| DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 OTTOBRE 1998 N. 390
|
| REGOLAMENTO RECANTE NORME SULLE MODALITÀ DI
ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE PER IL RECLUTAMENTO DEI
PROFESSORI UNIVERSITARI DI RUOLO E DEI RICERCATORI,
A NORMA DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 3 LUGLIO 1998,
N. 210. |
(G.U. del 11 novembre1998, n.264)
Art. 1.
Finalità e definizioni
1. Il presente regolamento disciplina le modalità di
espletamento, da parte delle università, delle procedure
di valutazione comparativa e la nomina in ruolo dei
professori ordinari, associati e dei ricercatori.
2: Ai sensi del presente regolamento si intendono:
a) per "Ministero" il Ministero dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica;
b) per "università" le università e gli istituti
di istruzione universitaria, statali e non statali,
abilitati a rilasciare titoli di studio con valore
legale;
c) per "rettore" i rettori delle università e i direttori
degli istituti di istruzione universitaria.
Art. 2.
Norme generali
1. Ai fini della copertura dei posti di professore ordinario,
associato e di ricercatore il rettore indice, con proprio
decreto attestante la relativa copertura finanziaria
ed il rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo
51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
procedure di valutazione comparativa distinte per settori
scientifico-disciplinari, previa deliberazione degli
organi accademici nell'ambito delle rispettive competenze.
I relativi bandi sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
e sono adeguatamente pubblicizzati anche per via telematica.
2. La partecipazione alle valutazioni comparative di
cui all'articolo 1, comma 1, è libera, senza limitazioni
in relazione alla cittadinanza e al titolo di studio
posseduti dai candidati.
3. E' fatto divieto ai professori ordinari, associati
e ai ricercatori di partecipare, in qualità di candidati,
a valutazioni comparative per l'accesso a posti del
medesimo livello o di livello inferiore dello stesso
settore scientifico-discliplinare o di settori affini
indicati nel bando.
4. Ogni candidato, a pena di esclusione, può
partecipare complessivamente ad un numero di valutazioni
comparative non superiore a cinque presso le varie
sedi universitarie, nell'arco di un anno decorrente
dalla data di scadenza del termine per la presentazione
delle domande di ammissione alla prima valutazione
comparativa prescelta. A tal fine nell'istanza di partecipazione
il candidato deve dichiarare di aver rispettato tale
obbligo. Ogni candidato compila il modulo della domanda
fornito per via telematica indicando obbligatoriamente
il codice di identificazione personale e ne stampa
una copia che, debitamente firmata, consegna all'università
che ha bandito il concorso. L'università prowede alla
validazione informatica delle domande inviate per via
telematica. I1 candidato è escluso dalla procedura,
successiva alla quinta, per la quale abbia presentato
domanda di partecipazione entro l'anno solare di riferimento.
Ai fini dell'esclusione fa fede la data e l'ora della
consegna della domanda all'ufficio competente. I dati
relativi alle domande sono resi disponibili dagli atenei
per via telematica ai fini della verifica dell'osservanza
del predetto obbligo.
5. I1 decreto di cui al comma 1 indica la tipologia
di impegno scientifico e didattico richiesto, nonchè
stabilisce le modalita e tempi per la presentazione
delle domande, dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche
da parte dei candidati, in conformità alle disposizioni
vigenti in materia di documentazione amministrativa.
I termini di scadenza per la presentazione delle domande
non possono essere inferiori ai trenta giorni successivi
alla pubblicazione dello stesso decreto. Può
essere, inoltre, prevista la determinazione di un numero
massimo di pubblicazioni scientifiche da presentare,
a scelta del candidato, per la partecipazione a ciascuna
procedura, in modo, comunque, da garantire una adeguata
valutazione dei candidati.
6. Le commissioni giudicatrici, per procedere alla valutazione
comparativa dei candidati, predeterminano i criteri
di massima e li consegnano, senza indugio, al responsabile
del procedimento di cui al comma 14, il quale ne assicura
la pubblicità presso la sede del rettorato e delle
facoltà che hanno richiesto il bando. I criteri sono
pubblicizzati almeno sette giorni prima della prosecuzione
dei lavori della commissione.
7. Per valutare il curriculum complessivo del candidato
e le pubblicazioni scientifiche la commissione tiene
in considerazione i seguenti criteri:
a) originalità e innovatività della produzione scientifica
e rigore metodologico;
b) apporto individuale del candidato, analiticamente
determinato nei lavori in collaborazione;
c) congruenza dell'attività del candidato con le discipline
ricomprese nel settore scientifico-disciplinare per
il quale è bandita la procedura ovvero con tematiche
interdisciplinari che le comprendano;
d) rilevanza scientifica della collocazione editoriale
delle pubblicazioni e loro diffusione all'interno della
comunità scientifica;
e) continuità temporale della produzione scientifica,
anche in relazione alla evoluzione delle conoscenze
nello specifico settore scientifico-disciplinare.
