LEGGE 8 MARZO 1999, N. 50
DELEGIFICAZIONE E TESTI UNICI DI NORME CONCERNENTI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - LEGGE DI SEMPLIFICAZIONE 1998

Art. 1.
(Delegificazione di norme e regolamenti di semplificazione)

1. In attuazione dell'articolo 20, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono emanati regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la delegificazione e la semplificazione dei procedimenti amministrativi di cui agli allegati 1 e 2 della presente legge. I regolamenti si conformano ai criteri e princìpi e sono emanati con le procedure di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e agli articoli 2, 3 e 5 della presente legge.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuate forme stabili di consultazione delle organizzazioni produttive e delle categorie, comprese le associazioni nazionali riconosciute per la protezione ambientale e per la tutela dei consumatori, interessate ai processi di regolazione e semplificazione.

Art. 2.
(Integrazione dei criteri di semplificazione procedimentale)

1. All'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. In sede di attuazione della delegificazione, il Governo individua, con le modalità di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i procedimenti o gli aspetti del procedimento che possono essere autonomamente disciplinati dalle regioni e dagli enti locali.";
b) al comma 4, la parola: "sessantesimo" è sostituita dalla seguente: "quindicesimo";
c) al comma 5, dopo la lettera g-quinquies), introdotta dall'articolo 1, comma 17, della legge 16 giugno 1998, n. 191, sono aggiunte le seguenti: "g-sexies) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento; g-septies) adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie informatiche.";
d) dopo il comma 5 è inserito il seguente: "5-bis. I riferimenti a testi normativi contenuti negli elenchi di procedimenti da semplificare di cui all'allegato 1 alla presente legge e alle leggi di cui al comma 1 del presente articolo si intendono estesi ai successivi provvedimenti di modificazione".
2. Dopo l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, è inserito il seguente: "Art. 20-bis. - 1. I regolamenti di delegificazione possono disciplinare anche i procedimenti amministrativi che prevedono obblighi la cui violazione costituisce illecito amministrativo e possono, in tale caso, alternativamente:
a) eliminare detti obblighi, ritenuti superflui o inadeguati alle esigenze di semplificazione del procedimento; detta eliminazione comporta l'abrogazione della corrispondente sanzione amministrativa;
b) riprodurre i predetti obblighi; in tale ipotesi, le sanzioni amministrative previste dalle norme legislative si applicano alle violazioni delle corrispondenti norme delegificate, secondo apposite disposizioni di rinvio contenute nei regolamenti di semplificazione".

Art. 3.
(Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure)
omissis

Art. 4.
(Relazione annuale di semplificazione)
omissis

Art. 5.
(Analisi dell'impatto della regolamentazione)
omissis

Art. 6.
(Raccordo istituzionale per la semplificazione legislativa)
omissis

Art. 7.
(Testi unici)

1. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, adotta, secondo gli indirizzi previamente definiti entro il 30 giugno 1999 dalle Camere sulla base di una relazione presentata dal Governo, il programma di riordino delle norme legislative e regolamentari che disciplinano le fattispecie previste e le materie elencate:
a) nell'articolo 4, comma 4, e nell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
b) nelle leggi annuali di semplificazione;
c) nell'allegato 3 della presente legge;
d) nell'articolo 16 delle disposizioni sulla legge in generale, in riferimento all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
e) nel codice civile, in riferimento all'abrogazione dell'articolo 17 del medesimo codice;
f) nel codice civile, in riferimento alla soppressione del bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata e del bollettino ufficiale delle società cooperative, disposta dall'articolo 29 della legge 7 agosto 1997, n. 266.
2. Al riordino delle norme di cui al comma 1 si procede entro il 31 dicembre 2001 mediante l'emanazione di testi unici riguardanti materie e settori omogenei, comprendenti, in un unico contesto e con le opportune evidenziazioni, le disposizioni legislative e regolamentari. Fino alla data di entrata in vigore di una legge generale sull'attività normativa, nella redazione dei testi unici, emanati ai sensi del comma 4, il Governo si attiene ai seguenti criteri e princìpi direttivi:
a) delegificazione delle norme di legge concernenti gli aspetti organizzativi e procedimentali, secondo i criteri previsti dall'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
b) puntuale individuazione del testo vigente delle norme;
c) esplicita indicazione delle norme abrogate, anche implicitamente, da successive disposizioni;
d) coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, apportando, nei limiti di detto coordinamento, le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo;
e) esplicita indicazione delle disposizioni, non inserite nel testo unico, che restano comunque in vigore;
f) esplicita abrogazione di tutte le rimanenti disposizioni, non richiamate, che regolano la materia oggetto di delegificazione con espressa indicazione delle stesse in apposito allegato al testo unico;
g) aggiornamento periodico, almeno ogni sette anni dalla data di entrata in vigore di ciascun testo unico;
h) indicazione, per i testi unici concernenti la disciplina della materia universitaria, delle norme applicabili da parte di ciascuna università salvo diversa disposizione statutaria o regolamentare.
3. Dalla data di entrata in vigore di ciascun testo unico sono comunque abrogate le norme che regolano la materia oggetto di delegificazione, non richiamate ai sensi della lettera e) del comma 2.
4. Lo schema di ciascun testo unico è deliberato dal Consiglio dei ministri, valutato il parere che il Consiglio di Stato deve esprimere entro trenta giorni dalla richiesta. Lo schema è trasmesso, con apposita relazione cui è allegato il parere del Consiglio di Stato, alle competenti Commissioni parlamentari che esprimono il parere entro quarantacinque giorni dal ricevimento. Ciascun testo unico è emanato, decorso tale termine e tenuto conto dei pareri delle Commissioni parlamentari, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la funzione pubblica, previa ulteriore deliberazione del Consiglio dei ministri.
5. Il Governo può demandare la redazione degli schemi di testi unici ai sensi dell'articolo 14, 20, del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, al Consiglio di Stato, che ha la facoltà di avvalersi di esperti, in discipline non giuridiche, in numero non superiore a cinque, scelti anche tra quelli di cui al comma 1 dell'articolo 3 della presente legge.
Sugli schemi redatti dal Consiglio di Stato non è acquisito il parere dello stesso
previsto ai sensi dell'articolo 16, primo comma, 3°, del citato testo unico approvato con regio decreto n. 1054 del 1924, dell'articolo 17, comma 25, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e del comma 4 del presente articolo.
6. Le disposizioni contenute in un testo unico non possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate se non in modo esplicito, mediante l'indicazione precisa delle fonti da abrogare,
derogare, sospendere o modificare. La Presidenza del Consiglio dei ministri adotta gli opportuni atti di indirizzo e di coordinamento per assicurare che i successivi interventi normativi incidenti sulle materie oggetto di riordino siano attuati esclusivamente mediante la modifica o l'integrazione delle disposizioni contenute nei testi unici.
7. Relativamente alle norme richiamate dal comma 1, lettere d), e) e f), si procede all'adeguamento dei testi normativi mediante applicazione delle norme dettate dal comma 2, lettere b), c) e d), e dal comma 4.

Art. 8.
(Testo unico in materia di pubblico impiego)
omissis

Art. 9.
(Norme finali)

1. Le attività di semplificazione e di riordino previste dalla presente legge, dall'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e dall'articolo 1 della legge 16 giugno 1998, n. 191, riguardano, nelle materie ivi previste, anche le norme procedimentali o organizzative introdotte fino alla data di entrata in vigore della presente legge, nonchè le norme introdotte entro un anno dalla stessa data.
2. È abrogato l'articolo 1, comma 15, della legge 16 giugno 1998, n. 191.
3. È fatta salva la previsione di cui all'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352.
4. Dopo il terzo periodo del comma 22 dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è inserito il seguente: "Al personale di cui al presente comma sono attribuiti l'indennità e il trattamento economico accessorio spettanti al personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, se più favorevoli". Conseguentemente nel predetto terzo periodo sono soppresse le parole: "e accessorio".
5. Ai fini dell'attuazione della presente legge, i segretari comunali di cui all'articolo 18, comma 14, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, o all'articolo 39, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, possono essere collocati o mantenuti in posizione di fuori ruolo con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, anche dopo il trasferimento alle amministrazioni di destinazione e con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli oneri relativi al trattamento economico, fondamentale ed accessorio, dei predetti dipendenti rimangono a carico dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali fino alla data del trasferimento alle amministrazioni di destinazione; successivamente sono a queste imputati. Analogamente si provvede, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la
funzione pubblica, per i segretari comunali in servizio presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 34, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465.
6. I termini di cui all'articolo 10, al comma 1 dell'articolo 11 ed al comma 11 dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, sono differiti al 31 luglio 1999. I commi 2 e 3 dell'articolo 50 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono abrogati. All'articolo 16, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, le parole: "ai capitoli 2557, 2560 e 2543 dello" sono sostituite dalla seguente: "allo".
7. All'articolo 21, comma 15, alinea, della legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificato dall'articolo 1, comma 21, della legge 16 giugno 1998, n. 191, le parole "entro il 30 novembre 1998" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 1999". All'articolo 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, le parole "entro i successivi novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo 1999".

Art. 10.
(Copertura finanziaria)
omissis

Art. 11.
(Applicazione di disposizioni)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 9, commi 4 e 5, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1999.

