| INDICE
1 - PREMESSE DI CARATTERE GENERALE
2 - SOGGETTI BENEFICIARI E AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI
3 - INIZIATIVE E SPESE AMMISSIBILI - IL BUSINESS PLAN
4 - BANCHE CONCESSIONARIE E ISTITUTI COLLABORATORI
(omissis)
5 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E ISTRUTTORIE DELLE BANCHE CONCESSIONARIE
(omissis)
6 - GRADUATORIE E CONCESSIONI PROVVISORIE
(omissis)
7 - EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI
(omissis)
8 -DOCUMENTAZIONE FINALE DI SPESA E CONCESSIONI DEFINITIVE
(omissis)
9 - REVOCHE (omissis)
10 - NORME TRANSITORIE DI PRIMA APPLICAZIONE
(omissis)
- APPENDICE (omissis)
- ALLEGATO N.1 Aree interessate dagli obiettivi 1,2 e 5b e dalla deroga di cui allart.92.3.c del trattato di Roma e relative misure agevolative massime consentite (punto 2.1 della circolare).
(omissis)
- ALLEGATO N.2/a - Business plan: prima parte descrittiva; indice ragionato degli argomenti (punto 3.7 della circolare).
(omissis)
- ALLEGATO N.2/b - Business plan: seconda parte relativa ai dati di imput (punto 3.7 della circolare).
(omissis)
- ALLEGATO N.2/c - Business plan: seconda parte, numerica, relativa agli stati patrimoniali, ai conti economici e ai flussi finanziari (punto 3.7 della circolare).
(omissis)
- ALLEGATO N.2/d - Business plan: istruzioni per lelaborazione della seconda parte (punto 3.7 della circolare).
(omissis)
- ALLEGATO N.3/a - Dichiarazione dellimpresa relativa alla identificazione dei macchinari e degli impianti e delle attrezzature rilevanti oggetto di agevolazioni (punto 3.9 della circolare).
(omissis)
- ALLEGATO N.3/b
(omissis)
- ALLEGATO N.4 - Dichiarazione dellimpresa turistica relativa allimmobile esistente da acquistare nellambito del programma di investimenti da agevolare (punto 3.11 della circolare).
(omissis)
- ALLEGATO N.5 Elenco completo delle banche concessionarie convenzionate con il Ministero e degli istituti collaboratori convenzionati con le banche concessionarie (punto 4.2 della circolare).
(omissis)
- ALLEGATO N.6/a Modulo per la richiesta delle agevolazioni (punto 5.3 della circolare).
(omissis)
- ALLEGATO N.6/b SCHEDA TECNICA 1999.
(omissis)
- ALLEGATO N.6/c - Istruzioni per la compilazione del
Modulo per la richiesta delle agevolazioni e della scheda tecnica.
(omissis)
- ALLEGATO N.7 Documentazione da inviare alla banca concessionaria unitamente alla domanda (Modulo+Scheda Tecnica) di agevolazioni (punto 5.3 della circolare).
(omissis)
- ALLEGATO N.7/a Dichiarazione dellimpresa relativa alla disponibilità dellimmobile nellambito del quale viene realizzato il programma di investimenti ed alla conformità della destinazione duso dello stesso allattività da agevolare (allegato n.7, punto 5.3 della circolare.
(omissis)
- ALLEGATO N.7/b - Dichiarazione del proprietario dellimmobile del quale viene realizzato il programma di investimenti da agevolare, attestante lassenso alla realizzazionedel programma stesso (solo nel caso in cui il proprietario sia diverso dal titolare della domanda di agevolazioni) (allegato n.L7, punto 5.3 della circolare).
(omissis)
- ALLEGATO N.8 Uffici regionali cui le imprese devono trasmettere copia delle domande di agevolazione (punto 5.5 della circolare).
(omissis)
- ALLEGATO N.9 - Richiesta dellimpresa dellimpresa di inserimento automatico nella graduatoria successiva di una iniziativa agevolata parzialmente (punto 5.6 della circolare).
(omissis)
- ALLEGATO N.10 - Dichiarazione dellimpresa di rinuncia allinserimento automatico nella graduatoria successiva (punto 5.6 della circolare).
(omissis)
- ALLEGATO N.11 - Dichiarazione dellimpresa di rinuncia alle agevolazioni concesse in misura parziale ai fini della successiva riformulazione (punto 5.6 della circolare).
(omissis)
- ALLEGATO N.12 Nota di comunicazione delle banche concessionarie alle imprese contenenti i dati proposti per il calcolo degli indicatori punto 5.8 della circolare).
(omissis)
- ALLEGATO N.13/a b Richiesta di erogazione dellimpresa, anche a titolo di anticipazione, da inviare alla banca concessoria (punto 7.4 della circolare).
(omissis)
- ALLEGATO N.13/b Richiesta di erogazione dellistituto collaboratore, anche a titolo di anticipazione, da inviare alla banca concessoria (punto 7.4 della circolare).
(omissis)
- ALLEGATO N.13/c - Dichiarazione dellimpresa da allegare alla richiesta di erogazione dellistituto collaboratore per stato davanzamento (punto 7.4 della circolare).
(omissis)
- ALLEGATO N.14 Documentazione da inviare alla banca concessionaria insieme alla richiesta di erogazione della quota di agevolazioni ( punti 6.2 e 7.4 della circolare).
(omissis)
- ALLEGATO N.15 - Dichiarazione dellimpresa, per investimenti inferiori a tre miliardi di lire, ovvero a 1549370 euro, relativi solo a beni acquistati direttamente dallimpresa stessa, alla quale allegare solidalmente la documentazione finale di spesa.
(omissis)
- ALLEGATO N.16 Dichiarazione dellimpresa, per investimenti inferiori a tre miliardi di lire, ovvero a 1549370 euro, relativi in tutto o in parte a beni acquisiti in locazione finanziaria, alla quale allegare solidalmente la documentazione finale di spesa trasmessa dallimpresa medesima (punto 8.4 della circolare).
(omissis)
- ALLEGATO N.17 Dichiarazione dellimpresa, per investimenti pari o siperiori a tre miliardi, ovvero a 1549370 euro, di lire relativi solo a beni acquistati direttamente dallimpresa stessa, alla quale allegare solidalmente la documentazione finale di spesa (punto 8.4 della circolare).
(omissis)
- ALLEGATO N.18 Dichiarazione dellimpresa, per investimenti pari o superiori a tre miliardi, ovvero a 1549370,70 euro, di lire relativi in tutto o in parte a beni acquisiti in locazione finanziaria, alla quale allegare la documentazione finale di spesa trasmessa dallimpresa stessa (punto 8.4 della circolare).
