| IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
1. Il presente decreto reca modifiche e integrazioni al
titolo III del decreto legislativo 19 settembre 1994,
n. 626, e all'articolo 184 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, in attuazione della
direttiva 95/63/CE del Consiglio del 5 dicembre 1995.
Art. 2.
1. All'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Inoltre, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinche durante l'uso delle attrezzature di lavoro siano rispettate le disposizio ni di cui ai commi 4-bis e 4-ter. ".
2. All'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 626 del 1994, dopo la lettera c) viene aggiunta la seguente:
"c-bis) i sistemi di comando che devono essere
sicuri anche tenuto conto dei guasti, dei disturbì e delle
sollecitazioni prevedibili in relazione all'uso progettato
dell'attrezzatura.".
3. All'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 626 del 1994,
dopo, la lettera c) viene aggiunta la seguente:
"c-bis) disposte in, maniera tale, da ridurre i rischi per gli utilizzatori e per le altre persone assicurando in particolare sufficiente spazio disponibile tra gli elementi mobili e gli elementi fissi o mobili circostanti e che tutte le energie e sostanze utilizzate o prodotte possano essere addotte o estratte in modo sicuro."
4. All'articolo 35 del decreto Iègislátivo n. 626 del 1994, dopo il comma.4. sono aggiunti i seguenti commi:
"4-bis. Il datore di lavoro provvede affinche nell'uso di attrezzature di Iavoro mobili, semoventi o non semoventi sia assicuráio che
a) vengano disposte e fatte rìspettare regole di circolazione per attrezzature di lavoro,che manovrano in una zona di lavoro,`
b) , vengano adottate misure organizzative atte a evitare che ì lavoratori a piedi si trovino nella zona di attivita di attrezzature di lavoro, semoventi e comunque misure appropriate per evitare che,qualora la presenza di lavoratori a piedi sia necessaria per la buona esecuzione dei lavori, essi subiscano danno da tali attrezzature;
c) il - trasporto- di lavoratori su attrezzature di lavoro mobili mosse meccanicamente avvenga esclusivamente su posti sicuri, predisposti a tale fine, e che, se si devono effettuare lavori durante lo spostamento, la velocita dell'attrezzatura sia adeguata;
d) le attrezzature di lavoro mobili, dotate di
motore a combustione, siano utilizzate nelle zone di
lavoro soltanto qualora sia assicurata una quantita suf
ficiente di aria senza rischi per la sicurezza e la salute
dei lavoratori',
4-ter. Il datore di lavoro provvede affinche nell'uso
di attrezzature di lavoro destinate a sollevare carichi
sia assicurato che:
a) gli accessori di sollevamento siano scelti in fun
zione "dei carichi da movimentare, dei punti di presa
del dispositivo di aggancio, delle condizioni atmosferi
che, nonche tenendo conto del modo e della configura
zione dell'imbracatura; le combinazioni di piu accessori
di sollevamento siano contrassegnate in modo chiaro
per consentire all'utilizzatore di conoscerne le caratteri
stiche qualora esse non siano scomposte dopo l'uso; gli
accessori di sollevamento siano depositati in modo tale
da non essere danneggiati o deteriorati;
b) allorche due o piu attrezzature di lavoro che
servono al sollevamento dì carichì non guidati sono
installate o montate in un luogo di lavoro in modo che
i loro raggi di azione si intersecano, siano prese misure
appropriate per evitare la collisione tra i carichi e gli
elementi delle attrezzature di lavoro stesse;
c): i lavorì siano organizzatì in modo tale che,
quando un lavoratore aggancia o. sgancia manualmente
un carìco, tali operazioni possano svolgersi con la mas
sima sicurezza e in particolare, in modo che il lavora
tore ne conservi il controllo diretto o indiretto;
d) tutte le,operazioni di sollevamento siano cor
rettamente progettate nonche adeguatamente control
late ed eseguite al fine di tutelare la sicurezza dei lavo
ratori; in particolare, per un carico da sollevare,simul
taneamente da due o piu attrezzature di lavoro che
servono al sollevamento di carichi non guidati, sia stabilita
e applicata una procedura d'uso per garaantire il
buon coordinamento degli operatori;
e) qualora attrezzature di lavoro che servono al
sollevamento di carichi non guidati non possano tratte
nere i carichi in caso di interruzione parziale o totale
dell'alimentazione di energia, siano prese misure appro-,
priate, per evitare di esporre i lavoratori ai rischi,rela
tivi i,carichi sospesi non devono rimanere senza sorve
glianza salvo il caso in cui l'accesso, alla zona di peri-
colo sia precluso e il carico sia stato agganciato e
sistemato con la massima sicurezza;
f) allorché le condizioni meteorologiche si degra-
dano ad un punto tale da mettere in pericolo la sicu
rezza di funzionamento esponendo così i lavoratori a
rischi, l'utilizzazione all'aria aperta di attrezzature di
lavoro che servono al sollevamento di carichi non gui
dati sia sospesa e siano adottate adeguate misure, di
protezione per i lavoratori e in particolare, misure che
impediscano il ribaltarnehto dell'attrezzatúra di lavoro.
