DECRETO LEGISLATIVO 11 MAGGIO 1999, N. 152.
G.U. n.101/L del 29-05-1999

DISPOSIZIONI SULLA TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO E RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 91/271/CEE CONCERNENTE IL TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE URBANE E DELLA DIRETTIVA 91/676/CEE RELATIVA ALLA PROTEZIONE DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO PROVOCATO DAI NITRATI PROVENIENTI DA FONTI AGRICOLE


TITOLO I - Principi generali e competenze

Art.1 Finalità
Art. 2 Definizioni
Art. 3 Competenze

TITOLO Il - Obiettivi di qualità

Capo I - Obiettivo di qualità ambientale e obiettivo di qualità per specifica destinazione
Art. 4 Disposizioni generali
Art. 5 Individuazione e perseguimento dell'obiettivo di qualità ambientale
Art. 6 Obiettivo di qualità per specifica destinazione
Capo II - Acque a specifiche destinazioni

Art. 7 Acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile
Art.8 Deroghe
Art. 9 Acque di balneazione
Art. 10 Acque dolci idonee alla vita dei pesci
Art. 11 Successive designazioni e revisioni
Art. 12 Accertamento della qualità delle acque idonee alla vita dei pesci
Art. 13 Deroghe
Art. 14 Acque destinate alla vita dei molluschi
Art. 15 Accertamento della qualità delle acque destinate alla vita dei molluschi
Art. 16 Deroghe
Art. 17 Norme sanitarie

TITOLO III - Tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi

Capo I - Aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dallinquinamento e di risanamento
Art. 18 Aree sensibili
Art. 19 Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola
Art. 21 Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.236
Capo II - Tutela quantitativa della risorsa e risparmio idrico

Art. 22 Pianificazione del bilancio idrico
Art. 23 Modifiche al Regio Decreto 11 dicembre 1933, n.1775
Art. 24 Acque minerali naturali

Art. 25 Risparmio idrico

1. Coloro che gestiscono o utilizzano la risorsa idrica adottano le misure necessarie
all'eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi e ad incrementare il riciclo ed il riutilizzo, anche mediante l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili.
2. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, è sostituito dal seguente:
''1. Le regioni prevedono norme e misure volte a favorire la riduzione dei consumi e l'eliminazione degli sprechi ed in particolare a:
a) migliorare la manutenzione delle reti di adduzione e di distribuzione di acque a qualsiasi uso destinate al fine di ridurre le perdite;
b) realizzare, in particolare nei nuovi insediamenti abitativi, commerciali e produttivi di rilevanti dimensioni, reti duali di adduzione al fine dell'utilizzo di acque meno pregiate per usi compatibili;
c) promuovere l'informazione e la diffusione di metodi e tecniche di risparmio idrico domestico e nei settori industriale, terziario ed agricolo;
d) installare contatori per il consumo dell'acqua in ogni singola unità abitativa nonché contatori differenziati per le attività produttive e del settore terziario esercitate nel contesto urbano;
e) realizzare nei nuovi insediamenti sistemi di collettamento differenziati per le acque piovane e per le acque reflue.
3. All'articolo 5 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 dopo il comma 1, è inserito il seguente:
"1-bis. Gli strumenti urbanistici, compatibilmente con l'assetto urbanistico e territoriale e con le risorse finanziarie disponibili, prevedono reti duali al fine dell'utilizzo di acque meno pregiate, nonché tecniche di risparmio della risorsa. Il comune rilascia la concessione edilizia se il progetto prevede l'installazione di contatori per ogni singola unità abitativa, nonché il collegamento a reti duali, ove già disponibilli."
4. All'articolo 13, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, sono aggiunte in finale seguenti parole: "ed in funzione del contenimento del consumo."
5. Le regioni, sentita le autorità di bacino, approvano specifiche norme sul risparmio idrico in agricoltura, basato sulla pianificazione degli usi, sulla corretta individuazione dei fabbisogni nel settore, e sui controlli degli effettivi emungimenti.
Art. 26 Riutilizzo dell'acqua
1. All'articolo 14 della legge 5 gennaio 1994, n.36, dopo il comma 4, è, in fine, aggiunto il seguente:
"4-bis. Allo scopo di incentivare il riutilizzo di acqua reflua o già usata nel ciclo produttivo, la tariffa per le utenze industriali è ridotta in funzione dell'utilizzo nel processo produttivo di acqua reflua o già usata. La riduzione si determina applicando alla tariffa un correttivo che tiene conto della quantità di acqua riutilizzata e della quantità delle acque primarie impiegate.".
2. L'articolo 6 della legge 5 gennaio 1994, n.36, è sostituito dal seguente:
"Articolo 6. (Modalità per il riutilizzo delle acque reflue)
1. Con decreto dei Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro per le politiche agricole, della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei lavori pubblici e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano sono definite norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue.
2. Le regioni adottano norme e misure volte a favorire il riciclo dell'acqua e il riutilizzo delle acque reflue depurate mediante le quali sono in particolare:
a) indicate le migliori tecniche disponibili per la progettazione e l'esecuzione delle infrastrutture nel rispetto delle norme tecniche emanate ai sensi del comma 1;
b) indicate le modalità del coordinamento interregionale anche al fine di servire vasti bacini di utenza ove vi siano grandi impianti di depurazione di acque reflue;
c) previsti incentivi e agevolazioni alle imprese che adottano impianti di riciclo o riutilizzo."
3. Il decreto di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, come sostituito dal comma 2, è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Con decreto dei Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e d'intesa la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano sono definite le modalità per l'applicazione della riduzione di canone prevista dall'articolo 18, comma 1, lettere a) e d), della legge 5 gennaio 1994, n. 36.
Capo III - Tutela qualitativa della risorsa: disciplina degli scarichi