ALLEGATO 1
(articolo 1, comma 1)

PROCEDIMENTI DA SEMPLIFICARE

1) Procedimento per le concessioni e locazioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato a favore di enti o istituti culturali, degli enti pubblici territoriali, delle aziende sanitarie locali, di ordini religiosi e degli enti ecclesiastici
legge 11 luglio 1986, n. 390.

2) Procedimento per l'apposizione dei termini per le denunce di infortunio sul lavoro e di malattie professionali;
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, articoli 53 e 54.

3) Procedimento di classificazione delle industrie insalubri testo unico approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
decreto del Ministro della sanità 5 settembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 220 del 20 settembre 1994.

4) Procedimenti inerenti alla nautica da diporto
(omissis)

5) Procedimento di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 59 del 1992
(omissis)

6) Procedimento di sostituzione del liquidatore ordinario
(omissis)

7) Procedimento di notifica e riscossione dei contributi per le ispezioni ordinarie nei confronti delle società cooperative
(omissis)

8) Procedimenti relativi ai servizi certificativi del casellario giudiziale
(omissis)

9) Procedimento di gestione e alienazione dei beni sequestrati e confiscati norme approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271;
decreto del Ministro di grazia e giustizia 30 settembre 1989, n. 334;
regolamento approvato con regio decreto 9 febbraio 1896, n. 25.

10) Procedimento relativo alle spese di giustizia regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2701;
regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2700.

11) Procedimenti per l'iscrizione a ruolo e il rilascio di copie di atti in materia tributaria e in sede giurisdizionale, compresi i procedimenti in camera di consiglio, gli affari non contenziosi e le esecuzioni civili mobiliari e immobiliari
legge 8 agosto 1895, n. 556;
regio decreto 9 febbraio 1896, n. 25;
legge 21 febbraio 1989, n. 99;
testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011;
legge 3 aprile 1979, n. 103;
legge 11 maggio 1971, n. 390;
decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1972, n. 1095;
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642;
legge 25 aprile 1957, n. 283;
legge 29 dicembre 1990, n. 405;
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641;
decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17;
decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291.

12) Procedimento per la determinazione e la liquidazione dei compensi spettanti ad ausiliari del giudice
(omissis)

13) Procedimento di proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari
(omissis)

14) Procedimento per il monitoraggio del ricovero dei minori in istituti
di assistenza e sullo svolgimento di ispezioni nei medesimi
(omissis)

15) Procedimento relativo al reperimento delle parti destinatarie delle notifiche
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26
aprile 1986, n. 131, articoli 52 e 55;
testo unico approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346,
articolo 49.

16) Procedimento per il passaggio del personale non idoneo all'espletamento dai servizi di polizia ad altri ruoli della polizia di Stato
(omissis)

17) Procedimento per la compilazione del rapporto informativo e l'attribuzione del giudizio complessivo al personale della pubblica sicurezza
(omissis)

18) Procedimento per l'attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza agli agenti di custodia e guardie notturne dipendenti da altre amministrazioni dello Stato e della regione Sicilia
(omissis)

19) Procedimento di rilascio della licenza di collezione di armi comuni da sparo e delle armi artistiche, rare e antiche
(omissis)

20) Procedimento per la concessione del porto d'armi per uso personale.
(omissis)

21) Procedimento per la denuncia all'istituto assicuratore ed all'autorità locale di pubblica sicurezza da parte del datore di lavoro degli infortuni da cui siano colpiti i dipendenti prestatori d'opera e prognosticati non guaribili entro tre giorni
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, articoli 53 e 54.

22) Procedimento finalizzato alla conclusione di contratti di locazione di immobili da destinare ad uffici pubblici
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
regolamento approvato con regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058;
decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 72, articoli 3 e 4;
legge 16 settembre 1960, n. 1014;
legge 27 luglio 1978, n. 392;
legge 15 dicembre 1990, n. 396.

23) Procedimento per la conclusione di contratti degli enti locali con abolizione dell'obbligo di invio di copia del contratto al commissario del Governo
legge 19 marzo 1990, n. 55, articolo 16, comma 1-bis, introdotto dall'articolo 15 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.

24) Procedimento di rilascio del duplicato della patente di guida in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'originale
(omissis)

25) Procedimento di rilascio del duplicato della carta di circolazione in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'originale
(omissis)

26) Procedimenti per la definizione dei rapporti patrimoniali con le imprese ex concessionarie di ferrovie
(omissis)

27) Procedimento per la rimozione d'ufficio delle navi sommerse nei porti
(omissis)

28) Procedimento per la decisione del ricorso gerarchico improprio presentato alla commissione centrale dei raccomandatari marittimi contro i provvedimenti della commissione locale
(omissis)

29) Procedimento per l'immatricolazione, i passaggi di proprietà e la reimmatricolazione
(omissis)

30) Procedimento di iscrizione nel registro dei revisori contabili
(omissis)

31) Procedimenti di erogazione dei contributi del fondo unico dello spettacolo
legge 30 aprile 1985, n. 163;
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 237 del 9 ottobre 1996.

