Architetti Firenze e Prato: Normativa
Ordine degli Architetti di
Firenze e Prato

Commissione Normativa
in collaborazione con


ALLEGATO A

NORME TECNICHE PER LA DEFINIZIONE DELLE MICROZONE

1. La microzona è individuata da uno o più fogli contigui della mappa catastale, appartenenti allo stesso comune, ed è contraddistinta, nell'ambito di questo, da un numero cardinale progressivo.

2. Qualora la presenza di barriere naturali o artificiali overo di condizioni particolari, nell'ambito del foglio di mappa, determinino una palese ed accentuata discontinuitá nelle caratteristiche descritte nell'art. 2, comma 2, del presente regolamento, il comune prima di procedere alle deliberazioni di competenza puú proporre al competente ufficio del dipartimento del territorio la eventuale divisione del foglio medesimo. Le relative operazioni sono svolte sulla base di specifiche intese tra il comune ed il predetto ufficio nel rispetto della normativa vigente.

3. Le risultanze dell'articolazione del territorio comunale in microzone, di norma, devono soddisfare le seguenti condizioni:

a) all'interno di ciascuna microzona, il rapporto tra i valori di mercato massimo e minimo a metro quadrato delle unitá immobiliari, assunte a riferimento con i criteri di cui al successivo comma 4, non deve risultare superiore a due. A tale fine non sono da prendere in considerazione unitá immobiliari aventi caratteri singolari per la microzona o, comunque, poco significative a livello statistico;

b) lo scostamento percentuale fra i valori medi ordinari a metro quadrato delle unita immobiliari di riferimento site in due microzone contigue ed urbanisticamente omogenee non deve risultare inferiore al 30%.

In presenza di particolari ed oggettive condizioni del territorio, che non consentano il rispetto dei limiti previsti nelle precedenti lettere a) e b), gli stessi possono assumere rispettivamente le entitá massime di 3, e 20%. Nella fattispecie le circostanze ostative vengono rappresentate nelle schede di cui al successivo comma 6.

4. Le unitá immobiliari da assumere a riferimento per il rispetto dei criteri di cui al comma 3 sono di norma quelle a destinazione residenziale. Ove dette unitá siano presenti in misura poco significativa, vengono assunte a riferimento unitá immobiliari appartenenti alla categoria catastale più rappresentativa nella microzona esaminata.

5. Il valore medio ordinario di cui al precedente comma 3 è caratterizzato dalla massima frequenza con cui i singoli valori sono riscontrati nell'ambito del territorio esaminato.

6. Gli elaborati di cui all'art. 2, comma 3, del presente regolamento sono costituiti da grafici individuativi dei perimetri delle microzone, con riferimento alle mappe catastali, e da schede descrittive di ciascuna microzona riportanti gli elementi sottoindicati:

a) I'ubicazione territoriale;

b) i fogli della mappa catastale, costitutivi della microzona;

c)le prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti;

d) le caratteristiche insediative ed edilizie;

e) i caratteri economico_sociali (civile, economico, popolare, ultrapopolare, ecc.);

f) le fasce di mercato individuate in base ai prezzi minimi massimi e medi delle unitá immobiliari di riferimento di cui al comma 4, nonchè di quelle più significative per diffusione.

ALLEGATO B

QUADRO GENERALE DELLE CATEGORIE

UNITA' IMMOBILIARI ORDINARIE

Gruppo R

(Unitá immobiliari a destinazione abitativa di tipo privato e locali destinati a funzioni complementari)

R/1 _ Abitazioni in fabbricati residenziali e promiscui.

R/2 _ Abitazioni in villino e in villa.

R/3 _ Abitazioni tipiche dei luoghi.

R/4 _ Posti auto coperti, posti auto scoperti su aree private, locali per rimesse di veicoli.

Gruppo P
(Unitá immobiliari a destinazione pubblica
o di interesse collettivo)

P/1 _ Unitá immobiliari per residenze collettive e simili.

P/2 _ Unitá immobiliari per funzioni sanitarie.

P/3 _ Unitá immobiliari per funzioni rieducative.

P/4 _ Unitá immobiliari per funzioni amministrative, scolastiche e simili.

P/5 _ Unitá immobiliari per funzioni culturali e simili.

Gruppo T
(Unitá immobiliari a destinazione terziaria)

T/l _ Negozi e locali assimilabili.

T/2 _ Magazzini, locali da deposito e laboratori artigianali.

T/3 _ Fabbricati e locali per esercizi sportivi.

T/4 _ Pensioni.

T/5 _ Autosilos, autorimesse e parcheggi a raso di tipo pubblico.

T/6 _ Stalle, scuderie e simili.

T/7 _ Uffici, studi e laboratori professionali.

UNITA' IMMOBILIARI SPECIALI

Gruppo V
(Unitá immobiliari speciali per funzioni pubbliche o di interesse collettivo)

V/l _ Stazioni per servizi di trasporto terrestri, marittimi, aerei ed impianti di risalita.

V/2 _ Stabilimenti balneari e di acque curative.

V/3 _ Fiere permanenti recinti chiusi per mercati, posteggio bestiame e simili.

V/4 _ Fabbricati destinati all'esercizio pubblico dei culti, cappelle ed oratori.

V/5 _ Ospedali.

V/6 _ Fabbricati, locali, aree attrezzate per esercizi sportivi e per divertimento, arene e parchi zoo.

V/7 _ Unitá immobiliari a destinazione pubblica o di interesse collettivo, con censibili nelle categorie di gruppo P, per la presenza di caratteristiche non ordinarie ovvero non riconducibili, per destinazione, alle altre categorie del gruppo V.

