Architetti Firenze e Prato: Normativa
Ordine degli Architetti di
Firenze e Prato

Commissione Normativa
in collaborazione con


(G.U. 27 luglio 1998 n.171)

1. Sono approvati gli indirizzi attuativi cui agli allegati A e B che formano parte integrante del presente decreto.
2. L'uffcio per Roma Capitale e Grandi eventi è incaricato di impartire adeguata informativa ai soggetti attuatori per una sollecita attuazione degli interventi in ordine all'utilizzo di istituti acceleratori.
3. L'intervento incluso nel Piano, approvato con decreto ministeriale 21 aprile 1998 e rubricato con il numero di protocollo 5042, va riferito al comune di Bobbio, in provincia di Piacenza.
4. incluso nel piano di cui alla legge n. 270/1997, nel sistema A4 - via Romea, il seguente intervento:
prot. n.: 6230
codice: AC-14-EF-M
provincia: Forlì
comune di localizzazione: Cesena
titolo: "Realizzazione di una struttura per la ristorazione"
soggetto beneficiario: Monastero S. Maria del Monte
utilizzo post-giubilare: servizio di ristorazione
costo stimato: L. 1.536 milioni
finanziamento attribuito: L. 1.536 milioni
altre fonti finanziarie:
terrnini di perfezionamento degli adempimenti amministrativi: 30 luglio 1998
termini di piena funzionalità delle opere: 31 ottobre 1999.

ALLEGATO A

INDIRIZZI PER L'ATTUAZIONE FINANZARIA DEL PIANO DEGLI INTERVENTI DI INTERESSE NAZIONALE RELATIVI A PERCORSI GIUBILARI E PELLEGRINAGGI IN LOCALITA' AL DI FUORI DEL LAZIO.