8. Per i fini di cui al comma 7 si fa anche ricorso,
ove possibile, a parametri riconosciuti in ambito scientifico
internazionale.
9. Costituiscono, in ogni caso, titoli da valutare specificamente
nelle valutazioni comparative:
a) I'attività didattica svolta;
b) i servizi prestati negli atenei e negli enti di ricerca,
italiani e stranieri;
c) c) I'attività di ricerca, comunque
svolta, presso soggetti pubblici e privati, italiani
e stranieri;
d) i titoli di dottÛre di ricerca e la fruizione
di borse di studio finalizate ad attività di ricerca;
e)I'attività in campo clinico relativamente ai settori
scientifico-disciplinari in cui sia richiesta tale
specifica competenza;
f) l'organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi
di ricerca;
g) il coordinamento di iniziative in campo didattico
e scientifico svolte in ambito nazionale ed internazionale.
10. Le università, con propri regolamenti emanati ai
sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 3 luglio
1998, n. 210, possono adottare disposizioni modificative
e integrative dei criteri di cui al comma 7.
11. Al termine delle valutazioni dei titoli e delle
pubblicazioni scientifiche la procedura prevede lo
svolgimento delle seguenti prove:
a) due prove scritte, una delle quali sostituibile con
una prova pratica, ed una prova orale per la copertura
di posti di ricercatore;
b) una prova didattica e la discussione sui titoli scientifici
presentati per la copertura di posti di professore
associato.
12. Nelle procedure a posti di professore ordinario
i candidati che non rivestono la qualifica di professore
associato sostengono una prova didattica che concorre
alla valutazione complessiva.
13. La prova orale di cui al comma 11, lettera a), le
prove di cui lettera b) del medesimo comma, nonchè
la prova di cui al comma 12, sono pubbliche.
14. Per ciascuna valutazione comparativa è nominato,
ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della legge 7 agosto
1990, n. 241, un responsabile del procedimento che
ne assicura il corretto svolgimento nel rispetto della
normativa vigente, ivi comprese la pubblicità delle
date di svolgimento delle prove di cui al comma 11
e le comunicazioni agli atenei e al Ministero di cui
agli articoli 2 comma 4, 3, comma 7, e 4, comma 9.
Art. 3.
Commissioni giudicatrici
1. Le commissioni giudicatrici per le valutazioni comparative
finalizzate alla copertura di posti di ricercatore,
professore associato e professore ordinario sono costituite
mediante designazione di un componente da parte del
consiglio della facoltà che ha richiesto il bando
e mediante elezione dei restanti componenti.
2. Possono essere componenti delle commissioni giudicatrici
i professori che hanno conseguito la nomina a ordinano,
professori associati che hanno conseguito la conferma
e i ricercatori confermati.
3. Il componente designato è scelto, prima dello
svolgimento delle elezioni di cui al comma 4, con deliberazione
del consiglio di facoltà, nella composizione prevista
dalla normativa vigente, fra i professori ordinari
o associati per le valutazioni comparative ai fini
della copertura di posti di ricercatore e professore
associato e tra i professori ordinari per le valutazioni
comparative ai fini della copertura di posti di professore
ordinario. I predetti docenti devono afferire al settore
scientifico-disciplinare oggetto del bando ovvero,
nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui al comma
6, ultimo periodo, a settori affini indicati dal Consiglio
universitario nazionale.
4. I componenti elettivi sono cosi individuati in relazione
a ciascuna valutazione comparativa:
a) per la copertura di posti di ricercatore, da un professore
ordinario se la facoltà ha designato un professore
associato ovvero da un professore associato se la facoltà
ha designato un professore ordinario, nonchè
da un ricercatore confermato;
b) per la copertura di posti di professore associato
da due professori ordinari e da due professori associati,
c) per la copertura di posti di professore ordinario
da quattro professori ordinari.
5. I componenti di cui al comma 4 sono eletti, fra i
professori e ricercatori non in servizio presso l'ateneo
che ha emanato il bando, dalla corrispondente fascia
dei professori di ruolo e dai ricercatori confermati.
A parita di voti prevale il piu anziano nel ruolo di
appartenenza. A parità di anzianità di ruolo prevale
il più anziano di età.