4 quater. Il datore di lavoro, sulla base della normativa vigente, provvede affinche le attrezzature di cui all'allegato XIV siano sottoposte a verifiche di prima installazione o di successiva installazione e a verifiche
4:-~gater. Il datore 1 lavoro, sulla base della- normativa vigente,' provvede affinché le attrezzature di.cui all'allegato XIV siano sottoposte a verifiche,.di prima installazione o',di successiva installazione e a verifiche
periodiche o eccezionali, di seguito denominate "verifiche", al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento.
4-quinquies. I risultati delle verifiche di cui al comma 4-quater sono tenuti a disposizione dell'autorità di vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione o fino alla messa fuori esercizio dell'attrezzatura, se avviene prima. Un documento attestante l'esecuzione dell'ultima verifica deve accompagnare le attrezzature di lavoro ovunque queste sono utilizzate.".
Art. 3.
1. All'articolo 36, del decreto legislativo n. 626 del
1994, il comma 2 è sostituito dal seguente: -
"2. Le modalità e le procedure tecniche delle verifiche seguono il regime giuridico corrispondente a quello in base al quale l'attrezzatura è stata costruita e messa in servizio.".
2. All'articolo 36, comma 3, del decreto legislativo n. 626 del 1994, le parole "può stabilire" sono sostituite dalla parola "stabilisce".
3. All'articolo 36 del decreto legislativo n. 626 del
1994, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"8-bis. Il datore di lavoro adegua ai requisiti di cui all'allegato XV, entro il 30 giugno 2001, le attrezzature di lavoro indicate nel predetto allegato, già messe a disposizione dei lavoratori alla data del 5 dicembre 1998 e non soggette a norme nazionali di attuazione di direttive comunitarie concernenti disposizioni di carattere costruttivo. allorché esiste per l'attrezzatura di lavoro considerata un rischio corrispondente.
8-ter. Fino a che le attrezzature di lavoro di cui al comma 8-bis non vengono adeguate il datore di lavoro adotta misure alternative che garantiscano un livello di sicurezza equivalente.
8-quater. Le modifiche apportate alle macchine definite all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, a seguito dell'applicazione delle disposizioni del comma 8-bis, e quelle effettuate per migliorare le condizioni di sicurezza sempre che non comportino modifiche delle modalità di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore, non configurano immissione sul mercato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, secondo periodo, del predetto decreto.".
Art. 4.
1. L'articolo 184 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, è sostituito dal seguente:
"Art. 184 (Sollevamento e trasporto persone). Il sollevamento dì persone è effettuato soltanto con attrezzature di lavoro e accessori previsti a tal fine.
