Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 490

"Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre, n. 352"

G.U. n. 302 del 27-12-1999- Suppl n. 229


Capo II

Conservazione

SEZIONE I

Controlli

ARTICOLO 21

Obblighi di conservazione

(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 5, comma 2; 11, commi 1 e 2; 12, comma 1; decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, artt. 38 lett. g e 42, comma 1; decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, art. 9, comma 1, lett. a)

1. I beni culturali non possono essere demoliti o modificati senza l'autorizzazione del Ministero.

2. Essi non possono essere adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico od artistico oppure tali da creare pregiudizio alla loro conservazione o integrita'.

3. Le collezioni non possono, per qualsiasi titolo, essere smembrate senza l'autorizzazione prescritta al comma 1.

4. Gli archivi non possono essere smembrati, a qualsiasi titolo, e devono essere conservati nella loro organicita'. Il trasferimento di complessi organici di documentazione di archivi di persone giuridiche a soggetti diversi dal proprietario, possessore o detentore e' subordinato ad autorizzazione del soprintendente.

1. Lo scarto di documenti degli archivi di enti pubblici e degli archivi privati di notevole interesse storico e' subordinato ad autorizzazione del soprintendente archivistico.

ARTICOLO 22

Collocazione

(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 11, commi 1 e 3; 12, comma 2)

1. I beni culturali non possono essere rimossi senza l'autorizzazione del Ministero.

2. I beni appartenenti agli enti contemplati dall'articolo 5 sono fissati al luogo di loro destinazione nel modo indicato dalla soprintendenza.

3. Nel caso in cui il trasporto di beni mobili appartenenti a privati, dichiarati a norma dell'articolo 6, avvenga in dipendenza del cambiamento di dimora del detentore, questi ne da' notizia alla soprintendenza, la quale puo' prescrivere le misure che ritenga necessarie perche' i beni medesimi non subiscano danno.

4. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano agli archivi correnti degli enti pubblici e degli organi amministrativi e giudiziari dello Stato.

ARTICOLO 23

Approvazione dei progetti di opere

(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 18, comma 1; decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, art. 38, comma 1, lettera d)

1. I proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, dei beni culturali indicati all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) hanno l'obbligo di sottoporre alla soprintendenza i progetti delle opere di qualunque genere che intendano eseguire, al fine di ottenerne la preventiva approvazione.

2. Il provvedimento di approvazione sostituisce l'autorizzazione prevista all'articolo 21.

ARTICOLO 24

Interventi di edilizia

(Legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 12, comma 5)

1. L'approvazione prevista dall'articolo 23 relativa ad interventi in materia di edilizia pubblica e privata e' rilasciata entro il termine di novanta giorni dalla presentazione della richiesta, restando comunque impregiudicato quanto disposto dagli articoli 25 e 26.

2. Qualora la soprintendenza chieda chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, il termine indicato al comma 1 e' sospeso fino al ricevimento della documentazione.

3. Ove la soprintendenza proceda ad accertamenti di natura tecnica, dandone preventiva comunicazione al richiedente, il termine e' sospeso fino all'acquisizione delle risultanze degli accertamenti d'ufficio e comunque non oltre trenta giorni. Decorso tale termine, previa diffida a provvedere nei successivi trenta giorni, le richieste di approvazione si intendono accolte.

ARTICOLO 25

Conferenza di servizi

(Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 81; legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 2, comma 14; decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, art. 3; legge 7 agosto 1990, n. 241, artt. 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater come modificati ed introdotti dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17)

1. Nei procedimenti relativi ad opere pubbliche incidenti su beni culturali assoggettati alle disposizioni di questo Titolo, ove si ricorra alla conferenza di servizi, l'approvazione prevista dall'articolo 23 e' rilasciata in quella sede dal Ministero con dichiarazione motivata, acquisita al verbale della conferenza, contenente le eventuali prescrizioni al progetto.

2. Qualora il Ministero esprima motivato dissenso l'amministrazione procedente puo' richiedere, purche' non vi sia stata una precedente valutazione di impatto ambientale negativa, la determinazione di conclusione del procedimento al Presidente del Consiglio del Ministri, previa deliberazione del Consiglio del Ministri.

1. L'amministrazione che provvede all'esecuzione dei lavori informa il Ministero dell'adempimento delle condizioni dell'approvazione.

ARTICOLO 26

Valutazione di impatto ambientale

(Legge 8 luglio 1986, n. 349, art. 6; legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 20)

1. Per i progetti di opere comunque soggetti a valutazione di impatto ambientale a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, l'approvazione prevista dall'articolo 23 e' rilasciata da parte del Ministero in sede di concerto sulla compatibilita' ambientale, sulla base del progetto definitivo da presentarsi ai fini della valutazione di impatto ambientale medesima.