(omissis)
- ALLEGATO N.19 Dichiarazione dellistituto collaboratore per investimenti relativi in tutto o in parte a beni acquisiti in locazione finanziaria, da allegare alla documentazione finale di spesa (punto 8.4 della circolare).
(omissis)
Il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n.527 del 20 ottobre 1995, come modificato ed integrato dal D.M. n.319 del 31 luglio 1997, di seguito denominato "regolamento", in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n.96 e sulla base della deliberazione del CIPE del 27 aprile 1995, ha fissato le modalità, le procedure ed i termini per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive ai sensi dell'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n.415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.
L'art. 9, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ha esteso le agevolazioni previste dalla suddetta legge 488/92 al settore turistico-alberghiero. In ottemperanza a quanto disposto dal predetto articolo, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 20 luglio 1998 d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.253 del 29 ottobre 1998, sono stati fissati le attività e le iniziative ammissibili, i meccanismi di valutazione delle domande ed i criteri per la formazione di specifiche graduatorie.
Al fine, dunque, di consentire l'accesso alle agevolazioni di cui si tratta alle imprese del settore turistico-alberghiero, si forniscono le seguenti indicazioni, nonché, tra l'altro, in allegato, il facsimile del modulo di domanda, l'elenco della documentazione da allegare a questultima e gli schemi delle principali dichiarazioni necessarie per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni.
1 - PREMESSE DI CARATTERE GENERALE
1.1 Il sistema agevolativo è applicato attraverso bandi semestrali. Esso prevede, sulla base delle risorse finanziarie disponibili per ciascun semestre, la concessione di un contributo in c/capitale alle imprese che ne abbiano fatto domanda per il relativo bando, nei termini fissati con decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, a fronte di iniziative concernenti investimenti produttivi. Le risorse finanziarie di ciascun semestre sono pari alla metà di quelle disponibili per il relativo anno, fatta salva la facoltà del Ministro di modificare tale riparto, con proprio decreto, sulla base dell'ammontare di dette risorse annuali; può essere, altresì prevista l'emanazione di un unico bando annuale.
1.2 Le risorse finanziarie disponibili per ciascun bando sono ripartite con riferimento alle aree regionali interessate. La concessione delle agevolazioni avviene sulla base della posizione assunta dalle iniziative in una specifica graduatoria di merito, diversa da quella relativa alle imprese estrattive/manifatturiere e di servizi, seguendo l'ordine decrescente, dalla prima fino all'esaurimento dei fondi disponibili per ciascuna area regionale e per il bando di riferimento. Per l'istruttoria delle iniziative, il Ministero si avvale di banche o di società di servizi controllate da banche, cosiddette "banche concessionarie", con lo stesso convenzionate. La posizione dell'iniziativa nella graduatoria di merito è determinata dal valore che per la stessa assumono i seguenti quattro indicatori:
- valore dei capitale proprio investito nell'iniziativa rispetto allinvestimento complessivo - numero di occupati attivati dall'iniziativa rispetto all'investimento complessivo
-valore dell'agevolazione massima ammissibile rispetto a quella richiesta
-punteggio complessivo conseguito dall' iniziativa sulla base di specifiche priorità regionali .
Il valore di ciascuno di tali indicatori è incrementato del 5% nel caso in cui l'impresa abbia giá aderito o aderisca, entro l'esercizio a "regime" del programma agevolato, al sistema internazionale riconosciuto di certificazione ambientale ISO 14001.
1.3 Le graduatorie vengono formate entro il mese successivo al termine finale di trasmissione delle risultanze istruttorie da parte delle banche concessionarie al Ministero. Contestualmente il Ministero stesso provvede alla emissione dei decreti di concessione provvisoria ìn favore delle iniziative il cui fabbisogno può essere soddisfatto con le risorse disponibili per ciascuna graduatoria, tenendo conto di una riserva dei 50% in favore delle piccole e medie imprese ed assegnando, comunque, alle grandi imprese le somme di tale riserva eventualmente non utilizzate nella araduatoria medesima.
1.4 Le agevolazioni concesse vengono rese disponibili, a seconda della durata del programma e della richiesta dell' impresa, in due o tre quote annuali di pari importo alla stessa data di ogni anno, la prima delle quali entro un mese dalla concessione provvisoria. Il Ministero accredita le quote relative a ciascuna iniziativa, presso conti correnti appositamente aperti dalle banche concessionarie, quando è verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla normativa per la successiva erogazione alle imprese beneficiarie ovvero, per i beni acquisiti in locazione finanziaria. agli istituti collaboratori. Le principali condizioni per l'erogazione sono che l'iniziativa abbia raggiunto uno stato d'avanzamento almeno proporzionale alla quota da erogare e, ad eccezione dell'ultima quota, che l'impresa abbia versato e/o accantonato, in una o più delle forme consentite dalla presente normativa, una quota corrispondente del capitale proprio posto a base del calcolo e primo degli indicatori di cui al precedente punto 1.2. La prima quota può anche essere erogata a titolo di anticipazione, previa presentazione di polizza assicurativa o fidejussione bancaria. Dall'ultima quota (la seconda o la terza) viene trattenuto il 10% del contributo totale concesso, da erogare successivamente al decreto di concessione definitiva.
1.5 A conclusione del programma di investimenti, l'impresa e/o, secondo il caso, l'istituto collaboratore, deve produrre la relativa documentazione finale di spesa; sulla base della stessa la banca concessionaria redige una relazione sullo stato finale del programma. Sulla scorta di detta relazione e delle risultanze degli accertamenti sulla realizzazione del programma, il Ministero emana il decreto di concessione definitiva e dispone l'erogazione, in favore dell'impresa o, secondo il caso, dell'istituto collaboratore, di quanto eventualmente ancora dovuto.
2 - SOGGETTI BENEFICIARI E AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI
2.1 I soggetti che possono beneficiare delle agevolazioni sono le imprese che svolgono attività di gestione delle strutture individuate e definite dall'art. 6 della legge 17 maggio 19U, n. 217 (alberghi, motels, villaggi-albergo, residenze turisticu-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, alloggi agro-turistici, esercizi di affittacamere, case e appartamenti per vacanze, case per ferie, ostelli per la gioventù e rifugi alpini), quelle che gestiscono le eventuali ulteriori attività indicate da ciascuna singola regione, con le modalità e nei termini di cui all'art. 4, comma 3, lettera a) del D.M. 20.7.98. e che sono approvate dal Ministero e pubblicate sulla GURI con apposito decreto ministeriale, nonché le agenzie di viaggio e turismo di cui all'art. 9 della predetta legge 217/83.
