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| Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 490
"Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre, n. 352" G.U. n. 302 del 27-12-1999- Suppl n. 229 |
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| CAPO III
Circolazione in ambito nazionale SEZIONE I Alienazione e altri modi di trasmissione ARTICOLO 54 Beni del demanio storico, artistico e archivistico (Codice civile, artt. 822 e 824) 1. I beni culturali indicati nell'articolo 822 del codice civile appartenenti allo Stato, alle regioni, alle province, ai comuni costituiscono il demanio storico, artistico, archivistico e bibliografico e sono assoggettati al regime proprio del demanio pubblico. ARTICOLO 55 Alienazioni soggette ad autorizzazione (Legge 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 24, 26 e 27; decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, art. 18) 1. E' soggetta ad autorizzazione del Ministero l'alienazione: a) dei beni culturali appartenenti allo Stato, alle regioni, alle province, ai comuni che non facciano parte del demanio storico e artistico; b) dei beni culturali indicati nell'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) appartenenti ad enti pubblici; c) delle collezioni o serie di oggetti indicate nell'articolo 2, comma 1, lettera c), dichiarate a norma dell'articolo 6, comma 2, o di parti di esse. 2. Il Ministero puo' autorizzare l'alienazione dei beni culturali indicati nel comma 1, qualora non abbiano interesse per le raccolte pubbliche e dall'alienazione stessa non derivi danno alla loro conservazione e non ne sia menomato il pubblico godimento. 3. E' altresi' soggetta ad autorizzazione l'alienazione dei beni culturali indicati nell'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), e comma 4, lettera c) appartenenti a persone giuridiche private senza fine di lucro. L'autorizzazione e' concessa qualora non ne derivi un grave danno alla conservazione o al pubblico godimento dei beni. 4. Gli archivi degli enti pubblici ed i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli enti territoriali e degli altri enti pubblici sono inalienabili. ARTICOLO 56 Autorizzazione alla permuta (Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 50) 1. Il Ministero puo' autorizzare la permuta dei beni indicati all'articolo 55 e di singoli beni appartenenti alle pubbliche raccolte con altri appartenenti ad enti, istituti e privati anche stranieri, qualora dalla permuta stessa derivi un incremento del patrimonio culturale nazionale ovvero l'arricchimento delle pubbliche raccolte. 2. Per i beni indicati all'articolo 2, comma 1, lettera e), il Ministero chiede il parere della Regione che e' tenuta a renderlo entro il termine perentorio di trenta giorni. ARTICOLO 57 Altri casi di alienazione (Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 28) 1. Le disposizioni dell'articolo 55 si applicano anche alle costituzioni di ipoteca e di pegno ed ai negozi giuridici che possono comportare l'alienazione dei beni culturali indicati nello stesso articolo. 2. Gli atti che comportano l'alienazione di beni culturali a favore dello Stato, ivi comprese le cessioni in pagamento di obbligazioni tributarie, non sono soggetti ad autorizzazione. ARTICOLO 58 Denuncia (Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 30; decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, art. 38, comma 1, lett. e) 1. Gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, la proprieta' o la detenzione di beni culturali sono denunciati al Ministero. 2. La denuncia e' effettuata entro trenta giorni: a) dal proprietario o dal detentore del bene, in caso di alienazione a titolo oneroso o gratuito; b) dall'acquirente, in caso di trasferimento avvenuto nell'ambito di procedure di vendita forzata o fallimentare ovvero in forza di sentenza che produca gli effetti di un contratto di alienazione non concluso; c) dall'erede o dal legatario, in caso di successione a causa di morte. 3. La denuncia e' presentata al competente soprintendente del luogo ove si trova il bene. 4. La denuncia contiene: a) i dati identificativi dell'alienante e dell'acquirente; b) i dati identificativi dei beni alienati; c) l'indicazione del luogo ove si trovano i beni alienati; d) l'indicazione della natura e delle condizioni dell'alienazione; e) l'indicazione del domicilio in Italia dell'alienante e dell'acquirente ai fini delle eventuali comunicazioni previste da questo Titolo. 