2. In casi eccezionali, possono essere utilizzate per il
sollevamento di persone attrezzature non previste a tal fine a condizione che siano state prese adeguate misure in materia di sicurezza, conformemente a disposizioni di buona tecnica che prevedono il controllo appropriato dei mezzi impiegati e la registrazione di tale controllo. Qualora siano presenti lavoratori a bordo dell'attrezzatura
di lavoro adibita al sollevamento di carichi, il posto di comando deve essere occupato in permanenza. I lavoratori sollevati devono disporre di un mezzo di comunicazione sicuro con il posto di comando. Devono essere prese le opportune misure per assicurare la loro evacuazione in caso di pericolo.".
Art. 5.
1. All'articolo 37 del decreto legislativo n. 626 del 1994, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
"I-bis. Il datore di lavoro provvede altresì a informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l'uso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell'ambiente immediatamente circostante anche se da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature.".
Art. 6.
1. All'articolo 89, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 626 del 1994, sono introdotte le seguenti modifiche:
a) dopo le parole: "35, commi 1, 2, 4" sono aggiunte le seguenti: "4-bis, 4-ter, 4-quater.";
b) prima della parola: "38" sono inserite le seguenti parole: "36, comma 8-ter".
2. All'articolo 90, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 626 del 1994, sono introdotte le seguenti modifiche:
a) dopo le parole: "35, commi 1. 2, 4" sono aggiunte le seguenti: "4-bis, 4-ter, 4-quater,";
b) prima della parola: "38" sono inserite le seguenti parole: "36, comma 8-ter".
Art. 7.
1. Al decreto legislativo n. 626 del 1994, sono aggiunti, in fine, i seguenti allegati:
"a) Allegato XIV. Elenco delle attrezzature da sottoporre a verifica:
1) scale aeree ad inclinazione variabile;
2) ponti mobili sviluppabili su carro;
3) ponti sospesi muniti di argano;
4) idroestrattori centrifughi con diametro esterno del paniere > 50 cm,
5) funi e catene di impianti ed apparecchi di sollevamento;
6) funi e catene di impianti ed apparecchi di trazione;
7) gru e apparecchi di sollevamento di portata > 200 kg;
8) organi di trazione, di attacco e dispositivi di sicurezza dei piani inclinati;
9) macchine e attrezzature per la lavorazione di esplosivi;
10) elementi di ponteggio;
11) ponteggi metallici fissi;
12) argani dei ponti sospesi;
13) funi dei ponti sospesi;
14) armature degli scavi
15) freni dei locomotori;
16) micce;
17) materiali.recuperati da costruzioni sceniche;
18) opere sceniche
19) riflettori e batterie di accumulatori mobili;
20) teleferiche private;
21) elevatori trasferibili;
22) ponteggi sospesi motorizzati;
23) funi dei ponteggi sospesi motorizzati;
24) ascensori e montacarichi in servizio privato;
25) apparecchi a 'pressione semplici;
26) apparecchi a pressione di gas;
27) generatori e recipienti di vapore d'acqua;
28) generatori e recipienti i liquidi surriscaldati;
29) forni per oli minerali;
30) generatori di calore per impianti di riscalda
mento ad acqua calda;
31) recipienti per trasporto di gas compressi, lique
fatti e disciolti.
b) Allegato XV. Prescrizioni supplementari applica
bili alle attrezzature di lavoro specifiche.
0. Osservaziòne preliminare.
Le disposizioni- del presente allegato si applicano
allorché esiste, per l'attrezzatura di lavoro considerata,
un rischio corrispondente.
Ai fini del loro adempimento ed in quanto riferite ad t
attrezzatture in esercizio, esse non richiedono necessa
riamente l'adozione delle stesse misure corrispondenti
ai requisiti essenziali applicabili alle attrezzature di
lavoro nuove. t
1. Prescrizioni applicabili alle attrezzature di lavoro t
mobili, semoventi o non semoventi.
1.1. Qualora il blocaggio intempestivo degli ele
menti di trasmissione d'energia accoppiabili tra un at
trezzatura di lavoro mobile e suoi accessori e traini possa provocare rischi specifici, l'attrezzatura di lavoro deve essere attrezzata o sistemata in modo tale da impedire ìl bloccaggio degli elementi di trasmissione d'energia.
