| ORDINANZA MINISTERIALE 9 OTTOBRE 1998 N.2864. |
| INTERVENTI URGENTI PER FRONTEGGIARE SITUAZIONI DI PERICOLO
CONNESSE A DISSESTI IDROGEOLOGICI NEI COMUNI DI MAGLIANO
IN TOSCANA, GAVORRANO, CINIGIANO, S. CASCIANO DEI BAGNI,
CUTIGLIANO E CHIUSI DELLA VERNA. |
(G.U. del 17 ottobre 1998, n.243)
Art. 1.
1. Per la realizzazione degli interventi sui dissesti
idrogeologici dei comuni di Magliano in Toscana (Grosseto),
Gavorrano (Grosseto), Cinigiano (Grosseto), S. Casciano
dei Bagni (Siena), Cutigliano (Pistoia) e Chiusi della
Verna (Arezzo), è autorizzata la spesa complessiva
di L. 18.000.000.000. La regione Toscana, nel limite
di 18 miliardi di lire, è autorizzata a contrarre
mutui, per un periodo di venti anni, in deroga ai limiti
di indebitamento stabiliti dalla normativa vigente.
2. Il Dipartimento della protezione civile concorre
nel limite del 75 per cento con un contributo massimo
di lire 1.120 milioni annui a decorrere dal 1999 e
sino al 2018.
3. All'onere di cui al comma 2 si provvede mediante
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legge
3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, così come determinata
della tabella C della legge 27 dicembre 1997, n. 450,
volta ad assicurare il finanziamento del Fondo della
protezione civile.
4. Il finanziamento di cui al precedente comma 1 viene
ripartito dalla regione Toscana, che assicura, mediante
le proprie strutture tecniche, l'alta sorveglianza
sui lavori, ed alla realizzazione degli interventi
provvedono, come enti attuatori, i comuni interessati.
5. Gli enti attuatori devono predisporre le progettazione
delle opere e pervenire alla consegna dei lavori entro
centottanta giorni dalla data di pubblicazione della
presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 2.
1. Il Dipartimento della protezione civile è estraneo
ad ogni rapporto contrattuale scaturito dalla applicazione
della presente ordinanza e pertanto eventuali oneri
derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a
qualsiasi titolo insorgente, sono a carico dei bilanci
degli enti attuatori.
Art. 3.
1. I soggetti attuatori provvedono alla redazione dei
progetti anche mediante liberi professionisti e con
le deroghe, ove necessarie, previste dal successivo
comma 3, ed alla loro approvazione mediante conferenza
dei servizi da convocare entro quindici giorni dalla
disponibilità dei progetti stessi. Qualora alla conferenza
di servizi il rappresentante di un'amministrazione
invitata sia risultato assente o comunque non dotato
di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza
delibera prescindendo dalla presenza della totalità
delle amministrazioni invitate e dalla adeguatezza
dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti.
Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi
deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità,
le specifiche indicazioni progettuali necessarie al
fine dell'assenso. I soggetti attuatori possono comunque
assumere la determinazione di conclusione positiva
del procedimento.
Nel caso di motivato dissenso espresso da una amministrazione
preposta alla tutela ambientale paesaggistico-territoriale,
del patrimonio storico-artistico o alla tutela della
salute dei cittadini, la determinazione è subordinata,
in deroga all'art. 14, comma 4, della legge
7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 17,
comma 3, della legge 15 maggio 1997, n. 127, all'assenso
del Ministro competente che deve esprimersi entro sette
giorni dalla richiesta.
2. I pareri, visti e nulla osta relativi agli interventi
previsti nel piano che si dovessero rendere necessari
anche successivamente alla conferenza di servizi di
cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma
24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, devono essere
resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni
dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano
resi, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito
positivo.
3. Per l'affidamento delle progettazioni e dei lavori
di cui alla presente ordinanza è autorizzata la
deroga alle sotto elencate norme:
regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, articoli 8, 9,
10, ultimo comma, 27 e 28 (termini e procedure) 68,
69, 70 e71;
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, art. 11;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 41 e 117;
legge 8 giugno 1990, n. 142, art. 32;
legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 14, 16 e 17, e
successive modificazioni;
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, art. 58,
e successive modificazioni;
legge 11 febbraio 1994, n. 109, modificata dalla legge
2 giugno 1995, n. 216, articoli 6, comma 5, 9, 16,
17, 19,20, 21,23, 24, 25, 28, 29 e 32;
decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, articoli
6, 7,8, 9, 22, 23 e 24;
comma 2 decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494,
art. 10.
Art. 4.
1. Gli enti attuatori, per le occupazioni d'urgenza
e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti
per l'esecuzione delle opere e degli interventi di
cui alla presente ordinanza, una volta emesso il decreto
di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro
adempimento, provvedono alla redazione dello stato di
consistenza e del verbale di immissione in possesso
dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.