Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA
Art. 1.
(Disciplina tributaria delle erogazioni liberali a favore della Società di cultura La Biennale di Venezia).
omissis
Art. 2.
(Esenzione dall'accisa sugli oli minerali del "biodiesel").
omissis
Art. 3.
(Disposizioni in materia di società cooperative).
1. La disposizione dell'articolo 12, primo comma, della legge 16 dicembre 1977, n. 904, riguardante l'esclusione delle somme destinate a riserve indivisibili dal reddito imponibile delle società cooperative e dei loro consorzi, deve intendersi nel senso che l'utilizzazione delle riserve a copertura di perdite è consentita e non comporta la decadenza dai benefici fiscali, sempre che non si dia luogo a distribuzione di utili fino a quando le riserve non siano state ricostituite.
2. Le società cooperative e i loro consorzi, già costituiti alla data di entrata in vigore della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che, entro il sesto mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, recepiscono negli statuti le disposizioni di cui all'articolo 2536 del codice civile e all'articolo 11, comma 5, della citata legge n. 59 del 1992, concernenti la devoluzione a fondi mutualistici di quote degli utili netti e del patrimonio che residua dalla liquidazione, non incorrono nella decadenza delle agevolazioni fiscali e di altra natura previste dalla normativa vigente, sempre che, entro la stessa data, ottemperino agli obblighi di versamento stabiliti dalle predette disposizioni.
3. Al comma 4 dell'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, concernente l'obbligo per le società cooperative e i loro consorzi di devolvere a fondi mutualistici una quota degli utili annuali pari al 3 per cento, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il versamento non deve essere effettuato se l'importo non supera ventimila lire".
Art. 4.
(Esenzione dall'IVA delle prestazioni socio - sanitarie rese in base a contratti o convenzioni stipulati con enti pubblici).
omissis
Art. 5.
(Indetraibilità dall'IVA dell'imposta per l'acquisto di premi oggetto di manifestazioni a premio).
omissis
Art. 6.
(Redditi da fabbricati).
1. All'articolo 33, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "all'esercizio del culto," sono inserite le seguenti: "compresi i monasteri di clausura,".
Art. 8.
(Disposizioni in materia di imposta di registro).
1. All'articolo 5, comma 2, secondo periodo, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, le parole: "ad eccezione delle operazioni esenti ai sensi dell'articolo 10, primo comma, numeri 8) e 8 bis)" sono sostituite dalle seguenti: "ad eccezione delle operazioni esenti ai sensi dell'articolo 10, numeri 8), 8 bis) e 27 quinquies)".
2. All'articolo 40, comma 1, secondo periodo, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, come modificato dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, le parole: "ad eccezione delle operazioni esenti ai sensi dell'articolo 10, numeri 8) e 8 bis)" sono sostituite dalle seguenti: "ad eccezione delle
operazioni esenti ai sensi dell'articolo 10, numeri 8), 8 bis) e 27 quinquies)".
Art. 9.
(Finanziamenti di programmi di edilizia residenziale pubblica).
1. All'articolo 55, comma 3, lettera b), ultimo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "finanziamenti erogati dallo Stato" sono inserite le seguenti: ", dalle regioni e dalle province autonome".
Art. 10.
(Interessi per la dilazione di pagamento dell'imposta di successione).
1. All'articolo 38, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, le parole: "del nove per cento annuo" sono sostituite dalle seguenti: "determinata con decreto del Ministro delle finanze".
Art. 11.
(Deducibilità di imposte e contributi non pagati per differimento di termini).
omissis
Art. 12.
(Rimborso dell'imposta di consumo assolta da operatori della Repubblica di San Marino).
omissis
Art. 13.
(Modifiche alla disciplina recata dall'articolo 29 della legge n. 449 del 1997).
omissis
Art. 14.
(Interpretazione autentica della disciplina concernente le ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale).
omissis
Art. 15.
(Modifiche alla disciplina in tema di rimborso della ritenuta sui dividendi distribuiti da società non residenti).
omissis
Art. 16.
(Riapertura del termine di cui all'articolo 46, primo comma, della legge n. 47 del 1985).
