| DECRETO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 GIUGNO 1998 |
| NORMATIVA DI RIFERIMENTO DEGLI INDIRIZZI PER L'ATTUAZIONE FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI DI INTERESSE NAZIONALE RELATIVI A PERCORSI GIUBILARI E PELLEGRINAGGI IN LOCALITA' AL DI FUORI DEL LAZIO, DI CUI ALLA LEGGE 7 AGOSTO 1997, N.270 |
(G.U. 27 luglio 1998 n.171)
1. Sono approvati gli indirizzi attuativi cui agli allegati
A e B che formano parte integrante del presente decreto.
2. L'uffcio per Roma Capitale e Grandi eventi è
incaricato di impartire adeguata informativa ai soggetti
attuatori per una sollecita attuazione degli interventi
in ordine all'utilizzo di istituti acceleratori.
3. L'intervento incluso nel Piano, approvato con decreto
ministeriale 21 aprile 1998 e rubricato con il numero
di protocollo 5042, va riferito al comune di Bobbio,
in provincia di Piacenza.
4. incluso nel piano di cui alla legge n. 270/1997,
nel sistema A4 - via Romea, il seguente intervento:
prot. n.: 6230
codice: AC-14-EF-M
provincia: Forlì
comune di localizzazione: Cesena
titolo: "Realizzazione di una struttura per la ristorazione"
soggetto beneficiario: Monastero S. Maria del Monte
utilizzo post-giubilare: servizio di ristorazione
costo stimato: L. 1.536 milioni
finanziamento attribuito: L. 1.536 milioni
altre fonti finanziarie:
terrnini di perfezionamento degli adempimenti amministrativi:
30 luglio 1998
termini di piena funzionalità delle opere: 31 ottobre
1999.
ALLEGATO A
INDIRIZZI PER L'ATTUAZIONE FINANZARIA DEL PIANO DEGLI
INTERVENTI DI INTERESSE NAZIONALE RELATIVI A PERCORSI
GIUBILARI E PELLEGRINAGGI IN LOCALITA' AL DI FUORI DEL
LAZIO.Gli interventi ricompresi nel Piano sono attuati direttamente
dagli stessi soggetti beneficiari del finanziamento,
ovvero dai Provveditorati regionali alle OO.PP., territorialmente
competenti, ai quali sia stato conferito l'incarico
di stazione appaltante, ai sensi dell'art. 4 comma
1, della legge n. 270/1997 ovvero che operino ai sensi
delI'art. 58 della legge 20 maggio 1985, n. 222. Sono
fatte salve le competenze delle soprintendenze per
i Beni ambientali e architettonici territorialmente
competenti per la realizzazione degli interventi su
beni vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939,
n. 1089.
1. L'ufficio per Roma Capitale e Grandi eventi provvede
alle erogazioni ai soggetti beneficiari delle risorse
finanziarie assegnate dal Piano, nel rispetto delle
indicazioni di spesa riportate dai beneficiari nel
modello A di cui alla lettera del 30 aprile 1998 e
nei limiti delle risorse finanziarie ex lege n. 270/1997
indicate nel Piano.
2. Il soggetto beneficiario del finanziamento provvede
a tenere una evidenza contabile distinta di tutte le
voci di entrata e di spesa relative all'intervento,
in modo da facilitare la vigilanza sull'attuazione
del Piano.
3. Possono gravare sul finanziamento disponibile gli
oneri di natura tecnica progettazioni, rilievi, studi,
indagini, spese di indizione gara) sostenuti e documentati
dal soggetto beneficiario solo per gli interventi interamente
finanziati a valere sui fondi di cui alla legge n.
270/1997. A tal fine, I'ufficio per Roma Capitale e
Grandi eventi assume l'impegno di spesa pari al 10%
dello stanziamento assegnato ex lege n. 270/1997, entro
trenta giorni dalla richiesta motivata dei soggetto
beneficiario ed eroga la corrispondente somma che,
qualora ecceda le effettiva necessità è utilizzata,
previa comunicazione all'ufficio per Roma Capitale
e Grandi eventi, per l'avvio della realizzazione dell'intervento.
