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Capo II
INTERVENTI DIVERSI
Art. 19.
(Disposizioni in materia di viabilità)
1. L'Ente nazionale per le strade, istituito con decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, mantiene la denominazione di ANAS.
2. Fermo restando quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 44 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, tra i beni immobili di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, si intendono ricompresi le case cantoniere nonchè i terreni utili per i fini istituzionali dell'Ente nazionale per le strade.
3. Il numero 1) del terzo comma dell'articolo 3 della legge 28 aprile 1971, n. 287, è sostituito dal seguente:
"1) che gli enti concessionari debbano avere come proprio oggetto sociale principale la costruzione e la gestione delle autostrade;".
4. Le attività d'impresa diverse da quella principale nonchè da quelle analoghe o strumentali ausiliarie del servizio autostradale possono essere svolte dalle società concessionarie attraverso l'assunzione diretta o indiretta di partecipazioni di collegamento o di controllo in altre società.
5. Le società concessionarie valutano, secondo i criteri di cui all'articolo 2426, primo comma, n. 4), del codice civile, ogni immobilizzazione consistente in partecipazioni in imprese controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. In un apposito paragrafo della nota integrativa del bilancio di esercizio di tali società sono fornite le informazioni sui costi, sui ricavi e sugli investimenti, ivi comprese quelle inerenti alla struttura organizzativa della concessionaria, concernenti le operazioni intercorse fra le società controllanti, le controllanti di queste ultime e le imprese controllate e collegate. Tali informazioni sono fornite secondo gli schemi propri della contabilità analitica, con particolare riferimento ai prezzi di regolamento delle operazioni intergruppo, questi ultimi confrontati con i prezzi di mercato.
Art. 20.
(Programmi pluriennali di attuazione)
1. Nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni provvedono ad aggiornare la propria legislazione in materia di programmi pluriennali di attuazione di cui all'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e all'articolo 6 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, e successive modificazioni, secondo principi che ne circoscrivano la funzione alla programmazione della formazione dei piani attuativi di nuovi insediamenti o di rilevanti ristrutturazioni urbanistiche, individuati territorialmente in modo univoco, anche in coordinamento con il programma triennale dei lavori pubblici del comune e con lo stato delle urbanizzazioni nel territorio interessato, e riferiscano i criteri di obbligatorietà alle effettive esigenze di sviluppo e di trasformazione degli aggregati urbani. Le opere di urbanizzazione comunali da realizzare in attuazione degli strumenti urbanistici sono inserite nel programma triennale dei lavori pubblici del comune.
2. Qualora le regioni non adottino, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, proprie leggi in attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, restano valide le vigenti disposizioni nazionali e regionali.
Art. 21.
(Approvazione di strumenti urbanistici)
1. L'approvazione degli strumenti urbanistici generali e delle relative varianti da parte delle regioni, delle province o di altro ente locale, ove prevista, interviene entro il termine perentorio di dodici mesi dalla data del loro deposito, col corredo della documentazione prescritta, da parte dell'ente che li ha adottati. L'Amministrazione ricevente ha l'obbligo di asseverare, all'atto del deposito, la regolarità formale degli atti in base ai requisiti prescritti dalle norme vigenti. Il termine può essere interrotto una sola volta per eventuale e motivata richiesta di integrazione documentale. Sono fatte salve le diverse scadenze e modalità previste dalla legislazione regionale.
2. Per gli strumenti urbanistici e le relative varianti trasmessi prima della data di entrata in vigore della presente legge, il termine di cui al comma 1 decorre da tale data.
Art. 22.
(Piani attuativi degli strumenti urbanistici)
1. L'approvazione da parte dei consigli comunali di piani attuativi di iniziativa privata, conformi alle norme ed agli strumenti urbanistici vigenti, deve intervenire entro il termine di novanta giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza corredata degli elaborati previsti. Qualora vi sia necessità di preventivi pareri o nulla osta, il termine di novanta giorni decorre dalla data in cui tali atti siano acquisiti. Nel caso di strumenti urbanistici attuativi di iniziativa pubblica a seguito di inerzia di privati la predisposizione dei medesimi deve avvenire entro centottanta giorni a decorrere dalla data in cui l'amministrazione ha assunto con provvedimento l'impegno di procedere alla redazione di detti strumenti e la conseguente adozione deve avvenire nei successivi novanta giorni.
2. La deliberazione del consiglio comunale di approvazione in via definitiva dello strumento attuativo deve intervenire nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine per le osservazioni e le opposizioni.
3. La pubblicazione dello strumento attuativo, da effettuare mediante deposito nella segreteria del comune, deve intervenire entro il termine di trenta giorni dalla data della delibera di adozione o approvazione.
