Capo IDISPOSIZIONI IN MATERIA
Dl DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
Art. 1.
Estensione dei casi di utilizzo
delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni
1. Oltre ai casi previsti dall'articolo 2 della legge
4 gennaio 1968, n. 15, ed agli altri casi previsti
dalle leggi, nei rapporti con la pubblica amministrazione
e con i concessionari e i gestori di pubblici servizi
sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali
all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte
in sostituzione delle normali certificazioni anche
i seguenti stati, fatti e qualità personali:
a) titolo di studio o qualifica professionale posseduta;
esami sostenuti; titolo di specializzazione, di abilitazione,
di formazione, di aggiornamento e di qualificazione
tecnica;
h) situazione reddituale o economica, anche ai fini
della concessione di benefiei e vantaggi di qualsiasi
tipo previsti da leggi speciali; assolvimento di speeifiei
obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare
corrisposto; possesso e numero del eodiee fiseale,
della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio
dell'anagrafe tributaria e inerente all'interessato;
c) stato di disoeeupazione; qualità di pensionato e
eategoria di pensione; qualità di studente o di easahnga;
d) qualità di legale rappresentante di persone fisiche
o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
e) iscrizione presso associazioni o formazioni sociaIi
di qualsiasi tipo;
f) tutte le posizioni relative all'adempimento degli
obblighi militari, eomprese quelle di eui all'articolo
77 del deereto del Presidente della Repubbliea 14 febbraio
1964, n. 237, eome modifieato dall'artieolo 22 della
legge 24 dieembre 1986, n. 958; g) di non aver riportato eondanne penali; h) qualità di vivenza a earieo;
i) tutti i dati a diretta eonoseenza dell'interessato
eontenuti nei registri dello stato eivile.
2. I certifieati, gli estratti e gli attestati neeessari
per l'iserizione alle seuole di ogni ordine e grado
ed all'università, quelli ehe a qualsiasi titolo devono
essere presentati agli uffiei della motorizzazione
eivile, i certificati e gli estratti dai registri dello
stato civile e dai registri demografici richiesti dai
comuni nell'ambito di procedimenti di loro competenza,
sono sostituiti dalla dichiarazione sostitutiva di
cui all'artieolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
Le amministrazioni che ricevono tali dichiarazioni,
laddove sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità
del loro contenuto, sono tenute ad effettuare idonei
controlli sulla stessa, ai sensi dell'articolo 11 del
presente regolamento.
Art. 2.
Estensione dei casi di utilizzo
delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà
1. Fatte salve le eceezioni espressamente previste per
legge nei rapporti eon la pubblica amministrazione
e eon i eoncessionari di pubbliei servizi, tutti gli
stati, fatti e qualità personali non compresi negli
elenchi di eui all'articolo 1, comma 1, del presente
regolamento e all'articolo 2 della legge 4 gennaio
1968, n. 15, sono comprovati dall'interessato, a titolo
definitivo, mediante la dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà di cui all'articolo 4 della legge
4 gennaio 1968, n. 15.
2. La dichiarazione di cui all'articolo 4 della legge
4 gennaio 1968, n. 15, che il dichiarante rende nel
proprio interesse puÚ riguardare anche stati,
fatti e qualità personali relativi ad altri soggetti
di cui egli abbia diretta eonoscenza. Inoltre, tale
dichiarazione puÚ riguardare anche la conoscenza
del fatto che la copia di una pubblicazione è
conforme all'originale. Nel caso di pubblici concorsi
in cui sia prevista la presentazione di titoli, la
dichiarazione di tale fatto tiene luogo a tutti gli
effetti dell'autentica di copia.
3. Qualora risulti necessario controllare la veridicità
delle dichiarazioni di cui al comma 1, nel caso in
cui gli stati, i fatti e le qualità personali dichiarati
siano certificabili o attestabili da parte di un altro
soggetto pubblico, I'amministrazione proeedente entro
quindiei giorni riehiede direttamente la neeessaria
doeumentazione al soggetto eompetente. In questo easo,
per aeeelerare il procedimento, I'interessato puÚ
trasmettere, anehe attraverso strumenti informatiei
o telematiei, una eopia fotostatiea, aneorehÈ
non autentieata, dei eertificati di eui sia già in
possesso.
4. Restano eselusi dall'applicazione dei eommi I e 2
i certificati di cui all'articolo 10.
Art. 3.
Presentazione delle dichiarazioni sostitutive
1. Le dichiarazioni sostitutive di cui al comma 1 dell'articolo
2 possono essere presentate anche contestualmente all'istanza
e sono sottoscritte dall'interessato in presenza del
dipendente addetto.
2. Il responsabile del procedimento, identificato ai
sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n.
241, è comunque competente a ricevere la documentazione.
3. Oltre a quanto previsto nell'articolo 3, comma 4,
della legge 15 maggio 1997, n. 127, costituisce violazione
dei doveri d'ufficio la mancata accettazione della
dichiarazione sostitutiva nei casi in cui le norme
di legge o di regolamento ne consentono la presentazione
in luogo della produzione di atti di notorietà.
