Architetti Firenze e Prato: Normativa
Ordine degli Architetti di
Firenze e Prato

Commissione Normativa
in collaborazione con


(G.U. del 17 ottobre 1998, n.243)

Art. 1.

1. Per la realizzazione degli interventi sui dissesti idrogeologici dei comuni di Magliano in Toscana (Grosseto), Gavorrano (Grosseto), Cinigiano (Grosseto), S. Casciano dei Bagni (Siena), Cutigliano (Pistoia) e Chiusi della Verna (Arezzo), è autorizzata la spesa complessiva di L. 18.000.000.000. La regione Toscana, nel limite di 18 miliardi di lire, è autorizzata a contrarre mutui, per un periodo di venti anni, in deroga ai limiti di indebitamento stabiliti dalla normativa vigente.
2. Il Dipartimento della protezione civile concorre nel limite del 75 per cento con un contributo massimo di lire 1.120 milioni annui a decorrere dal 1999 e sino al 2018.
3. All'onere di cui al comma 2 si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, così come determinata della tabella C della legge 27 dicembre 1997, n. 450, volta ad assicurare il finanziamento del Fondo della protezione civile.
4. Il finanziamento di cui al precedente comma 1 viene ripartito dalla regione Toscana, che assicura, mediante le proprie strutture tecniche, l'alta sorveglianza sui lavori, ed alla realizzazione degli interventi provvedono, come enti attuatori, i comuni interessati.
5. Gli enti attuatori devono predisporre le progettazione delle opere e pervenire alla consegna dei lavori entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Art. 2.

1. Il Dipartimento della protezione civile è estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dalla applicazione della presente ordinanza e pertanto eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, sono a carico dei bilanci degli enti attuatori.

Art. 3.

1. I soggetti attuatori provvedono alla redazione dei progetti anche mediante liberi professionisti e con le deroghe, ove necessarie, previste dal successivo comma 3, ed alla loro approvazione mediante conferenza dei servizi da convocare entro quindici giorni dalla disponibilità dei progetti stessi. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente o comunque non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla presenza della totalità delle amministrazioni invitate e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. I soggetti attuatori possono comunque assumere la determinazione di conclusione positiva del procedimento.
Nel caso di motivato dissenso espresso da una amministrazione preposta alla tutela ambientale paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione è subordinata, in deroga all'art. 14, comma 4, della legge
7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 17, comma 3, della legge 15 maggio 1997, n. 127, all'assenso del Ministro competente che deve esprimersi entro sette giorni dalla richiesta.
2. I pareri, visti e nulla osta relativi agli interventi previsti nel piano che si dovessero rendere necessari anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo.
3. Per l'affidamento delle progettazioni e dei lavori di cui alla presente ordinanza è autorizzata la deroga alle sotto elencate norme:
regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, articoli 8, 9, 10, ultimo comma, 27 e 28 (termini e procedure) 68, 69, 70 e71;
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, art. 11;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 41 e 117;
legge 8 giugno 1990, n. 142, art. 32;
legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 14, 16 e 17, e successive modificazioni;
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, art. 58, e successive modificazioni;
legge 11 febbraio 1994, n. 109, modificata dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, articoli 6, comma 5, 9, 16, 17, 19,20, 21,23, 24, 25, 28, 29 e 32;
decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, articoli 6, 7,8, 9, 22, 23 e 24;
comma 2 decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, art. 10.

Art. 4.

1. Gli enti attuatori, per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.

ORDINANZA MINISTERIALE 9 OTTOBRE 1998 N.2864.
INTERVENTI URGENTI PER FRONTEGGIARE SITUAZIONI DI PERICOLO CONNESSE A DISSESTI IDROGEOLOGICI NEI COMUNI DI MAGLIANO IN TOSCANA, GAVORRANO, CINIGIANO, S. CASCIANO DEI BAGNI, CUTIGLIANO E CHIUSI DELLA VERNA.


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