, cestino rifiuti per camera;
e)
uno o più locali comuni di soggiorno, distinti dalla sala da pranzo, dimensionati complessivamente nel rapporto minimo di mq. 1 per ogni posto letto effettivo, con un minimo di mq. 8; limitatamente agli ostelli della gioventù il rapporto minimo per ogni posto letto effettivo è di mq. 0, 50 e i locali comuni di soggiorno, ferma restando la loro dimensione minima di mq. 8, possono coincidere con la sala pranzo;
f)
idonei dispositivi e mezzi antincendio secondo le disposizioni vigenti e le prescrizioni dei vigili del fuoco;
g)
impianti elettrici conformi alle norme ENPICEI
h)
cassetta di pronto soccorso con i medicamenti ed i materiali che indicherà l'autorità sanitaria, che potrà anche richiedere, in relazione alla ubicazione, dimensione e utenza dei complessi, l'allestimento di un locale per infermeria;
i)
telefono di norma ad uso degli ospiti, salvo che il Comune non accerti l'impossibilità o la non convenienza oggettiva dell'installazione.
Le camere ed i servizi potranno essere disposti in settori separati per uomini e donne.
A ciascun posto letto base potrà essere sovrapposto un altro letto, purché sia comunque garantita la cubatura minima di 12 mc. per persona.
Per gli immobili esistenti. ove non vi sia la superficie necessaria di cui al punto a), è sufficiente che sia garantita l'esistenza di una cubatura minima di mc. 12 per persona.
Limitatamente agli ostelli della gioventù, ivi conipresi quelli autorizzati e da autorizzare successivaniente alla data del 4 febbraio 1987, la cubatura minima di cui ai precedenti commi 4 e 5 è stabilita in 9 mc. a persona.

Per quanto non specificatamente previsto dalle presenti disposizioni, si applicano alle case per ferie e agli ostelli per la gioventù le prescrizioni sanitarie previste per le aziende alberghiere dal regio decreto 24 maggio 1925, n. 1102, e successive modificazioni.

Art. 4 - Obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività.

L'esercizio dell'attività ricettiva nelle case per ferie e negli ostelli per la gioventù è soggetto ad autorizzazione da rilasciarsi dal Comune, previa stipula di apposita convenzione che individua e regola:
- i soggetti che possono utilizzare la struttura;
- il tipo dei servizi forniti in rapporto alle finalità cui la struttura è destinata;
- abrogato;

-l'eventuale durata minima e massima della permanenza degli ospiti;
- il numero dei posti letto negli ostelli per la gioventù da riservare ai giovani in transito;
-il regolamento interno per l'uso della struttura;
- il tipo di gestione che deve in ogni caso garantire l'uso delle strutture e la misura congrua dei prezzi, in rapporto alle finalità per cui è autorizzato il complesso, da accertarsi anche mediante l'eventuale presentazione di statuti e bilanci;
- le modalità ed i limiti di utilizzazione per i diversi scopi ricettivi degli ostelli per la gioventù in periodi in cui non sono occupati dall'utenza giovanile;
- i periodi di apertura.
L'autorizzazione all'esercizio può comprendere la somministrazione di cibi e bevande limitatamente alle persone alloggiate e alle altre persone che possono utilizzare la struttura in conformità alle finalità sociali cui la stessa è destinata e nei limiti stabiliti dalla convenzione stipulata con il Comune.
Con distinta autorizzazione potrà altresì essere consentita, sempre limitatamente alle persone alloggiate, la somministrazione di bevande superalcooliche.

Art. 5 - Ostelli per la gioventù gestiti informa imprenditoriale. Obblighi amministrativi.

Le attività ricettive negli ostelli per la gioventù svolte in forma imprenditoriale devono possedere i requisiti tecnici e igienico-sanitari di cui al precedente art. 3.
L'esercizio in forma imprenditoriale dell'attività è soggetto ad autorizzazione da rilasciarsi dal Comune, previa stipula di apposita convenzione che individua e regola:
- i soggetti che possono utilizzare la struttura;
- il tipo dei servizi forniti in rapporto alle finalità cui la struttura è destinata;
- l'eventuale durata minima e massima per la permanenza degli ospiti;
- i periodi di apertura.
L'autorizzazione all'esercizio può comprendere la somministrazione di cibi e bevande limitatamente alle persone alloggiate. Con distinta autorizzazione potrà altresì essere consentita, sempre limitatamente alle persone alloggiate, la somministrazione di bevande superalcooliche.