4. Nei casi in cui l'interessato debba presentare all'amministrazione
copia autentica di un documento -ai sensi dell'articolo
14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, 1'autenticazione
della copia puÚ essere fatta dal responsabile
del procedimento o da qualsiasi altro dipendente competente
a ricevere la documentazione, su sempliee esibizione
dell'originale e senza obbligo di deposito dello stesso
presso l'amministrazione procedente. In tal caso la
copia autentica puÚ essere utilizzata solo nel
procedimento in corso.
Art. 4.
Impedimento alla sottoscrizione
1. La dichiarazione di chi non sa o non puÚ firmare
è raccolta dal pubblieo ufficiale previo accertamento
dell'identità del dichiarante.
2. I1 pubblico ufficiale attesta che la dichiarazione
è stata a lui resa dall'interessato facendo menzione,
di seguito alla medesima, della causa dell'impedimento
a sottoscrivere.
Art. 5.
Dichiarazioni sostitutive
presentate da cittadini stranieri
1. NeI caso in cui le dichiarazioni sostitutive di cui
agli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n.
15, siano presentate da cittadini della Comunità europea,
si applicano le stesse modalità previste per i cittadini
italiani.
2. I cittadini extracomunitari residenti in Italia secondo
le disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione
residente approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, possono utilizzare
le dichiarazioni sostitutive di cui al comma I limitatamente
ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti
e qualità personali certificabili o attestabili da
parte di soggetti pubblici o privati italiani.
Art. 6.
Disposizioni generali
in materia di dichiarazioni sostitutive
1. Le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli
2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, hanno la stessa
validità temporale degli atti che sostituiscono.
2. Le singole amministrazioni predispongono i moduli
necessari per la redazione delle dichiarazioni indieate
al eomma 1, ehe gli interessati hanno facoltà di utilizzare.
Nei moduli per la presentazione delle dichiarazioni
sostitutive le amministrazioni inseriscono il richiamo
alle sanzioni penali previste dall'articolo 26 della
legge 4 gennaio 1968, n. 15, per le ipotesi di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. Il modulo
puÚ eontenere anehe l'informativa di eui all'artieolo
10 della legge 31 dieembre 1996, n. 675.
3. Le singole amministrazioni inseriscono nei moduli
delle istanze ad esse rivolte la formula per le relative
dichiarazioni sostitutive se ammesse ai sensi della
legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni
ed integrazioni, e del presente regolamento.
Capo II
ACQUISIZIONE DIRETTA Dl DOCE MENTI DA PARTE DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI ED ESIBIZIONE Dl DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO
DA PARTE DEGLI INTERESSATI.
Art. 7.
Acquisizione diretta dei documenti
ed esibizione di documenti di riconoscimento
1. Qualora l'interessato non intenda o non sia in grado
di utilizzare gli strumenti di cui agli artieoli I
e 2, i eertifieati relativi a stati, fatti o qualità
personali risultanti da albi o da pubbliei registri
tenuti o eonservati da una pubbliea amministrazione
sono sempre aequisiti d'ufficio dall'amministrazione
procedente, anche con la procedura di cui al comma
2 su semplice indicazione da parte dell'interessato
deila specifica amministrazione che conserva l'albo
o il registro.
2. In tutti i casi in cui l'amministrazione procedente
acquisisce direttamente certificazioni relative a stati,
fatti e qualità personali presso l'amministrazione
competente per la loro certificazione, il certificato
puÚ essere sostituito da qualsiasi documento
idoneo ad assicurare la certezza della sua fonte di
provenienza.
3. I documenti trasmessi ad una pubblica amministrazione
tramite fax, o con altro mezzo telematico o informatico
idoneo ad accertare la fonte di provenienza del documento,
soddisfano il requisito della forma scritta e la loro
trasmissione non deve essere seguita da quella del
documento originale attraverso il sistema postale.
4. Nei casi in cui l'amministrazione procedente acquisisce
informazioni relative a stati, fatti e qualità personali
attraverso l'esibizione da parte dell'interessato di
un documento di riconoscimento in corso di validità,
la registrazione dei dati avviene attraverso l'acquisizione
della copia fotostatica del documento stesso, ancorchÈ
non autenticata, secondo le modalità previste dall'articolo
3, comma 11, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come
modificato dalla legge 16 giugno 1998, n. 191.
5. Il rifiuto da parte del dipendente addetto di accettare
l'indicazione di stati, fatti e qualità personali
mediante l'esibizione di un documento di riconoscimento
in corso di validità costituisce violazione dei doveri
d'uffficio.
6. Ai fini del presente regolamento per documento amministrativo
si intende ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica,
elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto
di atti, anche interni, formati dalle pubbliche amministrazioni
o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.
Le relative modalità di trasmissione comprendono quelle
indicate all'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo
1997, n. 59, ed al decreto del Presidente della Repubblica
10 novembre 1997, n. 513.
Art. 8.
