DECRETO MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 11 GIUGNO 1999
Termini e modalità di presentazione delle domande per l'accesso ai benefici in materia di attività sostitutive nei bacini minerari interessati da processi di ristrutturazione
G.U. n.145 del 23-06-1999

Art. 1.
Possono essere ammesse ai benefici di cui all'art.1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, come modificato dall'art. 3, comma 7, della legge 30 luglio 1990, n. 221, le attività sostitutive ricadenti nell'ambito dei bacini minerari delle regioni Sardegna, Toscana e Piemonte interessati da processi di ristrutturazione ed ubicate nei comuni individuati con le deliberazioni C.I.P.E. del 30 luglio 1991 (Gazzetta Ufficiale n. 238 del 10 ottobre 1991), 20 dicembre 1991 (Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 1992) e del 25 marzo 1992 (Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21 maggio 1992).
Art. 2.
Le domande di contributo ai sensi della legge n. 221/1990, art. 3, comma 7, dovranno pervenire all'amministrazione, per l'anno 1999, entro e non oltre la data del 15 settembre 1999.
Saranno sottoposte alle fasi istruttoria e di valutazione tutte le domande di agevolazione presentate negli anni 1998 e 1999 ed a valere sulle residue disponibilità di bilancio dell'esercizio finanziario in corso, che siano
state presentate all'amministrazione entro la suddetta data del 15 settembre 1999.
Le domande presentate all'amministrazione dopo la pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale saranno prese in considerazione solo se corredate di tutta la documentazione necessaria, per la cui elencazione si conferma l'allegato Prospetto atti e documenti necessari, già messo a disposizione, nel corso degli anni precedenti, delle associazioni di categoria e degli operatori interessati e che forma parte integrante del presente decreto, nonché redatte in conformità a quanto previsto nel successivo art. 3.
Le imprese che hanno presentato domanda di agevolazione anteriormente alla predetta data di pubblicazione dovranno provvedere, entro la medesima data del 15 settembre 1999, ad integrare tale istanza con la documentazione eventualmente ancora mancante, con riferimento a quanto descritto al precedente comma ed al successivo art. 3 del presente decreto.
Art. 3.
La domanda di ammissione all'agevolazione di cui all'art. 1 del presente decreto, redatta su carta da bollo o su carta resa legale, dovrà essere indirizzata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato _ Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese _ Divisione VI, via del Giorgione 2/b _ 00147 Roma; copia della stessa, nonché di ogni atto o documento a corredo, dovrà essere prodotta al distretto minerario territorialmente competente.
1 programmi di investimento relativi alle domande di cui al precedente comma dovranno come per il passato essere corredati, oltre che dai documenti di cui al sopra citato ed allegato Prospetto atti e documenti necessari, da una relazione tecnico_economica redatta secondo lo schema riportato nell'allegato 1 al presente decreto, completa delle schede di valutazione economico_finanziaria che ne formano parte integrante, nonché della documentazione tecnica, della scheda di sintesi, della scheda riassuntiva, della scheda tecnica e della scheda per il calcolo degli elementi di valutazione ambientale, di cui rispettivamente agli allegati 2, 3, 4, 5 e 6 al presente decreto.

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