Per beneficiare delle agevolazioni in argomento i predetti soggetti devono sostenere un programma di investimenti organico e funzionale nell'ambito di un'unità locale di cui hanno piena disponibilità, anche se non a titolo di proprietà, per lo svolgimento di un'attività, tra quelle ammesse dalla presente normativa, tecnicamente, economicamente e finanziariamente valida, come desumibile dal business plan. Lo svolgimento o la possibilità di svolgere la detta attività deve risultare, fin dalla data di sottoscrizione della domanda di agevolazioni, dal certificato di iscrizione al registro delle imprese e, in particolare, dall'attività dichiarata, per quanto concerne le imprese individuali, o dall'oggetto sociale, per tutte le altre imprese. Tale unità locale deve essere ubicata in una delle medesime aree individuate dalla Commissione dell'Unione Europea come ammissibili agli interventi dei Fondi Strutturali Obiettivi 1, 2 e 5b o rientranti nella fattispecie di cui all'art. 92.3.c del Trattato di Roma. Tali aree sono quelle indicate nell'Allegato n. 1.
I predetti soggetti, fin dalla data di sottoscrizione dei modulo di domanda, devono essere regolarmente costituiti, e cioè devono essere già iscritti al registro delle imprese, e devono trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria.
2.2 Le imprese beneficiarie vengono classificate di piccola, media o grande dimensione secondo i criteri stabiliti dai decreti del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 18 settembre 1997 e del 27 ottobre 1997 con i quali è stata adeguata la definizione di piccola e media impresa, da utilizzare ai fini della concessione di aiuti alle attività produttive, ed in particolare di quelli di cui alla legge n.488/1992, alla nuova disciplina comunitaria in materia. Alla luce di tale nuova definizione:
è definita piccola e media l'impresa che:
1) ha meno di 95 dipendenti e
2) ha un fatturato annuo non superiore a 1,5 milioni di ECUIEURO, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10, 1 milioni di ECU/EURO
3) ed è in possesso del requisito di indipendenza, come definito alla successiva lettera m);
è definita piccola l'impresa che.
1) ha meno di 20 dipendenti e
2) ha un fatturato annuo non superiore a 2,7 milioni di ECU/EURO, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 1,9 milioni di ECU/EURO
3) ed è in possesso dei requisito di indipendenza, come definito alla successiva lettera m).
I requisiti di cui ai precedenti numeri 1), 2) e 33) sono cumulativi, nel senso che tutti e tre devono sussistere.
Ai fini di cui sopra:
a) il numero dei dipendenti, l'ammontare del fatturato e del totale di bilancio vengono rilevati
come somma dei valori riferiti all'impresa richiedente le agevola7ioni ed alle altre eventuali di
cui la stessa detenga, anche indirettamente, il 25% o più dei capitale o dei diritti di voto;
b) il capitale e i diritti di voto sono detenuti indirettamente dall'impresa richiedente qualora siano detenuti per il tramite di una o più imprese il cui capitale o i cui diritti di voto sono posseduti per il 25% o più dall'impresa richiedente medesima;
c) le quote di capitale e i diritti di voto vengono rilevati, ai fini di cui sopra, alla data di sottoscrizione del modulo di domanda;
d) il periodo di rilevazione del numero di dipendenti, del fatturato annuo e del totale di bilancio è l'esercizio relativo all'ultimo bilancio approvato o, per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, l'esercizio relativo all'ultima dichiarazione dei redditi presentata prima della data di sottoscrizione del modulo didomanda;
e) qualora la domanda, giudicata ammissibile ma non agevolata per insufficienza delle disponibilità finanziarie del bando, venga riformulata e ripresentata ai sensi dell'art. 6, comma 8 del regolamento, si fa riferimento, ai fini di cui si tratta. alla data di sottoscrizione del modulo della domanda riformulata (si veda il successivo punto 5.6);
f) per le imprese che, alla data di sottoscrizione del modulo, risultino costituite da non oltre un anno ovvero non abbiano ancora approvato il primo bilancio o presentato la prima dichiarazione dei redditi, i suddetti parametri sono rilevati a tale data ad eccezione del fatturato, che non viene preso in considerazione;
g) il numero di dipendenti occupati corrisponde al numero di unità-lavorative-anno (ULA) cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante l'esercizio di riferimento di cui alla precedente lettera d), mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA; per dipendenti occupati si intendono quelli a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola dell'impresa, compreso il personale in C.I.G. e con esclusione di quello in C.I.G.S.; i dipendenti occupati part-time sono conteggiati come frazione di ULA in misura proporzionale al rapporto tra le ore di lavoro previste dal contratto part-time e quelle fissate dal contratto collettivo di riferimento;
h) per fatturato, corrispondente alla voce A.I del conto economico redatto secondo le vigenti norme del codice civile, si intende l'importo netto del volume d'affari che comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie della società, diminuiti degli eventuali sconti concessi sulle vendite nonché dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il volume d'affari;
i)per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, il valore dell'attivo patrimoniale e quello del fatturato sono desunti dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata; il primo, in particolare, è desunto sulla base del Q4prospetto delle attività e delle passività" redatto con i criteri di cui al DPR n. 689/74 ed in conformità agli artt.2423 e seguenti del codice civile;
l)il tasso di conversione lira/ECU per la determinazione, fino al 31.12.1998, del valore del fatturato e del totale dei bilancio relativi all'esercizio di riferimento di cui alla precedente lettera d) è annuale ed è calcolato sulla base della media dei tassi di conversione registrati nell'esercizio medesimo; il tasso da applicare nei casi di imprese costituite da non oltre un anno e di esercizi contabili con chiusura infrannuale è l'ultimo annuale fissato prima della data di sottoscrizione della domanda di agevolazioni; il tasso di conversione lira/ECU per i bilanci chiusi al 31.12.1997 è pari a Pound. 1.923,6 e per quelli chiusi al 31.12.1998 è pari a Pound. 1.947,3; per i bilanci chiusi a partire dal I' gennaio 1999 si applica il tasso fisso lira/EURO pari a Pound. 1.936,27;
m)è considerata indipendente l'impresa il cui capitale o i diritti di voto non siano detenuti per il 25% o più da una sola impresa o congiuntamente (semplice somma delle quote di partecipazione o dei diritti di voto) da più imprese di dimensioni superiori; non vanno a tal fine computate le società di investimenti pubblici, le società a capitale di rischio o gli investitori istituzionali, a condizione che questi non esercitino alcun controllo individuale o congiunto sull'impresa richiedente; l'impresa considerata è comunque indipendente qualora il capitale sia disperso in modo tale che risulti impossibile determinare da chi è detenuto e l'impresa stessa dichiari di poter legittimamente presumere la sussistenza delle condizioni di indipendenza;
n) per società di investimenti pubblici si intende la società la cui attività e struttura è definita dall'art. 154 del T.U. delle leggi sulle Imposte Dirette del 29.1.1958, n. 645, ed al cui capitale lo Stato e/o gli Enti pubblici partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 50%; si intende a capitale di rischio la società che investe il proprio capitale in titoli azionari, senza limiti di tempo ed ai soli fini della remunerazione che detti titoli offrono in relazione all'andamento economico dell'impresa cui gli stessi si riferiscono; per investitori istituzionali si fa riferimento agli enti ed agli organismi che, per legge o per statuto, sono tenuti ad investire, parzialmente o totalmente, i propri capitali in titoli o beni immobili (per esempio, i fondi di investimento, le compagnie di assicurazione, i fondi pensione, le banche, ecc.);
o)qualora le quote di capitale sociale o i diritti di voto di una piccola impresa siano detenuti per il 25% o più da imprese di grandi dimensioni, l'impresa considerata assume la dimensione della grande, a prescindere dalle eventuali quote detenute da medie imprese; qualora la predetta soglia del 25% sia raggiunta o superata sommando le quote detenute dalle medie imprese e quelle detenute dalle grandi, la piccola impresa considerata assume la dimensione della media.
