| DECRETO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 SETTEMBRE 1998, N. 391. |
| REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI DER IL RILASCIO DI
AUTORIZZAZIONE PER L'APERTURA DI SALE CINEMATO2RAFICHE,
AI SENSI DELL'ARTICOLO 31 DELLA LEGGE 4 NOVEMBRE 1965,
N. 1 213, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI. |
(G.U. del 12 novembre 1998, n.391)
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Ai sensi dell'articolo 31 della legge 4 novembre
1965, n. 1213, come modificato dall'articolo 4, comma
3, del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, la
costruzione, la trasformazione e l'adattamento di immobili
da destinare a sale e arene per spettacoli cinematografici,
nonchè la ristrutturazione o l'ampliamento di
sale cinematografiche già in attività, sono subordinati
ad autorizzazione dell'autorità di Governo competente
in materia di spettacolo, nei casi in cui la capienza
complessiva sia o divenga superiore, indipendentemente
dal numero delle sale, a 1.300 posti.
2. E' necessaria l'autorizzazione anche nei seguenti
casi:
a) per adibire un teatro a sala per spettacoli cinematografici,
allorchè la capienza complessiva del medesimo
è superiore a 1.300 posti;
b) qualora due o pi^ sale, che hanno capienza complessiva
superiore a 1.300 posti, siano comunque ubicate nello
stesso complesso immobiliare, ancorchè non comunicanti
owero dotate di separati ingressi su spazi pubblici.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui
all'articolo 1 si intende:
a) per sala cinematografica, uno spazio al chiuso dotato
di uno schermo, adibita a pubblico spettacolo cinematografico;
b) per cinema-teatro, lo spazio di cui alla precedente
lettera a) destinato, oltre che al pubblico spettacolo
cinematografico, anche alle rappresentazioni teatrali
di qualsiasi genere, da effettuare mediante la costruzione
di una struttura caratterizzata dalla scena e comprendente
allestimenti scenici fissi e mobili con relativi meccanismi
ed attrezzature;
c) per multisala, I'insieme di due o pi^ sale cinematografiche
adibite a programmazioni multiple accorpate in uno
stesso immobile sotto il profilo strutturale, e tra
loro comunicanti;
d) per arena, il cinema all'aperto, funzionante esclusivamente
nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 30 settembre,
allestito su un area delimitata ed appositamente attrezzata
per le proiezioni cinematografiche.
2. Per il calcolo dei posti esistenti, vanno considerate
le sale che, autorizzate o meno ai sensi dell'articolo
31 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive
modificazioni, abbiano svolto nell'anno solare precedente
la richiesta di autorizzazione, attività di programmazione
cinematografica non inferiore a centoventi giorni.
Sono comprese nel computo le sale autorizzate e non
ancora in attività e sono esclusi dal computo le arene
ed i cinema ambulanti. Il calcolo dei posti è
effettuato con riferimento a quelli assentiti sulla
base delle vigenti norme di sicurezza per i locali
di pubblico spettacolo.
3. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento,
le situazioni di fatto e di diritto sono verificate
con riferimento alla data di presentazione della domanda
di autorizzazione.
Art. 3.
Autorizzazione
1. L'autorizzazione di cui all'articolo 1 è rilasciata
in presenza dei seguenti requisiti tecnici:
a) impianto di proiezione automatico o semiautomatico
e di riproduzione sonora stereofonica;
b) aria condizionata e riscaldamento;
c) cassa automatica;
d) poltrone di larghezza non inferiore a cinquantacinque
centimetri e con distanza fra le file non inferiore
a centodieci centimetri;
e) almeno due servizi complementari in favore degli
spettatori, tra quelli indicati dal decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30
ottobre 1996, n. 683.
2. L'autorizzazione di cui all'articolo 1 è rilasciata:
a) nei comuni sprowisti di sale cinematografiche, e
che confinano con comuni anch'essi sprovvisti di sale
cinematografiche con capienza superiore a 150 posti;
b) nei comuni prowisti di sale cinematografiche, allorchè
il quoziente regionale sia inferiore al quoziente d'area.
Il quoziente regionale è inteso come il rapporto
fra la popolazione residente ed il numero dei posti
delle sale, anche comprese in complessi multisala,
presenti nella regione; il quoziente d'area è
inteso come il rapporto fra la popolazione residente
nel comune nel quale si intende ubicare l'insediamento
e nei comuni limitrofi ed il numero dei posti delle
sale nei medesimi ubicate, determinato sommando i posti
compresi in complessi multisala nella loro totalità,
ed i posti in complessi aventi una unica sala al cinquanta
per cento del loro numero complessivo.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa,
per sale con capienza fino a 2.000 posti, a condizione
che almeno il quindici per cento dei posti da realizzarsi,
distribuiti in non meno di tre sale, vengano destinati
stabilmente alla proiezione di opere cinematografiche
italiane e di Paesi dell'Unione europea. Per sale superiori
a 2.000 posti la condizione è elevata al venti
per cento dei posti da realizzarsi.