5. Si considera non avvenuta la denuncia priva delle indicazioni previste dal comma 4 o con indicazioni incomplete o imprecise. SEZIONE II Prelazione ARTICOLO 59 Diritto di prelazione (Legge 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 31, commi 1, 2 e 3; 33; decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, art. 40) 1. Il Ministero ha facolta' di acquistare i beni culturali alienati a titolo oneroso al medesimo prezzo stabilito nell'atto di alienazione. 2. Qualora il bene sia alienato con altri per un unico corrispettivo o non sia stato previsto un corrispettivo in denaro ovvero sia ceduto in permuta, il valore economico e' determinato d'ufficio dal Ministero. 3. Ove l'alienante non ritenga di accettare la determinazione effettuata dal Ministero, il valore della cosa e' stabilito da una commissione di tre membri da nominarsi uno dal Ministero, l'altro dall'alienante ed il terzo dal presidente del tribunale. Le spese relative sono anticipate dall'alienante. 4. La determinazione della commissione e' impugnabile in caso di errore o di manifesta iniquita'. 5. Il diritto di prelazione puo' essere esercitato anche quando il bene sia a qualunque titolo dato in pagamento. ARTICOLO 60 Condizioni della prelazione (Legge 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 31, comma 4; 32; decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, art. 40; decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, art. 9, comma 1, lettera g) 1. Il diritto di prelazione e' esercitato nel termine di due mesi dalla data di ricezione della denuncia prevista dall'articolo 58. 2. Entro il termine indicato dal comma 1 il provvedimento di prelazione e' notificato all'alienante ed all'acquirente. La proprieta' passa allo Stato dalla data dell'ultima notificazione. 3. In pendenza del termine prescritto dal comma 1 l'atto di alienazione e' inefficace ed all'alienante e' vietato effettuare la consegna della cosa. 4. Le clausole del contratto di alienazione non vincolano lo Stato. 5. Nel caso in cui il Ministero eserciti il diritto di prelazione su parte delle cose alienate, il compratore ha facolta' di recedere dal contratto. ARTICOLO 61 Esercizio della prelazione (Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 149, comma 5) 1. Il soprintendente, ricevuta la denuncia di un atto soggetto a prelazione, ne da' immediata comunicazione alla Regione, alla Provincia ed al Comune nel cui territorio si trova il bene. Trattandosi di bene mobile, la Regione ne da' notizia sul proprio Bollettino Ufficiale ed eventualmente mediante altri idonei mezzi di pubblicita' a livello nazionale, con la descrizione dell'opera e il prezzo. 2. La regione, la provincia ed il comune, nel termine di quaranta giorni dalla denuncia, formulano al Ministero la proposta di prelazione, dichiarando l'eventuale irrevocabile intento di acquistare il bene e di corrisponderne il prezzo all'alienante. 3. Il Ministero, qualora rinunci all'acquisto, emette, nel termine previsto dall'articolo 60, comma 1, il decreto di prelazione a favore dell'ente richiedente. SEZIONE III Commercio ARTICOLO 62 Obbligo di denuncia dell'attivita' commerciale e di tenuta del registro Omissis ARTICOLO 63 Attestati di autenticita' e di provenienza Omissis ARTICOLO 64 Commercio di documenti Omissis CAPO IV Circolazione in ambito internazionale SEZIONE I Uscita e ingresso nel territorio nazionale ARTICOLO 65 Divieto di uscita dal territorio nazionale Omissis ARTICOLO 66 Attestato di libera circolazione omissis ARTICOLO 67 Ricorso Omissis ARTICOLO 68 Acquisto coattivo Omissis ARTICOLO 69 Uscita temporanea Omissis ARTICOLO 70 Ingresso nel territorio nazionale Omissis SEZIONE II Esportazione dal territorio dell'Unione europea ARTICOLO 71 Denominazioni Omissis ARTICOLO 72 Esportazione di beni culturali dal territorio dell'Unione europea Omissis SEZIONE III Restituzione di beni culturali illecitamente usciti dal territorio di uno Stato membro dell'Unione europea ARTICOLO 73 Restituzione Omissis ARTICOLO 74 Assistenza e collaborazione a favore degli Stati U.E. Omissis ARTICOLO 75 Azione di restituzione Omissis ARTICOLO 76 Prescrizione dell'azione Omissis ARTICOLO 77 Indennizzo Omissis ARTICOLO 78 Pagamento dell'indennizzo Omissis ARTICOLO 79 Custodia temporanea dei beni ed altri adempimenti Omissis ARTICOLO 80 Azione di restituzione a favore dell'Italia (Legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 9) omissis ARTICOLO 81 Destinazione del bene restituito Omissis ARTICOLO 82 Informazioni alla Commissione europea e al Parlamento nazionale Omissis ARTICOLO 83 Banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti Omissis CAPO V Ritrovamenti e scoperte ARTICOLO 85 Ricerca di beni culturali (Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 43) 1. Le ricerche archeologiche e, in genere, le opere per il ritrovamento di beni culturali indicati all'articolo 2, in qualunque parte del territorio nazionale, sono riservate allo Stato. 