| NOTA MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI 5 MAGGIO 1998, N. 1117 |
Art. 2, sessantesimo comma della legge 23 dicembre
1996, n. 662 - Interventi per i quali si configura
la richiesta di inizio attività - Richiesta di circolare
esemplificativa formulata dall'Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Roma. |
Si fa seguito alla precorsa corrispondenza ed in particolare
alle note 4-11-1997, n. SG/113/32941 e 1-4-1995, n.
SG/113/872319S, dell`Ufficio centrale per i beni ambientali
e paesaggistici, relative a quanto indicato in oggetto
ed indirizzate a codesto Ministero.
Questo Ufficio non puó che condividere le osservazioni
contenute nelle note richiamate relativamente all'applicazione
della procedura di DIA (denuncia inizio attività)
per gli interventi sugli immobili vincolati ai sensi
della legge 29-6-1939, n. 1497 e confermare,
dunque, la possibilità di concedere la procedura DIA
esclusivamente nei casi previsti all'art. 82 del decreto
del Presidente della Repubblica 24-7-1977, n. 616,
così come introdotto dall'art. 1 della legge 8-6-1985.
n. 431, che enumera esattamente gli interventi da eseguirsi
in area sottoposta a vincolo ambientale-paesaggistico
per i quali non è necessaria l'autorizzazione
di cui all'art. 7 della legge 29-6-1939, n. 1497.
Tali interventi sono, come è noto, quelli di manutenzione
ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico
e di restauro conservativo che non alterino lo stato
dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici.
Da ció discende che la deroga all'obbligo di
richiesta dell'autorizzazione puó essere applicata
ai seguenti interventi enumerati dalla legge 23-12-1996,
n. 662:
a) opere di manutenzione straordinaria, di restauro
e risanamento conservativo;
b) opere interne.
Rispetto agli immobili vincolati sia ai sensi della
legge 1-6-1939, n. 1039 che della legge 29-6-1939, n. 1497, non si puó condividere la tesi, affermata
dall'ordine degli ingegneri, della individuazione a
priori di categorie di beni che, pur vincolati ai sensi
delle norme citate, possono essere considerati come
rientranti nella procedura di DIA, in deroga a quanto
disposto al punto 8, lettera a), sessantesimo comma,
art. 2 legge 23-12-1996, n. 662.
Quanto, specificamente agli immobili vincolati ai sensi
della legge n. 1089/39, si ritiene - in coerenza con
quanto già esposto dal rappresentante dell'Ufficio
centrale per i beni archeologici, architettonici, artistici
e storici, nella riunione del 26-3-1998, tenutasi presso
l'Ufficio centrale per i beni ambientali e pasaggistici
- che allo stato attuale della normativa sia del tutto
imprescindibile, ai fini della tutela, l'applicazione
del punto 8 dell'art. 2, sessantesimo comma, della
legge 23-12-1996, n. 66, che espressamente esclude
l'applicazione procedurale della DIA rispetto agli
immobili assoggettati alle disposizioni contenute nella
legge citata. Peraltro, in linea con questa interpretazione
è anche l'ultimo parere, datato 6-4-1998, inviato
a questo Ufficio nonchè a codesto Ministero,
dal rappresentante dell'Ordine degli Ingegneri della
provincia di Roma.
Si resta, comunque, a disposizione per un eventuale
incontro al fine della predisposizione di una circolare
esemplificativa, cosi come richiesto dall'Ordine degli
Ingegneri.
Il comma 60 dell'art.2 della legge 662/1996 ha sostituito
l'art.4 della legge 4-12-1993, n.493.