| DECRETO PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI 6 AGOSTO 1998
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| INTEGRAZIONE DEGLI INDIRIZZI ATTUATIVI E MODIFICAZIONI
AL PIANO DEGLI INTERVENTI DI INTERESSE NAZIONALE RELATIVI
A PERCORSI GIUBILARI E PELLEGRINAGGI IN LOCALITA' AL
DI FUORI DEL LAZIO DI CUI ALLA LEGGE 7 AGOSTO 1997,
N. 270 |
(G.U. del 28 ottobre 1998, n.252)
1. Costituisce titolo necessario e sufficiente per comprovare
la disponibilità del bene oggetto del concesso finanziamento,
la titolarità del diritto di proprietà o di altro
diritto reale sul bene stesso, così come qualsiasi
altro atto negoziale, registrato e trascritto, che
consenta l'utilizzazione giuridica del bene da parte
del soggetto beneficiario, compatibile con il pieno
perseguimento sia in termini temporali che fattuali,
delle finalità giubilari e post giubilari indicate
nelle domande di ammissione al finanziamento.
2. L'Ufficio di Roma Capitale e Grandi eventi è
incaricato di contestare ai soggetti interessati le
carenze documentali in ordine alla piena titolarità
e disponibilità dei beni relativi ad interventi inclusi
nel piano, nonchè alla disponibilità e finalizzazione
della quota del relativo cofinanziamento, al fine di
acquisire ogni elemento utile per le determinazioni
della Commissione.
3. Sono approvate le rinunce e le riduzioni degli stanziamenti
richieste da alcuni beneficiari per un importo complessivo
pari a L. 7.108.000.000, i cambi titolo, le integrazioni
delle quote di cofinanziamento, le modifiche prive
di rilevanza finanziaria o conseguenti ad errori materiali,
le aggregazioni e disaggregazioni richieste dai soggetti
beneficiari, secondo quanto indicato all'allegato A,
che fa parte integrante della presente deliberazione.
4. Non è accolta la richiesta di disaggregazione
dell'intervento n. 6960 proposto dalla Provincia per
le Marche dei Frati Minori.
5. Sono approvate le sostituzioni degli interventi indicati
nell'allegato B, a parità di oneri a carico della
legge n. 270/1997, in quanto afferiscono allo stesso
soggetto e sono omogenei per localizzazione, finalità
e valutazioni istruttorie.
6. Sono inseriti nel piano, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 1, comma 6, della legge n. 270/1997, gli
interventi proposti dai soggetti privati di cui all'allegato
C.
7. Si sospende ogni determinazione in ordine alla richiesta
dell'ENIT di dimensionare diversamente sotto il profilo
finanziario gli interventi ad esso affidati, in attesa
della valutazioni istruttorie del gruppo di lavoro istituito
con decreto ministeriale n. 161/RC del 2 giugno 1998.