LEGGE 30 APRILE 1999, N. 136
NORME PER IL SOSTEGNO ED IL RILANCIO DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E PER INTERVENTI IN MATERIA DI OPERE A CARATTERE AMBIENTALE
G.U. n.114 del 18-05-1999 Suppl.

continua

Art. 11.
(Attuazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 72, della legge 23 dicembre 1996, n. 662)

1. Al fine dell'utilizzo dei finanziamenti accantonati ai sensi del comma 72 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il Segretario generale del Comitato per l'edilizia residenziale (CER), entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, comunica l'elenco delle proposte di attuazione dei programmi, cui si riferiscono i procedimenti pendenti aventi ad oggetto la localizzazione ed i contenuti urbanistici dei programmi, e dei corrispondenti soggetti attuatori o proponenti ai presidenti delle giunte regionali territorialmente competenti. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, comuni ed operatori possono segnalare al Segretariato generale del CER e al presidente della giunta regionale ulteriori procedimenti pendenti non risultanti dall'elenco. Nell'ambito delle disponibilità delle somme accantonate, il presidente della giunta regionale propone al sindaco del comune territorialmente competente ed al soggetto attuatore o proponente la sottoscrizione di un accordo di programma a norma dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni. Il presidente della giunta regionale ha altresì la facoltà, di concerto con il soggetto attuatore o proponente e con il sindaco del comune territorialmente competente, di provvedere alla rilocalizzazione del programma in ambito regionale. La sottoscrizione dell'accordo di programma da parte del soggetto attuatore o proponente costituisce formale rinuncia all'azione ed agli atti pendenti dinanzi alla giurisdizione amministrativa. La ratifica dell'accordo di programma da parte del consiglio comunale, anche se avvenuta in data precedente alla comunicazione del Segretario generale del CER di cui al presente comma, determina direttamente la immediata ammissione del programma al finanziamento.
2. In ogni caso, gli accordi di programma di cui al comma 1, non ratificati entro centottanta giorni dalla comunicazione del Segretario generale del CER di cui al medesimo comma, sono esclusi dal finanziamento.

Art. 12.
(Programmi straordinari di edilizia residenziale da concedere ai dipendenti delle Amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata. Disposizioni varie)

1. Sono autorizzate varianti ai programmi di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, già ammessi ai finanziamenti e per i quali sia stata sottoscritta la convenzione con il Segretariato generale del CER, a condizione che tali varianti non comportino una variazione del finanziamento pubblico e del numero complessivo degli alloggi e che abbiano acquisito formale approvazione da parte del consiglio comunale.
2. I programmi di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, comunque ammessi a finanziamento, per i quali non è sottoscritta la convenzione urbanistica con il comune entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono esclusi dal finanziamento.
3. Le somme non utilizzate per i contributi sui programmi di cui al comma 2 possono essere destinate all'adeguamento dei costi degli alloggi di edilizia sovvenzionata di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 26 aprile 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1991, inclusi nei programmi, sino ad un incremento massimo del 10 per cento.
4. Fatta salva la somma di lire 100 miliardi iscritta al capitolo 8278 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, gli ulteriori residui, da accertare alla conclusione del programma, sono ripartiti tra le regioni sulla base dei coefficienti adottati per il biennio 1994-1995 nella delibera CIPE del 16 marzo 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1994.
5. I contributi di cui all'articolo 128 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, non utilizzati alla data di entrata in vigore della presente legge, sono destinati al finanziamento dei programmi di recupero urbano denominati "Contratti di quartiere" da individuare in relazione alle esigenze finanziarie, occupazionali e socio-economiche da parte del comitato esecutivo del CER tra le proposte presentate ai sensi dei decreti del Ministro dei lavori pubblici 22 ottobre 1997 e 20 maggio 1998 pubblicati rispettivamente nelle Gazzette Ufficiali n. 24 del 30 gennaio 1998 e n. 119 del 25 maggio 1998.
6. È autorizzata la rilocalizzazione dei programmi, di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, per i quali sia stato concluso e ratificato accordo di programma in variante agli strumenti urbanistici, ma non ancora sottoscritta la convenzione tra gli affidatari e il Segretariato generale del CER, a condizione che la richiesta pervenga allo stesso Segretariato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, unitamente all'assenso del sindaco del comune interessato, alla certificazione da parte di quest'ultimo della conformità della destinazione urbanistica vigente con le previsioni del programma, nonchè alla documentazione relativa alla piena disponibilità delle aree indicate, e che non sia modificato il numero complessivo degli alloggi con le relative quote di edilizia agevolata e sovvenzionata. Il Segretariato generale del CER esclude dal finanziamento i programmi di cui al presente comma per i quali non venga sottoscritta la relativa convenzione urbanistica entro centoventi giorni dalla data della richiesta di rilocalizzazione.
7. Il prefetto autorizza, su richiesta del sindaco, la destinazione degli alloggi finanziati ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, alle finalità di cui al comma 6.

