COMUNI - ESTRATTI DELLE DELIBERAZIONI ADOTTATE DAI COMUNI IN MATERIA DI DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELLIMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.), PER L'ANNO 1999
G.U. n.112 del 15-05-1999 suppl. n.95

(Si riportano solo i comuni principali)

COMUNE DI FIRENZE

Il comune di FIRENZE ha adottato, il 16 marzo 1999 ed il 15 marzo 1999, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (l.C.I.), per l'anno 1999:
(omissis).
1. di stabilire, per le motivazioni espresse in narrativa, per l'anno 1999, le seguenti aliquote I.C.I.:
a)
una aliquota ordinaria dei 6,8 per mille per tutte le unità immobiliari diverse da quelle di cui alle successive lettere b), c), d), e), f) e g);
b)
una aliquota ridotta dei 5,7 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;
c)
una aliquota ridotta dei 5,7 per mille in favore:
1) delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, per l'unità immobiliare ad uso abitativo, posta sul confine comunale con doppio accatastamento, che costituisca con l'unità ubicata nel comune confinante la dimora abituale;
2) delle persone fisiche soggetti passivi, residenti nel comune, per l'unità immobiliare destinata a civile abitazione che costituisca l'unica proprietà posseduta sul territorio nazionale, che sia locata con contratto registrato ad un soggetto, residente nel Comune, che la utilizzi come abitazione principale oppure che sia occupata senza titolo in presenza di procedura di sfratto prevista dalle norme di legge;
3) delle persone fisiche soggetti passivi, residenti nel comune, per l'unica proprietà posseduta sul territorio nazionale, concessa in uso gratuito a parenti di primo grado, a condizione che il soggetto che l'utilizza vi abbia stabilito la propria residenza, così come intesa ai fini anagrafici e vi abbia effettiva stabile dimora;
d)
una aliquota agevolata dei 5,7 per mille in favore:
1) delle persone fisiche e giuridiche soggetti passivi esclusivamente per tutte quelle unità immobiliari accampionate come civile abitazione che siano state concesse in locazione con contratto tipo concordato ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge n. 431 del 9 dicembre 1998;
2) delle persone fisiche soggetti passivi per l'unica unità immobiliare accampionata a civile abitazione, posseduta sul territorio comunale, che risulti occupata abusivamente e per la quale il soggetto passivo abbia presentato denuncia alle competenti autorità;
3) delle persone fisiche e giuridiche soggetti passivi per tutte le unità immobiliari accampionate nelle categorie C/1, C/2 e C/3 utilizzate esclusivamente per attività di esercizio commerciale o artigianale definito dal Comune storico o tipico ed inserito nell'apposito albo;
e)
una aliquota diversificata dei 6,5 per mille per l'unità immobiliare accampionata nelle categorie catastali C/1 C/3, C/6, purché costituisca per il soggetto passivo l'unica proprietà rientrante nelle categorie citate e sia utilizzata dallo stesso per svolgere direttamente ed esclusivamente la propria attività commerciale, artigianale o di autorimessa pubblica;
f)
una aliquota dei 7 per mille per le unità immobiliari ad uso abitativo che siano tenute sfitte durante l'anno 1999 e per le quali risultino _ da meno di due anni alle date di scadenza dei versamenti dell'imposta _ non essere stati registrati contratti di locazione;
g)
una aliquota dei 9 per mille _ in deroga alla aliquota massima _ per le unità immobiliari ad uso abitativo che siano tenute sfitte durante l'anno 1999 e per le quali risultino _ da almeno due anni alle dato di scadenza dei versamenti dell'imposta _ non essere stati registrati contratti di locazione;