1. È disposta la riapertura, fino al 31 maggio 1999, del termine previsto dall'articolo 46, primo comma, ultimo periodo, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni.
Art. 17.
(Differimento dei termini per il versamento dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 357 del 1994).
omissis
Art. 18.
(Disposizioni concernenti l'applicazione dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni).
1. Ai fini di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, i comuni hanno la facoltà di stabilire con propria deliberazione che fra le attività agricole di cui all'articolo 29 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono comprese anche quelle svolte
dalle cooperative agricole e loro consorzi aventi per oggetto l'attività di manipolazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, dalle cooperative per la piccola pesca e loro consorzi e dalle cooperative agricole di conduzione dei terreni, nonché
quella svolta da persone fisiche o giuridiche, singole o associate, che esercitano l'acquacoltura e le connesse attività di prelievo, sia in acque dolci sia in acque salmastre e marine.
2. La disposizione di cui al comma 1 ha effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144.
3. Non si fa in ogni caso luogo a rimborsi per le somme versate in ottemperanza alle disposizioni richiamate al comma 1.
Art. 19.
(Esenzione dall'imposta di bollo per copie conformi di atti).
1. All'articolo 3, nota 2, dell'allegato A, parte I, della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dalla tariffa approvata con decreto del Ministro
delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, le parole da: "è dovuta" sino alla fine della nota, sono sostituite dalle seguenti: "non è
dovuta".
Art. 20.
(Disposizioni in materia di sanzioni).
omissis
Capo II
SEMPLIFICAZIONI DEGLI ADEMPIMENTI A CARICO DEI CONTRIBUENTI
Art. 21.
(Esonero dall'obbligo di emissione di scontrino o ricevuta fiscale).
omissis
Art. 22.
(Termine per il pagamento dei corrispettivi relativi alla cessione dei prodotti alcolici).
omissis
Art. 23.
(Esenzione dall'obbligo di emissione della bolla di accompagnamento per il vino e i prodotti vinosi).
omissis
Capo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO, DI CONTRASTO ALL'EVASIONE, DI REVISIONE GENERALE DEL CATASTO E DI FUNZIONAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA
Art. 24.
(Termini di decadenza per l'azione degli uffici in materia di imposta di registro).
1. All'articolo 76 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, al comma 1-bis, riguardante il
termine di decadenza per la notifica dell'avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta di registro, introdotto dall'articolo 3, comma 135, lettera e), della legge 28 dicembre 1995, n. 549, la parola: "principale" è sostituita dalla seguente: "proporzionale".
Art. 25.
(Modifiche ai decreti del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e n. 633 del 1972).
1. All'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "Le notizie ed i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri ed i
registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell'ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa. Di ciò l'ufficio deve informare il contribuente contestualmente alla richiesta.
Le cause di inutilizzabilità previste dal terzo comma non operano nei confronti del contribuente che depositi in allegato all'atto introduttivo del giudizio di primo grado in sede contenziosa le notizie,
i dati, i documenti, i libri e i registri, dichiarando comunque contestualmente di non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui non imputabile".
2. All'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Le disposizioni di cui al quarto comma si applicano anche quando il
contribuente non ha ottemperato agli inviti disposti dagli uffici ai sensi dell'articolo 32, primo comma, numeri 2), 3) e 4)".
3. All'articolo 39, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: "d-bis) quando il contribuente non ha dato seguito agli inviti disposti dagli uffici ai sensi dell'articolo 32, primo comma, numeri 3) e 4), del presente decreto o dell'articolo 51, secondo comma, numeri 3) e 4), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633".
4. All'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Per l'inottemperanza agli inviti di cui al secondo comma, numeri 3) e 4), si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo e quarto dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni".
Art. 26.
(Disposizioni in materia di revisione generale del catasto).
1. All'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al comma 154, recante autorizzazione all'esercizio della potestà regolamentare del Governo in materia di revisione generale del catasto, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'alinea, le parole: "classificazione e classamento delle unità immobiliari" sono sostituite dalle seguenti: "della classificazione e del classamento delle unità immobiliari e dei terreni";
b) dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti: "e-bis) fissazione di nuovi criteri per la definizione delle zone censuarie e della qualificazione dei terreni; e-ter) individuazione di nuovi criteri di classificazione e determinazione delle rendite del catasto dei terreni, che tengano conto anche della potenzialità produttiva dei suoli.".