6. L'elettorato attivo è attribuito, secondo la
normativa vigente, ai professori di ruolo e fuori ruolo
e ai ricercatori confermati appartenenti al settore
scientifico-disciplinare oggetto del bando. L'elettorato
passivo è attribuito, secondo la normativa vigente
e con le limitazioni di cui al comma 2, ai professori
di ruolo e fuori ruolo e ai ricercatori confermati
appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto
del bando. E' in ogni caso fatto divieto per
i professori ed i ricercatori eletti nelle commissioni
giudicatrici di far parte di altre commissioni, per
un periodo di un anno decorrente dalla data del decreto
di nomina, per lo stesso settore scientifico-disciplinare
e per la stessa tipologia di valutazione comparativa.
Qualora il numero degli eleggibili per ruolo o fascia
e per settore scientifico-disciplinare sia inferiore
a cinque, I'elettorato attivo e passivo è esteso
agli appartenenti ai ruoli o fasce di settori affini,
indicati dal Consiglio universitario nazionale.
7. Il Ministero, con la collaborazione delle università,
predispone e cura l'aggiornamento degli elenchi dei
professori e dei ricercatori assicurandone la pubblicità
per via telematica. A tal fine le università sono
tenute a comunicare tempestivamente al Ministero le
nomine, le modifiche di stato giuridico, le cessazioni
dal servizio e gli inquadramenti nei settori scientifico-disciplinari
dei professori e dei ricercatori. Tali elenchi, che
individuano anche le situazioni di incompatibilità
ai fini delI'elettorato attivo e passivo, sono acquisiti
dalle università che bandiscono le procedure valutative
le quali fissano la data da cui decorrono i termini
di dieci giorni per la presentazione delle opposizioni,
da parte degli interessati, al rettore della stessa
sede universitaria, il quale decide in via definitiva
entro i successivi dieci giorni, curando la pubblicizzazione
degli elenchi definitivi. Le modifiche degli elenchi
sono comunicate al Ministero.
8. Ogni elettore può esprimere una sola preferenza.
9. Lo svolgimento delle elezioni, disciplinato con apposito
decreto del rettore, avviene con procedure telematiche
unificate e validate a livello nazionale, sentita la
Conferenza permanente dei rettori delle università
italiane (CRUI), che assicurino l'accertamento delI'identità
dell'avente diritto e la segretezza del voto. Il rettore
rende pubblici i risultati delle elezioni.
10. In caso di motivata rinuncia presentata dai componenti
elettivi, di decesso o di indisponibilità degli stessi
per cause soprawenute, owero nei casi di cui all'articolo
4, comma 1, concernenti i componenti elettivi, nelle
commissioni giudicatrici subentra il docente non eletto
che abbia riportato il maggior numero di voti. Nei
casi di cui al presente comma la sostituzione dei componenti
designati awiene con le medesime modalità di cui al
comma 3.
11. Per consentire un rapido espletamento delle procedure
di costituzione delle commissioni le università, previe
opportune intese a livello nazionale, sentita la CRUI,
possono concordare le date di svolgimento delle elezioni
riguardanti la formazione delle commissioni giudicatrici
delle valutazioni comparative.
12. Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
del decreto rettorale di nomina della commissione giudicatrice
decorre il termine previsto dall'articolo 9 del decreto-legge
21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione
al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze
di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine
e, comunque, dopo l'insediamento della commissione
non sono ammesse istanze di ricusazione commissari.
13. Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche
dello stato giuridico intervenute successivamente alla
nomina non incidono sulla qualità di componente delle
commissioni giudicatrici.
Art. 4.
Accertamento della regolarità
degli atti e nomine in ruolo
1. Nell'ambito dei regolamenti adottati ai sensi delI'articolo
2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n 241 le università
stabiliscono il termine entro cui il procedimento deve
concludersi, comunque non superiore a sei mesi dalla
data di pubblicazione del decreto rettorale di nomina.
La partecipazione ai lavori delle commissioni costituisce
un obbligo inderogabile per i componenti, fatti salvi
giustificati e documentati motivi. Il rettore può
prorogare, per una sola volta e per non più di quattro
mesi, il termine per la conclusione della procedura
per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal
presidente della commissione. Nel caso in cui i lavori
non si siano conclusi dopo la proroga, il rettore,
con prowedimento motivato, awia le procedure per la
sostituzione dei componenti cui siano imputabili le
cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo
termine per la conclusione dei lavori.