32) Procedimento di certificazione di bilancio per le società cooperative
legge 31 gennaio 1992, n. 59, articolo 15.

33) Procedimento di disciplina delle attività di formazione professionale
legge 21 dicembre 1978, n. 845, articolo 5.

34) Procedimento per l'alienazione di beni mobili
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articolo 35;
decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 72, articolo 2;
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076, articoli da 361 a 388.

35) Procedimento per il rilascio della presa d'atto ex articolo 126 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
(omissis)

36) Procedimento di reiscrizione dei residui passivi perenti
(omissis)

37) Procedimento per la prestazione del giuramento di fedeltà degli impiegati dello Stato
(omissis)

38) Procedimento per l'assoggettamento a vincolo dei beni artistici, architettonici e culturali e per il rilascio delle relative autorizzazioni
legge 1° giugno 1939, n. 1089, articoli 1, 2 e 3.

39) Procedimento per l'assoggettamento a vincolo delle bellezze naturali e per il rilascio delle relative autorizzazioni
legge 29 giugno 1939, n. 1497;
legge 8 agosto 1985, n. 431.

40) Procedimento per il rilascio della autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli culturali privati
(omissis)

41) Procedimento di concessione e riscossione delle agevolazioni all'editoria in materia di servizi telefonici
(omissis)

42) Procedimento per lo scarto dei documenti degli uffici dello Stato
(omissis)

43) Procedimento per i pagamenti da e per l'estero in nome e per conto delle amministrazioni dello Stato
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
legge 3 marzo 1951, n. 193;
decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

44) Procedimento per:
- il supporto all'attività della delegazione regionale per la negoziazione degli accordi nazionali del personale sanitario convenzionale con il Servizio sanitario nazionale;
- l'accertamento della maggiore rappresentatività sindacale delle organizzazioni sindacali ai fini della contrattazione;
- verifica e monitoraggio dei risultati degli accordi nazionali del personale sanitario convenzionale attraverso gli osservatori consultivi permanenti per il necessario indirizzo e coordinamento
(omissis)

45) Procedimento di gestione, di custodia, di destinazione e di alienazione di immobili, di autoveicoli e tabacchi lavorati oggetto di confisca
(omissis)

46) Procedimento relativo alla circolazione e al soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea
(omissis)

47) Procedimento relativo alla commercializzazione di carburante avio negli aeroporti minori
(omissis)

48) Procedimento relativo alla iscrizione e alla cancellazione degli aeromobili dai pubblici registri e alla documentazione obbligatoria
(omissis)

49) Procedimento relativo ai trasferimenti di proprietà degli aeromobili
(omissis)

50) Procedimento per l'istituzione e l'uso di aviosuperfici ed elisuperfici
(omissis)

51) Procedimento di espletamento del servizio antincendi negli aeroporti minori e sua trasformazione in senso facoltativo
legge 11 gennaio 1979, n. 14.

52) Procedimento di accertamento e conferma di validità per il rilascio di licenze e brevetti aeronautici
(omissis)

53) Procedimento per l'ottenimento della qualifica di coltivatore diretto
legge 9 gennaio 1963, n. 9, articoli 2 e 3.

54) Procedimento per la cancellazione dal bollettino dei protesti e relative rettifiche
(omissis)

55) Procedimento di iscrizione nel casellario giudiziale (previsione di un unico tipo di certificato penale per le richieste di privati e di pubblici uffici)
(omissis)

56) Procedimento di sostegno alle vittime dell'usura
legge 7 marzo 1996, n. 108;
(omissis)

57) Procedimento di sostegno alle vittime del racket
(omissis)

ALLEGATO 2
(articolo 1, comma 1)

PROCEDIMENTI STRUMENTALI DA DISCIPLINARE IN MODO UNIFORME AI SENSI DELL'ARTICOLO 20, COMMA 5, LETTERA A), DELLA LEGGE N. 59 DEL 1997

1) Procedimento di liquidazione della pensione
(omissis)

2) Procedimento di liquidazione una tantum
(omissis)

3) Procedimento per il riscatto
(omissis)

4) Procedimento di spese in economia
(omissis)

5) Procedimento per la riscossione di diritti e tasse spettanti agli
archivi notarili per le attività svolte
(omissis)

ALLEGATO 3
(articolo 7, comma 1)

MATERIE OGGETTO DI RIORDINO

1) Ambiente e tutela del territorio
2) Urbanistica ed espropriazione
3) Finanze e tributi
4) Documentazione amministrativa e anagrafica
5) Agricoltura
6) Pesca e acquacoltura
7) Università e ricerca
8) Rapporto di impiego pubblico del personale di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.


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