| DECRETO MINISTERIALE 28 SETTEMBRE 1998, N. 499. |
| REGOLAMENTO RECANTE NORME DI ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO
12 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 1997, N. 449, IN MATERIA
DI AGEVOLAZIONI PER I TERRITORI DI UMBRIA E MARCHE
COLPITI DA EVENTI SISMICI E PER LE ZONE AD ELEVATO
RISCHIO SISMICO. |
(G.U. 27 gennaio 1999, n.21)
Art.1.
Soggetti beneficiari del contributo di cui all'articolo
12 comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449
1. I soggetti danneggiati per effetto degli eventi sismici
verificatisi a decorrere dal mese di settembre 1997
nei territori delle regioni Marche e Umbria, individuati
dalle ordinanze del Ministro dell'interno delegato
per il coordinamento della protezione civile n. 2694
del 13 ottobre 1997 e n. 2719 del 28 novembre 1997,
nonchè nei territori delle province di Arezzo
e Rieti che intendono avvalersi del contributo di cui
all'articolo 12, comma 1, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, corrispondente all'ammontare dell'IVA pagata
a titolo di rivalsa, in relazione all'acquisto e all'importazione
di beni utilizzati e di servizi anche professionali,
ricevuti per la riparazione o la ricostruzione degli
edifici o delle opere pubbliche distrutti o danneggiati,
sono tenuti a:
a) trasmettere al comune in cui è ubicato l'immobile
oggetto di intervento, domanda di richiesta del contributo
redatta sul modello allegato al presente regolamento
(allegato A) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
contenente i dati catastali identificativi dell'immobile
o, in mancanza, gli estremi della domanda di accatastamento
nonchè l'eventuale appartenenza alle fasce di
reddito che usufruiscono del contributo sul costo delle
rifiniture e degli impianti interni di cui all'articolo
4, comma 5, della legge 30 marzo 1998, n. 61; gli estremi
della delibera assembleare, qualora gli interventi
siano effettuati su parti comuni degli immobili residenziali
ai sensi dell'articolo 1117 del codice civile; gli
estremi della costituzione del consorzio, nel caso
di interventi unitari su edifici privati o di proprietà
mista ricadenti all'interno dei programmi integrati
di recupero di cui all'articolo 3 della citata legge
n. 61/1998. Le persone fisiche che intendano avvalersi
anche della detrazione sull'IRPEF di cui all'articolo
1 della legge n. 449/1997, dichiarano di aver presentato
domanda al Ministero delle finanze - Centro di servizio
del'e imposte dirette e indirette ai sensi dell'articolo
I del decreto del Ministero delle finanze 18 febbraio
1998, n. 41. Alla domanda è altresì allegato
il progetto delle opere di riparazione o di ricostruzione
dell'immobile danneggiato nonchè il preventivo
di spesa, certificato da tecnico abilitato, contenente
il costo degli interventi di riparazione o di ricostruzione,
il costo delle opere di finitura ad essi strettamente
connesse e le spese relative alle prestazioni professionali;
b) una volta eseguiti i lavori, a trasmettere al comune
in cui é ubicato l'immobile oggetto di intervento,
la certificazione di ultimazione delle opere, gli esiti
del collaudo statico, ove previsto per legge, ovvero
del certificato di regolare esecuzione nonché
l'attestazione, da parte del direttore dei lavori,
dell'IVA effettivamente sostenuta per la quale si chiede
il contributo di cui all'articolo 12, comma 1, della
legge n. 449/1997;
c) conservare per i termini temporali previsti dall'articolo
3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, ed esibire, su richiesta
degli ufffici finanziari, le ricevute fiscali e le
fatture comprovanti le spese effettivamente sostenute
per la realizzazione degli interventi e per le prestazioni
professionali nonchè, ai fini del controllo
tecnico, del progetto delle opere antisismiche e del
relativo collaudo o certificato di regolare esecuzione.
2. I1 contributo di cui al comma 1 è concesso
in relazione alla sola IVA effettivamente sostenuta
dai soggetti danneggiati per la parte eccedente i contributi
di cui all'ordinanza del Ministro dell'interno delegato
per il coordinamento della protezione civile n. 2668
del 28 settembre 1997 e alla legge n. 61/1998.
3. Ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 61/1998,
i benefici di cui al comma 1 si applicano anche ai
soggetti danneggiati dagli eventi sismici del maggio
1997 che hanno colpito i comuni di Massa Martana, Todi,
Giano dell'Umbria, Gualdo Cattaneo e Acquasparta.