Gli interventi ricompresi nel Piano sono attuati direttamente dagli stessi soggetti beneficiari del finanziamento, ovvero dai Provveditorati regionali alle OO.PP., territorialmente competenti, ai quali sia stato conferito l'incarico di stazione appaltante, ai sensi dell'art. 4 comma 1, della legge n. 270/1997 ovvero che operino ai sensi delI'art. 58 della legge 20 maggio 1985, n. 222. Sono fatte salve le competenze delle soprintendenze per i Beni ambientali e architettonici territorialmente competenti per la realizzazione degli interventi su beni vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089.
1. L'ufficio per Roma Capitale e Grandi eventi provvede alle erogazioni ai soggetti beneficiari delle risorse finanziarie assegnate dal Piano, nel rispetto delle indicazioni di spesa riportate dai beneficiari nel modello A di cui alla lettera del 30 aprile 1998 e nei limiti delle risorse finanziarie ex lege n. 270/1997 indicate nel Piano.
2. Il soggetto beneficiario del finanziamento provvede a tenere una evidenza contabile distinta di tutte le voci di entrata e di spesa relative all'intervento, in modo da facilitare la vigilanza sull'attuazione del Piano.
3. Possono gravare sul finanziamento disponibile gli oneri di natura tecnica progettazioni, rilievi, studi, indagini, spese di indizione gara) sostenuti e documentati dal soggetto beneficiario solo per gli interventi interamente finanziati a valere sui fondi di cui alla legge n. 270/1997. A tal fine, I'ufficio per Roma Capitale e Grandi eventi assume l'impegno di spesa pari al 10% dello stanziamento assegnato ex lege n. 270/1997, entro trenta giorni dalla richiesta motivata dei soggetto beneficiario ed eroga la corrispondente somma che, qualora ecceda le effettiva necessità è utilizzata, previa comunicazione all'ufficio per Roma Capitale e Grandi eventi, per l'avvio della realizzazione dell'intervento. In caso di cofinanziamento, detti oneri gravano, sino a concorrenza sulla quota di cofinanziamento e l'eventuale importo eccedente grava sul finanziamento di cui alla legge n. 270/1997 ed è erogato con le modalità sopraindicate. In caso di non immediata esigibilità della quota di cofinanziamento, su richiesta motivata del soggetto beneficiario, l'ufficio per Roma Capitale e Grandi eventi impegna ed eroga l'intera quota del 10% dello stanziamento assegnato e recupera detto importo all'atto della successiva erogazione secondo le modalità di cui ai punti 7 e 8.
4. Qualora la progettazione sia redatta dagli uffici tecnici delle amministrazioni pubbliche beneficiarie il contributo non puó eccedere 11% del costo stimato dell'intervento. Resta ferma l'erogazione delle occorrenze finanziarie per gli studi e le indagini preliminari e specialistiche previste dal comma 2_bis dell'art. 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, così come modificata dalla legge 2 giugno 1995, n. 216.
5. Le somme per l'acquisizione di aree o immobili sono impegnate per l'intero importo previsto in progetto a seguito della certificazione attestante l'avvenuta approvazione dei progetto da parte del soggetto beneficiario e non sono computate ai fini della quantificazione degli oneri di progettazione e di collaudo, ed erogate sulla base della documentazione attestante l'avvenuto trasferimento della proprietà.
6. Sono consentite traslazioni di risorse tra le voci corrispondenti a opere civili, opere impiantistiche, arredi, attrezzature e altre voci nei limiti del 5% di ogni singola voce, nel rispetto del totale complessivo dichiarato, qualora non comportino modifiche sostanziali all'intervento finanziato.
7. Per la realizzazione di ciascun intervento, l'ufficio per Roma Capitale e Grandi eventi assume il relativo impegno di spesa, al netto delle somme eventualmente già impegnate e di quelle indicate nel Piano a titolo di cofinanziamento, a favore del soggetto beneficiario entro trenta giorni dalla ricezione della certificazione, sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo delegato, circa l'intervenuta aggiudicazione della gara di appalto. La quantificazione dell'impegno è computata sulla base del quadro tecnico-economico riformulato a seguito dell'intervenuto ribasso d'asta. Gli importi dichiarati quale cofinanziamento non possono essere ridotti per effetto dei ribassi d'asta.
8. L'ufficio provvede all'erogazione al soggetto beneficiario del 50% dell'importo impegnato, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo delegato e corredata dal relativo verbale di consegna dei lavori, ancorchè sotto riserva di legge, sottoscritto dall'impresa, al netto di quanto eventualmente già erogato ai sensi del punto 3 ovvero sulla base della certificazione dell'intervenuta stipulazione del contratto che deve comunque essere trasmesso ad avvenuta registrazione.