2. Qualora dall'esame del progetto effettuato a norma del comma 1 risulti che l'opera non e' in alcun modo compatibile con le esigenze conservative del bene culturale sul quale essa e' destinata ad incidere il Ministero si pronuncia negativamente, dandone comunicazione al Ministero dell'ambiente. In tal caso, ovvero qualora vi sia una valutazione contraria del progetto da parte del Ministero dell'ambiente, la procedura di valutazione di impatto ambientale si considera conclusa negativamente.

3. Se nel corso dei lavori risultino comportamenti contrastanti con l'approvazione, tali da porre in pericolo l'integrita' degli immobili soggetti a tutela, il Ministero ordina la sospensione del lavori.

ARTICOLO 27

Lavori provvisori urgenti

(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 19)

1. Nel caso di assoluta urgenza possono essere eseguiti i lavori provvisori indispensabili per evitare danni notevoli al bene tutelato, purche' ne sia data immediata comunicazione alla soprintendenza, alla quale sono inviati nel piu' breve tempo i progetti dei lavori definitivi per l'approvazione.

ARTICOLO 28

Sospensione dei lavori

(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 20)

1. Il soprintendente puo' ordinare la sospensione dei lavori iniziati contro il disposto degli articoli 23, 26 e 27 ovvero condotti in difformita' dall'approvazione.

2. La stessa facolta' spetta al soprintendente per i lavori relativi alle cose indicate nell'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), anche quando non sia intervenuta la dichiarazione a norma dell'articolo 6.

3. Nel caso previsto al comma 2 l'avvio del procedimento di dichiarazione e' comunicato non oltre trenta giorni dall'ordine di sospensione: se entro tale termine non e' effettuata la comunicazione, l'ordine di sospensione si intende revocato.

ARTICOLO 29

Vigilanza sui beni culturali

(decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, artt. 148-155)

1 . I beni culturali di proprieta' dello Stato sono sottoposti alla vigilanza del Ministero per quanto riguarda la loro conservazione, da chiunque siano tenuti in uso o in consegna.

2. Per l'applicazione degli articoli 21, 22 e 23 nei riguardi delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici territoriali, il Ministero puo' procedere mediante accordi ed intese.

ARTICOLO 30

Vigilanza sugli archivi delle amministrazioni statali e versamenti agli Archivi di Stato

(Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, artt. 23, 24, 25, 27 32; decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, art. 47; decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1975, n. 854, artt. 1 e 3)

omissis

ARTICOLO 31

Archivi storici di organi costituzionali

(Legge 3 febbraio 1971, n.147; legge 13 novembre 1997, n. 395)

omissis

ARTICOLO 32

Ispezione

Omissis

ARTICOLO 33

Controllo sui beni librari

Omissis

SEZIONE II

Restauro ed altri interventi

ARTICOLO 34

Definizione di restauro

1. Ai fini del presente Capo, per restauro si intende l'intervento diretto sulla cosa volto a mantenere l'integrita' materiale e ad assicurare la conservazione e la protezione dei suoi valori culturali. Nel caso di beni immobili situati nelle zone dichiarate a rischio sismico in base alla normativa vigente il restauro comprende l'intervento di miglioramento strutturale.

ARTICOLO 35

Autorizzazione e approvazione del restauro

1. Il restauro ad iniziativa del proprietario, possessore o detentore di beni culturali sottoposti alle disposizioni di questo Titolo e' autorizzato o approvato a norma degli articoli 21 e 23.

2. Con l'approvazione del progetto, il soprintendente si pronuncia, a richiesta dell'interessato, sull'ammissibilita' dell'intervento ai contributi statali, certificandone eventualmente il carattere necessario ai fini della concessione delle agevolazioni tributarie previste dalla legge.

ARTICOLO 36

Procedure urbanistiche semplificate

1. Le disposizioni che escludono le procedure semplificate di controllo urbanistico-edilizio in relazione all'incidenza dell'intervento su beni culturali non si applicano ai lavori di restauro espressamente approvati a norma dell'articolo 23. A tal fine il soprintendente invia copia del progetto approvato al Comune interessato.

ARTICOLO 37

Misure conservative

(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 14 e 16, commi 1 e 2)

1. Il Ministero ha facolta' di provvedere direttamente agli interventi necessari per assicurare la conservazione ed impedire il deterioramento dei beni culturali.

2. Il Ministero puo' imporre al proprietario, possessore o detentore l'esecuzione degli interventi previsti dal comma 1. La spesa occorrente e' posta a carico del proprietario, salvo quanto disposto dall'articolo 41, comma 2.

ARTICOLO 38

Procedura di esecuzione

(Decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 368, artt. 2 e 3)

1. Ai fini dell'articolo 37 il soprintendente redige una relazione tecnica e dichiara la necessita' dei lavori da eseguire.