Art. 27 Reti fognarie
Art. 28 Criteri generali della disciplina degli scarichi
Art. 29 Scarichi sul suolo
Art. 30 Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee
Art. 31 Scarichi in acque superficiali
Art. 32 Scarichi di acque reflue urbane in corpi idrici ricadenti in aree sensibili
Art. 33 Scarichi in reti fognarie
Art. 34 Scarichi di sostanze pericolose
Capo IV - Ulteriori misure per la tutela dei corpi idrici

Art. 35 Immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo e attività di posa in mare di cavi e condotte
Art. 36 Autorizzazione al trattamento di rifuiti costituiti da acque reflue
Art. 37 Impianti di acquacoltura e piscicoltura
Art. 38 Utilizzazione agronomica
Art. 39 Acque di prima pioggia e di lavaggio di aree esterne
Art. 40 Dighe
Art. 41 Tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici

TITOLO IV - Strumenti di tutela

Capo I - Piani di tutela delle acque
Art. 42 Rilevamento delle caratteristiche del bacino idrografico ed analisi dell'impatto esercitato dall'attività antropica
Art. 43 Rilevamento dello stato di qualità dei corpi idrici
Art. 44 Piani di tutela delle acque
Capo II - Autorizzazione agli scarichi

Art. 45 Criteri generali
Art. 46 Domanda di autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali
Art. 47 Approvazione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane
Art. 48 Fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue
Capo III - Controllo degli scarichi

Art. 49 Soggetti tenuti al controllo
Art. 50 Accessi ed ispezioni
Art. 51 Inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico
Art. 52 Controllo degli scarichi di sostanze pericolose
Art. 53 Interventi sostitutitvi

TITOLO V - Sanzioni

Capo I - Sanzioni amministrative e danno ambientale
Art. 54 Sanzione amministrative
Art. 55 Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1998, n.236
Art. 56 Competenza e giurisdizione
Art. 57 Proventi delle sanzioni amministrative e pecuniarie
Art. 58 Danno ambientale, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati
Capo II - Sanzioni penali

Art. 59 Sanzioni penali
Art. 60 Obblighi del condannato
Art. 61 Circostanza attenuante

TITOLO VI - Disposizioni finali

Art. 62 Norme transitorie e finali
Art. 63 Abrogazione di norme

Elenco allegati

(omissis)


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