DECRETO MINISTERO DELLA SANITA' 9 GIUGNO 1999
MODIFICAZIONI IN MATERIA DELL'ALTEZZA MINIMA E DEI REQUISITI IGIENICI-SANITARI PRINCIPALI DEI LOCALI DI ABITAZIONE
G.U. n.148 del 26-06-1999

Art. 1.

1. All'art. 1 del decreto del Ministro della sanità 5 luglio 1975, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
Le altezze minime previste nel primo e secondo comma possono essere derogate entro i limiti già esistenti e documentati per i locali di abitazione di edifici situati in ambito di comunità montane sottoposti ad interventi di recupero edilizio e di miglioramento delle caratteristiche igienico_sanitarie quando l'edificio presenti caratteristiche tipologiche specifiche del luogo meritevoli di conservazione ed a condizione che la richiesta di deroga sia accompagnata da un progetto di ristrutturazione con soluzioni alternative atte a garantire, comunque, in relazione al numero degli occupanti, idonee condizioni igienico_sanitarie dell'alloggio, ottenibili prevedendo una maggiore superficie dell'alloggio e dei vani abitabili ovvero la possibilità di una adeguata ventilazione naturale favorita dalla dimensione e tipologia delle finestre, dai riscontri d'aria trasversali e dall'impiego di mezzi di ventilazione naturale ausiliaria.


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