2. Ai fini del comma 1, il Ministero puo' con suo decreto ordinare l'occupazione temporanea degli immobili ove devono eseguirsi i lavori. 3. Il proprietario dell'immobile ha diritto ad un indennizzo per i danni subiti, che, in caso di disaccordo, e' determinato con le norme stabilite dagli articoli 65 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359. Il Ministero puo' rilasciare al proprietario, che ne faccia richiesta, i beni ritrovati, o parte di essi, quando non interessino le raccolte dello Stato. ARTICOLO 86 Concessione di ricerca (Legge 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 45 e 47) 1. Il Ministero puo' dare in concessione ad enti o privati l'esecuzione di ricerche e di opere indicate nell'articolo 85 ed emettere a favore del concessionario il decreto di occupazione degli immobili ove devono eseguirsi i lavori. 2. Il concessionario deve osservare, oltre alle norme imposte nell'atto di concessione, tutte le altre che l'amministrazione ritenga di prescrivere. 3. In caso di inosservanza, la concessione e' revocata. 4. La concessione puo' altresi' essere revocata quando il Ministero intenda sostituirsi nell'esecuzione o prosecuzione delle opere. In tal caso sono rimborsate dallo Stato le spese occorse per le opere gia' eseguite ed il relativo importo e' fissato dal Ministero. 5. Ove il concessionario non ritenga di accettare la determinazione ministeriale, l'importo e' stabilito da un perito tecnico nominato dal presidente del tribunale. Le relative spese sono anticipate dal concessionario. 6. La concessione prevista al comma 1 puo' essere data anche al proprietario degli immobili ove devono eseguirsi i lavori. ARTICOLO 87 Scoperta fortuita (Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 48) 1. Chiunque scopra fortuitamente beni mobili o immobili indicati nell'articolo 2 ne fa denuncia entro ventiquattro ore al soprintendente o al sindaco, ovvero all'autorita' di pubblica sicurezza e provvede alla conservazione temporanea di essi, lasciandoli nelle condizioni e nel luogo in cui sono stati rinvenuti. 2. Ove si tratti di beni mobili dei quali non si possa altrimenti assicurare la custodia, lo scopritore ha facolta' di rimuoverli per meglio garantirne la sicurezza e la conservazione sino alla visita dell'autorita' competente, e, ove occorra, di chiedere l'ausilio della forza pubblica. 3. Agli obblighi di conservazione e custodia previsti nei commi 1 e 2 e' soggetto ogni detentore dei beni scoperti fortuitamente. 4. Le eventuali spese sostenute per la custodia e rimozione sono rimborsate dal Ministero. ARTICOLO 88 Appartenenza e qualificazione dei beni ritrovati (Legge 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 44, 46, 47 e 49) 1. I beni indicati nell'articolo 2, da chiunque e in qualunque modo ritrovati, appartengono allo Stato. A seconda che siano beni immobili o mobili essi fanno parte, rispettivamente, del demanio pubblico o del patrimonio indisponibile dello Stato a norma degli articoli 822 e 826 del codice civile. ARTICOLO 89 Premio per i ritrovamenti (Legge 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 44, 46, 47, 49 e 50) 1. Il Ministero corrisponde un premio non superiore al quarto del valore delle cose ritrovate: a) al proprietario dell'immobile dove e' avvenuto il ritrovamento; b) al concessionario indicato nell'articolo 86; c) allo scopritore che ha ottemperato gli obblighi previsti dall'articolo 87. 2. Qualora il proprietario dell'immobile abbia ottenuto la concessione prevista dall'articolo 86 ovvero sia scopritore del bene ha diritto ad un premio non superiore alla meta' del valore delle cose ritrovate. 3. Nessun premio spetta allo scopritore che si sia introdotto e abbia ricercato nel fondo altrui senza il consenso del proprietario o del possessore. 