2.3 Se l'iniziativa concerne più attività, in parte non ammissibili, l'iniziativa stessa non è ammissibile alle agevolazioni, a meno che non si riescano ad individuare ed escludere gli investimenti relativi all'attività non ammissibile. In ogni caso, con esclusivo riferimento all'attività ammissibile, devono risultare univocamente individuabili i parametri tecnici, economici, finanziari e, soprattutto, occupazionali, al fine di consentire la valutazione dell'iniziativa stessa ed il calcolo dei relativi indicatori di cui all'art. 6, comma 4 del regolamento.
2.4 Le agevolazioni concedibili consistono in un contributo in c/capitale, nei limiti delle misure massime consentite di cui all'art. 2, comma 9 del regolamento, articolate per dimensione dell'impresa beneficiaria (piccola, media o grande) ed ubicazione dell'unità locale (aree Allegato n.1). Per unità locale si intende la struttura, anche articolata su più entità fisicamente separate ma prossime, dotata di autonomia produttiva, tecnica, organizzativa e funzionale. Nel caso in cui l'unità locale insista su due o più territori comunali, anche appartenenti a regioni diverse, ai quali vengano riconosciute misure agevolative diverse e/o punteggi diversi ai fini dell'indicatore di priorità regionale di cui al successivo punto 6.5, alla stessa intera unità locale si applica la misura e/o il punteggio regionale relativi al comune nel quale l'unità medesima insiste prevalentemente (maggiore superficie) e l'iniziativa viene inserita nella graduatoria regionale di pertinenza di detto comune. Per quanto concerne le agevolazioni concedibili, l'impresa deve necessariamente richiedere, attraverso l'indicazione di una percentuale nel modulo di domanda, la misura intera o solo una parte della stessa (si veda anche il successivo punto 6.4).
2.5 Dette misure massime sono espresse in Equivalente Sovvenzione Netto (ESN) o Lordo (ESL). Si tratta di un sistema di calcolo che tiene conto, compensandoli, sia degli eventuali scostamenti temporali tra la realizzazione degli investimenti e la disponibilità delle agevolazioni, sia, limitatamente all'ESN, dell'imposizione fiscale gravante sulle agevolazioni erogate. Le percentuali in ESN o in ESL, esprimono, quindi, l'effettivo beneficio di cui limpresa gode, indipendentemente dalle modalità temporali di realizzazione degli investimenti e di disponibilità delle agevolazioni ed indipendentemente dalle imposte.
2.6 Per il calcolo del contributo da concedere si seguono le fasi seguenti:
- l'impresa richiedente indica, nel modulo di domanda, le spese relative agli investimenti e la suddivisione delle stesse per anno solare, con riferimento alle date effettive o presunte dei relativi titoli, ancorché quietanzati o comunque pagati successivamente;
- dette spese, così come giudicate pertinenti e congrue dalla banca concessionaria, vengono attualizzate allanno solare di avvio a realizzazione del programma di investimenti (si veda l'Appendice: Formula n.1);
- l'ammontare delle spese attualizzate viene moltiplicato per la misura agevolativa massima spettante, procedendo separatamente nel caso detta misura sia espressa parte in ESN e parte in ESL; il risultato ottenuto rappresenta l'ammontare massimo delle agevolazioni nette attualizzate concedibili;
- detto ammontare viene rivalutato, sempre con riferimento all'anno solare, sulla base del piano di disponibilità delle agevolazioni, secondo il caso, in due o tre quote uguali alla stessa data di ogni anno, la prima delle quali entro un mese dalla concessione (si veda anche il successivo punto 7. 1);
- limitatamente all'ammontare delle agevolazioni in ESN, ciascuna quota così determinata viene incrementata della relativa imposizione fiscale, attualizzata all'epoca della disponibilità della quota medesima;
- sommando la parte in ESN come sopra incrementata a quella in ESI, e riducendo il tutto in relazione alla percentuale, della misura massima, richiesta dall'impresa, si ottiene la quota dell'agevolazione concedibile ed effettivamente erogabile alle previste date;
- la somma delle due o tre quote così determinate costituisce l'ammontare delle agevolazioni concedibili che viene indicato nel decreto di concessione.
Per una facile determinazione dell'ammontare di ciascuna delle due o tre quote si veda la Formula n. 2 riportata in Appendice.
2.7 Ai fini di cui sopra:
- per anno solare di avvio a realizzazione degli investimenti si intende quello del primo dei titoli di spesa ammissibili ivi compresi, qualora vi siano beni acquisiti con la locazione finanziaria, quelli intestati alla società di leasing;
- per l'attualizzazione delle spese del programma, si applica un unico tasso, e cioè quello in vigore alla data di avvio a realizzazione del programma medesimo, espresso con due cifre decimali,
- il tasso di attualizzazione, determinato sulla base del tasso indicativo di cui all'alinea successivo, entra in vigore il I' gennaio di ciascun anno ed è pari alla media dei tassi indicativi registrati nel trimestre settembre - novembre dell'anno precedente; il tasso di attualizzazione può essere soggetto a variazioni nel corso dell'anno; ciò si verifica allorché la differenza tra il tasso di attualizzazione in vigore e la media dei tassi indicativi dell'ultimo trimestre noto superi il 15% dello stesso tasso di attualizzazione in vigore. Si riportano in Appendice, Tabella n. 1, i tassi di attualizzazione in vigore a partire dal I' gennaio 1998. Ai fini della concessione provvisoria delle agevolazioni, qualora alla data della stessa il programma di investimenti sia ancora da avviare a realizzazione, si applica. in via presuntiva, il tasso in vigore alla data della concessione medesima;
- il tasso indicativo è definito come tasso "swap" interbancario a 5 anni, in lire, maggiorato di un premio di 200 punti base;
- per la determinazione dell'imposizione fiscale si applica quanto indicato al punto 1 della circolare ministeriale n. 900043 del 5.2.1998 (G.U.R.I. n. 45 dei 24.2.1998); a tale riguardo si conviene che l'impresa produca, nei singoli periodi annuali considerati, il sufficiente reddito imponibile; le aliquote fiscali sono, per tutto il periodo, convenzionalmente quelle vigenti per le società di capitale alla data di chiusura dei termini di presentazione delle domande.