9. L'erogazione dei contributi previsti in anticipazione sui costi di realizzazione dell'intervento è altresì subordinata alla presentazione di autocertificazione mediante la quale il beneficiario dichiara di aver rispettato le disposizioni di legge vigenti in materia di progettazione ed appalto ed alla sostanziale corrispondenza del progetto alle caratteristiche qualitative e quantitative riportate dal beneficiario sul modello MM come eventualmente riprecisate nel modello A. Il progetto definitivo, corredato delle prescritte autorizzazioni e pareri, ovvero del verbale conclusivo della conferenza di servizi, deve essere inviato all'ufficio per Roma capitale e Grandi eventi.
10. Sulla base della certificazione del legale rappresentante del soggetto beneficiario o un suo delegato, idoneamente documentata dell'avvenuta utilizzazione dell'80% dell'importo erogato ai sensi dei punto 8, I'ufficio per Roma capitale e Grandi eventi provvede all'erogazione di una ulteriore somma sino alla concorrenza del 90% delI'importo impegnato.
11. La somma residua è erogata su richiesta documentata cornprovante l'avvenuta effettiva utilizzazione delle somme trasferite e della certificazione del collaudo ovvero di regolare esecuzione. Qualora le spese effettivamente sostenute per la realizzazione dell'intervento siano inferiori all'importo complessivo delle somme erogate al soggetto beneficiario, I'importo differenziale viene versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnato al pertinente capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai fini dell'utilizzazione per le finalità della legge
12. Qualora l'intervento consista nella fornitura di beni o prestazione di servizi, l'ufficio per Roma capitale e Grandi eventi, sulla base della certificazione, da parte del soggetto beneficiario, dell'intervenuta stipulazione del contratto, provvede, a richiesta del soggetto beneficiario medesimo, all'assunzione dell'impegno di spesa e alla contestuale erogazione di un acconto del 50% dell'impegno assunto. Per gli interventi consistenti in prestazione di servizi, le successive erogazioni sono effettuate con le modalità di cui ai punti 8 e 10. Per gli interventi consistenti in fornitura di beni, le successive erogazioni sono effettuate, sempre su richiesta del soggetto beneficiario, in conformità alle clausole contrattuali da definirsi tenendo conto delle modalità di erogazione sopra indicate. Ciascuna erogazione è comunque subordinata alla certificazione, da parte del soggetto beneficiario della conformità della prestazione resa alle previsioni contrattuali. Resta fermo l'obbligo della trasmissione del contratto ad avvenuta stipulazione.
13. Agli interventi che prevedono prestazioni miste (lavori e servizi, lavori e forniture, servizi e forniture) si applicano le procedure attinenti il settore principale, individuato sulla base del principio della prevalenza, con riferimento al valore, e sulla base del principio della accessorietà, con riferimento all'oggetto principale dell'appalto. Per l'affidamento degli appalti di forniture e di servizi di importo superiore alla soglia comunitaria (200.000 ECU, pari a L. 394.466.583) si applicano rispettivamente le procedure di cui al decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358 e al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.
14. Le economie dovute a ribassi d'asta sono utilizate dalla commissione per le eventuali modifiche ed integrazioni del Piano.
15. Le somme relative ai programmi di valorizzazione delle risorse umane sono impegnate e trasferite nei termini previsti dal punto 12 e successivi su richiesta del soggetto beneficiario ad intervenuta presentazione dei programmi stessi debitamente approvati dalI'organo competente.
16. Ai fini della definizione delle clausole contrattuali, i soggetti beneficiari si conformano alle modalità previste dai presenti criteri.
17. La documentazione contabile relativa alle spese per l'intervento è custodita dal soggetto beneficiario per un periodo di dieci anni a decorrere dall'ultimo pagamento relativo all'intervento.
18. Qualora l'attuazione di un intervento risulti non conforme alle previsioni del Piano, I'ufficio per Roma Capitale e Grandi eventi ne dà comunicazione al Presidente della Commissione sopracitata per le conseguenti determinazioni.

