PROVVEDIMENTO DEL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI DEL 30 SETTEMBRE 1998
(G.U. 1/10/98 N.229)
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| AUTORIZZAZIONE N.4/98 AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI DA PARTE DEI LIBERI PROFESSIONISTI |
IL GARANTE Autorizza
i liberi professionisti iscritti in albi o elenchi
professionali a trattare i dati sensibili di cui all'art.
22, comma 1, della legge n. 675/1996, secondo le prescrizioni
di seguito indicate:
1) Ambito di applicazione.
L'autorizzazione è rilasciata, anche senza richiesta,
ai liberi professionisti tenuti ad iscriversi in albi
o elenchi per l'esercizio di un'attività professionale
in forma individuale o associata, o in conformità
alle norme di attuazione dell'art. 24, comma 2, della
legge 7 agosto 1997, n. 266, in tema di attività di
assistenza e consulenza.
Sono equiparati ai liberi professionisti i soggetti
iscritti nei corrispondenti albi o elenchi speciali,
istituiti anche ai sensi dell'art. 34 del regio decreto-legge
27 novembre 1933, n. 1578, e successive modificazioni
e integrazioni, recante l'ordinamento della professione
di avvocato.
L'autorizzazione è rilasciata anche ai sostituti
e agli ausiliari che collaborano con il libero professionista
ai sensi dell'art. 2232 del codice civile, ai praticanti
e ai tirocinanti presso il libero professionista, qualora
tali
soggetti siano titolari di un autonomo trattamento o
siano contitolari del trattamento effettuato dal libero
professionista.
Il presente provvedimento non si applica al trattamento
dei dati sensibili effettuato:
a) dagli esercenti la professione sanitaria e dagli
psicologi, dal personale sanitario infermieristico,
tecnico e della riabilitazione, ai quali si riferisce
l'autorizzazione generale n. 2/1998;
b) per la gestione delle prestazioni di lavoro o di
collaborazione di cui si avvale il libero professionista
o taluno dei soggetti sopraindicati, alla quale si
riferisce I'autorizzazione generale n. 1/1998;
c) da soggetti privati che svolgono attività investigative,
dai giornalisti, dai pubblicisti e dai praticanti giornalisti
di cui agli articoli 26 e 33 della legge 3 febbraio
1963, n. 69.
2) Interessati ai quali i dati si riferiscono e categorie
di dati.
I1 trattamento puó riguardare i dati sensibili
relativi ai clienti.
I dati sensibili relativi ai terzi possono essere trattati
ove ció sia strettamente indispensabile per
l'esecuzione di specifiche prestazioni professionali
richieste dai clienti per scopi determinati e legittimi.
In ogni caso, i dati devono essere pertinenti e non
eccedenti rispetto agli incarichi conferiti.
Il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di
salute e la vita sessuale deve essere effettuato anche
nel rispetto della citata autorizzazione generale n.
2/1998.
3) Finalità del trattamento.
Il trattamento dei dati sensibili puó essere
effettuato ai soli fini dell'espletamento di un incarico
che rientri tra quelli che il libero professionista
puó eseguire in base al proprio ordinamento
professionale, e in particolare:
a) per curare gli adempimenti in materia di lavoro,
di previdenza ed assistenza sociale e fiscale nell'interesse
di altri soggetti che sono parte di un rapporto di
lavoro dipendente o autonomo, ai sensi della legge
11 gennaio 1979, n. 12, che disciplina la professione
di consulente del lavoro;
b) per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria,
anche da parte di terzi;
c) ai fini dello svolgimento da parte del difensore
nel procedimento penale delle investigazioni di cui
all'art. 38 delle norme di attuazione del codice di
procedura penale, anche a mezzo di sostituti e di consulenti
tecnici.
4) Modalità di trattamento.
Il trattamento dei dati sensibili deve essere effettuato
unicamente con logiche e mediante forme di organizzazione
dei dati strettamente correlate all'incarico conferito
dal cliente.
Restano fermi gli obblighi previsti dagli articoli 9,
15, 17 e 28 della legge n. 675/1996, concernenti i
requisiti dei dati personali, la sicurezza, i limiti
posti ai trattamenti automatizzati volti a definire
il profilo o la personalità degli interessati, nonchè
il trasferimento all'estero dei dati.
