| Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi
alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 20,
comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
Art. 1.
Oggetto del regolamento
I. Il presente regolamento disciplina i procedimenti
di controllo delle condizioni di sicurezza per la prevenzione
incendi attribuiti, in base alla vigente normativa,
alla competenza dei comandi provinciali dei vigili del
fuoco, per le fasi relative all'esame dei progetti,
agli accertamenti sopralluogo, all'esercizio delle
attività soggette a controllo, all'approvazione
delle deroghe alla normativa di conformità.
2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento
gli adempimenti previsti per il settore delle attività
industriali a rischio di incidente rilevante soggette
alla disciplina della notifica ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica del 17 maggio 1988,
n. 175, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Ai sensi del presente regolamento, il comando provinciale
dei vigili del fuoco è denominato comando.
4. Nell'ambito di applicazione del presente regolamento
rientrano tutte le attività soggette alle visite
ed ai controlli di prevenzione incendi di cui al decreto
del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982, e successive
modifiche ed integrazioni.
5. Al fine di garantire l'uniformità delle procedure
nonché la trasparenza e la speditezza dell'attività
amministrativa, le modalità di presentazione
delle domande per l'avvio dei procedimenti oggetto
del presente regolamento, il contenuto delle stesse
e la relativa documentazione da allegare sono disciplinate
con decreto del Ministro dell'intemo di concerto il
Ministro per la funzione pubblica. Con lo stesso decreto
sono fissati criteri uniformi per lo svolgimento dei
servizi a pagamento resi da parte dei comandi.
Art. 2.
Parere di conformità
1. Gli enti e i privati responsabili delle attività
di cui al comma 3 dell'articolo 1 sono tenuti a richiedere
al comando l'esame dei progetti di nuovi impianti o
costruzioni o di modifiche di quelli esistenti.
2. Il comando esamina i progetti e si pronuncia sulla
conformità degli stessi alla normativa antincendio
entro quarantacinque giorni dalla data di presentazione.
Qualora la complessità del progetto lo richieda,
il predetto termine, previa comunicazione all'interessato
entro 15 giorni dalla data di presentazione del progetto,
è differito al novantesimo giorno. In caso di
documentazione incompleta od irregolare ovvero nel
caso in cui il comando ritenga assolutamente indispensabile
richiedere al soggetto interessato l'integrazione della
documentazione presentata, il termine è interrotto,
per una sola volta, e riprende a decorrere dalla data
di ricevimento della documentazione integrativa richiesta.
Ove il comando non si esprima nei termini prescritti,
il progetto si intende respinto.
Art. 3.
Rilascio del certificato di prevenzione incendi
1. Completate le opere di cui al progetto approvato,
gli enti e privati sono tenuti a presentare al comando
domanda di sopralluogo in conformità a quanto
previsto nel decreto di cui all'articolo 1, comma 4.
2. Entro novanta giorni dalla data di presentazione
della domanda il comando effettua il sopralluogo per
accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla
normativa di prevenzione degli incendi nonché
la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio
richiesti. Tale termine può essere prorogato,
per una sola volta, di quarantacinque giorni, dandone
motivata comunicazione all'interessato.
3. Entro quindici giorni dalla data di effettuazione
del sopralluogo viene rilasciato all'interessato, in
caso di esito positivo, il certificato di prevenzione
incendi che costituisce, ai soli fini antincendio,
il nulla osta all'esercizio dell'attività.
4. Qualora venga riscontrata la mancanza dei requisiti
di sicurezza richiesti, il comando ne dà immediata
comunicazione all'interessato ed alle autorità
competenti ai fini dell'adozione dei relativi provvedimenti.
5. Fatto salvo quanto disposto dal comma 1, l'interessato,
in attesa. del sopralluogo, può presentare al
comando una dichiarazione, corredata da certificazioni
di conformità dei lavori eseguiti al progetto
approvato, con la quale attesta che sono state rispettate
le prescriziom vigenti in materia di sicurezza antincendio
e si impegna al rispetto degli obblighi di cui all'articolo
5. Il comando rilascia all'interessato contestuale
ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione
che costituisce, ai soli fini antincendio, autorizzazione
provvisoria all'esercizio dell'attività.
6. Al fine di evitare duplicazioni, nel rispetto del
criterio di economicità, qualora il sopralluogo
richiesto dall'interessato debba essere effettuato
dal comando nel corso di un procedimento di autorizzazione
che preveda un atto deliberativo propedeutico emesso
da organi collegiali dei quali è chiamato a
far parte il comando stesso, il termine di cui al comma
2 non si applica dovendosi far riferimento ai termini
procedimentali ivi stabiliti.
Art. 4.
Rinnovo del certificato diprevenzione incendi
I. Ai fini del rinnovo del certificato di prevenzione
incendi, gli interessati presentano al comando, in
tempo utile e comunque prima della scadenza del certificato,
apposita domanda conforme alle previsioni contenute
nel decreto di cui all'articolo l comma 4, corredata
da una dichiarazione del responsabile dell'attività,
attestante che non è mutata la situazione riscontrata
alla data del rilascio del certificato stesso, e da
una perizia giurata, comprovante l'efficienza dei dispositivi,
nonché dei sistemi e degli impianti antincendio.