4. L'autorizzazione è concessa, in deroga ai criteri
di cui ai commi 2 e 3, nei casi in cui venga chiesta
autorizzazione per lo stesso numero di posti di una
o pi^ sale contestualmente chiuse, nell'ambito dello
stesso comune ed a condizione che tali posti non si
aggiungano ad altri posti in sale o complessi multisala
già esistenti.
5. Per la realizzazione di un complesso multisala nell'ambito
di centri commerciali, come definiti dall'articolo
4, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 114, o nell'ambito di parchi permanenti
attrezzati con strutture stabili per il tempo libero
con finalità culturali o ricreative ed adeguate aree
di parcheggio, si prescinde dai criteri di cui al comma
2, se il numero complessivo di posti non è superiore
a 2.500 e sempre che il complesso disti non meno di
due chilometri dalla pi^ vicina sala con numero di
posti superiore a 1.300. Resta fermo quanto previsto
dal comma 3.
6. Per due anni dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento, l'autorizzazione è concessa,
in deroga ai criteri di cui al comma 2, e nel rispetto
di quanto previsto dal comma 3, per complessi multisala
aventi una capienza massima di 3.000 posti, da realizzarsi
in province sprovviste di sale superiori a 1.300 posti,
ubicati nelle regioni rientranti nell'obiettivo 1,
come definito dal regolamento CEE 20 luglio 1993, n.
2081, alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
7. Per le autorizzazioni alla apertura di arene con
capienza superiore a 1.300 posti, fermi i limiti temporali
di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), si applicano
i criteri di cui al comma 2. L'autorizzazione ha eff~cacia
per il solo anno in cui essa è rilasciata.
Art. 4.
Elenco delle sale cinematografiche
1. Ai fini dell'attuazione del presente regolamento,
nonchè di rilevazione statistica e di vigilanza
sull'andamento dell'esercizio cinematografico, è
istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento dello spettacolo, l'elenco delle sale
cinematografiche, nel quale vengono annotati i dati,
suddivisi su base regionale, provinciale e comunale,
delle sale esistenti e di nuova apertura, con riferimento
ai posti consentiti in base alle vigenti norme di pubblica
sicurezza, alle indicazioni relative all'esercente,
e alle relative variazioni.
2. Le prefetture, nel caso in cui sia stata convocata
la conferenza di servizi di cui all'articolo 4, comma
2, del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, owero
i comuni, comunicano alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo, l'apertura
e la chiusura di sale cinematografiche, unitamente
alle indicazioni al comma 1.
Art. 5.
Procedimento di autorizzazione
1. Le domande intese ad ottenere l'autorizzazione di
cui all'articolo 1 devono contenere le indicazioni
relative al soggetto richiedente e la denominazione
che si intende assegnare al cinema o cinema-teatro,
con obbligo di comunicare le successive variazioni.
2. Le domande devono essere presentate, in regola con
l'imposta di bollo, al Dipartimento dello spettacolo
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, corredate
dalla seguente documentazione:
a) una dichiarazione, ai sensi dell'articolo 3 della
legge 4 gennaio i968, n. 15, e successive integrazioni
e modificazioni, con la quale l'interessato dichiara
la sussistenza di tutti i provvedimenti autorizzativi
richiesti dalla legge per l'apertura della sala cinematografica,
ivi compresi la concessione edilizia, ovvero il parere
favorevole emesso dalla commissione edilizia, la determinazione
assunta sul progetto dalla commissione provinciale
di vigilanza, nonchè le eventuali determinazioni
positive concordate nella conferenza di servizi convocata
ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo
8 gennaio 1998, n. 3, con particolare riferimento al
numero di posti assentiti;
b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà,
ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968,
n. 15, e successive integrazioni e modificazioni, comprovante:
1) il titolo di disponibilità dell'area, ove si tratti
di una nuova costruzione, o dell'immobile ove si tratti
di locale già esistente;
2) la distanza dalla pi^ vicina sala cinematografica,
ove necessano;
3) la sussistenza dei requisiti tecnici di cui all'articolo
3, comma 1, con indicazione dei tipi e modelli previsti;
4) il numero degli abitanti ed il numero dei posti,
presenti nella regione, nonchè il numero dei
residenti del comune nel quale si intende ubicare l'insediamento
e dei comuni limitrofi ed il numero dei posti, distinguendo
quelli compresi in complessi multisala, esistenti nel
medesimo territorio;
c) nei casi di cui all'articolo 3, comma 3, atto con
sottoscrizione autenticata nelle forme di legge, con
il quale l'interessato si obbliga al rispetto delle
condizioni ivi previste;
d) nei casi di cui all'articolo 3, comma 4, dichiarazione
di chiusura di altra sala, con indicazione del numero
dei posti cessati dall'esercizio.