2.8 L'ammontare delle agevolazioni come sopra calcolato viene rideterminato a conclusione del programma di investimenti, sulla base delle spese ammissibili effettivamente sostenute e della relativa effettiva suddivisione per anno solare, nonché dell'effettivo tasso di attualizzazione nel caso in cui lo stesso, al momento della concessione provvisoria, sia stato assunto in via presuntiva per le motivazioni sopra esposte. L'ammontare delle ágevolazioni così definitivamente determinato non può in alcun modo essere superiore a quello individuato in via provvisoria in forza di quanto disposto dall'art. 2, comma 14 dei regolamento.
3. INIZIATIVE E SPESE AMMISSIBILI - IL BUSINESS PLAN
3.1 Il programma di investimenti da agevolare può riguardare la realizzazione di una nuova unità locale, l'ampliamento, l'ammoderriamento, la riconversione, la riattivazione o il trasferimento di una unità locale esistente, secondo le definizioni di cui aWart. '2 del D.M. 20.7.1998. Per una corretta applicazione di tali definizioni, si precisa che i dati da rilevare ai fini di cui si tratta sono. quelli riferiti, qualora non diversamente specificato, all`unità locale", così come definita al punto 2.4, ovvero, secondo il caso, all`area produttiva da valutare", così' come definita al punto 3.7. Si precisa, inoltre, quanto segue:
3.2 Per quanto concerne l'ampliamento:
-l`incremento dell'occupazione" è individuato con i criteri indicati al successivo punto 6.3;
- per "altri fattori produttive si intende l'ammontare del capitale investito inteso come totale dell'attivo patrimoniale;
- per "potenzialità" delle strutture esistenti si intende la disponibilità di numero di camere, posti letto, aree di sosta, ore uomo, ecc..
Sono altresì classificabili come ampliamento le iniziative concernenti esclusivamente la realizzazione o il potenziamento di strutture o impianti qualificabili couie "servizi annessP di cui al punto 3.10 che comportano aumento dell'occupazione; in tal caso la relativa potenzialità è espressa in n. di ore-uomo degli addetti riferiti ai "servizi annessi".
3.3 Per quanto concerne l'ammodernamento, si precisa che esso consiste nel miglioramento organizzativo, funzionale, estetico e/o tecnologico della struttura esistente, da realizzare anche attraverso interventi di ristrutturazione in senso lato, ma non di manutenzione ordinaria, di adeguamento alle prescrizioni normative vigenti (in materia, ad esempio, di barriere architettoniche o di sicurezza), di riorganizzazione dell'attività produttiva anche mediante l'adozione di strumentazione informatica e tecnologie avanzate. Lo scopo che un intervento di ammodemamento persegue è quello di migliorare l'attività produttiva e/o quella gestionale attraverso livelli qualitativi più elevati, anche legati all'impatto ambientale (in alcuni casi resi necessari dalle prescrizioni normative) e maggiormente rispondenti alle esigenze del mercato turistico.
Sono altresì classificabilì come ammodernamento le iniziative concernenti esclusivamente la realizzazione o il potenziamento di strutture o impianti qualificabili come "servizi annessi" di cui al punto 3. 10 che non comportano aumento dell'occupazione.
3.4 Per quanto concerne la riconversione, si precisa che è da intendere tale l'iniziativa attraverso la quale si passa da un'attività funzionante, anche non ammissibile alle agevolazioni ai sensi della presente normativa, ad un'altra diversa ammissibile che presenti maggiori possibilità di mercato (come rilevabile dal business plan), sempre che ciò sia compatibile con gli specifici vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso degli immobili funzionali alla nuova attività.
A tal fine, per ungunivoca e omogenea applicazione della presente definizione, si intende convenzionalmente "funzionante" l'attività in corso alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione o che non sia cessata prima dei due anni precedenti tale data. Qualora la suddetta attività preesistente risulti cessata da oltre due anni dalla citata data, l'iniziativa viene classificata come nuovo impianto.
3.5 La riattivazione consiste nell'utilizzo di una struttura esistente, della quale sia accertato un permanente stato di inattività, per lo svolgimento di un'attività ammissibile uguale o funzionalmente analoga a quella svolta precedentemente. A tal fine, per un'univoca e omogenea applicazione della presente definizione, si intende convenzionalmente 14permanente", lo stato di inattività che si è protratto per almeno i due anni precedenti la data di sottoscrizione della domanda. Ai fini della concedibilità delle agevolazioni è necessario che i soggetti che determinano le scelte e gli indirizzi dell'impresa richiedente siano diversi da quelli titolari della struttura inattiva. Per tali iniziative possono essere ammesse le spese di manutenzione in senso lato purchè capitalizzate e funzionalmente indispensabili al ripristino dell'attività. Per completezza espositiva si precisa che, nel caso di stato di inattività Qtpermanente", qualora la nuova attività non sia uguale o flinzionalmente analoga alla precedente, tanto da non consentire il prevalente riutilizzo funzionale della struttura preesistente, l'iniziativa è da classificare come nuovo impianto; qualora lo stato di inattività non sia "permanente", l'iniziativa viene classificata, a seconda delle caratteristiche del programma, di ampliamento o di ammodernamento. nel caso di attività uguale o funzionalmente analoga alla precedente, di riconversione (come indicato al precedente punto 3.4), nel caso di attività diversa da quella precedente.