Nel caso. in cui tale bloccaggio non possa essere impedito, dovrà essere presa ogni precauzione possibile per evitare conseguenze pregiudizievoli per i lavoratori.
1.2. Se gli organi di trasmissione di energia accoppiabili. tra attrezzature di lavoro mobili rischiano di sporcarsi e. di rovinarsi strisciando al suolo, si devono prevedere possibilità di fissaggio.
1.3. Le attrezzature di lavoro mobili con lavoratore o lavoratori a bordo devono limitare nelle condizioni di utilizzazione reali, i rischi derivanti da un ribaltamento dell'attrezzatura di lavoro
a) mediante una struttura di protezione che impedisca all'attrezzatura di ribaltarsi di più di un quarto di giro,
b)-ovvero mediante una struttura che garantisca uno spazio sufficiente attorno al lavoratore o ai lavoratori trasportati a bordo qualora il movimento possa continuare, oltre un quarto di giro;
c) ovvero da qualsiasi altro dispositivo di. portata equivalente
Queste strutture di protezione possono essere integrate all'attrezzatura di lavoro.
Queste strutture di protezione non sono obbligatorie se l'attrezzatura di lavoro è stabilizzata durante tutto il periodo d'uso, oppure se l'attrezzatura di lavoro è concepita in modo da escludere quaIsiasi ribaltamento della stessa.
Se sussiste il pericolo che il lavoratore trasportato. a bordo,; in caso di ribaltamento, rimanga schiacciato tra parti, dell'attrezzatura di-lavoro e il suolo,-deve essere installato un sistema di ritenzione del lavoratore o dei lavoratori trasportati
1.4. -1 carrelli elevatori su cui prendono posto. uno o
più lavoratori devono essere sistemati o attrezzati in
modo da limitarne i rischi di ribaItàmento, ad esempio:
installando una cabina per il conducente,
b) -mediante una struttura -atta ad impedire il ribaltamento del carrello elevatore;
c) mediante una struttura concepita in modo tale dal lasciare, in caso di ribaltamento del carrello elevatore, uno spazio sufficiente tra il suolo e talune parti del carrello stesso per il lavoratore o i lavoratori a bordo;
d) mediante una struttura che trattenga il lavoratore o i lavoratori sul sedile del posto di guida per evitare che, in caso di ribaltamento del carrello elevatore, essi possano essere intrappolati da parti del carrello stesso.
1.5 Le attrezzature di lavoro mobili semoventi il cui spostamento può, comportare rischi per le persone devono soddisfare le.seguenti condizioni:
a) esse devono essere dotate dei mezzi necessari per evitare la messa in moto non autorizzata;
b) esse devono essere dotate dei mezzi appropriati
che consentano di ridurre. Al minimo le conseguenze di
un'eventuale collisione in caso di movimento simultaneo di più attrezzature di lavoro circolanti su rotaia;
c) esse devono essere dotate, qualora considerazioni di sicurezza l'impongano, di un dispositivo di emergenza con comandi facilmente accessibili o automatici che ne consenta la frenatura e l'arresto in caso di guasto del dispositivo di frenatura principale;
d) quando il campo di visione diretto del conducente è insufficiente per garantire la sicurezza, esse devono essere dotate di dispositivi ausiliari per migliorare la visibilità;
e) le attrezzature di lavoro per le quali è previsto un uso notturno o in luoghi bui devono incorporare un dispositivo di illuminazione adeguato al lavoro da svolgere e garantire sufficiente sicurezza ai lavoratori;
f) le attrezzature di lavoro che comportano, di per sé o a causa dei loro carichi o traini, un rischio di incendio suscettibile di mettere in pericolo i lavoratori, devono essere dotate di appropriati dispositivi antincendio a meno che tali dispositivi non si trovino già ad una -distanza sufficientemente ravvicinata sul luogo in cui esse sono usate;
g) le attrezzature di lavoro comandate con sistemi immateriali devono arrestarsi automaticamente se escono dal campo di controllo;
h) le attrezzature di lavoro telecomandate che, usate in condizioni normali possono comportare rischi di urto o di intrappolamento dei lavoratori devono essere dotate, di dispositivi di protezìone contro tali rischi, a meno che non siano installati altri dispositivi per controllare il rischio di urto.