4. Per i piani attuativi in corso di redazione, presentazione, adozione o approvazione alla data di entrata in vigore della presente legge, i termini di cui ai commi precedenti decorrono da tale data.
5. L'infruttuosa decorrenza dei termini di cui ai precedenti commi costituisce presupposto per la richiesta di intervento sostitutivo. A tal fine è data facoltà all'interessato di inoltrare istanza per la nomina di un commissario ad acta al presidente della giunta regionale il quale provvede nel termine di quindici giorni. Gli oneri derivanti dall'attività del commissario ad acta sono posti a carico del comune inadempiente.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli strumenti attuativi in variante non essenziale dello strumento urbanistico generale. Le regioni, entro centottanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, qualora non abbiano già provveduto, emanano norme che definiscono contenuti e limiti delle varianti non essenziali.
7. Sono fatte salve le diverse scadenze e modalità previste dalle leggi regionali.
Art. 23.
(Interventi nel settore sanitario)
1. I progetti di interventi nel settore sanitario finanziati ai sensi della legge 11 marzo 1988, n. 67, della legge 5 giugno 1990, n. 135, e del decreto del Ministro della sanità 29 agosto 1989, n. 321, affidati anteriormente al 3 giugno 1995, le cui gare non risultano indette alla data del 31 gennaio 1997, possono essere adeguati o variati nel rispetto dell'originario importo dell'intervento.
2. L'amministrazione interessata al finanziamento indìce una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per l'esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti. La conferenza stessa si pronuncia entro i successivi trenta giorni.
Art. 24.
(Condono edilizio)
1. Il secondo comma dell'articolo 38 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, deve intendersi nel senso che la corresponsione per intero dell'oblazione, purchè compiuta da uno dei soggetti legittimati a presentare la domanda di cui all'articolo 31 della stessa legge, estingue nei confronti di tutti i soggetti interessati i reati di cui all'articolo 41 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni, all'articolo 221 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e agli articoli 13, primo comma, 14, 15 e 16 della legge 5 novembre 1971, n. 1086.
2. Il comma 19 dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, deve intendersi nel senso che il diritto del proprietario di ottenere l'annullamento dell'acquisizione al patrimonio comunale, qualora abbia adempiuto agli oneri previsti per la sanatoria, si esercita anche nei casi in cui la predetta acquisizione sia stata disposta in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 15, commi terzo e tredicesimo, della legge 28 gennaio 1977, n. 10.
Art. 25.
(Interpretazione autentica)
1. Le disposizioni del decreto-legge 30 luglio 1966, n. 590, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 settembre 1966, n. 749, così come attuate con decreti del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, del 16 maggio 1968 e del 7 ottobre 1971, e successive modificazioni, pubblicati rispettivamente nelle Gazzette Ufficiali n. 131 del 24 maggio 1968 e n. 274 del 28 ottobre 1971, si interpretano nel senso che i limiti e gli indici edilizi e di altezza da esse stabiliti, operanti relativamente alle zone "B", "C", "E", che non comportavano inedificabilità assoluta, sono finalizzati comunque a regolamentare l'attività edificatoria ed hanno natura urbanistica. Pertanto le costruzioni che insistono su dette zone, realizzate in difformità ai suddetti limiti ed indici, rientrano nell'ambito delle previsioni di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, all'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e al comma 10 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sempre che sussistano tutte le condizioni indicate in dette norme e le relative domande siano state presentate rispettando termini e prescrizioni previsti dalle leggi n. 47 del 1985 e n. 724 del 1994.
Art. 26.
(Collaudi)
1. Possono effettuare il collaudo ed accertare la conformità alla normativa vigente degli impianti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), della legge 5 marzo 1990, n. 46, i professionisti iscritti negli albi professionali, inseriti negli appositi elenchi della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, formati annualmente secondo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447.
Capo III
INTERVENTI IN MATERIA DI OPERE A CARATTERE AMBIENTALE
Art. 27.
(Interventi in materia ambientale)
1. Per le maggiori esigenze connesse allo svolgimento della procedura di valutazione dell'impatto ambientale di progetti di opere di competenza statale il cui valore sia di entità superiore a lire 100 miliardi, salvo esclusione disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, per le relative verifiche tecniche, anche in corso d'opera, e per le conseguenti necessità logistiche ed operative, è posto a carico del soggetto committente il progetto il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma pari allo 0,5 per mille del valore delle opere da realizzare, che è riassegnata con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro dell'ambiente, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per essere riutilizzata esclusivamente per le spese attinenti alla valutazione ambientale.
2. L'obbligo di versamento di cui al comma 1 del presente articolo non si applica alle opere per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge sia già stata attivata la procedura di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349.
Art. 28.
