LEGGE REGIONE TOSCANA 28 MAGGIO 1975, N.56
INTERVENTI NEI CENTRI STORICI.
Articolo unico
(così modificato dall'art.19 della L.R. 21 marzo
1980, n.59)
1. Ferme restando le disposizioni dell'ultimo comma
dell'art.5 della legge regionale 24 febbraio 1975,
n.16, i centri storici e le zone territoriali omogenee
tipo A, di cui all'art.2 del D.M. 2 aprile 1968, n.1444
sono le aree delimitate come tali negli strumenti urbanistici
generali e nelle quali sono consentiti interventi di
consolidamento e di restauro.
Gli interventi di recupero sul patrimonio edilizio esistente
compresi quelli non previsti dall'art.4 della legge
regionale sulla <<Disciplina degli interventi
sul patrimonio edilizio esistente>> possono essere
effettuati anche attraverso i seguenti strumenti attuativi
di piani regolatori generali e programmi di fabbricazione:
- piani particolareggiati di cui alla legge 17 agosto
1942, n.1150 e successive modificazioni e alla legge
regionale 24 febbraio 1975, n.16;
- piani per l'edilizia economica e popolare di cui alla
legge 18 aprile l962, n.167 e successive integrazioni
e modificazioni, ivi compresi gli interventi di cui
all'art.51 della legge 22-10-1971, n.865 e successive
modificazioni.
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