2. Prescrizìoni applicabili alle attrezzature di lavoro. adibite al sollevamento di carichi.
2.1. Gli accessori di sollevamento devono essere contrassegnati in modo da poterne identificare le caratteristiche essenziali ai fini di un'utilizzazione sicura.
Se l'attrezzatura di lavoro non è destinata al sollevamento di persone, una segnalazione in tal senso dovrà esservi apposta in modo visibile onde non ingenerare alcuna possibilità di confusione.
2.2. Le macchine per il sollevamento o lo spostamento di persone devono essere di natura tale:
a) da escludere qualsiasi rischio di schiacciamento, di intrappolamento oppure di urto dell'utilizzatore, in particolare i rischi dovuti a collisione accidentale;
b) da garantire che i lavoratori bloccati in caso di incidente nell'abitacolo non siano esposti ad alcun pericolo e possano essere liberati."
NOTE
Avvertenza
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (G.U.C.E.).
Note al titolo:
1 La direttiva 95/63/CEE è pubblicata in G.U.C.E. L 335 del 30 dicembre 1995.
- La direttiva 89/655/CEE è pubblicata in G.U.C.E. L 393 del 30 dicembre 1989.
Note alle premesse:
L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della fun
zione legislativa non può essere delegato al Governo se non con deter
minazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato
e per oggetti definiti.
L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i
decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
Per le direttive 95/63/CEE e 89/655/CEE vedi nelle note al titolo
La legge 24 aprile 1998, n.128, reca "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. (Legge comunitaria 1995-1997)".
L'art. 51 della citata legge n. 128/1998 recita:
"Art.51. Protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle eposizione ad agenti biologici durantè il lavoro e préscrizioni minime di sicurezza e salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca: criteri di delega).
1. L'attuazione delle direttive 93/88/CE; 93/103/CE,e 95/63/CE del Consiglio si informa ai principi direttivi stabiliti dall'art. 43 della legge 19 febbraio 1992,n. 142, e successive modificazioni.
2. All'art. 43 della legge 19 febbraio 1992, n.142, il numero 2) della lettera g) del comma 1 deve intendersi nel senso che gli oneri derivanti dalle attività di informazione,. consulenza ed assistenza in materia antinfortunistica e di prevenzione svolte da istituzioni ed enti pubblici
di formazione in detta materia sono a carico del datore di lavoro; qualora il datore di lavoro sia un'amministrazione pubblica, ai predetti oneri si provvede con le ordinarie risorse di bilancio dell'amministrazione interessata"
Il decreto legislativo 19 settérnbre 1994,.n.626, reca: "Attuazione-del Ie .dìrettive 89/391/CEE,89/654/,CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90,/394/CEE, 90/679/CEE riguardanti.il miglioramento della sicurezza.e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
Note all'art.1
Perquanto riguarda il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, vedi nelle note alle premesse.
il titolo III del citato decreto legislativo 626/1994 reca:
"Uso delle attrezzature di lavoro".
- Il D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, reca: "Norme per la prevenzìone degli infortuni sul lavoro"; l'art. 184, nella sua formulazione originaria, così recita:
"Art.184 (sollevamento e traspòrto, persone).' I mezzi', di sollevamento e di trasporto non soggettì a disposizioni speciali, qualora vengano adibiti, anche saltuariamente o per sole operazioni di riparazione e di manutenzione, al sollevamento od al trasporto di persone, devono essere provvisti di efficaci disposìtivi di sicurezza o, qualora questi non siano applicabili, devono essere usati previa adozione di idonee misure precauzionali".
Per quanto riguarda la direttiva 95/63/CE vedi nelle 'note alle premesse'
Nota all'art. 2:
Il testo dell'art. 35 del citato decreto legislativo, così come modificato dal presente decreto, così recita:
"Art. 35 (Obblighi del datore di lavoro). - 1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere ovvero adattate a tali scopi ed idonee ai fini della sicurezza e della salute.
