| ORDINANZA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° ottobre 1998 N. 2853. |
| INTENENTI URGENTI DIRETTI A FRONTEGGIARE I DANNI CONSEGUENTI
AGLI EVENTI ALLUVIONALI CHE HANNO COLPITO IL TERRITORIO
DELLE PROVINCE DI LUCCA E PRATO NEL PERIODO TRA IL
28 SETTEMBRE E IL 1° OTTOBRE 1998. |
(G.U. del 8 ottobre 1998, n.235)
Art. 1.
1. Il presidente della regione Toscana è nominato
commissario delegato per gli interventi disciplinati
dalla presente ordinanza, con esclusione di quelli
affidati ai prefetti di Lucca e Prato. Il commissario
delegato per l'espletamento dei propri compiti puó
nominare un vice commissario e si puó avvalere
dei competenti uffici della regione e degli enti locali.
2. Il commissario delegato per gli eventi alluvionali
verificatisi tra il 28 settembre e il 1° ottobre 1998
nei comuni di Camaiore, Pietrasanta, Massarosa della
provincia di Lucca e nei comuni di Prato e Montemurlo
della provincia di Prato, adotta d'intesa con la competente
autorità di Bacino, entro sessanta giorni dalla data
di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel limite delle
disponibilità di cui all'art. 3, un piano di interventi
straordinari per il ripristino delle infrastrutture,
per la sistemazione dei corsi d'acqua e idrogeologica.
Possono essere ricompresi nel piano ed attuati con
le procedure e deroghe di cui alla presente ordinanza
ulteriori interventi urgenti finanziati dalle amministrazioni
statali, dalla regione e degli enti locali e, comunque,
strettamente connessi con l'evento calamitoso e con
le opere di rimozione del pericolo o di prevenzione
del rischio.
3. Il piano comprende le opere necessarie, alla scala
di bacino idrografico ancorchè ricadenti in
comuni diversi di quelli di cui al comma 2, a ridurre
i rischi e prevenire il ripetersi dei danni per le
popolazioni e le infrastrutture in concomitanza di
eventi analoghi a quelli verificatisi individuando,
altresì gli enti attuatori.
4. Il piano, completo degli importi previsti per ciascun
intervento, preliminarmente alla sua attuazione, è
sottoposto alla presa d'atto del Dipartimento della
protezione civile anche per stralci e puó essere
rimodulato ed integrato con la stessa procedura.
Art. 2
1. I soggetti attuatori, per la redazione dei progetti
relativi agli interventi del piano, possono affidare
anche a liberi professionisti specifici incarichi avvalendosi, ove occorra, delle deroghe di cui al successivo comma 4.
2. Il commissario delegato approva i progetti previa
conferenza di servizi da attuare entro sette giorni
dalla disponibilità dei progetti. Qualora alla conferenza
di servizi il rappresentante di un'amministrazione
invitata sia risultato assente o comunque non dotato
di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza
delibera prescindendo dalla loro presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti.
Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi
deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità,
le specifiche indicazioni progettuali necessarie al
fine dell'assenso. Il soggetto attuatore puó
comunque assumere la determinazione di conclusione
positiva del procedimento. Nel caso di motivato dissenso
espresso da una amministrazione preposta alla tutela
ambientale paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini,
la determinazione del soggetto attuatore è subordinata, in deroga all'art. 14, comma 4, della legge 7 agosto
1990, n. 241, come sostituito dall'art. 17, comma 3,
della legge 15 maggio 1997, n. 127, all'assenso del
Ministro competente che deve esprimersi entro 7 giorni
dalla richiesta.
3. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi
previsti nel piano che si dovessero rendere necessari
anche successivamente alla conferenza di servizi di
cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma
24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, devono essere
resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni
dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano
resi, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito
positivo.