Art. 13.
(Alloggi da destinare alla locazione nelle zone ad alta tensione abitativa)

1. Il prezzo di acquisto da parte degli enti gestori del patrimonio di edilizia residenziale pubblica degli immobili ad uso abitativo da destinare alla locazione è indicato, tenendo conto del prezzo medio di mercato, dall'Ufficio tecnico del comune nel cui territorio l'immobile è ubicato; i comuni possono comunque avvalersi dell'Ufficio tecnico erariale.
2. Sono abrogati il sesto comma dell'articolo 7 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25, e i commi 8 e 9 dell'articolo 5 del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899.
3. Agli immobili acquistati ai sensi dell'articolo 21-ter del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, degli articoli 4 e 5-ter del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, dell'articolo 5 del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899, si applicano i canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Le disposizioni di cui al quattordicesimo comma dell'articolo 21-ter del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, al comma 5 dell'articolo 4 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, e al comma 12 dell'articolo 5 del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899, si applicano esclusivamente agli alloggi di edilizia convenzionata.

Art. 14.
(Destinazione dei fondi di cui alla lettera r-bis) del primo comma dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 457)

1. I fondi di cui alla lettera r-bis) del primo comma dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 457, come modificata dall'articolo 2, comma 3, della presente legge, sono ripartiti dal Ministro dei lavori pubblici tra le regioni, sulla base dei criteri indicati nelle deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) che hanno stabilito le relative riserve di finanziamenti.
2. Sono abrogati i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 31 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Art. 15.
(Cessione in proprietà di alloggi di edilizia residenziale pubblica ed interventi eseguiti nel comune di Ancona)

1. I contratti relativi alla cessione in proprietà di alloggi di edilizia residenziale pubblica, costruiti a totale carico dello Stato, per i quali il prezzo di cessione è stato erroneamente determinato ai sensi dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, come sostituito dall'articolo 14 della legge 27 aprile 1962, n. 231, possono essere sanati con efficacia ex tunc con la stipula di un atto aggiuntivo per la rettifica del prezzo.
2. Sono validi ed efficaci i contratti preliminari e definitivi di trasferimento in proprietà degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà statale gestiti dagli Istituti autonomi per le case popolari, stipulati entro il 31 maggio 1991 ai sensi del sesto comma dell'articolo 28 e dell'articolo 29 della legge 8 agosto 1977, n. 513.
3. Gli alloggi di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 640, che sono stati assegnati in locazione, possono essere ceduti agli attuali conduttori secondo i criteri di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 560.
4. Gli alloggi costruiti in attuazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, sono considerati alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi della presente legge. Sono fatte salve le assegnazioni effettuate prima della data di entrata in vigore della presente legge a condizione che gli assegnatari siano in possesso dei requisiti per la permanenza negli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
5. Gli alloggi costruiti ai sensi dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 22 FPC del 10 maggio 1983, recante provvidenze in favore del comune di Marsiconuovo colpito dal movimento franoso del 28 febbraio 1983, sono ceduti in proprietà, su richiesta degli interessati, a coloro che ne abbiano avuto la formale assegnazione, anche provvisoria, con provvedimento del sindaco. Anche in deroga alle disposizioni vigenti, è condizione necessaria per la cessione che il richiedente sia detentore dell'alloggio oggetto di assegnazione alla data di entrata in vigore della presente legge. È equiparato all'assegnatario chi sia ad esso subentrato nella disponibilità dell'alloggio per successione, separazione legale, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
6. Il prezzo di cessione degli alloggi di cui al comma 5 è fissato dal comune nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 24 dicembre 1993, n. 560, e successive modificazioni. L'importo così determinato è ridotto del contributo previsto dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, se spettante per l'abitazione precedentemente detenuta dall'assegnatario e se non diversamente percepito. Contestualmente alla cessione degli alloggi è trasferita al patrimonio comunale l'area di sedime e l'eventuale corte degli alloggi distrutti dagli eventi calamitosi di cui alla citata ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 22 FPC del 10 maggio 1983.
7. Nella determinazione del prezzo di riscatto di cui al terzo comma dell'articolo 11 della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, non si tiene conto delle eventuali opere aggiuntive e delle migliorie realizzate a proprie spese dagli assegnatari, anche con verbale di consegna provvisorio, degli alloggi in riscatto.
8. Le opere aggiuntive di cui al comma 7, purchè sanate ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, e dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, sono trasferite, contestualmente alla costruzione originaria, all'assegnatario o ad altro soggetto avente titolo ai sensi della legge 30 dicembre 1960, n. 1676.
9. Per gli interventi eseguiti dal comune di Ancona in attuazione del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 1972, n. 734, e successive modificazioni, i limiti massimi del contributo a fondo perduto previsti, rispettivamente, dal secondo comma dell'articolo 7 del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 marzo 1972, n. 88, dal quarto comma dell'articolo 3 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 1973, n. 205, dal terzo comma dell'articolo 21 della legge 11 novembre 1982, n. 828, e dal secondo comma dell'articolo 23 della legge 1o dicembre 1986, n. 879, si applicano con riferimento alla data del certificato di ultimazione dei lavori delle unità immobiliari risanate sulle quali sia stato esercitato il diritto di prelazione da parte dei proprietari espropriati.
10. Le unità immobiliari realizzate con i fondi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 marzo 1972, n. 88, e all'articolo 2 del decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 658, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1975, n. 7, ancorchè rientranti negli ambiti dei piani di edilizia economica e popolare, e fatte salve le assegnazioni in proprietà effettuate o da effettuare ai sensi degli articoli 16, 17 e 18 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 1972, n. 734, e successive modificazioni, possono essere alienate secondo le modalità stabilite dalla legge 24 dicembre 1993, n. 560, e successive modificazioni. I relativi proventi, nonchè quelli derivanti dall'attuazione dell'articolo 18 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 1972, n. 734, e successive modificazioni, sono utilizzati dal comune di Ancona per il proseguimento del programma di intervento nel centro storico ai sensi del citato decreto-legge n. 658 del 1974, per far fronte ai maggiori oneri sopravvenuti per i procedimenti espropriativi e per la detrazione dei contributi di cui all'articolo 21 del citato decreto-legge n. 552 del 1972.
11. L'ultimo periodo del quarto comma dell'articolo 17 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 1972, n. 734, è sostituito dal seguente: "Dal costo è detratta la quota di contributo di cui all'articolo 21".
12. Dopo il quarto comma dell'articolo 17 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 1972, n. 734, come modificato dal comma 11 del presente articolo, è inserito il seguente:
"Nei casi di contenzioso legale ovvero di mancata accettazione dell'indennità di esproprio come determinata dal comune di Ancona ai sensi della legge della regione Marche 18 aprile 1979, n. 17, gli eventuali maggiori indennizzi liquidati saranno riaddebitati esclusivamente ai ricorrenti qualora gli stessi esercitino il diritto di prelazione per il riacquisto delle unità immobiliari ristrutturate. Nel caso di riassegnazioni parziali tale addebito sarà effettuato in proporzione alla superficie riassegnata".