Gruppo Z
(Unitá immobiliari a destinazione terziaria
produttiva e diversa)

Z/ I _ Unitá immobiliari per funzioni produttive.

Z/2 _ Unitá immobiliari per funzioni produttive connesse alI'agricoltura.

Z/3 _ Unitá immobiliari per funzioni terziario_commerciali.

Z/4 _ Unitá immobiliari per funzioni terziario_direzionali.

Z/5 _ Unitá immobiliari per funzioni ricettive.

Z/6 _ Unitá immobiliari per funzioni culturali e per lo spettacolo.

Z/7 _ Stazioni di servizio e per la distribuzione dei carburanti agli autoveicoli.

Z/8 _ Posti barca compresi in porti turistici.

Z/9 _ Edifici galleggianti o sospesi assicurati a punti fissi del suolo.

Z/10 _ Unitá immobiliari a destinazione residenziale o terziaria, non censibili nelle categorie dei gruppi R e T, per la presenza di caratteristiche non ordinarie, ovvero unitá immobiliari non riconducibili, per destinazione, alle altre categorie del gruppo Z.

ALLEGATO C

NORME TECNICHE PER LA DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE CATASTALE DELLE UNITA IMMOBILIARI A DESTINAZIONE ORDINARIA (GRUPPI R, P, T).

CRITERI GENERALI

1. Nella determinazione della superficie catastale delle unitá immobiliari a destinazione ordinaria, i muri interni e quelli perimetrali esterni vengono computati per intero fino ad uno spessore massimo di 50 cm, mentre i muri in comunione nella misura del 50 per cento fino ad uno spessore massimo di 25 cm.

2. La superficie dei locali principali e degli accessori, ovvero loro porzioni aventi altezza utile inferiore a 1,50 m, non entra nel computo della superficie catastale.

3. La superficie degli elementi di collegamento verticale, quali scale, rampe, ascensori e simili, interni alle unitá immobiliari sono computati in misura pari alla loro proiezione orizzontale, indipendentemente dal numero di piani collegati.

4. La superficie catastale, determinata secondo i criteri esposti di seguito, viene arrotondata al metro quadrato.

CRITERI PER I GRUPPI "R" E "P"

1. Per le unitá immobiliari appartenenti alle categorie dei gruppi R e P, la superficie catastale è data dalla somma:

a) della superficie dei vani principali e dei vani accessori a servizio diretto di quelli principali quali bagni, ripostigli, ingressi, corridoi e simili;

b) della superficie dei vani accessori a servizio indiretto dei vani principali, quali soffitte, cantine e simili, computata nella misura:

del 50 per cento, qualora comunicanti con i vani di cui alla precedente lettera a);

del 25 per cento qualora non comunicanti;

c) della superficie dei balconi, terrazze e simili, di pertinenza esclusiva nella singola unitá immobiliare, computata nella misura:

del 30 per cento, fino a metri quadrati 25, e del 10 per cento per la quota eccedente, qualora dette pertinenze siano comunicanti con i vani di cui alla precedente lettera a);

del 15 per cento, fino a metri quadrati 25, e del 5 per cento per la quota eccedente qualora non comunicanti.

Per le unitá immobiliari appartenenti alle categorie del gruppo P la superficie di queste pertinenze è computata nella misura del 10 per cento;

d) della superficie dell'area scoperta o a questa assimilabile, che costituisce pertinenza esclusiva della singola unitá immobiliare computata nella misura del 10 per cento, fino alla superficie definita nella lettera a), e del 2 per cento per superfici eccedenti detto limite. Per parchi, giardini, corti e simili, che costituiscono pertinenze di unitá immobiliari di categoria R/2, la relativa superficie è da computare, con il criterio sopra indicato, solo per la quota eccedente il quintuplo della superficie catastale di cui alla lettera a). Per le unitá immobiliari appartenenti alle categorie del gruppo P dette pertinenze non sono computate.

2. La superficie dei vani accessori a servizio diretto delle unitá immobiliari di categoria R/4 è computata nella misura del 50 per cento.

3. Le superfici delle pertinenze e dei vani accessori a servizio indiretto di quelli principali, definite con le modalitá dei precedenti commi, entrano nel computo della superficie catastale fino ad un massimo pari alla metá della superficie dei vani di cui alla lettera a) del comma 1.

CRITERI PER IL GRUPPO "T"

1. Per le unità immobiliari appartenenti alle categorie del gruppo T, la superficie catastale è data dalla somma:

a) della superficie dei locali aventi funzione principale nella specifica categoria e dei locali accessori a servizio diretto di quelli principali;

b) della superficie dei locali accessori a servizio indiretto dei locali principali computata nella misura:
del 50 per cento, se comunicanti con i locali di cui alla precedente lettera a); del 25 per cento se non comunicanti;

c) della superficie dei balconi, terrazze e simili computata nella misura del 10 per cento;

d) della superficie dell'area scoperta o a questa assimilabile, che costituisce pertinenza esclusiva della singola unità immobiliare computata nella misura del 10 per cento, ovvero, per le unità immobiliari di categoria T/1, nella misura del 20 per cento.

2. Per le unitá immobiliari appartenenti alla categoria T/1, la superficie dei locali accessori a servizio diretto di quelli principali di cui alla lettera a) del precedente comma 1, è computata nella misura del 50 per cento.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 MARZO 1998, N. 138.
REGOLAMENTO RECANTE NORME DELLA REVISIONE GENERALE DELLE ZONE CENSUARIE, DELLE TARIFFE D'ESTIMO DELLE UNITÀ IMMOBILIARI URBANE E DEI RELATIVI CRITERI NONCHE' DELLE COMMISSIONI CENSUARIE IN ESECUZIONE DELL'ARTICOLO 3, COMMI 154 E 155, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1996, N. 662.


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