TITOLO III

RIFUGI ALPINI, RIFUGI ESCURSIONISTICI E BIVACCHI

Art. 6 - Definizione e caratteristiche

Sono rifugi alpini i locali idonei ad offrire ospitalità e ristoro ad alpinisti in zone isolate di montagna ubicate in luoghi favorevoli ad ascensioni ed escursioni, raggiungibili attraverso mulattiere, sentieri o altre strade.
I rifugi alpini possono essere gestiti da enti pubblici e da enti e associazioni operanti nel settore dell'alpinismo e dell'escursionismo, nonché da privati.
Nel caso di gestione pubblica, la stessa deve essere effettuata a mezzo di rappresentante o tramite appalto a gestore; tale obbligo non sussite qualora si tratti di rifugi senza custode.
Sono rifugi escursionistici o rifugi albergo le strutture gestite da enti o associazioni senza scopo di lucro, statutariamente operanti nel settore dell'alpinismo e dell'escursionismo, idonee ad offrire ospitalità ad alpinisti ed escursionisti in zone montane di altitudine non inferiore a m. 700 servite da strade o da mezzi di trasporto ordinari anche in prossimità di centri abitati.
I rifugi escursionistici devono essere gestiti a mezzo di rappresentante o tramite appalto a gestore, previa stipula di apposita convenzione approvata dal Comune che garantisca le finalità d'uso.
Sono altresì assoggettate alla normativa dei rifugi escursionistici le strutture ricettive riservate a coloro che a piedi percorrono itinerari escursionistici anche se poste ad altitudine inferiore a m. 700.

Art. 7 - Requisiti tecnici e igienico-sanitari

I rifugj alpini devono possedere requisiti idonei per il ricovero ed il pernottamento degli ospiti.
In particolare dovranno disporre di:
a)
servizio di cucina o attrezzatura per cucina comune;
b)
spazio attrezzato per la somministrazione ed il consumo di alimenti e bevande;
c)
spazio attrezzato per il pernottamento.,
d)
alloggiamento riservato per il gestore qualora trattisi di rifugio custodito;
e)
attrezzature di pronto soccorso (cassetta pronto soccorso, barelle, slitte, corde ed altre attrezzature utili).
Qualora vi sia la possibilità, i servizi di cui ai punti precedenti, dovranno essere posti in locali separati. Il rifugio dovrà disporre di locali di fortuna sempre aperto e di servizi igienico-sanitari.
I rifugi escursionistici devono possedere i requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti per le case per ferie ad eccezione di quelli indicati ai punti e) e i) del precedente art. 3.
I rifugi escursionistici devono essere dotati di un locale comune utilizzabile anche per la somministrazione ed il consumo di alimenti e bevande.

Art. 8 - Bivacchi fissi

I locali di alta montagna e di difficile accesso, allestiti con un minimo di attrezzature per il riparo degli alpinisti sono denominati bivacchi fissi.
Chiunque intenda attivare un bivacco fisso deve darne comunicazione al Comune competente per territorio.

Art. 9 - Obblighi amministrativi per lo svolgiinento dell'attività

L'esercizio dell'attività dei rifugi alpini ed escursionistici è soggetto ad autorizzazione da rilasciarsi dal Comune, previo accertamento della rispondenza della struttura alle norme della presente legge.
La domanda di autorizzazione deve, in particolare, indicare: altitudine della località, tipo di costruzione, vie di accesso, capacità ricettiva (posti letto, w.c., lavabi), periodi di apertura, tariffe per il vitto ed il pernottamento.
Alla domanda dovrà essere allegato un progetto (prospetto estemo, planimetrie e sezione) e relazione tecnico-descrittiva del fabbricato.
Qualora trattisi di rifugi con custodia, l'Ente o il privato proprietario del rifugio, all'atto della richiesta di apertura, deve indicare il nominativo del custode o del gestore che deve sottoscrivere la domanda per accettazione.
Il Comune accerterà che trattasi di persone di sana e robusta costituzione fisica, di buona condotta morale e civile, nonché - mediante attestazione del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino - che abbiano conoscenza della zona, delle vie di accesso ai rifugi limitrofi e ai posti di soccorso più vicini, nonché delle nozioni necessarie per un primo intervento di soccorso.
Si prescinde dall'accertamento di cui al comma precedente qualora il custode proposto sia titolare di licenza di guida alpina o portatore alpino.