In caso di cofinanziamento, detti oneri gravano, sino
a concorrenza sulla quota di cofinanziamento e l'eventuale
importo eccedente grava sul finanziamento di cui alla
legge n. 270/1997 ed è erogato con le modalità
sopraindicate. In caso di non immediata esigibilità
della quota di cofinanziamento, su richiesta motivata
del soggetto beneficiario, l'ufficio per Roma Capitale
e Grandi eventi impegna ed eroga l'intera quota del
10% dello stanziamento assegnato e recupera detto importo
all'atto della successiva erogazione secondo le modalità
di cui ai punti 7 e 8.
4. Qualora la progettazione sia redatta dagli uffici
tecnici delle amministrazioni pubbliche beneficiarie
il contributo non puó eccedere 11% del costo
stimato dell'intervento. Resta ferma l'erogazione delle
occorrenze finanziarie per gli studi e le indagini
preliminari e specialistiche previste dal comma 2_bis
dell'art. 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109,
così come modificata dalla legge 2 giugno 1995,
n. 216.
5. Le somme per l'acquisizione di aree o immobili sono
impegnate per l'intero importo previsto in progetto
a seguito della certificazione attestante l'avvenuta
approvazione dei progetto da parte del soggetto beneficiario
e non sono computate ai fini della quantificazione
degli oneri di progettazione e di collaudo, ed erogate
sulla base della documentazione attestante l'avvenuto
trasferimento della proprietà.
6. Sono consentite traslazioni di risorse tra le voci
corrispondenti a opere civili, opere impiantistiche,
arredi, attrezzature e altre voci nei limiti del 5%
di ogni singola voce, nel rispetto del totale complessivo
dichiarato, qualora non comportino modifiche sostanziali
all'intervento finanziato.
7. Per la realizzazione di ciascun intervento, l'ufficio
per Roma Capitale e Grandi eventi assume il relativo
impegno di spesa, al netto delle somme eventualmente
già impegnate e di quelle indicate nel Piano
a titolo di cofinanziamento, a favore del soggetto
beneficiario entro trenta giorni dalla ricezione della
certificazione, sottoscritta dal legale rappresentante
o da un suo delegato, circa l'intervenuta aggiudicazione
della gara di appalto. La quantificazione dell'impegno
è computata sulla base del quadro tecnico-economico
riformulato a seguito dell'intervenuto ribasso d'asta.
Gli importi dichiarati quale cofinanziamento non possono
essere ridotti per effetto dei ribassi d'asta.
8. L'ufficio provvede all'erogazione al soggetto beneficiario
del 50% dell'importo impegnato, entro trenta giorni
dalla ricezione della richiesta, sottoscritta dal legale
rappresentante o da un suo delegato e corredata dal
relativo verbale di consegna dei lavori, ancorchè
sotto riserva di legge, sottoscritto dall'impresa,
al netto di quanto eventualmente già erogato ai sensi
del punto 3 ovvero sulla base della certificazione
dell'intervenuta stipulazione del contratto che deve
comunque essere trasmesso ad avvenuta registrazione.
9. L'erogazione dei contributi previsti in anticipazione
sui costi di realizzazione dell'intervento è altresì
subordinata alla presentazione di autocertificazione
mediante la quale il beneficiario dichiara di aver
rispettato le disposizioni di legge vigenti in materia
di progettazione ed appalto ed alla sostanziale corrispondenza
del progetto alle caratteristiche qualitative e quantitative
riportate dal beneficiario sul modello MM come eventualmente
riprecisate nel modello A. Il progetto definitivo,
corredato delle prescritte autorizzazioni e pareri,
ovvero del verbale conclusivo della conferenza di servizi,
deve essere inviato all'ufficio per Roma capitale e
Grandi eventi.
10. Sulla base della certificazione del legale rappresentante
del soggetto beneficiario o un suo delegato, idoneamente
documentata dell'avvenuta utilizzazione dell'80% dell'importo
erogato ai sensi dei punto 8, I'ufficio per Roma capitale
e Grandi eventi provvede all'erogazione di una ulteriore
somma sino alla concorrenza del 90% delI'importo impegnato.