2. La relazione tecnica e' comunicata al proprietario, possessore o detentore del bene, che puo' far pervenire le sue osservazioni entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione.

3. Il soprintendente, se non ritiene necessaria l'esecuzione diretta dell'intervento, assegna al proprietario, possessore o detentore un termine per la presentazione del progetto esecutivo dei lavori da effettuarsi, conformemente alla relazione tecnica.

4. Il progetto presentato e' approvato dal soprintendente con le eventuali prescrizioni e con la fissazione del termine per l'inizio dei lavori. Per i beni immobili il progetto e' trasmesso al Comune interessato, che puo' esprimere parere motivato entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione.

5. Se il proprietario, possessore o detentore del bene non adempie all'obbligo di presentazione del progetto, o non provvede a modificarlo secondo le indicazioni del soprintendente nel termine da esso fissato, ovvero se il progetto e' respinto, si procede con l'esecuzione diretta.

6. In caso di urgenza il soprintendente puo' adottare immediatamente le misure conservative.

ARTICOLO 39

Provvedimenti in materia di beni librari

Omissis

ARTICOLO 40

Obblighi di conservazione degli archivi

omissis

ARTICOLO 41

Intervento finanziario dello Stato

(Legge 21 dicembre 1961, n. 1552, art. 3, comma 2; legge 5 giugno 1986, n. 253, art. 2)

1. Lo Stato ha facolta' di concorrere nella spesa sostenuta dal proprietario del bene culturale per l'esecuzione degli interventi di restauro per un ammontare non superiore alla meta' della stessa.

2. Per gli interventi disposti a norma dell'articolo 37 l'onere della spesa puo' essere sostenuto in tutto o in parte dallo Stato qualora si tratti di opere di particolare interesse, ovvero eseguite su beni in uso o godimento pubblico.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche agli interventi sugli archivi storici disciplinati dall'articolo 40.

4. I contributi previsti dai commi 1 e 3 possono essere concessi anche ad enti ecclesiastici o ad istituti e associazioni di culto proprietari, possessori o detentori di archivi che, a giudizio del soprintendente archivistico, rivestono interesse storico. La concessione del contributo e' condizionata all'osservanza, da parte del beneficiario, degli obblighi di conservazione e di accesso del pubblico previsti per gli archivi dichiarati di notevole interesse storico a norma dell'articolo 6.

ARTICOLO 42

Erogazione del contributo

(Legge 21 dicembre 1961, n. 1552, art. 3, comma 2)

1. Il contributo e' concesso dal Ministero a lavori ultimati e collaudati sulla spesa effettivamente sostenuta dal proprietario.

2. Nel caso di opere eseguite a norma degli articoli 37, comma 2, e 40, commi 1 e 2, possono essere erogati acconti sulla base degli stati di avanzamento dei lavori regolarmente certificati.

3. Per la determinazione della percentuale del contributo si tiene conto di eventuali altri contributi pubblici.

ARTICOLO 43

Contributo in conto interessi

(Legge 21 dicembre 1961, n. 1552, art. 3, comma 4 introdotto dalla legge 8 ottobre 1997, n. 352, art. 5, comma 1)

1. Lo Stato puo' concedere contributi in conto interessi sui mutui accordati da istituti di credito ai proprietari, possessori o detentori degli immobili sottoposti alle disposizioni di questo Titolo, per la realizzazione degli interventi di restauro approvati a norma dell'articolo 23.

2. Il Ministero autorizza la concessione del contributo nella misura massima corrispondente agli interessi calcolati ad un tasso annuo di sei punti percentuali sul capitale concesso a mutuo. Il mutuo e' assistito da privilegio sugli immobili ai quali si riferisce.

3. Il contributo e' corrisposto direttamente dall'amministrazione all'istituto di credito secondo modalita' da stabilire con convenzioni.

ARTICOLO 44

Oneri a carico del proprietario

(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 17)

1. Per gli interventi eseguiti a norma degli articoli 37, comma 1, e 38, comma 5, il Ministero determina, applicando l'articolo 41, comma 2, l'ammontare della spesa da porre definitivamente a carico del proprietario.

2. Per la riscossione della somma determinata a norma del comma 1 si provvede nelle forme previste dalla normativa vigente in materia.

ARTICOLO 45

Apertura al pubblico degli immobili restaurati

(Legge 21 dicembre 1961, n. 1552, art. 3; comma 3; legge 8 ottobre 1997, n. 352, art. 5, comma 2)

1. Gli immobili di proprieta' privata, restaurati a carico totale o parziale dello Stato, o per i quali siano stati concessi contributi in conto capitale o in conto interessi, restano accessibili al pubblico secondo modalita' fissate, caso per caso, da apposite convenzioni da stipularsi fra il Ministero ed i singoli proprietari.

