LEGGE 13 MAGGIO 1999, N.133
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PEREQUAZIONE, RAZIONALIZZAZIONE E FEDERALISMO FISCALE
G.U. n.96/L del 17-05-1999 suppl.

(Si riportano soltanto gli articoli di interesse)

ART. 18

(Modifica ai criteri di determinazione del reddito delle unità immobiliari).

Il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di tassazione degli immobili, per razionalizzare e perequare il prelievo impositivo nonchè al fine di evitare aggravi all'atto dell'applicazione dei nuovi estimi catastali, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a)
assoggettamento dei redditi dei fabbricati, calcolati in conformità a quanto previsto alla lettera c), con esclusione di quelli che concorrono a formare reddito d'impresa, ad un regime di tassazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche con un'aliquota pari a quella fissata per il primo scaglione di reddito e, per i redditi derivanti da locazione o da altre forme di utilizzazione a titolo oneroso da parte di terzi, limitazione di tale regime alla parte che non eccede i tassi di rendimento di cui alla lettera c), modifica del vigente regime di tassazione dei redditi dei fabbricati, basato sulla loro integrale inclusione nel reddito complessivo, rimodulando la deduzione dal detto reddito, correlata al possesso dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle sue pertinenze, e rapportata al periodo e alla quota di possesso dell'unità immobiliare stessa; facoltà del contribuente di scegliere tra i due regimi di tassazione;
b) previsione di misure agevolative, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, in particolare per i redditi più bassi e per l'unità immobiliare adibita ad abìtazione principale, allo scopo di non aumentare l'onere fiscale gravante su di essi per effetto del nuovo regime di tassazione;
c) determinazione e successiva fissazione periodica, con decreto del Ministro delle finanze, tenuto conto dell'incidenza complessiva del prelievo fiscale, di coefficienti convenzionali di redditività dei valori d'estimo delle unità immobiliari, dopo la rideterminazione di cui all'articolo 3, comma 154, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, fermo restando il principio stabilito dall'articolo 11, comma 2, della legge 30 dicembre 199 1, n. 413, per il reddito degli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell'articolo 3 della legge l' giugno 1939, n. 1089, inteso a tenere conto dei vincoli gravanti su di essi nonchè dell'interesse pubblico alla loro conservazione;
d)
rideterminazione, a seguito della revisione degli estimi catastali e con la medesima decorrenza, anche al fine del mantenimento degli attuali margini di autonomia finanziaria, delle aliquote minime e massime dell'imposta comunale sugli immobili, istituita dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, in misura tale da garantire il medesimo gettito complessivo;
e)
istituzione di una detrazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ai sensi dell'articolo 10 della legge 9 dicembre 1998, n.431, o di altra misura agevolativa in favore dei conduttori, limitatamente alla loro abitazione principale e a decorrere dal periodo d'imposta 2000, avuto riguardo ai redditi posseduti e alla loro misura;
f) rimodulazione delle imposte sui trasferimenti, mediante applicazione di valori ridotti rispetto a quelli di estimo, in modo da evitare incrementi del gettito complessivo;
g) armonizzazione, semplificazione e autoliquidazione, ad invarianza di gettito, delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, di bollo, sulle successioni e donazioni e degli altri tributi e diritti collegati, relativi a qualsiasi fattispecie e presupposto imponibile in materia immobiliare, al fine di unificare le basi imponibili, gli obblighi dei contribuenti, i poteri e l'esercizio di essi da parte dell'amministrazione pubblica;
h) coordinamento tra i criteri di tassazione dei redditi figurativi derivanti dalle unità immobiliari e di quelli effettivamente percepiti;
i) revisione delle ipotesi di non concorrenza totale o parziale alla formazione del reddito nonché di quelle di riduzione dell'imposta previste ai fini di tutti i tributi ed armonizzazione della relativa disciplina;
l) coordinamento, tenuto conto in particolare delle agevolazioni fiscali in favore _ dei locatori disposte dall'articolo 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 43 1, e in ogni caso fatti salvi i criteri di agevolazione ivi previsti, di tutte le disposizioni legis ative e regolamentari vigenti con la nuova disciplina;
m) disciplina dei procedimenti tributari relativi alle materie di cui alle lettere precedenti mediante regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, o mediante decreti ministeriali, di natura non regolamentare, per stabilire termini o modalità in via speciale o transitoria o straordinaria.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi al Parlamento, successivamente all'acquisizione degli altri pareri previsti, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni permanenti. Le Commissioni si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione.
3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi previsti dal presente articolo e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive.
4. Il comma 4_quater dell'articolo 34 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, concernente la determinazione del reddito delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e delle relative pertinenze è abrogato con effetto dal periodo d'imposta 1999.
5. A decorrere dal periodo d'imposta di cui al comma 4, se alla formazione del reddito complessivo concorrono il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle sue pertinenze, si deduce, fino a concorrenza dell'ammontare del relativo reddito, un importo fino a lire 1.100.000 rapportato al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione ed in proporzione alla quota di possesso di detta unità immobiliare. Sono pertinenze le cose immobili di cui all'articolo 817 del codice civile, classificate o classificabili in categorie diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle. unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche. Per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.
6. I riferimenti alla deduzione di cui all'articolo 34, comma 4_quater, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, contenuti nell'articolo 1, quarto comma, lettere b), b_bis) e e), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, devono intendersi effettuati alla deduzione di cui al comma 5 del presente articolo.
7. Per il periodo di imposta 1999 la deduzione di cui al comma 5 spetta fino ad un importo di lire 1.400.000. Tale disposizione non ha effetto ai fini della determinazione delle imposte da versare a titolo di acconto dovute per lo stesso periodo di imposta.
8. Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 1999, la detrazione di cui all'arficolo 17, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è elevata a lire 380.000. Tale disposizione non ha effetto ai fini della determinazione delle imposte da versare a titolo di acconto dovute per lo stesso periodo di imposta.
9. Il Governo è delegato ad emanare, entro quattro mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, secondo la procedura di cui al comma 2, un decreto legislativo volto ad anticipare al periodo d'imposta 1999 la detrazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al comma 1, lettera e), nelle stesse ipotesi e condizioni e con l'osservanza dei medesimi criteri direttivi ivi previsti, nei limiti di complessive lire 300 miliardi.
10. Dalle disposizioni di cui al presente articolo, con esclusione dei commi 7, 8 e 9, non devono derivare oneri per il bilancio dello Stato. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 7, 8 e 9, valutati rispettivamente in lire 675 miliardi, lire 3 miliardi e lire 300 miliardi per l'anno 2000, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999_2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze.
11. All'articolo 10, comma 5, terzo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, le parole: un contributo a carico dei concessionari pari al 5 per cento delle commissioni riscosse ai sensi del comma 3 sono sostituite dalle seguenti: un contributo pari allo 0,6 per mille del gettito dell'imposta a carico dei soggetti che provvedono alla riscossione; con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti i termini e le modalità di trasmissione da parte dei predetti soggetti dei dati relativi alla riscossione .


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