TITOLO IV

ESERCIZI DI AFFITTACAMERE

Art. 10 - Definizione e caratteristiche

Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di sei camere per clienti con una capacità ricettiva non superiore a 12 posti letto ubicati in non più di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile, nelle quali sono forniti alloggio e, eventualmente, servizi complementari.
Gli affittacamere possono somministrare, limitatamente alle persone alloggiate, alimenti e bevande.
Gli affittacamere devono assicurare - avvalendosi, di regola, della normale organizzazione familiare - i seguenti servizi minimi compresi nel prezzo della camera:
a) pulizia dei locali ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta alla settimana;
b) cambio della biancheria ad ogni cambio di cliente e almeno una volta alla settimana;
c) fornitura di energia elettrica, acqua e riscaldamento.

Art. 11 - Requisiti tecnici e igienico-sanitari

I locali destinati all'esercizio di affittacamere devono possedere i requisiti strutturali e igienico-edilizi previsti per i locali di abitazione dal regolamento igienico-edilizio comunale.
Per le camere a più di due letti la cubatura e la superficie minima sono quelle risultanti dalle misure stabilite per le camere a due letti aumentate, per ogni letto in più, di un numero rispettivamente di metri cubi o quadrati pari alla differenza di cubatura e superficie tra le camere ad uno ad uno e quello a due letti, come previsto dall'art. 1 del D.P.R. 30 dicembre 1970, n. 1437.
Resta fermo che, in ogni caso, la capacità ricettiva complessiva dell'esercizio non può superare i 12 posti letto.
Alle camere da letto destinate agli ospiti, si deve poter accedere comodamente e senza dover attraversare le camere da letto o i servizi destinati alla famiglia o ad altro ospite.
Gli appartamenti utilizzati devono essere dotati di un servizio igienico-sanitario - completo di w.c. con cacciata d'acqua, lavabo, vasca da bagno o doccia, specchio - ogni 10 persone o frazione di 10 superiore a 2, comprese le persone appartenenti al nucleo familiare e conviventi.
Per le camere da letto, l'arredamento minimo deve essere costituito da letto, sedia o sgabello per persona, e da armadio e cestino rifiuti ed un tavolo.

Art. 12 - Obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività.

Chi intende esercitare l'attività di affittacamere deve farne preventiva dichiarazione al Comune che, ove sussitano i requisiti previsti, prende atto della dichiarazione stessa, provvedendo all'iscrizione in apposito elenco.
La dichiarazione deve indicare:
-generalità del dichiarante;
-numero e ubicazione dei vani destinati all'attività ricettiva;
-numero dei posti letto;
-servizi igienici a disposizione degli ospiti;
-servizi accessori offerti;
-periodi in cui viene data ospitalità;
- prezzi massimi che si intendono praticare per ogni servizio o prestazione.

TITOLO V

CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE

Art. 13 - Definizione e caratteristiche

Sono case e appartamenti per vacanze le unità abitative composte da uno o più locali arredati e dotate di servizi igienici e di cucina autonoma gestite unitariamente in forma imprenditoriale per l'affitto ai turisti, senza offerta di servizi centralizzati, nel corso di una o più stagioni con contratti aventi validità non superiore a tre mesi consecutivi.
Nella gestione delle case e appartamenti per vacanze devono essere assicurati i seguenti servizi essenziali per il soggiomo degli ospiti:
- pulizia delle unità abitative ad ogni cambio di cliente e almeno una volta alla settimana;
- fomitura di biancheria pulita ad ogni cambio cliente e cambio di biancheria a richiesta;
- fornitura di energia elettrica, acqua, gas, riscaldamento;
- assistenza di manutenzione delle unità abitative e di riparazione e sostituzione di arredi, corredi e dotazioni deteriorate;
- recapito e ricevimento ospiti.
Nelle singole unità abitative possono essere inoltre forniti i servizi di telefono, radio-televisione e filo-diffusione.
La questione di case ed appartamenti per vacanze non può comunque comprendere la somministrazione di cibi e bevande e l'offerta di altri servizi centralizzati caratteristici delle aziende alberghiere.
Agli effetti della presente legge si considera gestione di case e appartamenti per vacanze la gestione non occasionale e organizzata di tre o più case o appartamenti ad uso turistico.

Art. 14 - Requisiti tecnici e igienico-sanitari

Le case e appartamenti gestiti per la cessione in uso ai turisti, secondo le modalità di cui all'articolo precedente, devono possedere gli ordinari requisiti igienico-edilizi previsti dalle norme statali in materia di edilizia residenziale e dai regolamenti comunali per i locali di abitazione.
L'utilizzo di case e appartamenti, secondo le modalità previste dal presente titolo, non comporta modifica di destinazione d'uso dei medesimi ai fini urbanistici.

continua


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