2. Il datore di lavoro attua le misure tecniche ed organizzative
adeguate per ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezza
ture dì lavoro da parte dei lavoratori e per impedire che dette attrezza
ture possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni
per le quali non sono adatte. Inoltre il datore di lavoro prende le misure
necessarie affinché durante l'uso delle attrezzature di lavoro siano rispet
tate le disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter.
3. All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro il datore di lavoro prende in considerazione:
a) le condizioni e le caraiteristiche specifiche del lavoro da
svolgere;
b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;
c) i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse.
c-bis) i sistemi di comando, che devono essere sicuri anche tenuto conto dei guasti, dei disturbi e delle sollecitazioni prevedibili in relazione all'uso progettato dell 'attrezzatura.
4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché le attrézzature di lavoro siano:
a)installate in conformità alle istruzioni del fabbricante;
b) utilizzate correttamente;
c) òggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la rispondenza ai requisiti di cui all'art. 36 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso;
c-bis) disposte in maniera tale da ridurre i rischi per gl i utilizzatori e per le altre persone, assicurando in particolare sufficiente spazio disponibile tra gli elementi mobili e gli elementi fissi o mobili circostanti e che tutte le energie e sostanre utilizzate o prodotte possano essere addotte o estratte in modo sicuro.
4-bis) Il datóre di lavoro provvede affinché néll'uso; di attrezzáture di lavoro mobili, semoventi o non semoventi sia assicurato chè.
a) vengano disposte e fatte rispettare regole di circolazione per attrezzature di lavoro che manovrano in una -zona di lavoro;
b) vengano adottate misure, organizzative atte ad evitare che i lavoratorí a piedi si trovino nella zona di attività di attrezzature di lavoro semoventi e comunque misure appròpriate per evitare ché,quálora la
presenza di lavoratorì à piedí sia necessáriá per la búona esecuzione dei
lavori essi subíscano damno da táli attrezzàture;,
c), il traspòrto di lavoratorì su attrezzature di lavoro mobili
mossè méccánìcamente ávvenga ésclusivamente su posti sicuri, predispo st i á tale fíne, e che se sì devono effettuare lavori durante lo spostamento la velocità dell'attrezzatura sia adeguata
d) le attrezzature di lavoro mobili, dotate di motori á combu
stionè siano utilizzate nelle zone di lavoro soltanto qualora sia assicu
rata una quantita,suffícìente'di àrià senza 'rìschi per la sicurezza e la salute-dei lavorátori.
4-ter. Il dalore di lavoro provvede affinché nell'uso di attrezzature di lavoro destinate a solleváre carichi sia assicurato che
a) gli accessori dii sollevamento siano sceti in funzione dei carichi da movimentare, dei punti di presa, del dispositivo di aggancio, delle condizioni atmosferiche, nonché tenendo conto del modo e della configurazione dell'imbracatura; le combinazioni di più accessori di sollevamento siano contrassegnate in modo chiaro per consentire all'utilizzatore di conoscerne le caratteristiche qualora esse siano scomposte dopo l'uso; gli accessori di sollevamento siano depositati in modo tale da non essere danneggiati o deteriorati;
b) allorche due o più attrezzature di lavorò che servono al solle
vamento di carichi non guidati sono installate o montate in un luogo di
lavoro in modo che i loro raggi di azione si intersecano, siano prese
misure approprìate per evitare la collisione tra i cárichi e gli elementi
delle attrezzature di lavoro stesse
c) i lavori siano organizzati in modo tale che, quando un lavoratore aggancia o sgancia manualmente un carico, tali operazioni possano svolgersì con la massima sicurezza e, in particolare, in modo che il lavoratore ne conservi il controllo diretto o indiretto;
d) tutte le operazioni di sollevamento siano correttamente progettate nonché adeguatamente controllate ed eseguite al fine di tutelare la sicurezza dei lavoratori; in particolare, per un carico da sollevare simultaneanente da due o più attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati, sia stabilita e applicata una procedura d'uso per garantire il buon coordinamento degli operatori;
e) qualora attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati non possano trattenere i carichi in caso di interruzione parziale o totale dell'alimentazione di energia, siano prese misure appropriate per evitare di esporre i lavoratori ai rischi relativi; i carichi sospesi non devono rimanere senza sorveglianza salvo il caso in cui l'ac
cesso alla zona di pericolo sia precluso e il carico sia stato agganciato e sistemato con -la massima sicurezza;
f) allorché le condizioni meteorologiche si degradano ad un punto tale da -mettere in pericolo. là sicurezza di funzionamento, esponendo così i lavoratori a rischi, l'utilizzazione all'aria aperta di attrezza
ture di lavoro' che servono al sollevamento di carichi non guidati sia sospesa e siano ádottate.adeguate misure di protezione per i lavoratori e, in particolare, misure, che. impediscano il ribaltamento dell'attrezzatura di lavoro.