ALLEGATO B

NORMATIVA Dl RIFERIMENTO PER L'ATTUAZIQNE DEGLI INTERVENTI INCLUSI NEL PIANO DEL GIUBILEO FUORI LAZIO.

Agli interventi giubilari finanziati dalla legge n. 270/1997 ed attinenti lavori pubblici come definiti dall'art. 2, comma 1, della legge n. 109/1994, si applicano le disposizioni della legge n. 109/1994, e successive modificazioni ed integrazioni, previste per i diversi soggetti, in rapporto alla loro natura giuridica.
1. Laddove soggetti beneficiari dei finanziamenti siano Enti ecclesiastici, civilmente riconosciuti, in considerazione della loro particolare natura non pienamente assimilabile nè alla categoria dei soggetti pubblici nè a quella dei soggetti privati e che la legge n. 270/1997 ha collocato a latere delle pubbliche Amministrazioni (art. 1, comma 4, lettera a) - prevedendo, a differenza che per i soggetti privati, la loro legittimazione ad ottenere un'assegnazione finanziaria si ritiene che, ai fini dell'applicazione della legge n. 109/1994, questi possano essere assimilali ai soggetti di cui all'art 2, comma 2 lettera c) della richiamata legge.
L'ascrivibiIità a tale categoria, anche in ordine all'ambito oggettivo individuato dal richiamato articolo, comporta - semprechè l'importo dei lavori sia superiore a 1 milione di ECU, pari oggi a L. 1.972.322.000, e che abbiano ottenuto un finanziamento ex lege n. 270/1997 superiore al 50% del costo totale - I'applicazione delle disposizioni normative della legge n. 109/1994 limitatamente agli articoli:
4 (Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici)
8 (Qualificazione)
9 (Norme in materia di partecipazione alle gare)
10 (Soggetti ammessi alle gare)
19 (Sistemi di realizzazione dei lavori pubblici)
20 (Procedure di scelta del contraente)
21 (Criteri di aggiudicazione _ Commissioni giudicatrici)
22 (Accesso alle informazioni)
23 (Licitazione privata)
24 (Trattativa privata)
27 (Direzione dei lavori)
28 (Collaudi e vigilanza)
29 (Pubblicità)
34 (Subappalto).
In sostanza, I'ascrivibilità alla detta categoria di soggetti consente di poter individuare in via fiduciaria il soggetto progettista e di non dover sottoporre al Consiglio Superiore dei lavori pubblici, ovvero al Comitato tecnico amministrativo territorialmente competente, il progetto definitivo per il preventivo parere, ferma restando la necessità di espletare una procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione del soggetto esecutore.
Per gli interventi il cui importo dei lavori sia inferiore a L. 1.972.322.000, le procedure di andamento possono essere fiduciarie. Si suggerisce, comunque, agli Enti ecclesiastici di acquisire almeno 15 offerte e, all'atto della ultimazione dei lavori, il certificato di collaudo o quello di regolare esecuzione.
Le procedure sopraindicate non si applicano alle fattispecie per le quali, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge n. 270/1997, le modalità di attuazione sono rimesse allo scambio di note tra la Santa Sede e Io Stato italiano.
2. Qualora soggetti beneficiari del finanziamento ex lege n. 270/1997 siano Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, enti pubblici anche economici, enti od Amministrazioni locali, loro associazioni e consorzi ovvero i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera a) della legge n. 109/1994, questi sono tenuti ad applicare tutte le disposizioni normative della legge n. 109, con esclusione di quelle che fanno espresso rinvio al regolamento.
3. Qualora soggetto beneficiario del finanziamento ex lege n. 270/1997 sia il Ministero dei beni culturali, ovvero le sue articolazioni periferiche, per la realizzazione dei lavori relativi a beni culturali trovano applicazione le disposizioni derogatorie previste dall'art. 38 della legge n. 109/1994, e successive modificazioni.
4. Le medesime disposizioni di cui al punto 2 si applicano anche agli interventi localizzati nel territorio delle regioni a statuto speciale e nelle provincie autonome di Trento e Bolzano. A tale ultima conclusione si perviene per l'assorbente considerazione che gli interventi di che trattasi non appartengono alla categoria delle opere di "competenza e/o di interesse regionale". I principali e significativi indici rivelatori di tale qualificazione giuridica sono espressamente rinvenibili nella stessa legge n. 270 citata che, gia nel titolo, definisce gli interventi stessi "di interesse nazionale" reiterando la stessa espressione nel primo comma dell'art. 1. Inoltre, l'intera procedura delineata