2. Sono abrogati il comma 1-sexies dell'articolo 2 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, e il comma 10 dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.
Art. 27.
(Sospensione degli effetti di atti illegittimi).
1. All'articolo 2-quater del decreto- legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "1-bis. Nel potere di annullamento o di revoca di cui al comma 1 deve intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appaia illegittimo o infondato.
1-ter. Le regioni, le province e i comuni indicano, secondo i rispettivi ordinamenti, gli organi competenti per l'esercizio dei poteri indicati dai commi 1 e 1-bis relativamente agli atti concernenti i tributi di loro competenza.
1-quater. In caso di pendenza del giudizio, la sospensione degli effetti dell'atto cessa con la pubblicazione della sentenza.
1-quinquies. La sospensione degli effetti dell'atto disposta anteriormente alla proposizione del ricorso giurisdizionale cessa con la notificazione, da parte dello stesso organo, di un nuovo atto, modificativo o confermativo di quello sospeso; il contribuente può impugnare, insieme a quest'ultimo, anche l'atto modificato o confermato".
Art. 28.
(Costruzione, ammodernamento e acquisto di immobili per le sedi degli uffici unici del Ministero delle finanze).
1. Al fine di assicurare una maggiore efficienza nell'attività di contrasto dei fenomeni dell'evasione fiscale, è autorizzata la realizzazione di un programma quinquennale per la costruzione, l'ammodernamento, l'acquisto o la locazione finanziaria di immobili da destinare a sedi degli uffici unici del Ministero delle finanze, nonché per lo svolgimento delle relative attività di gestione.
2. Le risorse occorrenti per la realizzazione del programma di cui al comma 1 sono assicurate attraverso la stipula di apposite convenzioni con una o più banche che dispongano di idonee strutture operanti da almeno un quinquennio nel settore immobiliare, con particolare riguardo alle esperienze nella valorizzazione del patrimonio immobiliare, nella conservazione e manutenzione degli immobili e nell'amministrazione del patrimonio, alle quali verrà affidata l'esecuzione del progetto.
L'entità delle risorse che le banche potranno porre a disposizione sarà commisurata ad un piano finanziario di ammortamento compatibile con quanto previsto dal comma 3.
3. Per l'attuazione del programma di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 36.000 milioni per l'anno 1999 e di lire 67.400 milioni per gli anni dal 2000 al 2003. Al relativo onere, pari a
lire 36.000 milioni per l'anno 1999 e a lire 67.400 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 29.
(Costruzione, ammodernamento e acquisto di immobili per il Corpo della Guardia di finanza).
omissis
Art. 30.
(Riequilibrio della consistenza dei ruoli organici del Corpo della Guardia di finanza).
omissis
Art. 31.
(Accreditamento in favore del Corpo della Guardia di finanza di quota dei canoni relativi ad alloggi di servizio).
omissis
Art. 32.
(Proroga del termine di soppressione di gestioni fuori bilancio).
omissis
Art. 33.
(Disposizioni in materia di mancato o irregolare funzionamento di uffici finanziari).
omissis
Art. 34.
(Compensi arretrati per i messi comunali).
omissis
Art. 35.
(Istituzioni di sezioni staccate delle commissioni tributarie regionali).
omissis
Art. 36.
(Autonomia contabile del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria).
omissis
Art. 37.
(Ripartizione del fondo incentivante di cui al decreto-legge n. 79 del 1997).
1. La ripartizione delle somme derivanti dall'applicazione dell'articolo 12 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, è stabilita in sede
di contrattazione integrativa decentrata sulla base dei criteri di produttività indicati dal comma 2 del medesimo articolo.
Capo IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI
Art. 38.
(Servizi di tesoreria degli enti locali).
omissis
Capo V
COPERTURA FINANZIARIA
Art. 39.
(Copertura finanziaria).
omissis