11. La somma residua è erogata su richiesta documentata
cornprovante l'avvenuta effettiva utilizzazione delle
somme trasferite e della certificazione del collaudo
ovvero di regolare esecuzione. Qualora le spese effettivamente
sostenute per la realizzazione dell'intervento siano
inferiori all'importo complessivo delle somme erogate
al soggetto beneficiario, I'importo differenziale viene
versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere
successivamente riassegnato al pertinente capitolo
dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio
dei Ministri ai fini dell'utilizzazione per le finalità
della legge
12. Qualora l'intervento consista nella fornitura di
beni o prestazione di servizi, l'ufficio per Roma capitale
e Grandi eventi, sulla base della certificazione, da
parte del soggetto beneficiario, dell'intervenuta stipulazione
del contratto, provvede, a richiesta del soggetto beneficiario
medesimo, all'assunzione dell'impegno di spesa e alla
contestuale erogazione di un acconto del 50% dell'impegno
assunto. Per gli interventi consistenti in prestazione
di servizi, le successive erogazioni sono effettuate
con le modalità di cui ai punti 8 e 10. Per gli interventi
consistenti in fornitura di beni, le successive erogazioni
sono effettuate, sempre su richiesta del soggetto beneficiario,
in conformità alle clausole contrattuali da definirsi
tenendo conto delle modalità di erogazione sopra indicate.
Ciascuna erogazione è comunque subordinata alla
certificazione, da parte del soggetto beneficiario
della conformità della prestazione resa alle previsioni
contrattuali. Resta fermo l'obbligo della trasmissione
del contratto ad avvenuta stipulazione.
13. Agli interventi che prevedono prestazioni miste
(lavori e servizi, lavori e forniture, servizi e forniture)
si applicano le procedure attinenti il settore principale,
individuato sulla base del principio della prevalenza,
con riferimento al valore, e sulla base del principio
della accessorietà, con riferimento all'oggetto principale
dell'appalto. Per l'affidamento degli appalti di forniture
e di servizi di importo superiore alla soglia comunitaria
(200.000 ECU, pari a L. 394.466.583) si applicano rispettivamente
le procedure di cui al decreto legislativo 24 luglio
1992, n. 358 e al decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 157.
14. Le economie dovute a ribassi d'asta sono utilizate
dalla commissione per le eventuali modifiche ed integrazioni
del Piano.
15. Le somme relative ai programmi di valorizzazione
delle risorse umane sono impegnate e trasferite nei
termini previsti dal punto 12 e successivi su richiesta
del soggetto beneficiario ad intervenuta presentazione
dei programmi stessi debitamente approvati dalI'organo
competente.
16. Ai fini della definizione delle clausole contrattuali,
i soggetti beneficiari si conformano alle modalità
previste dai presenti criteri.
17. La documentazione contabile relativa alle spese
per l'intervento è custodita dal soggetto beneficiario
per un periodo di dieci anni a decorrere dall'ultimo
pagamento relativo all'intervento.
18. Qualora l'attuazione di un intervento risulti non
conforme alle previsioni del Piano, I'ufficio per Roma
Capitale e Grandi eventi ne dà comunicazione al Presidente
della Commissione sopracitata per le conseguenti determinazioni.
ALLEGATO B
NORMATIVA Dl RIFERIMENTO PER L'ATTUAZIQNE DEGLI INTERVENTI
INCLUSI NEL PIANO DEL GIUBILEO FUORI LAZIO.
Agli interventi giubilari finanziati dalla legge n.
270/1997 ed attinenti lavori pubblici come definiti
dall'art. 2, comma 1, della legge n. 109/1994, si applicano
le disposizioni della legge n. 109/1994, e successive
modificazioni ed integrazioni, previste per i diversi
soggetti, in rapporto alla loro natura giuridica.