dalla legge è andata esclusivamente ad organi dell'Amministrazione statale (Presidenza del Consiglio dei Ministri Ufficio per Roma Capitale e Grandi eventi, Commissione nazionale e Presidente del Consiglio dei Ministri), i quali sorio chiamati in particolare, a svolgere l'istruttoria, a predisporre ed apprqvare i Piano degli interventi, a finanziare gli stessi con stanziamenti iscritti su capitoli del bilancio statale ed a vigilarne l'esecuzione, a mezzo monitoraggio. Ció induce, quindi, a ritenere che. per la loro realizzazione, anche ncile regioni a statuto speciale e nelle provincie autonome di Trento e Bolzano, debba applicarsi la legge n. 109/1994 alle condizioni e nei limiti ivi previsti per i diversi soggetti, trattandosi di opere che, lo si ribadisce, per espressa qualificazione di legge, perseguono interessi che trascendono l'ambito regionale, essendo finalizzati al raggiungimento di finalità nazionali.
5. Per l`attuazione degli interventl inclusi nel Piano localizzati nel territorio delle regioni Marche ed Umbria, relativi a beni culturali che siano stati danneggiati dalla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997, si applicano le procedure acceleratorie e derogatorie individuate dall'art. 14 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, al fine di garantire il necessario cootdinamento, sul piano operativo, tra i predetti interventi quelli di ripristino e riduzione delle carenze strutturali finanziati dalla protezione civile.
Ai fini della pubblicità degli appalti di lavori, sono applicabili, ai sensi dell'art. 3, commi 3 e 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 55/1991, i termini di urgenza che, come noto, sono diversi in funzione sia dell'importo dei lavori, se sopra o sotto la soglia comunitaria, che della procedura scelta per l'individuazione del soggetto esecutore, se asta pubblica o licitazione privata.
In particolare, per gli interventi di importo superiore a 5 milioni di ECU, pari a L. 9.861.664.583, il termine per la ricezione delle domande di invito alla licitazione privata passa da 37 ad un minimo di 15 giorni e quello per la ricezione delle offerte da 40 ad un minimo di 10 giorni, mentre per gli interventi di importo inferiore a L. 9.861.664.583, il termine per la ricezione delle domande passa da 19 a 8 giorni e quello per la ricezione delle offerte da 20 a 5 giorni.
Per quanto riguarda il pubblico incanto non è, invece, consentito il ricorso all`istituto dell'urgenza, pertanto, per gli interventi di importo superiore a L. 9.861.664.583, il termine resta fissato in almeno 52 giorni e per quelli di importo inferiore, il termine resta fissato in almeno 26 giorni.
In ogni caso è opportuno avere l`avvertenza di precisare nei bando di gara che il ricorso alle procedure di urgenza trova motivazione nel termine di ultimazione dei lavori e piena funzionalità dell'opera fissati dall`art. 1, comma 4, lettera d) della legge numero 270il997, al 31 ottobre 1999.
Agli interventi giubilari, finanziati dalla Iegge n. 270, che prevedono prestazioni miste (lavori e servizi lavori e forniture, servizi e forniture), si applicano le procedure attinenti il settore principale individuato sulla base del principio della prevalenza, con riferimento al valore e del principio della accessorietà, con riferimento alla funzione svolta dalle singole prestazioni nell'ambito dell'appalto. Per l'affidamento degli appalti di forniture e di servizi di importo superiore alla soglia comunitaria (200.000 ECU, pari a L. 394.466.583) si applicano rispettivamente le procedure di cui al decreto legislativo 24 luglio 1992' n. 358 e al decreto legislativo 17 marzo 195, n. 157.
Per l`andamento degli appalti di forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, si applicano le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 573/1994, che rinviano per quanto attiene alla fissazione dei termini di ricezione delle offerte per il pubblico incanto ed a quelli per la ricezione delle domande di invito e delle offerte per la licitazione privata, a quanto stabilito dal decreto legislativo n. 358/1992.

DECRETO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 GIUGNO 1998
NORMATIVA DI RIFERIMENTO DEGLI INDIRIZZI PER L'ATTUAZIONE FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI DI INTERESSE NAZIONALE RELATIVI A PERCORSI GIUBILARI E PELLEGRINAGGI IN LOCALITA' AL DI FUORI DEL LAZIO, DI CUI ALLA LEGGE 7 AGOSTO 1997, N.270


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