2. Le convenzioni stabiliscono i limiti temporali dell'obbligo di apertura al pubblico, tenendo conto della tipologia degli interventi, del valore artistico e storico degli immobili e dei beni in essi esistenti.

ARTICOLO 46

Restauro di beni dello Stato in uso ad altra amministrazione

(Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, art. 33; decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 368, art. 4)

1. Il Ministero provvede alle esigenze di restauro dei beni culturali di proprieta' dello Stato sentita l'amministrazione che li ha in uso o in consegna. Previo accordo con l'amministrazione interessata, la progettazione e l'esecuzione degli interventi su beni immobili puo' essere assunta dall'amministrazione medesima, ferma restando la competenza del Ministero all'approvazione del progetto ed alla vigilanza sui lavori.

2. Per i beni culturali degli enti pubblici territoriali, le misure previste dagli articoli 37 e 38 sono disposte, salvo i casi di assoluta urgenza, in base ad accordi o previe intese con l'ente interessato.

3. Per l'esecuzione degli interventi previsti dal comma 1 relativi a beni immobili il Ministero trasmette il progetto e comunica l'inizio dei lavori al Comune interessato.

4. Gli interventi di conservazione dei beni culturali che coinvolgono piu' soggetti pubblici e privati e che possono implicare decisioni istituzionali ed impegnare risorse finanziarie dello Stato, delle regioni e degli enti locali sono programmati, di norma, secondo le procedure previste dall'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dall'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dagli articoli da 152 a 155 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

ARTICOLO 47

Custodia coattiva

(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 14, comma 2; decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, artt. 33 e 43)

1. Il Ministero ha facolta' di far trasportare e temporaneamente custodire in pubblici istituti i beni culturali mobili al fine di garantirne la sicurezza, assicurarne la conservazione o impedirne il deterioramento, oppure quando cio' si renda necessario per l'esecuzione di un intervento di restauro, incluse le eventuali indagini preliminari e la documentazione dello stato di conservazione.

Articolo 48

Deposito negli archivi di Stato

(Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, artt. 34 e 39)

1. I privati proprietari, possessori o detentori di archivi o di singoli documenti possono chiedere di depositarli presso i competenti archivi di Stato.

2. La stessa facolta' spetta agli enti pubblici per i loro archivi storici. Le spese per il deposito sono a carico dell'ente.

SEZIONE III

Altre forme di protezione

ARTICOLO 49

Prescrizioni di tutela indiretta

(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 21)

1. Il Ministero, anche su proposta del soprintendente, ha facolta' di prescrivere le distanze, le misure e le altre norme dirette ad evitare che sia messa in pericolo l'integrita' delle cose immobili soggette alle disposizioni di questo Titolo, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro.

2. L'esercizio di tale facolta' e' indipendente dalle previsioni del regolamenti edilizi e degli strumenti urbanistici.

3. La comunicazione di avvio del procedimento e' eseguita con le modalita' previste dall'articolo 7, comma 2, ovvero, se per il numero di destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, mediante idonee forme di pubblicita'. Con la comunicazione personale l'amministrazione ha facolta' di adottare provvedimenti cautelari.

4. Le prescrizioni dettate in base al presente articolo sono trascritte nei registri immobiliari e hanno efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, della cosa cui le prescrizioni stesse si riferiscono.

5. Nel caso di complessi immobiliari, alla comunicazione si applica anche la disposizione dell'articolo 7, comma 3.

ARTICOLO 50

Manifesti e cartelli pubblicitari

(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 22; decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, art. 23)

1. E' vietato collocare o affiggere cartelli o altri mezzi di pubblicita' sugli edifici e nei luoghi di interesse storico artistico o in prossimita' di essi. Il soprintendente puo' autorizzare il collocamento o affissione quando non ne derivi danno all'aspetto, al decoro e al pubblico godimento di detti immobili.

2. Lungo le strade site nell'ambito e in prossimita' di edifici o di luoghi di interesse storico e artistico, e' vietato collocare cartelli o altri mezzi di pubblicita', salvo autorizzazione rilasciata a norma dell'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, previo parere favorevole della soprintendenza sulla compatibilita' della collocazione o della tipologia dell'insegna con l'aspetto, il decoro e il pubblico godimento degli edifici o del luoghi soggetti a tutela.

ARTICOLO 51

Distacco di beni culturali

(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 13)

1. Chi dispone e chi esegue il distacco di affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli ed altri ornamenti esposti o non alla pubblica vista deve ottenere l'autorizzazione dal soprintendente.

ARTICOLO 52

Studi d'artista

Omissis

ARTICOLO 53

Esercizio del commercio in aree di valore culturale

Omissis

continua


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