(Norme in materia di difesa del suolo e di risorse idriche)
1. Il termine di cui all'articolo 34 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, relativo alla richiesta di riconoscimento o di concessione di acque pubbliche, è fissato in dodici mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del regolamento emanato ai sensi dell'articolo 32 della citata legge n. 36 del 1994. In caso di richiesta di riconoscimento o concessione, i canoni sono comunque dovuti a far data dal 3 febbraio 1997. Il termine per le denunce dei pozzi di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, come modificato dall'articolo 14 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, è riaperto e fissato in otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La presentazione della denuncia esclude l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 275 del 1993. Le regioni adottano, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedimenti finalizzati alla semplificazione dei relativi adempimenti con particolare riferimento alle utenze minori.
2. Per i pozzi ad uso domestico o agricolo la denuncia e la richiesta di concessione possono essere effettuate anche mediante autocertificazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni. La presentazione di tale denuncia deve essere effettuata presso l'amministrazione provinciale competente per territorio.
3. Il termine di cui all'articolo 25, comma 2, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, come modificato dall'articolo 15 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, per la richiesta da parte degli utenti delle captazioni nelle aree protette, è differito sino alla data di approvazione del piano per il parco ai sensi dell'articolo 12, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394; gli enti parco verificano le captazioni e le derivazioni già assentite all'interno delle aree protette e dispongono la modifica delle quantità di rilascio qualora riconoscano alterazioni degli equilibri biologici dei corsi d'acqua oggetto di captazione.
4. A decorrere dal 1° gennaio 1999, gli impianti idroelettrici di accumulo per pompaggio, aventi il serbatoio di carico nell'ambito di un bacino imbrifero montano delimitato ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n.959, ai fini anche della riqualificazione dell'energia prodotta, sono soggetti ai sovracanoni previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, in ragione dello 0,15 della potenza nominale media risultante dal decreto di concessione e riferita al pompaggio. Nei casi in cui non sia costituito il consorzio obbligatorio, ai sensi del secondo comma dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, i predetti sovracanoni sono versati direttamente ai comuni.
5. Le somme derivanti dalle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 253, nei limiti delle risorse disponibili, si intendono comprensive, rispettivamente, degli oneri relativi alla organizzazione ed alla partecipazione a convegni e alle spese di rappresentanza e degli oneri connessi alla organizzazione e alla partecipazione a corsi di formazione, aggiornamento e perfezionamento del personale delle Autorità di bacino di rilievo nazionale e del bacino sperimentale del fiume Serchio.
6. La disposizione di cui al secondo periodo del comma 8-quater dell'articolo 12 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, si applica anche al personale in servizio presso le Autorità di bacino di rilievo nazionale in posizione di comando o di distacco o di collocamento fuori ruolo alla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al terzo periodo del citato comma 8-quater.
7. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1992, n. 505, le parole: "Per la realizzazione delle opere idrogeologiche necessarie per completare la diga del Bilancino" sono sostituite dalle seguenti: "Per la realizzazione degli interventi per il completamento dell'invaso di Bilancino e delle opere connesse".
8. I termini di cui all'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, sono prorogati di due anni.
9. Al comma 3 dell'articolo 18 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Le somme sono ripartite con delibera del CIPE, su proposta del Ministro dei lavori pubblici".
10. Al comma 4 dell'articolo 18 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I proventi derivanti dall'addizionale di tali canoni affluiscono in un fondo vincolato e sono destinati in via prioritaria alle attività di ricognizione delle opere e di programmazione degli interventi di cui al comma 3 dell'articolo 11 della presente legge, qualora non ancora effettuate".
Art. 29.
(Disposizioni relative ai comuni di Venezia e Chioggia)
1. Il termine del 30 giugno 1996, previsto dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71, come sostituito dall'articolo 1 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, è prorogato al 31 dicembre 1999.
2. Al citato articolo 10, comma 5, del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I mercati all'ingrosso e al minuto, gli impianti sportivi, gli alberghi con più di cento abitanti equivalenti, non serviti da pubblica fognatura, sono tenuti a presentare ai comuni di Venezia e di Chioggia, entro il 30 giugno 1999, un piano di adeguamento degli scarichi e a completarne le opere entro il 31 dicembre 1999".
Capo IV
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 30.
(Sanatoria)
1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 29 aprile 1995, n. 140, 28 giugno 1995, n. 256, 28 agosto 1995, n. 358, 27 ottobre 1995, n. 445, 23 dicembre 1995, n. 546, 26 febbraio 1996, n. 81, 26 aprile 1996, n. 217, 25 giugno 1996, n. 335, 8 agosto 1996, n. 443, e 31 dicembre 1996, n. 670.
Art. 31.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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