Art. 2.
Soggetti beneficiari del contributo di cui all'articolo
12
comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449
1. I soggetti che intendono avvalersi del contributo
di cui all'articolo 12, comma 3, della legge n. 449/1997,
nella misura del 10 per cento, commisurato ai corrispettivi,
al netto d'IVA, relativi all'acquisto e all'importazione
di beni utilizzati e di servizi, anche professionali
direttamente necessari per l'effettuazione di interventi
finalizzati all'adozione di misure antisismiche nelle
zone ad elevato rischio sismico, individuate dall'ordinanza
del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento
della protezione civile n. 2788 del 12 giugno 1998,
sono tenuti a:
a) trasmettere al comune in cui è ubicato l'immobile
oggetto di intervento, domanda di richiesta del contributo
redatta sul modello allegato al presente regolamento
(allegato B), dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà contenente i dati catastali identificativi
dell'immobile o, in mancanza, gli estremi della domanda
di accatastamento; gli estremi della concessione edilizia
o della concessione in sanatoria; gli estremi del versamento
dell'imposta comunale sugli immobili relativa all'anno
1997, se dovuta; gli estremi della delibera assembleare,
nel caso in cui gli interventi siano effettuati su
parti comuni degli immobili residenziali ai sensi dell'articolo
1117 del codice civile. Le persone fisiche che intendano
avvalersi anche della detrazione sull'IRPEF di cui
all'articolo 1 della legge n. 449/1997, dichiarano
di aver presentato domanda al Ministero delle finanze
- Centro di servizio delle imposte dirette e indirette
ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministero
delle finanze 18 febbraio 1998, n. 41. Alla domanda
è altresì allegato il progetto degli
interventi relativi all'adozione di misure antisismiche
e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza
statica degli edifici nonché il preventivo di
spesa, certificato da tecnico abilitato, contenente
il costo degli interventi di prevenzione sismica, il
costo delle opere di finitura ad essi strettamente
connesse e le spese relative alle prestazioni professionali;
b) una volta eseguiti i lavori, a trasmettere al comune
in cui è ubicato l'immobile oggetto di intervento,
la certificazione di ultimazione delle opere, gli esiti
del collaudo statico, ove previsto per legge, ovvero
del certificato di regolare esecuzione nonchè
attestazione, da parte del direttore dei lavori dell'IVA
effettivamente sostenuta per la quale si chiede il
contributo di cui all'articolo 12, comma 3, della legge
n. 449/1997;
c) conservare per i termini temporali previsti dall'articolo
3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, ed esibire, su richiesta
degli ufffici finanziari, le ricevute f1scali e le
fatture comprovanti le spese effettivamente sostenute
per la realizzazione degli interventi e per le prestazioni
professionali nonché, ai fini del controllo
tecnico, del progetto delle opere antisismiche e del
relativo collaudo o certificato di regolare esecuzione.
2. I benefici di cui al comma 1 si applicano anche ai
soggetti non danneggiati dagli eventi sismici ricadenti
nei territori di cui all'articolo 12, comma 1, della
legge n. 449/1997.
Art. 3.
Adempimenti dei comuni ricadenti nei territori delle
regioni Marche e Umbria e delle province di Arezzo
e Rieti.