Riservatezza dei dati contenuti nei documenti
acquisiti dalla pu/oblica amministrazione
1. A1 fine di tutelare la riservatezza dei dati di cui
all'articolo 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675,
i certificati ed i documenti trasmessi ad altre pubbliche
amministrazioni possono contenere soltanto le informazioni
relative a stati, fatti e qualità personali previste
da legge o da regolamento e strettamente necessarie
per il perseguimento delle finalità per le quali vengono
acquisite.
2. È fatto divieto ai direttori sanitari tenuti
alla dichiarazione di cui al comma 2 dell'articolo
70 del regio decreto-legge 9 luglio 1939, n. 1238,
come sostituito
dall'articolo 2 della legge 15 maggio 1997, n. 127,
di accompagnare la stessa con il certificato di assistenza
al parto previsto dall'articolo 18, comma 2, del regio
decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2128, ed è fatto
divieto agli ufficiali di stato civile di richiedere
detto certificato, che è sostituito, ai fini della
formazione dell'atto di nascita, da una semplice attestazione
contenente i soli dati richiesti nei registri di nascita.
Ai fini statistici, i direttori sanitari inviano copia
del certificato di assistenza al parto, privo di elementi
identificativi diretti delle persone interessate ai
competenti enti ed uffici del Sistema statistico nazionale,
secondo modalità preventivamente concordate. L'Istituto
nazionale di statistica, sentito il Ministero della
sanità, determina nuove modalità tecniche e procedure
per la rilevazione dei dati statistici di base relativi
agli eventi di nascita e per l'acquisizione dei dati
relativi ai nati affetti da malformazioni e ai nati
morti nel rispetto dei principi contenuti nella legge
31 dicembre 1996, n. 675.
Art. 9.
Acquisizione di estratti degli atti dello stato civile
1. Gli estratti degli atti di stato civile sono richiesti
esclusivamente per i procedimenti che riguardano il
cambiamento di stato civile e, ove formati o tenuti
da amministrazioni pubbliche o da altre autorità dello
Stato, vengono acquisiti d'ufficio.
2. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma l le amministrazioni
possono comunque provvedere all'acquisizione d'ufficio
degli estratti qualora lo ritengano necessario per
particolari motivi inerenti alle proprie finalità
istituzionali.
Capo III
ATTESTAZIONI DI SOGGETTI PRIVATI E CERTIFICATI
NON SOSTITUI81LI CON ALTRI STRUMENTI Dl CERTEZZA
Art. 10.
Certificati non sostituibili
1. I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine,
di conformità CE, di marchi o brevetti non possono
essere sostituiti da altro documento, salvo diverse
disposizioni della normativa di settore.
2. Tutti i certificati medici e sanitari richiesti dalle
istituzioni scolastiche ai fini della pratica non agonistica
di attività sportive da parte dei propri alunni sono
sostituiti con un unico certificato di idoneità alla
pratica non agonistica di attività sportive rilasciato
dal medico di base con validità per l'intero anno
scolastico.
Capo IV
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 11.
Controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive
1. Le amministrazioni procedenti, sono tenute a procedere
ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità
delle dichiarazioni sostitutive.
2. Quando i controlli di cui al comma I riguardano dichiarazioni
sostitutive di certificazione, l'amministrazione procedente
richiede direttamente all'amministrazione competente
per il rilascio della relativa certificazione conferma
scritta, anche attraverso l'uso di strumenti informatici
o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato
con le risultanze dei registri da essa custoditi. In
tal caso non è necessaria la successiva acquisizione
del certificato.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 26 della
legge 4 gennaio 1968, n. 15, qualora dal controllo
di cui al comma I emerga la non veridicità del contenuto
della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici
eventualmente conseguenti al prowedirnento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera.
Art. 12.
Certificati di abilitazione
1. Quando è utilizzata ad indicare i titoli di
abilitazione previsti dalla normativa vigente, la parola
'certificato(a) viene sempre sostituita, qualora si
riferisca ad atti rilasciati al termine di corsi di
formazione o ad atti di assenso all'esercizio di determinate
attività, rispettivamente con le parole 'diploma(a)
o 'patentino(a).
Art. 13.
Abrogazione di norme
1. In riferimento alle disposizioni dell'articolo 1
del presente regolamento, sono abrogati l'articolo
27 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, 1'articolo 77,
ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
14 febbraio 1964, n. 237, come modificato dall'articolo
22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e il primo
comma dell'articolo 24 della legge 13 aprile 1977,
n. 114.
2. In riferimento alle disposizioni degli articoli 1
e 2 del presente regolamento, è abrogato l'articolo
3 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
3. In riferimento all'articolo 4 è abrogato 1'articolo
20-bis della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
4. In riferimento alla disposizione dell'articolo 6,
comma 2, del presente regolamento è abrogato il
penultimo comma dell'articolo 26 della legge 4 gennaio
1968, n. 15.
5. È abrogato il decreto del Presidente della
Repubblica 25 gennaio 1994, n. 130.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sarà inserito nella Raccolta uf`ficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo
a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. |