Architetti Firenze e Prato: Normativa
Ordine degli Architetti di
Firenze e Prato

Commissione Normativa
in collaborazione con


(G.U. del 8 ottobre 1998, n.235)

Art. 1.

1. Il presidente della regione Toscana è nominato commissario delegato per gli interventi disciplinati dalla presente ordinanza, con esclusione di quelli affidati ai prefetti di Lucca e Prato. Il commissario delegato per l'espletamento dei propri compiti puó nominare un vice commissario e si puó avvalere dei competenti uffici della regione e degli enti locali.
2. Il commissario delegato per gli eventi alluvionali verificatisi tra il 28 settembre e il 1° ottobre 1998 nei comuni di Camaiore, Pietrasanta, Massarosa della provincia di Lucca e nei comuni di Prato e Montemurlo della provincia di Prato, adotta d'intesa con la competente autorità di Bacino, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel limite delle disponibilità di cui all'art. 3, un piano di interventi straordinari per il ripristino delle infrastrutture, per la sistemazione dei corsi d'acqua e idrogeologica. Possono essere ricompresi nel piano ed attuati con le procedure e deroghe di cui alla presente ordinanza ulteriori interventi urgenti finanziati dalle amministrazioni statali, dalla regione e degli enti locali e, comunque, strettamente connessi con l'evento calamitoso e con le opere di rimozione del pericolo o di prevenzione del rischio.
3. Il piano comprende le opere necessarie, alla scala di bacino idrografico ancorchè ricadenti in comuni diversi di quelli di cui al comma 2, a ridurre i rischi e prevenire il ripetersi dei danni per le popolazioni e le infrastrutture in concomitanza di eventi analoghi a quelli verificatisi individuando, altresì gli enti attuatori.
4. Il piano, completo degli importi previsti per ciascun intervento, preliminarmente alla sua attuazione, è sottoposto alla presa d'atto del Dipartimento della protezione civile anche per stralci e puó essere rimodulato ed integrato con la stessa procedura.

Art. 2

1. I soggetti attuatori, per la redazione dei progetti relativi agli interventi del piano, possono affidare anche a liberi professionisti specifici incarichi avvalendosi, ove occorra, delle deroghe di cui al successivo comma 4.
2. Il commissario delegato approva i progetti previa conferenza di servizi da attuare entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente o comunque non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla loro presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. Il soggetto attuatore puó comunque assumere la determinazione di conclusione positiva del procedimento. Nel caso di motivato dissenso espresso da una amministrazione preposta alla tutela ambientale paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione del soggetto attuatore è subordinata, in deroga all'art. 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 17, comma 3, della legge 15 maggio 1997, n. 127, all'assenso del Ministro competente che deve esprimersi entro 7 giorni dalla richiesta.
3. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi previsti nel piano che si dovessero rendere necessari anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo.
4. Per l'affidamento delle progettazioni e dei lavori di cui alla presente ordinanza è autorizzata la deroga alle sotto elencate norme:
regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, articoli 9, 10, 17, 20,27, 28,68, 69, 70 e 71;
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articolo 3, comma l ,art. 5, art. 6 commi 2, 7, 8, 11, 13 e 19;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40 e 41;
legge 8 giugno 1990, n. 142, articoli 32 e 35;
legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 14, 16 e 17 e successive modificazioni;
legge 11 febbraio 1994, n. 109, modificata dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, articoli 6, comma 5, 9, 16, 17, 19, 20, 21,23, 24, 25, 28, 29 e 32;
decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24;
decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, articolo 10, comma 2.

Art. 3.

1. Per le finalità di cui all'art. 1 è assegnata al commissario delegato la somma di lire 15 miliardi a valere sull'unità previsionale di base 6.2.1.2 "Fondo della protezione civile" (cap. 7615) dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Una quota non superiore al 10% puó essere utilizzata per le spese di progettazione delle opere funzionali alla riduzione del rischio.
2. Per l'attuazione del piano sono utilizzati, oltre ai fondi previsti dalla presente ordinanza, anche eventuali risorse finanziarie statali, comunitarie, regionali e degli enti locali.

Art. 4.

1. Per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita e la ripresa delle attività produttive è assegnato al commissario delegato un contributo di lire 5 miliardi. Il commissario delegato stabilisce criteri e modalità di erogazione dei contributi a favore di soggetti privati e attività produttive gravemente danneggiati, applicando comunque una franchigia di 5 milioni di lire e uniformandosi, per quanto possibile, alle misure già adottate a seguito dell'emergenza della Versilia del 19 giugno 1996.
2. La somma di cui al comma 1 è posta a carico delI'unità previsionale di base 6.2.1.2 "Fondo della protezione civile" (cap. 7615) dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3. Eventuali economie derivanti dall'applicazione del presente articolo possono essere utilizzate per gli interventi di cui all'art. 1.

Art. 5.

1. Il Dipartimento della protezione civile è estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dalla applicazione della presente ordinanza e pertanto, eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenziosi a qualsiasi titolo insorgenti sono a carico dei bilanci degli enti attuatori.

Art. 6.

1. Il commissario delegato, con relazione semestrale ed ogni volta che sia richiesto o necessario, riferisce al Dipartimento della protezione civile sullo stato di attuazione degli interventi.

Art. 7.

1. Per gli interventi necessari ad assicurare i primi soccorsi, I'assistenza e la rimozione di situazioni di pericolo, nonchè per quelli disposti in emergenza dagli enti locali, e per il rimborso alle organizzazioni di volontariato, compresi gli oneri sostenuti dai datori di lavoro dei volontari impiegati, è assegnata ai prefetti di Lucca e di Prato rispettivamente la somma di lire 1 miliardo e di lire 400 milioni.
2. Le somme di cui al comma 1 sono poste a carico dell'unità previsionale di base 6.2.1.2. "Fondo della protezione civile" (cap. 7615) dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 8.

1. Per gli interventi previsti dalla presente ordinanza, il Ministero dell'interno è autorizzato ad erogare compensi per lavoro straordinario al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ivi compreso quello dirigente, oltre i limiti stabiliti dal decreto-legge 11 gennaio 1983, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 marzo 1985, n. 72, e dal decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è assegnata la somma di lire 600 milioni a carico delle disponibilità dell'unità previsionale di base 6.2.1.2. "Fondo della protezione civile" (cap. 7615) dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che sarà versata in conto entrate dello Stato per la successiva riassegnazione al bilancio del Ministero dell'interno.

ORDINANZA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° ottobre 1998 N. 2853.
INTENENTI URGENTI DIRETTI A FRONTEGGIARE I DANNI CONSEGUENTI AGLI EVENTI ALLUVIONALI CHE HANNO COLPITO IL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI LUCCA E PRATO NEL PERIODO TRA IL 28 SETTEMBRE E IL 1° OTTOBRE 1998.


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