4-quater. Il datore di lavoro, sulla base della normativa vigente,
provvede affinché le attrezzature di cui all'allegato XI V siano sottoposte a verifiche di prima installazione o di successiva installazione e a verifiche períodiche o eccezionali, di seguito denominate "verifiche", alfine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamenio.
4-quinquies. I risultati delle verifiche di cui al comma 4quater sono tenuti a disposizione dell'autorità di vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione o fino alla messa fuori esercizio dell'attrezzatura, se avviene prima. Un documento attestante l'esecuzione dell'ultima verifica deve accompagnare le attrezzature di lavoro ovunque queste sono utilizzate".
5. Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro si assicura che:
a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro è riservato a lavoratori all'uopo incaricati.
b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, il lavoratore interessato è qualificato in maniera specifica per svolgere tali compiti.
Nota all'art. 3:
Il testo dell' art. 36 del citato decreto legislativo, così come modificato dal presente decreto, così recita:
"Art. 36 (Disposizioni concernenti le attrezzature di lavoro).
1. Le attrezzature di lavoro mèsse a disposizione dei lavoratori devono soddisfare alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori stessi ad esse applicabili.
2. Le modalità e le procedure tecniche delle verifiche seguono il regime giuridico corrispondente a quello in base al,quale l'attrezzatura è stata costruita e messa in servizio.
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, sentita la commissione consultiva permanente stabilisce modalità e procedure per l'effettuazione delle verifiche di cui al comma 2.
4. Nell'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica
27 aprile 1955, n. 547, dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Se ciò è appropriato e funzionale rispetto ai pericoli dell'attrezzatura di lavoro e del tempo di arresto normale, un'attrezzatura di lavoro deve essere munita di un dispositivo di arresto di emergenza.".
5_Nell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, dopo il comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Qualora i mezzi di cui al comma 1 svolgano anche la funzione di allarme essi devono essere ben visibili ovvero comprensibili senza possibilità di errore.".
6. Nell'art. 374 del decreto del Presidente della Repubblica
27 aprile 1955, n. 547. dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Ove per le apparecchiature di cui al comma 2 è fornito il libretto di manutenzione occorre prevedere l'aggiornamento di questo libretto.".
7. Nell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1956, n. -3303, dopo il comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"Un'attrezzatura che presenta pericoli causati da cadute o da
proiezione di oggetti deve essere munita di dispositivi appropriati di sicurezza corrispondenti a tali pericoli.
1 . Un'attrezzatura di lavoro che comporta pericoli dovuti ad emanazione di gas, vapori o liquidi ovvero ad emissioni di polvere, deve essere munita di appropriati dispositivi di ritenuta ovvero di estrazione vicino alla fonte corrispondente a tali pericoli.".
8. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore tre mesi dopo la pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
8-bis. Il datore di lavoro adegua ai requisiti di cui all'allegato XV
entro il 30 giugno 2001, le attrezzature di lavoro indicate nel predetto allegato, già messe a disposizione dei lavoratori alla data dèl 5 dicembre 1998 e non soggette a norme nazionali di attuazione di direttive comunitarie concernenti disposizioni di carattere costruttivo, allorché esiste per l'attrezzatura di lavoro considerata un rischio corrispondente. .