4. Il premio puo' essere corrisposto in denaro o mediante rilascio di parte delle cose ritrovate. ARTICOLO 90 Determinazione del premio (Legge 1 giugno 1939, n. 1089, arti. 44, 46, 47, 49 e 50) 1. Il Ministero provvede alla determinazione del premio spettante agli aventi titolo a norma dell'articolo 89, previa stima delle cose ritrovate. A richiesta degli aventi titolo che non accettano la stima del Ministero, il valore delle cose ritrovate e' determinato da una commissione costituita da tre membri da nominarsi uno dal Ministero, l'altro dal richiedente e il terzo dal presidente del tribunale. Le spese della perizia sono anticipate dal richiedente. 2. La determinazione della commissione e' impugnabile in caso di errore o di manifesta iniquita'. CAPO VI Valorizzazione e godimento pubblico SEZIONE I Espropriazione ARTICOLO 91 Espropriazione di beni culturali (Legge I giugno 1939, n. 1089, art. 54; decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, art. 45; decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, art. 9, comma 1, lettera e) 1. I beni culturali mobili e immobili possono essere espropriati dal Ministero per causa di pubblica utilita', quando l'espropriazione risponda ad un importante interesse a migliorare le condizioni di tutela ai fini del godimento pubblico dei beni medesimi. 2. L'espropriazione puo' essere disposta a favore delle regioni, delle province, dei comuni, di altro ente pubblico o di persona giuridica privata senza fine di lucro. ARTICOLO 92 Espropriazione per fini strumentali (Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 55) 1. Possono essere espropriate per causa di pubblica utilita' aree ed edifici quando cio' sia necessario per isolare o restaurare monumenti, assicurarne la luce o la prospettiva, garantirne o accrescerne il decoro o il godimento da parte del pubblico, facilitarne l'accesso. ARTICOLO 93 Espropriazione per interesse archeologico (Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 56) 1. Il Ministero puo' procedere all'espropriazione di immobili al fine di eseguire interventi di interesse archeologico o per il ritrovamento di beni culturali. ARTICOLO 94 Dichiarazione di pubblica utilita' (Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 57; decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, art. 45, comma 2; decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 152, comma 3, lett. a e b) 1. La dichiarazione di pubblica utilita' e' fatta con provvedimento del Ministero o, nel caso dell'articolo 92, anche con atto della Regione. 2. Nei casi previsti dagli articoli 92 e 93 l'approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilita'. ARTICOLO 95 Indennita' di esproprio per i beni culturali (Regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363, art. 70; decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, art. 45, comma 1) 1. Nel caso dell'articolo 91 l'indennita' consiste nel giusto prezzo che il bene avrebbe in una libera contrattazione di compravendita all'interno dello Stato. 2. Il decreto di esproprio e' emesso dal prefetto dopo il deposito dell'indennita' offerta dall'espropriante ed accettata dall'espropriato, oppure determinata dal perito nominato dal presidente del tribunale. ARTICOLO 96 Rinvio a norme generali (Regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363, art. 68) 1. Nei casi disciplinati dagli articoli 92 e 93 l'indennita' e la procedura di esproprio sono regolate dalle disposizioni generali in materia di espropriazione per opere pubbliche. ARTICOLO 97 Interventi di valorizzazione 1. Gli interventi di valorizzazione sono comunque soggetti alle disposizioni del Capo II del presente Titolo in quanto applicabili. SEZIONE II Fruizione ARTICOLO 98 Beni demaniali (Codice civile, art. 822) 1. I beni culturali indicati nell'articolo 54 sono destinati al godimento pubblico. ARTICOLO 99 Apertura al pubblico di musei, monumenti, aree e parchi archeologici, archivi e biblioteche (Legge 23 luglio 1980, n. 502, art. 1, sostituito dalla legge 27 giugno 1985, n. 332, art. 1; decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1995, n. 417, art. 27; decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, art. 5, comma 1) 1. L'apertura al pubblico dei musei, dei monumenti, delle aree e dei parchi archeologici statali, degli archivi di Stato e delle biblioteche pubbliche statali e' disposta e regolamentata dal Ministero. 