Il comando, sulla base della documentazione prodotta,
provvede entro quindici giorni dalla data di presenta
zione della domanda.
Art. 5.
Obblighi connessi con l'esercizio dell'attività
1. Gli enti e i privati responsabili di attività
soggette ai controlli di prevenzione incendi hanno
l'obbligo di mantenere in stato di efficenza i sistemi,
i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di
sicurezza antincendio adottate e, di effettuare verifiche
di controllo ed interventi di manutenzione secondo
le cadenze temporali che sono indicate dal comando
nel certificato di prevenzione o all'atto del rilascio
della ricevuta a seguito della dichiarazione di cui
all'articolo 3, comma 5. Essi provvedono, in particolare,
ad assicurare una adeguata informazione e formazione
del personale dipendente sui rischi di incendio connessi
con la specifica attività, sulle misure di prevenzione
e protezione adottate, sulle precauzioni da osservare
per evitare l'insorgere di un incendio e sulle procedure
da attuare in caso di incendio.
2. I controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione,
l'informazione e la formazione del personale, che vengono
effettuati, devono essere annotati in un apposito registro
a cura dei responsabili dell'attività. Tale
registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile
ai fini dei controlli di competenza del comando.
3. Ogni modifica delle strutture o degli impianti ovvero
delle condizioni di esercizio dell'attività,
che comportano una alterazione delle preesistenti condizioni
di sicurezza antincendio, obbliga l'interessato ad
avviare nuovamente le procedure previste dagli articoli
2 e 3 del presente regolamento.
Art. 6.
Procedimento di deroga
1. Qualora gli insediamenti o gli impianti sottoposti
a controllo di prevenzione incendi e le attività
in essi svolte presentino caratteristiche tali da non
consentire l'integrale osservanza della normativa vigente,
gli interessati, secondo le modalità stabilite
dal decreto di cui all'articolo 1, comma 4, possono
presentare al comando domanda motivata per la deroga
al rispetto delle condizioni prescritte.
2. Il comando esamina la domanda e, con proprio motivato
parere, la trasmette entro trenta giorni dal ricevimento,
all'ispettorato regionale dei vigili del fuoco. L'ispettore
regionale, sentito il comitato tecnico regionale di
prevenzione incendi, di cui all'articolo 20 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n.
577, si pronuncia entro sessanta giorni dalla ricezione,
dandone contestuale comunicazione al comando ed al
richiedente. L'ispettore regionale dei vigili del fuoco
trasmette ai competenti organi tecnici centrali del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco i dati inerenti
alle deroghe esaminate per la costituzione di una banca
dati, da utilizzare per garantire i necessari indirizzi
e l'uniformità applicativa nei procedimenti
di deroga.
Art. 7.
Nulla osta provvisori .
I. I soggetti che hanno ottenuto il nulla osta provvisorio
per le attività sottoposte ai controlli di
prevenzione incendi ai sensi dell'articolo 2 della
legge 7 dicembre 1984, n. 818, sono tenuti all'osservanza
delle misure più urgenti ed essenziali di prevenzione
incendi indicate nel decreto del Ministro dell'interno
8 marzo 1985, nonché all'osservanza degli obblighi
di cui all'articolo 4 del presente regolamento. Il
nulla osta provvisorio consente l'esercizio dell'attività
ai soli fini antincendio, salvo l'adempimento agli
obblighi previsti dalla normativa in materia di prevenzione
incendi, ivi compresi gli obblighi conseguenti alle
modifiche degli impianti e costruzioni esistenti nonché
quelli previsti nei casi richiamati all'articolo 4,
comma secondo, della legge 26 luglio 1965, n. 966,
nei termini stabiliti dalle specifiche direttive emanate
dal Ministero dell'interno per singole attività
o gruppi di attività di cui all'allegato al
decreto del Ministro dell'intemo 16 febbraio 1982.
Tali direttive, ove non già emanate, devono
essere adottate entro tre anni dall'emanazione del
presente regolamento.
Art. 8.
Norme transitorie
1. Alle domande presentate ai comandi prima della data
di entrata in vigore del presente regolamento, ai fini
della acquisizione di pareri su progetti, di certificazioni
di prevenzione incendi, di autorizzazioni in deroga
e per le quali alla stessa data non si sia ancora provveduto,
si applica la disciplina del presente regolamento.
In tali casi si intende per data di presentazione della
domanda quella dell'entrata in vigore dello stesso
regolamento o quella di trasmissione di documentazione
aggiuntiva, ove necessaria, richiesta dal comando.
Art. 9.
Abrogazioni
1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento
sono abrogate le seguenti norme:
a) articoli 10, comma quinto; 11, comma primo, lettera
d); 15, comma primo, numero 5); 21 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
b) articoli 2, commi quinto, sesto, settimo, ottavo;
e 4 della legge 7 dicembre 1984, n. 818.
Art. 10.
Entrata in vigore
I. Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo
giorno successivo alla data della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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