1. Laddove soggetti beneficiari dei finanziamenti siano
Enti ecclesiastici, civilmente riconosciuti, in considerazione
della loro particolare natura non pienamente assimilabile
nè alla categoria dei soggetti pubblici nè
a quella dei soggetti privati e che la legge n. 270/1997
ha collocato a latere delle pubbliche Amministrazioni
(art. 1, comma 4, lettera a) - prevedendo, a differenza
che per i soggetti privati, la loro legittimazione
ad ottenere un'assegnazione finanziaria si ritiene
che, ai fini dell'applicazione della legge n. 109/1994,
questi possano essere assimilali ai soggetti di cui
all'art 2, comma 2 lettera c) della richiamata legge.
L'ascrivibiIità a tale categoria, anche in ordine
all'ambito oggettivo individuato dal richiamato articolo,
comporta - semprechè l'importo dei lavori sia superiore
a 1 milione di ECU, pari oggi a L. 1.972.322.000, e
che abbiano ottenuto un finanziamento ex lege n. 270/1997
superiore al 50% del costo totale - I'applicazione
delle disposizioni normative della legge n. 109/1994
limitatamente agli articoli:
4 (Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici)
8 (Qualificazione)
9 (Norme in materia di partecipazione alle gare)
10 (Soggetti ammessi alle gare)
19 (Sistemi di realizzazione dei lavori pubblici)
20 (Procedure di scelta del contraente)
21 (Criteri di aggiudicazione _ Commissioni giudicatrici)
22 (Accesso alle informazioni)
23 (Licitazione privata)
24 (Trattativa privata)
27 (Direzione dei lavori)
28 (Collaudi e vigilanza)
29 (Pubblicità)
34 (Subappalto).
In sostanza, I'ascrivibilità alla detta categoria di
soggetti consente di poter individuare in via fiduciaria
il soggetto progettista e di non dover sottoporre al
Consiglio Superiore dei lavori pubblici, ovvero al
Comitato tecnico amministrativo territorialmente competente,
il progetto definitivo per il preventivo parere, ferma
restando la necessità di espletare una procedura ad
evidenza pubblica per l'individuazione del soggetto
esecutore.
Per gli interventi il cui importo dei lavori sia inferiore
a L. 1.972.322.000, le procedure di andamento possono
essere fiduciarie. Si suggerisce, comunque, agli Enti
ecclesiastici di acquisire almeno 15 offerte e, all'atto
della ultimazione dei lavori, il certificato di collaudo
o quello di regolare esecuzione.
Le procedure sopraindicate non si applicano alle fattispecie
per le quali, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della
legge n. 270/1997, le modalità di attuazione sono
rimesse allo scambio di note tra la Santa Sede e Io
Stato italiano.
2. Qualora soggetti beneficiari del finanziamento ex
lege n. 270/1997 siano Amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, enti pubblici anche
economici, enti od Amministrazioni locali, loro associazioni
e consorzi ovvero i soggetti di cui all'art. 2, comma
2, lettera a) della legge n. 109/1994, questi sono
tenuti ad applicare tutte le disposizioni normative
della legge n. 109, con esclusione di quelle che fanno
espresso rinvio al regolamento.
3. Qualora soggetto beneficiario del finanziamento ex
lege n. 270/1997 sia il Ministero dei beni culturali,
ovvero le sue articolazioni periferiche, per la realizzazione
dei lavori relativi a beni culturali trovano applicazione
le disposizioni derogatorie previste dall'art. 38 della
legge n. 109/1994, e successive modificazioni.
4. Le medesime disposizioni di cui al punto 2 si applicano
anche agli interventi localizzati nel territorio delle
regioni a statuto speciale e nelle provincie autonome
di Trento e Bolzano. A tale ultima conclusione si perviene
per l'assorbente considerazione che gli interventi
di che trattasi non appartengono alla categoria delle
opere di "competenza e/o di interesse regionale".
I principali e significativi indici rivelatori di
tale qualificazione giuridica sono espressamente rinvenibili
nella stessa legge n. 270 citata che, gia nel titolo,
definisce gli interventi stessi "di interesse nazionale"
reiterando la stessa espressione nel primo comma dell'art.