3.6 Per quanto concerne il trasferimento si precisa che tale tipologia sussiste esclusivamente allorché il programma di investimenti riguardi il cambiamento della localizzazione dell'unità locale e detto cambiamento sia imposto da decisioni e/o ordinanze emanate dall'amministrazione pubblica centrale o locale anche in riferimento a piani di riassetto produttivo e urbanistico o a finalità di risanamento e di valorizzazione ambientale. In tutti gli altri casi nei quali il cambiamento della localizzazione dell'uffità locale derivi da un'esigenza dell'impresa, l'iniziativa è da inquadrare, oltre che come trasferimento, anche, a tutti gli effetti, in una delle altre tipologie di cui l'iniziativa stessa presenta le caratteristiche peculiari ed è con riferimento a quest'ultima tipologia che viene attribuito il punteggio relativo all'indicatore regionale di cui al successivo punto 6.5. E' questo, ad esempio, il caso legato all'impossibilità per l'impresa di ampliare la propria struttura produttiva nell'esistente localizzazione; in tale ipotesi, in presenza di un cambiamento della localizzazione accompagnato da un incremento della potenzialità e dell'occupazione, l'iniziativa sarebbe da classificare come "trasferimento ed ampliamento".
In tutti i casi di cambiamento della localizzazione, e, quindi, non solo nei casi di semplice trasferimento, ai fini del calcolo delle agevolazioni, dalle spese ritenute ammissibili dalla banca concessionaria deve essere portato in detrazione il valore dei cespiti già utilizzati e non più reimpiegati nell'attività produttiva compresi tra quelli di cui all'art. 4, comma 1, lettere b), c) e d) del regolamento. Tale detrazione deve essere imputata in un'unica soluzione all'anno solare in cui è avvenuta o si prevede che avvenga la cessazione dall'impiego nell'attività produttiva. con riferimento ai singoli capitoli di spesa cui i cespiti stessi si riferiscorio e nei limiti della spesa ammissibile per il capitolo di competenza. Il suddetto valore da portare in detrazione è quello che risulta da una perizia giurata redatta da un tecnico che l'impresa deve individuare in relazione alle competenze ed abilitazioni professionali necessarie. Tale perizia deve valutare i cespiti di cui si tratta all'epoca della cessazione dall'impiego nell'attività produttiva. qualora questa sia già avvenuta, o alla data di redazione della perizia stessa, qualora detta cessazione, si debba ancora verificare.
3.7 Ciascuna iniziativa per la quale vengono richieste le agevolazioni deve essere correlata ad un programma di investimenti che non può riguardare più di una sola unità locale e che deve essere organico e funzionale, da solo idoneo, cioè, a conseguire gli obiettivi produttivi, economici ed occupazionali prefissati dall'impresa ed indicati nella domanda di agevolazione. Uno stesso programma non può essere suddiviso in più domande di agevolazione.
Allo scopo di evidenziare compiutamente le caratteristiche del programma e di consentime la valutazione della validità tecnico-economico-finanziaria e l'idoneità al conseguimento dei suddetti obiettivi, l'impresa, in ottemperanza alle indicazioni della Commissione dell'U.E. (Decisione C(95) 2481 del 15.11.95), deve allegare alla domanda di agevolazione il business plan. Si tratta di un piano strategico aziendale composto di due parti: una prima, descrittiva, concernente l'impresa, l'iniziativa, l'unità locale e l'eventuale "area produttiva da valutare" nell'ambito delle quali l'iniziativa stessa viene realizzata; una seconda parte, analitica e numerica, che, con riferimento all'impresa nel suo complesso o, ove possibile o ritenuto più rappresentativo, all' "area produttiva da valutare", partendo da alcuni dati di base relativi all' 4QuItimo bilancio consuntivo", sviluppi i prospetti relativi agli stati patrimoniali, ai conti economici ed ai fluss'i finanziari, per ciascuno degli esercizi successivi fino a quello "a regirne". A tal fine:
-per "ultirno bilancio consuntivo" si intende l'ultimo bilancio approvalo prima della data di sottoscrizione del Modulo di domanda. Tuttavia, qualora a tale data e relativamente all'ultimo esercizio chiuso, l'impresa disponga di un bilancio definitivo ancorché non approvato, o di un preconsuntivo affidabile, quest'ultimo eventualmente anche riferito all'esercizio in corso, lo stesso può essere assunto quale "ultimo bilancio consuntivo"; in ogni caso l'esercizio al quale si riferisce I'ultìmo bilancio consuntivo non può mai essere successivo a quello di avvio a realizzazione.
-per "area produttiva da valutare" si intende il sottosistema aziendale minimo identificabile per il quale sussistano entrambe le seguenti condizioni: 1) è possibile identificare gli specifici costi e ricavi e, quindi, calcolare il relativo risultato reddituale ed il relativo fabbisogno finanziario; 2) nell'ambito dello stesso si effettua interamente il programma di investimenti da agevolare che comunque, come indicato sopra, non può riguardare più di una sola unità locale. Il concetto di "area produttiva da valutare" viene introdotto al fine di consentire alle imprese una migliore esposizione, ed alle banche concessionarie una più compiuta e diretta valutazione, degli effetti derivanti sui conti economici e patrimoniali delle imprese stesse dalla realizzazione dell'iniziativa proposta da imprese già in attività. Tale concetto va utilizzato nel caso in cui la struttura organizzativa, produttiva e logìstica dell'impresa lo consenta e l'attività economica e, produttiva interessata dall'iniziativa medesima rappresenti una quota inferiore al 50% del "valore della produzione" previsto "a regime" per l'intera impresa. Pertanto, qualora ricorrano tutte le precedenti condizioni, risulta necessario individuare I' "area produttiva da valutare" e descriverla dettagliatamente nella prima parte del business plan. L' "area produttiva da valutare", quindi, può essere contenuta all'interno dell'unità locale, può coincidere con essa o può riguardare più unità produttive.
La parte descrittiva deve adeguatamente approfondire gli argomenti indicati in modo necessariamente sintetico nella Scheda Tecnica allegata al Modulo di domanda di cui al successivo punto 5.3). Particolare attenzione deve essere posta nella descrizione dell'organizzazione e del campo di attività dell'impresa. dell'iniziativa proposta - con particolare riguardo alle ragioni che ne giustificano la realizzazione - del prodotto/servizio, del mercato di riferimento, dell'organizzazione dei fattori produttivi, delle tematiche ambientali; deve essere rappresentata e, ove occorra ed a richiesta della banca concessionaria, adeguatamente documentata, la solidità finanziaria dell'impresa stessa e, se del caso, anche dei soci, e la reale capacità di fare fronte in modo affidabile alle esigenze tecniche ed agli impegni finanziari assunti, questi ultimi soprattutto con riferimento ad altre eventuali iniziative temporalmente sovrapposte a quella da agevolare. Tali altre iniziative devono essere puntualmente richiamate nella prima parte del business plan e, per quelle oggetto di domande presentate sullo stesso bando o su bandi precedenti, vi è l'obbligo, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del regolamento. di allegare una fotocopia del relativo Modulo e della Scheda Tecnica.