Art. 16.
(Interpretazione autentica)

1. L'articolo 13 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o novembre 1965, n. 1179, deve intendersi nel senso che agli interventi realizzati dalle cooperative edilizie di abitazione ammessi a beneficiare delle agevolazioni previste dal titolo II dello stesso decreto-legge e dalle successive leggi di rifinanziamento, nonchè delle agevolazioni previste per i programmi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive leggi di rifinanziamento, alla legge 17 febbraio 1992, n. 179, e successive modificazioni, e alla presente legge, non si applicano le disposizioni del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni, relative alle cooperative a contributo erariale.

Art. 17.
(Modifiche alla disciplina dei programmi e degli interventi di edilizia residenziale pubblica)

1. I fondi attribuiti ai comuni per l'acquisto di immobili da destinare ai soggetti nei cui confronti sia stato emesso provvedimento esecutivo di rilascio, devono essere impiegati dai comuni stessi per le destinazioni previste dalle leggi di finanziamento entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. I fondi si considerano impiegati se nel termine di cui al comma 1 sia stato sottoscritto anche un contratto preliminare. Trascorso inutilmente tale termine, i fondi si intendono revocati di diritto ed attribuiti alle regioni competenti per territorio che li utilizzano per la concessione di contributi a cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi, a imprese di costruzione e loro consorzi ed ad Istituti autonomi per le case popolari per la realizzazione o il recupero di alloggi destinati alla locazione per uso abitativo primario ai sensi dell'articolo 8 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, anche ad integrazione delle agevolazioni concesse ai sensi dello stesso articolo 8 e dell'articolo 9 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493.

Art. 18.
(Norme trasitorie)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 4, 5, 7, 14 e 17 si applicano fino all'entrata in vigore delle leggi regionali emanate ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
2. Per i programmi di edilizia residenziale pubblica attivati dall'Amministrazione centrale continuano ad adottarsi, anche dopo la scadenza del termine previsto dall'articolo 63, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le stesse procedure tecnico-finanziarie attuate in applicazione della legge 5 agosto 1978, n. 457, con sostituzione dell'Amministrazione centrale agli organi soppressi.
3. I limiti di impegno di cui al comma 2 dell'articolo 61 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono versati su specifici conti correnti di Tesoreria aperti dalle singole regioni.
CONTINUA


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