2. Ai fini del comma 1 si intende per: a) museo: struttura comunque denominata organizzata per la conservazione, la valorizzazione e la fruizione pubblica di raccolte di beni culturali; b) area archeologica: sito su cui insistono i resti di un insieme edilizio originariamente concluso per funzione e destinazione d'uso complessiva. c) parco archeologico: ambito territoriale caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla compresenza di valori storici, paesaggistici o ambientali, attrezzato come museo all'aperto in modo da facilitarne la lettura attraverso itinerari ragionati e sussidi didattici. ARTICOLO 100 Biglietto d'ingresso Omissis ARTICOLO 101 Ricerche e letture negli archivi di Stato e delle biblioteche pubbliche statali Omissis ARTICOLO 102 Mostre o esposizioni (Legge 2 aprile 1950, n. 328, artt. 6 e 7; decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, art. 13-bis, lett. h) 1. Il Ministero dichiara, a richiesta dell'interessato, il rilevante interesse scientifico o culturale delle mostre o esposizioni di opere d'arte ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali 2. E' soggetto ad autorizzazione ministeriale il prestito alla mostra o all'esposizione: a) di opere d'arte di proprieta' dello Stato, assentito dall'ufficio competente; b) di opere d'arte costituenti beni culturali a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera a), di proprieta' di enti pubblici e di persone giuridiche private senza fine di lucro, o dichiarati a norma dell'articolo 6; c) di beni archivistici. 3. La richiesta di autorizzazione e' presentata almeno quattro mesi prima dell'inizio della manifestazione ed indica il responsabile della custodia delle opere in prestito. 4. Il regolamento individua i criteri per il rilascio dell'autorizzazione, in relazione alle esigenze di integrita' e fruizione pubblica delle opere. 5. L'autorizzazione puo' essere subordinata all'adozione delle misure necessarie alla salvaguardia delle opere. 6. L'autorizzazione prevista dal comma 2 produce gli effetti di quella prevista dall'articolo 22. 7. I provvedimenti indicati dal presente articolo sono adottati dalle regioni nelle ipotesi previste dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3. ARTICOLO 103 Vigilanza (Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 7) 1. Il Ministero, con il concorso delle regioni, vigila affinche' siano rispettati i diritti di uso e godimento che il pubblico abbia acquisito sui beni soggetti alle disposizioni di questo Titolo. ARTICOLO 104 Cooperazione con le regioni e gli enti locali (Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 152) 1. Il Ministero, le regioni e gli enti locali cooperano alla promozione e allo sviluppo della fruizione dei beni culturali nelle forme previste dall'articolo 152 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. ARTICOLO 105 Accordi per la promozione della fruizione (legge 8 ottobre 1997, n. 352, art. 8) 1. Al fine di promuovere e sviluppare la fruizione dei beni culturali il Ministero, oltre a concludere accordi con amministrazioni pubbliche ed altri soggetti privati, puo' stipulare apposite convenzioni con le associazioni di volontariato che svolgono attivita' per la salvaguardia e la diffusione della conoscenza dei beni culturali. ARTICOLO 106 Visita pubblica di beni culturali (Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 53) 1. Sono soggette a visita da parte del pubblico per scopi culturali: a) i beni culturali immobili indicati all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) gia' dichiarati a norma dell'articolo 6 che rivestano altresi' un interesse eccezionale; b) le collezioni dichiarate a norma dell'articolo 6. 2. L'interesse eccezionale degli immobili indicati alla lettera a) del comma 1 e' dichiarato con atto del Ministero, sentito il proprietario. 3. Le modalita' di visita sono concordate con il proprietario; in caso di mancato accordo possono essere disposte dal Ministero, tenuto conto delle esigenze del domicilio e della proprieta'. 4. Sono fatte salve le disposizioni dell'articolo 45. ARTICOLO 107 Accesso agli archivi di Stato Omissis ARTICOLO 108 Accesso agli archivi storici degli Enti pubblici Omissis ARTICOLO 109 Accesso agli archivi privati Omissis ARTICOLO 110 Declaratoria di riservatezza Omissis ARTICOLO 111 Fruizione da parte delle scuole Omissis ARTICOLO 112 Servizi di assistenza culturale e di ospitalita' Omissis ARTICOLO 113 Concessione dei servizi Omissis |
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