Per i programmi fino a un miliardo di lire ovvero fino a 516.456,90 euro e per quelli di importo superiore a detto limite ma finalizzati all'adeguamento degli impianti alle norme di legge o che non determinino variazioni significative nei costi e nei ricavi dell'impresa o, secondo il caso, dell' "area produttiva da valutare", il business plan può essere limitato alla prima parte descrittiva, ritenendosi sufficienti, per quanto riguarda la seconda parte, i dati economico-finanziari forniti attraverso gli specifici prospetti contenuti nella Scheda Tecnica allegata al Modulo di domanda.
Al fine di agevolare la redazione di tale documento e di consentire criteri di valutazione uniformi da parte delle banche concessionarie, si fornisce:
- in Allegato n. 2/a, un indice ragionato degli argomenti che devono essere contenuti nella prima parte del business plan, da adattare alle circostanze ed alle caratteristiche specifiche di ciascuna iniziativa,
- in Allegato n. 21b, i prospetti contenenti i dati di base che devono essere utilizzati per l'elaborazione della seconda parte del business plan medesimo,
- in Allegato n. 2/c i prospetti secondo i quali devono essere rappresentati gli stati patrimoniali, i conti economici ed i flussi finanziari previsionali anch'essi relativi alla seconda parte,
- in Allegato n. 2/d le istruzioni relative alla compilazione dei suddetti prospetti.
Agli stessi fini di cui sopra, per le imprese tenute alla redazione della seconda parte del business plan e per quelle che, pur non tenute, intendono redigerla comunque, il Ministero ha predisposto uno specifico software che consente, oltre che l'elaborazione della seconda parte del business plan e la compilazione dei richiamati prospetti, anche la compilazione della Scheda Tecnica allegata al Modulo di domanda (si veda il successivo punto 5.3); resta ferma la massima libertà per le imprese interessate di elaborare i suddetti dati di base del business plan e pervenire ai suddetti prospetti previsionali sviluppando le metodologie che ritengono più opportune, ivi compresa, pertanto, quella messa a punto dal Ministero. I prospetti relativi ai dati di base e quelli previsionali, compilati a mano o a macchina o prodotti attraverso il citato software, devono essere allegati alla domanda di agevolazione.
3.8 Le spese possono essere agevolate qualora effettuate a partire dal giorno successivo alla chiusura dei termini di presentazione delle domande relative al bando precedente, ad eccezione di quelle relative a progettazioni, direzione dei lavori, studi di fattibilità economicofinanziaria e di valutazione di impatto ambientale, oneri per concessioni edilizie, collaudi di legge, quota iniziale di franchising, consulenze per conseguire la certificazione di qualità secondo standard e metodologie riconosciute (UNI o ISO 9000) o la certificazione ambientale secondo il sistema internazionale riconosciuto ISO 14001, acquisto del suolo aziendale e relative sistemazioni e indagini geognostiche, che possono essere agevolate se sostenute a partire dai dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione. L'ultimezione del programma deve avvenire non oltre 48 mesi dalla data di presentazione della domanda. Tale* termine è ridotto a 24 mesi nei soli casi, di cui al successivo punto 7. 1, per i quali sia stata richiesta e concessa l'erogazione delle agevolazioni in sole due quote. In entrambe tali ipotesi può essere concessa una proroga, di non oltre sei mesi. per eccezionali cause di forza maggiore. che l'impresa deve richiedere alla banca concessionaria almeno quattro mesi prima della scadenza dei 48 o dei 24 mesi; non possono essere agevolate spese effettuate successivamente.
Ai fini di cui sopra. la data di effettuazione della spesa è quella del relativo titolo ancorché quietanzato o pagato successivamente.
3.9 Per consentire, in sede di accertamento suWavvenuta realizzazione del programma di investimenti o di controlli ed ispezioni, un'agevole ed univoca individuazione fisica di ciascun macchinario, impianto ed attrezzatura rilevante oggetto di agevolazioni, l'impresa deve attestare la corrispondenza delle fatture e degli altri titoli di spesa, ovvero, per i beni acquisiti in locazione finanziaria, dei relativi verbali di consegna, con il macchinario, l'impianto o l'attrezzatura stessi. A tal fine il legale rappresentante dell'impresa deve rendere, ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modifiche e integrazioni, una specifica dichiarazione corredata di apposito elenco, utilizzando lo schema di cui all'Allegato 3a ed il prospetto di cui all'Allegato n. 3b. La dichiarazione può essere resa anche da un procuratore speciale, nel qual caso deve essere prodotta anche la relativa procura o copia autentica della stessa. 1 beni fisici elencati devono essere riscontrabili attraverso l'apposizione, sui beni stessi, di una specifica targhetta riportante in modo chiaro ed indelebile il numero con il quale il bene medesimo è stato trascritto nell'elenco ed il numero di progetto recato dalla domanda nella quale è inserito il bene; a tal fine si può fare riferimento anche al numero di matricola assegnato dal fomitore. Qualora non si faccia riferimento a quest'ultimo, ciascun bene deve essere identificato attraverso un solo numero dell'elenco e non può essere attribuito lo stesso numero di -riferimento a più beni. Dal momento che l'impresa può essere soggetta a controlli ed ispezioni fin dalla fase istruttoria, è opportuno che l'elenco dei beni di cui si tratta venga predisposto all'avvio del programma ed aggiornato in relazione a ciascun acquisto o all'eventuale dismissione dei beni trascritti, riportando, in quest'ultimo caso, nell'apposita colonna, ai fini della verifica del rispetto dell'obbligo di cui all'art. 8, comma 1, lettera b) del regolamento, gli elementi comprovanti la -data della dismissione medesima (fattura di vendita, bolla relativa al trasporto, ecc.). Se l'elenco dei beni è composto da più pagine, queste devono essere numerate progressivamente, timbrate e firmate dal legale rappresentante o suo procuratore speciale. La dichiarazione di cui si tratta deve essere resa dall'impresa, su richiesta del personale incaricato degli accertamenti, dei controlli o delle ispezioni, allegando alla stessa l'elenco di cui sopra. La mancata o incompleta tenuta di dette scritture può dare luogo, previa contestazione, alla revoca totale o parziale delle agevolazioni.
3.10 Ai fini dell'applicazione della presente normativa, si intendono "servizi annessi" le strutture o gli impianti attraverso i quali viene migliorata la qualità del servizio ricettivo offerto e che siano funzionalmente collegati alla struttura ricettiva principale ove viene svolta l'attività ammissibile (non sono pertanto ammessi i "servizi annessi" alle strutture diverse da quelle ricettive). Essi devono essere ubicati nello stesso comune della struttura principale o, qualora alla stessa adiacenti, anche in altro comune, ed essere gestiti dagli stessi soggetti della struttura ricettiva principale medesima.