4. Per l'affidamento delle progettazioni e dei lavori
di cui alla presente ordinanza è autorizzata la
deroga alle sotto elencate norme:
regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, articoli 9, 10,
17, 20,27, 28,68, 69, 70 e 71;
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articolo 3, comma l ,art. 5, art. 6 commi 2, 7, 8, 11, 13 e 19;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40 e 41;
legge 8 giugno 1990, n. 142, articoli 32 e 35;
legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 14, 16 e 17 e
successive modificazioni;
legge 11 febbraio 1994, n. 109, modificata dalla legge
2 giugno 1995, n. 216, articoli 6, comma 5, 9, 16,
17, 19, 20, 21,23, 24, 25, 28, 29 e 32;
decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, articoli
6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24;
decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, articolo
10, comma 2.
Art. 3.
1. Per le finalità di cui all'art. 1 è assegnata
al commissario delegato la somma di lire 15 miliardi
a valere sull'unità previsionale di base 6.2.1.2 "Fondo
della protezione civile" (cap. 7615) dello stato
di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Una quota non superiore al 10% puó essere utilizzata
per le spese di progettazione delle opere funzionali
alla riduzione del rischio.
2. Per l'attuazione del piano sono utilizzati, oltre
ai fondi previsti dalla presente ordinanza, anche eventuali
risorse finanziarie statali, comunitarie, regionali
e degli enti locali.
Art. 4.
1. Per favorire il ritorno alle normali condizioni di
vita e la ripresa delle attività produttive è
assegnato al commissario delegato un contributo di
lire 5 miliardi. Il commissario delegato stabilisce
criteri e modalità di erogazione dei contributi a
favore di soggetti privati e attività produttive gravemente
danneggiati, applicando comunque una franchigia di
5 milioni di lire e uniformandosi, per quanto possibile,
alle misure già adottate a seguito dell'emergenza
della Versilia del 19 giugno 1996.
2. La somma di cui al comma 1 è posta a carico
delI'unità previsionale di base 6.2.1.2 "Fondo della
protezione civile" (cap. 7615) dello stato di previsione
della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3. Eventuali economie derivanti dall'applicazione del
presente articolo possono essere utilizzate per gli
interventi di cui all'art. 1.
Art. 5.
1. Il Dipartimento della protezione civile è estraneo
ad ogni rapporto contrattuale scaturito dalla applicazione
della presente ordinanza e pertanto, eventuali oneri
derivanti da ritardi, inadempienze o contenziosi a
qualsiasi titolo insorgenti sono a carico dei bilanci
degli enti attuatori.
Art. 6.
1. Il commissario delegato, con relazione semestrale
ed ogni volta che sia richiesto o necessario, riferisce
al Dipartimento della protezione civile sullo stato
di attuazione degli interventi.
Art. 7.
1. Per gli interventi necessari ad assicurare i primi
soccorsi, I'assistenza e la rimozione di situazioni
di pericolo, nonchè per quelli disposti in emergenza
dagli enti locali, e per il rimborso alle organizzazioni
di volontariato, compresi gli oneri sostenuti dai datori
di lavoro dei volontari impiegati, è assegnata
ai prefetti di Lucca e di Prato rispettivamente la
somma di lire 1 miliardo e di lire 400 milioni.
2. Le somme di cui al comma 1 sono poste a carico dell'unità
previsionale di base 6.2.1.2. "Fondo della protezione
civile" (cap. 7615) dello stato di previsione della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Art. 8.
1. Per gli interventi previsti dalla presente ordinanza,
il Ministero dell'interno è autorizzato ad erogare
compensi per lavoro straordinario al personale del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ivi compreso
quello dirigente, oltre i limiti stabiliti dal decreto-legge
11 gennaio 1983, n. 2, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 marzo 1985, n. 72, e dal decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è assegnata la somma di lire 600 milioni a carico delle disponibilità dell'unità previsionale di base 6.2.1.2. "Fondo della protezione civile" (cap. 7615) dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che sarà
versata in conto entrate dello Stato per la successiva
riassegnazione al bilancio del Ministero dell'interno.