3. La istanza, con la documentazione allegata, è
sottoposta, rispettando l'ordine cronologico di ricezione,
al parere della commissione apertura sale cinematografiche,
prevista dall'articolo 52 della legge 4 novembre 1965,
n. 1213, che si pronunzia entro quarantacinque giorni,
trascorsi i quali si prescinde dal parere.
4. I1 provvedimento di autorizzazione è adottato
dal capo del Dipartimento dello spettacolo entro venti
giorni dal termine di cui al comma 3.
5. Le modifiche della titolarità della gestione della
sala autorizzata, ed ogni altra variazione interessante
l'autorizzazione, sono comunicate al Dipartimento dello
spettacolo per le annotazioni e l'aggiornamento dei
propri atti.
6. Con provvedimento del capo del Dipartimento dello
spettacolo, l'efficacia dell'autorizzazione può
essere sospesa, ove venga rappresentata la mancanza
di alcuno dei requisiti, dei presupposti o delle condizioni
necessarie per l'ottenimento del provvedimento, al fine
di svolgere i conseguenti accertamenti.
Art. 6.
Efficacia dell'autorizzazione
1. L'autorizzazione di cui all'articolo 1 cessa di avere
efficacia nel caso in cui i lavori non abbiano inizio
entro il termine di tre mesi dalla data di ricezione
del provvedimento da parte degli interessati, e non
siano conclusi entro diciotto mesi decorrenti dalla
medesima data.
2. Gli interessati, prima della scadenza del termine
di inizio dei lavori possono richiedere una proroga,
di durata non superiore a tre mesi, mediante l'esibizione
di documenti comprovanti l'impossibilità dell'inizio
dei lavori per ragioni tecniche o cause di forza maggiore.
Non è ammessa proroga nei casi in cui l'inizio
dei lavori sia impedito dalla mancanza di autorizzazioni
o altri atti amministrativi di assenso, comunque denominati.
3. Nei medesimi casi di cui al comma 2, potranno essere
concesse proroghe per l'ultimazione dei lavori, qualora
richieste prima della scadenza del termine, per il
periodo massimo di ulteriori diciotto mesi, decorrenti
dall'adozione dell'atto di proroga.
Art. 7.
Decadenze
1. I1 titolare di autorizzazione ha l'obbligo di comunicare
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
dello spettacolo, ed al comune ogni periodo di sospensione
della attività superiore a sei mesi, specificandone
il motivo. A pena di decadenza della autorizzazione,
la comunicazione deve essere inviata a mezzo lettera
raccomandata con awiso di ricevimento, o direttamente
presentata, non oltre i trenta giorni successivi alla
sospensione dell'attività.
2. La inattività della sala cinematografica autorizzata,
prolungata per un periodo superiore ad un anno, comporta
la decadenza della relativa autorizzazione. La decadenza
è dichiarata, anche su istanza di terzi, dal capo
del Dipartimento dello spettacolo della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, sentita la commissione
apertura sale cinematografiche, ed è comunicata
al comune.
Art. 8.
Disposizioni transitorie e finali
1. I decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri
8 settembre 1994 recante: "Determinazione dei criteri
per la concessione della autorizzazione all'apertura
di sale cinematografiche", pubblicato nella Gazzetta
Uff iciale n. 282 del 2 dicembre 1994, e 13 maggio 1996,
di modifica del precedente, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 148 del 26 giugno 1996, sono abrogati.
2. Per i procedimenti di autorizzazione, iniziati prima
del 29 gennaio 1998, relativi a complessi con capienza
superiore a 1.300 posti, per i quali vi sia stato,
entro la predetta data, il rilascio del parere preliminare,
già previsto dai decreti indicati al comma 1, l'autorizzazione
può essere rilasciata sulla base della previgente
disciplina, salvo il rispetto della riserva dei posti
di cui all'articolo 3, comma 3, ed a condizione che
il relativo procedimento si completi entro il 31 marzo
1999.