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| CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO 2 GIUGNO 1999 |
| OGGETTO: D.P.R. 20 ottobre 1998, n.447 - Regolamento sullo sportello unico per le attività produttive |
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| Nella Gazzetta Ufficiale n.301 del 28 dicembre 1998 è stato pubblicato il D.P.R. 20 ottobre 1998, n.447, recante il regolamento per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione connessi con la realizzazione di attività produttive, in attuazione delle combinate disposizioni dell'art. 20 della Legge 15 marzo 1997, n.59 e degli articoli 23-27 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.112 sullo sportello unico. Relativamente al rapporto tra i Comandi Provinciali dei Vigili dei Fuoco e le strutture degli sportelli unici, per quanto attiene le procedure di prevenzione incendi, si ritiene opportuno fornire alcuni chiarimenti, anche sulla base di quanto emerso nel corso di incontri promossi dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani, cui hanno partecipato rappresentanti di questa Direzione Generale. Il regolamento di cui in oggetto non prevede abrogazioni di norme previgenti, e tenuto conto che le procedure di prevenzione incendi, relative alle attività ricomprese nel D.M. 16 febbraio 1982, sono state oggetto recentemente di semplificazione con il D.P.R. 11 gennaio 1998, n.37, si precisa che i Comandi Provinciali dei Vigili dei Fuoco non potranno che applicare quanto contenuto nel citato D.P.R. n.37/1998 e nel connesso D.M. 4 maggio 1998 per le attività soggette agli obblighi di prevenzione incendi. Tanto premesso, al fine di armonizzare le procedure sopracitate ed assicurare un corretto funzionamento dello sportello unico, è di fondamentale importanza la sottoscrizione di protocolli di intesa tra gli enti locali preposti e le varie amministrazioni che, nel rispetto delle rispettive competenze istituzionali, sono chiamate a fornire pareri nei procedimenti di autorizzazione di insediamenti produttivi. Da un esame comparato dei due regolamenti suindicati (D.P.R. n.37/1998 e D.P.R. n.447/1998), non emergono infatti discordanze sostanziali. A) - PROCEDURA PER IL RILASCIO DEL PARERE SUL PROGETTO Per quanto attiene la procedura relativa al rilascio dei parere di conformità sul progetto, l'art.2 del D.P.R. n.37/1998 concede al Comando dei Vigili dei Fuoco un termine fissato di norma in 45 giomi ed elevabile a 90 giorni nei casi di particolare complessità. B) - PROCEDURA DI CONTROLLO E VERIFICA AD OPERA REALIZZATA Anche per quanto attiene i controlli sulle attività non si ritiene che sussistano contrasti tra i due regolamenti. Occorre precisare che l'attivazione dello sportello unico, nonchè la sottoscrizione da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di protocollo d'intesa, non determina un obbligo per gli enti e privati, tenuti agli adempimenti procedurali di cui al D.P.R. n.37/1998, a servirsi esclusivamente della struttura dello sportello unico, potendo quindi gli stessi continuare ad inoltrare le relative richieste direttamente al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. |
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