Restano inoltre fermi gli obblighi:
a) di informare l'interessato ai sensi dell'art. 10,
commi 1 e 3, della legge n. 675/1996, anche quando
i dati sono raccolti presso terzi;
b) di acquisire il consenso scritto.
Se i dati sono raccolti per l'esercizio di un diritto
in sede giudiziaria o per le indagini difensive (punto
3), lettere b) e c), l'informativa relativa ai dati
raccolti presso terzi, e il consenso scritto, sono
necessari anche in riferimento ai dati idonei a rivelare
lo stato di salute o la vita sessuale, solo se i dati
sono trattati per un periodo superiore a quello strettamente
necessario al perseguimento di tali finalità, oppure
per altre finalità con esse non incompatibili.
Le informative devono permettere all'interessato di
comprendere agevolmente se il titolare del trattamento
è un singolo professionista o un'associazione
di professionisti, ovvero se ricorre un'ipotesi di contitolarità
tra più liberi professionisti.
Resta ferma la facoltà del libero professionista di
designare quali responsabili o incaricati del trattamento
i sostituti, gli ausiliari, i tirocinanti e i praticanti
presso il libero professionista, i quali, in tal caso,
possono avere accesso ai soli dati strettamente pertinenti
alla collaborazione ad essi richiesta.
Analoga cautela deve essere adottata in riferimento
agli incaricati del trattamento preposti all'espletamento
di compiti amministrativi.
5) Conservazione dei dati.
Nel quadro del rispetto dell'obbligo previsto dalI'art.
9, comma 1, lettera e) della legge n. 675/1996, i dati
sensibili possono essere conservati per il periodo
di tempo previsto da leggi, regolamenti o dalla normativa
comunitaria e, comunque, per un periodo non superiore
a quello strettamente necessario per adempiere agli
incarichi conferiti.
A tal fine deve essere verificata costantemente, anche
mediante controlli periodici, la stretta pertinenza
e la non eccedenza dei dati rispetto agli incarichi.
I dati acquisiti in occasione di precedenti incarichi
possono essere mantenuti se pertinenti e non eccedenti
rispetto a successivi incarichi.
6) Comunicazione e diffusione dei dati.
I dati sensibili possono essere comunicati e ove necessario
diffusi, a soggetti pubblici o privati, nei limiti
strettamente pertinenti all'espletamento dell'incarico
conferito e nel rispetto, in ogni caso, del segreto
professionale.
I dati idonei a rivelare lo stato di salute possono
essere diffusi solo se necessario per finalità di
prevenzione, accertamento o repressione dei reati,
con l'osservanza delle norme che regolano la materia
(art. 23, comma 4, della legge n. 675/1996).
I dati relativi alla vita sessuale non possono essere
diffusi.
7) Richieste di autorizzazione.
I titolari dei trattamenti che rientrano nell'ambito
di applicazione della presente autorizzazione non sono
tenuti a presentare una richiesta di autorizzazione
a questa Autorità, qualora il trattamento che si intende
effettuare sia conforme alle prescrizioni suddette.
Le richieste di autorizzazione pervenute o che perverranno
anche successivamente alla data di adozione del presente
prowedimento, devono intendersi accolte nei termini
di cui al provvedimento medesimo.
Il Garante non prenderà in considerazione richieste
di autorizzazione per trattamenti da effettuarsi in
difformità alle prescrizioni del presente provvedimento,
salvo che il loro accoglimento sia giustificato da
circostanze del tutto particolari o da situazioni eccezionali
non considerate nella presente autorizzazione.
8) Norme finali.
Restano fermi gli obblighi previsti da norme di legge
o di regolamento o dalla normativa comunitaria che
stabiliscono divieti o limiti più restrittivi in materia
di trattamento di dati personali e, in particolare
dalle leggi 20 maggio 1970, n. 300 e 5 giugno 1990,
n. 135, nonchè dalle norme volte a prevenire
discriminazioni.
Restano fermi, altresì, gli obblighi di legge che
vietano la rivelazione senza giusta causa e l'impiego
a proprio o altrui profitto delle notizie coperte dal
segreto professionale, nonchè gli obblighi deontologici
o di buona condotta relativi alle singole figure professionali.
9) Efficacia temporale.
La presente autorizzazione ha efficacia a decorrere
dal 1° ottobre 1998, fino al 30 settembre 1999.