1. A1 fine di coordinare le richieste del contributo
di cui all'articolo 12, comma 1, della legge n. 449/1997,
i comuni ricadenti nei territori danneggiati dalla
crisi del maggio 1997 e dagli eventi sismici verificatisi
a decorrere dal mese di settembre 1997 sono tenuti
a:
a) trasmettere al Dipartimento della protezione civile
entro il 31 dicembre 1998 ed entro il 31 maggio 1999
gli elenchi di richieste del contributo di cui all'articolo
12, comma 1, della legge n. 449/1997, corredate dell'attestazione
di distruzione e danneggiamento degli edifici e contenenti
l'ammontare totale del contributo medesimo, individuando
altresì le priorità di assegnazione del
contributo, tenuto conto delle opere che potranno essere
ultimate rispettivamente entro il 31 dicembre 1998
ed entro il 31 dicembre 1999 e, in via indicativa,
del seguente ordine:
- recupero o ricostruzione di immobili adibiti ad attività
produttive che beneficiano del contributo di cui all'articolo
5 della legge n. 61/1998;
- recupero o ricostruzione di edifici pubblici e privati
e di altri interventi ricadenti nei programmi integrati
di recupero di cui all'articolo 3 della legge n. 61/1998;
- recupero o ricostruzione di immobili destinati ad
abitazione principale alla data degli eventi sismici;
- recupero o ricostruzione di immobili non destinati
ad abitazione principale;
b) acquisire la documentazione comprovante il diritto
al contributo di cui all'articolo 12, comma 1, della
legge n. 449/1997 e rilasciare l'attestazione, una
volta eseguiti i lavori, dell'effettiva utilizzazione
dei beni e dei servizi acquistati o importati nella
riparazione o ricostruzione dell'immobile sinistrato
ai sensi del medesimo articolo 12, comma l, della legge
n. 449/1997;
c) trasmettere al Dipartimento della protezione civile
entro il 30 giugno 1999 ed entro il 31 dicembre 1999
il rendiconto dell'IVA effettivamente sostenuta dai
soggetti beneficiari di cui all'articolo 1 del presente
regolamento che hanno effettuato i pagamenti rispettivamente
negli anni 1998 e 1999.
2. Il Dipartimento della protezione civile individua,
sulla base delle priorità stabilite dai comuni
e fino alla completa utilizzazione degli stanziamenti
di cui all'articolo 8, comma 1, i soggetti beneficiari
del contributo e accredita, tramite le tesorerie provinciali
dello Stato, i fondi necessari sul conto infruttifero
di tesoreria unica intestato al comune interessato
che, a sua volta, provvede al rimborso dell'IVA pagata
a titolo di rivalsa ai singoli soggetti beneficiari
del contributo.
Art. 4.
Adempimenti dei comuni ad elevato rischio sismico
1. Al fine di coordinare le richieste del contributo
di cui all'articolo 12, comma 3, della legge n. 449/1997,
i comuni ricadenti nei territori ad elevato rischio
sismico, individuati con ordinanza del Ministro dell'interno
delegato per il coordinamento della protezione civile
n. 2788/1998 sono tenuti a:
a) emettere avviso pubblico per le richieste di contributo
da parte dei soggetti che provvedono alla riparazione
o ricostruzione di edifici, anche rurali, o di opere
pubbliche, individuando le priorità di assegnazione
del contributo medesimo tenuto conto, in via indicativa,
del seguente ordine:
- recupero o ricostruzione di edifici ritenuti strategici
nonché di edifici che per la loro destinazione
possono dar luogo a situazioni di particolare rischio
e pericolosità ai sensi del decreto del Ministro
dei lavori pubblici del 24 gennaio 1986;
- interventi su edifici nei quali risiedano portatori
di handicap o nuclei familiari tra i cui componenti
figurano persone portatrici di handicap;
- interventi su edifici ricadenti all'interno di programmi
di ricostruzione di aree danneggiate da precedenti
eventi sismici, ad esclusione di quelli ricadenti nell'articolo
4;
- interventi su edifici ricadenti all'interno di programmi
integrati di recupero, di recupero urbano, di riqualificazione
urbana nonchè di programmi, anche a carattere
straordinario, che beneficiano di contributi pubblici
differenti da quelli regolati dalle presenti disposizioni;
- ordine cronologico della richiesta di contributo;
b) dare massima diffusione all'avviso pubblico di cui
alla lettera a) anche attraverso la costituzione di
sportelli al pubblico per garantire la necessaria assistenza
ai singoli cittadini o a consorzi tra cittadini;
c) acquisire la documentazione comprovante il diritto
al contributo di cui all'articolo 12, comma 3, della
legge n. 449/1997;
d) trasmettere al Dipartimento della protezione civile,
rispettivamente entro il 31 dicembre 1998 e il 31 maggio
1999, gli elenchi di richieste del contributo di cui
all'articolo 12, comma 3, della legge n. 449/1997,
secondo l'ordine di priorità fissato dall'avviso
pubblico e con l'importo totale dei contributi richiesti,
tenuto conto delle opere che potranno essere ultimate
rispettivamente entro il 31 dicembre 1998 ed entro
il 31 dicembre 1999 nonchè a trasmettere, entro
il 30 giugno 1999 ed entro il 31 dicembre 1999, il
rendiconto dell'IVA effettivamente sostenuta dai soggetti
beneficiari di cui all'articolo 2 del presente regolamento
che hanno effettuato i pagamenti rispettivamente negli
anni 1998 e 1999.