8-ter. Fino a che le attrezzature di lavoro di cui al comma 8-bis non vengono adeguate il datore di lavoro adotta misure alternative che garantiscano un livello di sicurezza equivalente.
8-quater. Le modifiche apportate alle macchine definite all'art. 1, comma Z del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, a seguito dell'applicazione delle disposizioni del comma 8-bis, e quelle effettuate per migliorare le condizioni di sicure sempre che non comportino modifiche delle modalità di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore, non configurano immissione sul mercato ai sensi dell'art. 1, comma 3, secondo periodo, del predetto decreto. ".
Nota all'art. 4.
Per quanto riguarda il D.P.R. 27 aprile 1955. n. 547, v. nelle note all'art. 1.
Note all'art. 5:
Per quanto riguarda il decreto legislativo n. 626 del 1994 vedi le note alle premesse.
Il testo dell'art. 37 del citato decreto legislativo, così come modificato dal presente decreto, così recita:
"Art. 37. 1. Il datore di lavoro provvede affinché per ogni attrezzatura di lavoro a disposizione, i lavoratori incaricati dispongano di ogni informazione e di ogni istruzione d'uso necessaria in rapporto alla sicurezza e relativa:
a) alle condizioni di impiego delle attrezzature anche sulla base delle conclusioni eventualmente tratte dalle esperienze acquisite nella fase di utilizzazione delle attrezzature di lavoro;
b) alle situazioni anormali prevedibili.
1-bis. Il datore di lavoro provvede altresì a informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l'uso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell'ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature.
2. Le informazioni e le istruzioni d'uso devono risultare comprensibili ai lavoratori interessati.
Note all'art. 6.
Per quanto riguarda il decreto legislativo n. 626 del 1994, vedi le note alle premesse.
Il testo dell'art. 89, comma 2, lettera a), del citato decreto legislativo, come modificato dal presente decreto, così recita:
"2. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione
degli articoli 4, comma 5, lettere b), d), e), h), l) e q);
7, comma 2; 12, commi 1, lettere d) ed e) e 4;
15, comma 1; 22, commi 1 a 5;
30, commi 3, 4, 5 e 6;
31, commi 3 e 4;
32;
35, commi 1, 2, 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater e 5;
36, comma 8-ter;
38;
41;
43. commi 3, 4, lettere a), b), a) e g) e 5;
48;
49, comma 2;
52, comma 2;
54;
55, commi 1, 3 e 4:
56, comma 2;
58;
62
63, comma 3;
64;
65, comma1;
66, comma 2;
67. commi 1 e 2;
68;
69, commi 1, 2 e 5, lettera b);
77, comma1l;
78, comma 2:
79;
80, comma1;
8 1, commi 2 e 3;
82,
85, comma 2;
86, commi 1 e 2.".
Il testo dell'art. 90, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo, come modificato dal presente decreto, così recita:
"1. I preposti sono puniti:
a) con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni per la violazione degli
articoli 4, comma 5, lettere b), d), e), h), 1), n) e q);
7, comma 2; 12, commi 1, lettere d) ed e), e 4;
15, comma 1;
30, commi 3, 4, 5 e 6;
31, commi 3 e 4;
32;
35, commi 1, 2, 4, 4-bis, 4-ter e 4-quater,
41;
43, commi, 3, 4, lettere a), b), e a);
48;
52, comma 2;.
54;
55, commi 1, 3 e 4;
58;
62;
63, comma 3;
64;
65, comma l;
67, commi 1 e 2;
68;
69, commi 1 e 2;
78, comma 2;
79;
80, comma 1;
81, commi 2 e 3;
82;
83;
86, commi 1 e 2
Nota all'art. 7.
Per quanto riguarda il titolo del decreto legislativo n. 626 del 1994, si veda nelle note alle premesse. |