Architetti Firenze e Prato: Normativa
Ordine degli Architetti di
Firenze e Prato

Commissione Normativa
in collaborazione con


Si fa seguito alla precorsa corrispondenza ed in particolare alle note 4-11-1997, n. SG/113/32941 e 1-4-1995, n. SG/113/872319S, dell`Ufficio centrale per i beni ambientali e paesaggistici, relative a quanto indicato in oggetto ed indirizzate a codesto Ministero.
Questo Ufficio non puó che condividere le osservazioni contenute nelle note richiamate relativamente all'applicazione della procedura di DIA (denuncia inizio attività) per gli interventi sugli immobili vincolati ai sensi della legge 29-6-1939, n. 1497 e confermare, dunque, la possibilità di concedere la procedura DIA esclusivamente nei casi previsti all'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24-7-1977, n. 616, così come introdotto dall'art. 1 della legge 8-6-1985. n. 431, che enumera esattamente gli interventi da eseguirsi in area sottoposta a vincolo ambientale-paesaggistico per i quali non è necessaria l'autorizzazione di cui all'art. 7 della legge 29-6-1939, n. 1497.
Tali interventi sono, come è noto, quelli di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici.
Da ció discende che la deroga all'obbligo di richiesta dell'autorizzazione puó essere applicata ai seguenti interventi enumerati dalla legge 23-12-1996, n. 662:
a) opere di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo;
b) opere interne.
Rispetto agli immobili vincolati sia ai sensi della legge 1-6-1939, n. 1039 che della legge 29-6-1939, n. 1497, non si puó condividere la tesi, affermata dall'ordine degli ingegneri, della individuazione a priori di categorie di beni che, pur vincolati ai sensi delle norme citate, possono essere considerati come rientranti nella procedura di DIA, in deroga a quanto disposto al punto 8, lettera a), sessantesimo comma, art. 2 legge 23-12-1996, n. 662.
Quanto, specificamente agli immobili vincolati ai sensi della legge n. 1089/39, si ritiene - in coerenza con quanto già esposto dal rappresentante dell'Ufficio centrale per i beni archeologici, architettonici, artistici e storici, nella riunione del 26-3-1998, tenutasi presso l'Ufficio centrale per i beni ambientali e pasaggistici - che allo stato attuale della normativa sia del tutto imprescindibile, ai fini della tutela, l'applicazione del punto 8 dell'art. 2, sessantesimo comma, della legge 23-12-1996, n. 66, che espressamente esclude l'applicazione procedurale della DIA rispetto agli immobili assoggettati alle disposizioni contenute nella legge citata. Peraltro, in linea con questa interpretazione è anche l'ultimo parere, datato 6-4-1998, inviato a questo Ufficio nonchè a codesto Ministero, dal rappresentante dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Roma.
Si resta, comunque, a disposizione per un eventuale incontro al fine della predisposizione di una circolare esemplificativa, cosi come richiesto dall'Ordine degli Ingegneri.
Il comma 60 dell'art.2 della legge 662/1996 ha sostituito l'art.4 della legge 4-12-1993, n.493.

NOTA MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI 5 MAGGIO 1998, N. 1117

Art. 2, sessantesimo comma della legge 23 dicembre 1996, n. 662 - Interventi per i quali si configura la richiesta di inizio attività - Richiesta di circolare esemplificativa formulata dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma.


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