2. di stabilire che ai fini dell'acquisizione dei benefici di cui alle lettere c), d), e), i soggetti, che usufruiscono dei beneficio in questione, dovranno inviare apposita richiesta, a pena di decadenza, al comune di Firenze. Direzione entrate, direttamente o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine massimo della scadenza della seconda rata, unitamente ad autocertificazione nella quale, l'obbligato al pagamento dei tributo, dichiari e specifichi _ sotto la propria responsabilità _ il possesso di ogni singolo requisito previsto per usufruire del beneficio dell'applicazione dell'aliquota ridotta e/o agevolata. l contribuenti che avranno inviato la richiesta di cui sopra, entro i termini indicati, potranno al momento dei pagamento delle rate già tenere conto dell'aliquota da applicare. Lamministrazione si riserva di richiedere la documentazione comprovante quanto dichiarato. Nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dalla legge.
(omissis).
1. di determinare per l'anno 1999, per quanto esposto in narrativa, le detrazioni, come previsto dall'art. 8, comma 3 dei decreto legislativo n. 50411992, e successive modificazioni:
a)
in L. 500.000, la detrazione prevista dall'art. 8, dei citato decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni, a favore delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, disabili totali (o aventi nel proprio nucleo familiare persone conviventi nella suddetta situazione) proprietari nell'intero territorio nazionale della sola unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, a condizione che il loro nucleo familiare, inteso come da risultanze anagrafiche, non abbia prodotto, nel 1998, altri redditi, oltre quello dell'immobile, o comunque, se prodotti, siano stati di natura pensionistica e non superiori a lire 40 milioni lordi;
b)
in L. 300.000, a favore delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, proprietari nell'intero territorio nazionale della sola unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, a condizione che il loro nucleo familiare, inteso come da risultanze anagrafiche, non abbia prodotto, nel 1998, altri redditi, oltre quello dell'immobile, o comunque, se prodotti, siano stati di natura pensionistica e non superiori a lire 20 milioni lordi;
c)
in L. 250.000, a favore delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, qualora il reddito lordo complessivo dei nucleo familiare, inteso come da risultanze anagrafiche, assoggettabile all'imposta dei redditi 1998, non sia complessivamente superiore a lire 60 milioni;
d)
in L. 200.000, a favore delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, se non rientrano nelle condizioni di cui ai punti a), b) e c);
2. di stabilire che ai fini dell'acquisiziorie dei benefici di cui alle lettere a), b) e c), i soggetti che intenderanno usufruirne dovranno inviare apposita richiesta, a pena di decadenza, al comune di Firenze _ Direzione entrate, direttamente o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine massimo della scadenza della seconda rata, unitamente ad autocertificazione nella quale l'obbligato al pagamento dei tributo dichiari e specifichi _ sotto la propria responsabilità _ il possesso di ogni singolo requisito previsto per usufruire dei beneficio dell'ulteriore detrazione di imposta. l contribuenti che avranno inviato la richiesta di cui sopra, entro i termini indicati, potranno al momento dei pagamento delle rate già tenere conto della detrazione richiesta. Lamministrazione si riserva di richiedere la documentazione comprovante quanto dichiarato. Nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dalla legge.

(Omissis).

COMUNE DI PRATO

Il comune di PRATO ha adottato, il 18 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (l.C.I.), per l'anno 1999:
(Omissis)
1. di applicare per l'anno 1999 le aliquote relative all'imposta comunale sugli immobili come segue:
abitazioni principali possedute da persone fisiche aventi residenza anagrafica nel comune di Prato oppure utilizzate da soci assegnatari di cooperativo edilizie a proprietà indivisa, anch'essi purché residenti nel comune di Prato: aliquota agevolata 4 per mille;
alloggi concessi in uso gratuito dal soggetto passivo residente nel comune a parenti in linea retta fino al secondo grado e in linea collaterale fino al primo grado, a condizione che il soggetto che l'utilizza vi abbia stabilito la propria residenza, così come è intesa ai fini anagrafici e vi abbia effettiva stabile dimora: aliquota agevolata 4 per mille;
alloggi locati con contratto registrato a soggetti che li utilizzano come abitazione principale: aliquota agevolata 4 mille: altri immobili: aliquota ordinaria 5,3 per mille;
alloggi non locati o comunque tenuti a disposizione per un periodo non superiore a due anni riferito al 1o gennaio dellanno di imposta: aliquota 7 per mille;
alloggi non locati o comunque tenuti a disposizione per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni rispetto al 1o gennaio dell'anno di imposta: aliquota 9 per mille (art. 2 legge n. 431/1998):
2. di stabilire le detrazioni per l'anno 1999 come segue:
detrazione per l'abitazione principale direttamente abitata dal soggetto passivo, rapportando la cifra al periodo dell'anno durante il quale il soggetto ha dimorato nell'abitazione principale: L. 200.000 annue;
3. di accertare che a seguito dell'adozione del regolamento riguardante l'imposta comunale sugli immobili (ICI) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente ai periodo e l'anno durante il quale sussistono tali condizioni, l'imposta è ridotta del 50 per cento.
(omissis).


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