A titolo puramente esemplificativo, per "servizi annessi" si intendono: piscine, ristoranti, bar. market, impianti sportivi, discoteche, sale da ballo, sale congressuali, impianti ricreativi, parcheggi e garage. centri benessere, approdi turistici. punti di ormeggio, attrezzature e servizi per la nautica. spiagge attrezzate. servizi termali. ecc..
La gestione dei suddetti "servizi annessi" può costituire anche attività ammissibile qualora indicata come tale dalle regioni ai sensi dell'art. 4, comma i, lettera a) del D.M. 20.7.98 e, in quanto tale, non è soggetta ai limiti di cui al successivo punto 3.11.
3.11 Le spese ammissibili sono quelle relative all'acquisto, all'acquisizione mediante locazione finanziaria o alla costruzione (con esclusione delle commesse interne) di immobilizzazioní nella misura in cui queste ultime sono necessarie alla finalità dell'iniziativa oggetto della domanda di agevolazioni, purchè capitalizzate e riguardanti:
a) progettazione e direzione lavori, studi di fattibilità economico-finanziaria e di valutazione di impatto ambientale, oneri per le concessioni edilizie e collaudi di legge, quote iniziali di franchising, spese relative alle consulenze per conseguire la certificazione di qualità secondo standard e metodologie riconosciute (UNI o ISO 9000) o la certificazione ambientale secondo il sistema internazionale riconosciuto ISO 14001, limitatamente alla quota parte riconducibile alla struttura interessata dall'iniziativa; le predette spese sono ammissibili fino a un valore massimo del 5% dell'investimento complessivo ammissibile; le spese relative alle consulenze per conseguire la certificazione di qualità o quella ambientale sono ammissibili, sulla base di specifiche indicazioni comunitarie, solo per le piccole e medie imprese e devono essere comprovate, ai finì della loro ammissibilìtà in via definitiva, con la specifica certificazione medesima;
b) suolo aziendale, sue sistemazioni e indagini geognostiche; c) opere murarie e assimilate;
d) infrastrutture specifiche aziendali;
e) macchinari, impianti, attrezzature varie ed arredi, nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli
necessari all'attività amministrativa dell'impresa;
f) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa.
Per le agenzie di vìaggio le spese ammissibili sono solamente quelle di cui alle lettere a), limitatamente alla quota iniziale dei contratti *di franchising, e), ivi compresi gli arredi, ed f).
Le spese del programma da agevolare relative ai "servizi annessi", qualora questi ultimi non siano indicati dalle regioni quali ulteriori attività ammissibili, considerata la marginalità funzionale che gli stessi debbono rappresentare rispetto alla struttura principale cui si riferiscono, sommate al valore di quelli eventualmente preesistenti al programma medesimo, si considerano ammissibili, nel limite del cinquanta per cento del valore (preesistente + nuovo) dei beni strumentali destinati allo svolgimento dell'attività ammissibile. Ai fini della valutazione della suddetta incidenza massima, le imprese indicano nello specifico prospetto della parte descrittiva del business plan (si veda l'Allegato n. 2/a) il valore degli eventuali beni strumentali preesistenti destinati allo svolgimento dell'attività ammissibile e, separatamente, di quelli relativi agli eventuali "servizi annessi" preesistenti. desumendoli, a scelta dell'ìmpresa, da specifica perizia giurata (da allegare alla domanda di agevolazioni) o dal libro dei cespiti ammortizzabili (al lordo degli ammortamenti). Ai fini dell'ammis-sibilità delle predette spese per i "servizi annessi" le imprese devono, nella parte descrittiva del business plan, obbligatoriamente dettagliarle e indicarle sia nell'ambito dell'investimento complessivo che, separatamente da quest'ultimo, nel, richiamato specifico prospetto.
Per quanto riguarda i mezzi mobili, sono considerati ammissibili solo quelli, non iscritti ad un pubblico registro, funzionali allo svolgimento dell'attività ammissibile, ivi compresì quelli dì trasporto collettivo, e comunque utilizzati all'interno dell'unità locale interessata dall'iniziativa da agevolare.
Le spese relative all'acquisto di un immobile esistente (terreno e/o opere murarie e assimilate, funzionali, ancorchè a seguito di modifiche, all'attività ammissibile), possono essere agevolate, in funzione delle caratteristiche dell'immobile stesso e/o dell'attività da svolgere, fino ad un valore massimo del 50% dell'investimento complessivo ammissibile; pertanto un'iniziativa consistente nel solo acquisto di un immobile esistente non è agevolabile. Le spese relative all'acquisto di immobili di proprietà di uno o più soci dell'impresa richiedente le agevolazioni sono ammissibili in proporzione alle quote di partecipazione nell'impresa medesima degli altri soci. A tal fine si intende che sussista tale condizione di esclusione totale o parziale della spesa qualora la richiamata proprietà sia riscontrabile nei dodici mesi precedenti la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione ed anche qualora in capo a parenti o affini dei soci stessi entro il primo grado. Le spese relative alla compravendita tra due imprese non sono ammissibili qualora, all'atto della compravendita stessa, le imprese medesime si trovino nelle condizioni di cui all'art" 2359 del codice civile o entrambe si trovino nelle predette condizioni in relazione ad un medesimo altro soggetto. Ai fini di cui sopra va acquisita specifica dichiarazione, secondo lo schema di cui all'Allegato n. 4, del legale rappresentante dell'impresa richiedente le agevolazioni o da suo procuratore speciale resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
Le spese relative a corredi, stoviglie e posateria sono ammissibili purchè anch'esse iscritte nel libro dei cespiti ammortizzabili.
Le spese ammissibili relative alle strutture agro-turistiche o di turismo rurale sono quelle relative all'attività ricettiva e relativi "servizi annessi", con l'esclusione delle spese che presentino caratteristiche prettamente agricole.
Le spese relative all'acquisto di beni in valuta estera sono ammesse alle agevolazioni per un contro valore in lire o in euro ottenuto sulla base del cambio utilizzato dall'istituto bancario tramite il quale viene eseguita la transazione nel giorno di effettivo pagamento; il cambio deve essere comunque indicato sulla contabile bancaria ovvero su analogo supporto probante da conservare in azienda per i successivi controlli. Sono esclusi gli oneri per spese e commissioni, nonché le imposte.
Le spese relative a beni acquistati con un'operazione "Sabatini" non agevolata, possono essere ammesse alle agevolazioni solo nel caso di operazione "pro-soluto".
Le spese relative a commesse interne di lavorazione sono escluse dalle agevolazioni di cui si tratta.
(omissis) |