2. Il Dipartimento della protezione civile individua,
sulla base delle priorità stabilite dai comuni
e fino alla completa utilizzazione degli stanziamenti
di cui all'articolo 8, comma 2, i soggetti beneficiari
del contributo e accredita, tramite le tesorerie provinciali
dello Stato, i fondi necessari sul conto infruttifero
di tesoreria unica intestato al comune interessato
che, a sua volta, provvede al rimborso dell'IVA pagata
a titolo di rivalsa ai singoli soggetti beneficiari
del contributo.
Art. 5.
Cumulabilità dei contributi fiscali
1. Il contributo di cui all'articolo 12, commi 1 e 3,
della legge n. 449/1997 si applica alle persone fisiche
beneficiarie della detrazioni sull'IRPEF di cui all'articolo
1 della medesima legge.
2. Il contributo di cui all'articolo 12, commi 1 e 3,
della legge n. 449/1997 si applica anche nel caso di
opere iniziate prima della data di entrata in vigore
del presente regolamento e, comunque, non anteriore
al 1o gennaio 1998, purché il relativo pagamento
sia stato effettuato nell'anno 1998 e gli interventi
siano stati realizzati nel rispetto della normativa
tecnica di cui al successivo articolo 7.
Art. 6.
Esclusioni dal contributo
1. Il contributo di cui all'articolo 12, commi 1 e 3,
della legge n. 449/1997 non compete nel caso di imposta
oggetto di detrazione anche parziale, ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e successive modificazioni.
2. Quanto alle agevolazioni di cui all'articolo 2, il
contributo non è riconosciuto nel caso di interventi
sul patrimonio costruito nel rispetto della normativa
sismica vigente, salvo casi particolari valutati e
motivati dall'amministrazione comunale, e nel caso
di interventi su edifici abusivi, ad eccezione degli
immobili oggetto di sanatoria edilizia realizzati precedentemente
alla classificazione sismica della zona.
Art. 7.
Normativa tecnica
1. Gli interventi di riparazione e ricostruzione nei
territori delle regioni Marche e Umbria nonchè
delle province di Arezzo e Rieti avvengono nel rispetto
delle disposizioni tecniche e procedurali stabilite
dai comitati tecnico-scientifici di cui alle ordinanze
n. 2668/1997 e n. 2741/199B.
2. Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche
e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza
nei comuni ad elevato rischio sismico individuati con
ordinanza n. 2788/1998, avvengono nel rispetto della
vigente normativa per le costruzioni sismiche, utilizzando
il coefficiente S=6 per le zone attualmente non classificate.
Detti interventi assicurano, al minimo, la riduzione
o la eliminazione delle carenze strutturali che influenzano
sfavorevolmente il comportamento sismico degli edifici,
sono realizzati sulle parti strutturali degli edifici
e comprendono interi edifici o complessi di edifici
strutturalmente collegati. Il contributo è commisurato
alle spese sostenute per gli interventi finalizzati
all'adozione di misure antisismiche, alle finiture
ad essi connesse e alle relative prestazioni professionale.
3. Al fine di rendere compatibili gli interventi sul
patrimonio ubicato all'interno dei centri storici con
la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali
dei luoghi, salvo particolari esigenze di protezione
dell'edificio e degli usi in esso presenti, le opere
strutturali ammesse al contributo di cui all'articolo
12, comma 3, della legge n. 449/1997 afferiscono, di
norma, alla categoria del miglioramento sismico prevista
dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 16 gennaio
1996.
Art. 8.
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dal contributo di cui all'articolo
12, comma 1, della legge n. 449/1997 si fa fronte con
la somma di lire 132 miliardi dell'unità previsionale
di base 6.1.2.1. (cap. n. 2077) iscritta per l'esercizio
finanziario 1998 nel centro di responsabilità
n. 6 della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. Agli oneri derivanti dal contributo di cui all'articolo
12, comma 3, della legge n. 449/1997 si fa fronte con
la somma di lire 318,5 miliardi dell'unità previsionale
di base 6.1.2.1. (cap. n. 2078) iscritta per l'esercizio
finanziario 1998 nel centro di responsabilità
n. 6 della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Art. 9.
Controlli in materia fiscale
1. Ai fini dei controlli concernenti la detrazione fiscale,
i comuni sono tenuti a trasmettere all'ufficio provinciale
IVA gli elenchi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera
c), e di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del
presente regolamento.