2. Le commissioni possono avvalersi di strumenti telematici
di lavoro cooperativo. A tale scopo il Ministero predispone
idonei strumenti di supporto. Gli atti sono costituiti
dai verbali delle singole riunioni, dei quali costituiscono
parte integrante i giudizi individuali e collegiali
espressi su ciascun candidato, nonchè dalla
relazione riassuntiva dei lavori svolti. Al termine
dei lavori la commissione, previa valutazione comparativa,
con propria deliberazione assunta con la magg~oranza
dei componenti, indica il vincitore nelle valutazioni
comparative per ricercatore e dichiara inequivocabilmente
i nominativi di non più di due idonei, per ciascun
posto bandito, nelle valutazioni comparative per professore
associato e per professore ordinario, fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 5, comma 2, della legge 3 luglio
1998, n. 210.
3. I1 rettore accerta, con proprio decreto, entro venti
giorni dalla consegna, la regolarità formale degli
atti, dandone comunicazione ai candidati. Con successivo
decreto il rettore nomina i vincitori delle valutazioni
comparative a posti di ricercatore e trasmette gli
atti delle valutazioni comparative a posti di professore
ordinario e associato ai competenti organi accademici
per i successivi adempimenti. Nel caso in cui riscontri
vizi di forma il rettore, entro il predetto termine,
rinvia con provvedimento motivato gli atti alla commissione
per la regolarizzazione, stabilendone il termine.
4. Nelle procedure per la copertura dei posti di professore
ordinario ed associato, il consiglio della facoltà
che ha richiesto il bando, entro sessanta giorni dalla
data del decreto di accertamento della regolarità
degli atti, sulla base dei giudizi espressi dalla commissione
e con riferimento alle proprie specifiche esigenze
didattico-scientifiche, può proporre, con motivata
delibera, la nomina di uno dei candidati dichiarati
idonei, ovvero può decidere, a maggioranza degli
aventi diritto al voto, di non procedere alla chiamata
specificando i motivi di difformità, in relazione
alle proprie esigenze didatticoscientifiche, rispetto
a quanto deliberato dalla commissione giudicatrice.
Alle deliberazioni di cui al presente comma è
assicurata idonea pubblicità anche per via telematica.
La nomina è disposta con decreto rettorale.
5. Qualora decida di non procedere alla chiamata, la
facoltà, decorso il termine di sessanta giorni dalla`
data del decreto di accertamento della regolarità
degli atti, permanendo le esigenze didattico-scientifiche,
può richiedere l'indizione di una nuova procedura
di valutazione comparativa per la copertura del posto
già bandito, owero proporre la nomina di candidati
risultati idonei in valutazioni comparative espletate
presso altre sedi universitarie per il medesimo settore
scientificodisciplinare, non chiamati entro i sessanta
giorni successivi alla data di accertamento della regolarità
dei relativi atti.
6. La facoltà, qualora lasci decorrere il periodo di
sessanta giorni dalla data del decreto di accertamento
della regolarità formale degli atti senza deliberare,
ai sensi del comma 4, in ordine alla copertura del
posto bandito, può avvalersi delle procedure
di cui al comma 5 soltanto dopo che siano trascorsi
due anni dalla suddetta data.
7. I candidati risultati idonei nelle procedure di valutazione
comparativa relative a professori associati e ordinari,
i quali non siano stati nominati dalle università
che hanno bandito il posto entro il termine di cui
al comma 4, possono essere nominati in ruolo, entro
un triennio decorrente dalla data del decreto di accertamento
della regolarità degli atti, a seguito di chiamate
da parte di altre università che non hanno emanato
il bando per la copertura del relativo posto.
8. Gli idonei di ogni singola procedura di valutazione
comparativa che rinunciano alla nomina presso l'università
che ha bandito il posto perdono il titolo alla nomina
in ruolo da parte di altri atenei.
9. I rettori comunicano al Ministero, per le finalità
di cui all'articolo 5, i dati relativi alla conclusione
delle procedure di valutazione comparativa, nonchè
i nominativi dei candidati idonei e di quelli nominati
in ruolo. Il Ministero a tale Scopo costituisce apposito
albo consultabile per via telematica.
Art. 5.
Pubblicità degli atti
1. Le relazioni di cui all'articolo 4, comma 2, con
annessi i giudizi individuali e collegiali sono pubblicate
nel Bollettino ufficiale del Ministero e rese pubbliche
anche per via telematica.
Art. 6.
Norma finale
1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2, 3,
6, 7, 8, 9 e 10, si applicano anche ai concorsi per
il reclutamento degli astronomi straordinari e degli
astronomi associati ai sensi degli articoli 10, ultimo
comma, e 13, ultimo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento si intendono abrogati l'articolo 3 della
legge 7 febbraio 1979, n. 31, gli articoli da 41 a
49 e da 54 a 57 del decreto del Presidente della Repubblica
11 1uglio 1980, n. 382, e ogni altra disposizione vigente
in materia di reclutamento dei ricercatori e dei professori
universitari.