1. Inoltre, l'intera procedura delineata dalla legge
è andata esclusivamente ad organi dell'Amministrazione
statale (Presidenza del Consiglio dei Ministri Ufficio
per Roma Capitale e Grandi eventi, Commissione nazionale
e Presidente del Consiglio dei Ministri), i quali sorio
chiamati in particolare, a svolgere l'istruttoria,
a predisporre ed apprqvare i Piano degli interventi,
a finanziare gli stessi con stanziamenti iscritti su
capitoli del bilancio statale ed a vigilarne l'esecuzione,
a mezzo monitoraggio. Ció induce, quindi, a
ritenere che. per la loro realizzazione, anche ncile
regioni a statuto speciale e nelle provincie autonome
di Trento e Bolzano, debba applicarsi la legge n. 109/1994
alle condizioni e nei limiti ivi previsti per i diversi
soggetti, trattandosi di opere che, lo si ribadisce,
per espressa qualificazione di legge, perseguono
interessi che trascendono l'ambito regionale, essendo
finalizzati al raggiungimento di finalità nazionali.
5. Per l`attuazione degli interventl inclusi nel Piano
localizzati nel territorio delle regioni Marche ed
Umbria, relativi a beni culturali che siano stati danneggiati
dalla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997,
si applicano le procedure acceleratorie e derogatorie
individuate dall'art. 14 del decreto-legge 30 gennaio
1998, n. 6, convertito dalla legge 30 marzo 1998, n.
61, al fine di garantire il necessario cootdinamento,
sul piano operativo, tra i predetti interventi quelli
di ripristino e riduzione delle carenze strutturali
finanziati dalla protezione civile.
Ai fini della pubblicità degli appalti di lavori, sono
applicabili, ai sensi dell'art. 3, commi 3 e 5, del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
55/1991, i termini di urgenza che, come noto, sono
diversi in funzione sia dell'importo dei lavori, se
sopra o sotto la soglia comunitaria, che della procedura
scelta per l'individuazione del soggetto esecutore,
se asta pubblica o licitazione privata.
In particolare, per gli interventi di importo superiore
a 5 milioni di ECU, pari a L. 9.861.664.583, il termine
per la ricezione delle domande di invito alla licitazione
privata passa da 37 ad un minimo di 15 giorni e quello
per la ricezione delle offerte da 40 ad un minimo di
10 giorni, mentre per gli interventi di importo inferiore
a L. 9.861.664.583, il termine per la ricezione delle
domande passa da 19 a 8 giorni e quello per la ricezione
delle offerte da 20 a 5 giorni.
Per quanto riguarda il pubblico incanto non è,
invece, consentito il ricorso all`istituto dell'urgenza,
pertanto, per gli interventi di importo superiore a
L. 9.861.664.583, il termine resta fissato in almeno
52 giorni e per quelli di importo inferiore, il termine
resta fissato in almeno 26 giorni.
In ogni caso è opportuno avere l`avvertenza di
precisare nei bando di gara che il ricorso alle procedure
di urgenza trova motivazione nel termine di ultimazione
dei lavori e piena funzionalità dell'opera fissati
dall`art. 1, comma 4, lettera d) della legge numero
270il997, al 31 ottobre 1999.
Agli interventi giubilari, finanziati dalla Iegge n.
270, che prevedono prestazioni miste (lavori e servizi
lavori e forniture, servizi e forniture), si applicano
le procedure attinenti il settore principale individuato
sulla base del principio della prevalenza, con riferimento
al valore e del principio della accessorietà, con riferimento
alla funzione svolta dalle singole prestazioni nell'ambito
dell'appalto. Per l'affidamento degli appalti di forniture
e di servizi di importo superiore alla soglia comunitaria
(200.000 ECU, pari a L. 394.466.583) si applicano rispettivamente
le procedure di cui al decreto legislativo 24 luglio
1992' n. 358 e al decreto legislativo 17 marzo 195,
n. 157.
Per l`andamento degli appalti di forniture di importo
inferiore alla soglia comunitaria, si applicano le
disposizioni previste dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 573/1994, che rinviano per quanto attiene
alla fissazione dei termini di ricezione delle offerte
per il pubblico incanto ed a quelli per la ricezione
delle domande di invito e delle offerte per la licitazione
privata, a quanto stabilito dal decreto legislativo
n. 358/1992.