Architetti Firenze e Prato: Normativa
Ordine degli Architetti di
Firenze e Prato

Commissione Normativa
in collaborazione con


(G.U. 27 gennaio 1999, n.21)

Art.1.
Soggetti beneficiari del contributo di cui all'articolo 12 comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449

1. I soggetti danneggiati per effetto degli eventi sismici verificatisi a decorrere dal mese di settembre 1997 nei territori delle regioni Marche e Umbria, individuati dalle ordinanze del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2694 del 13 ottobre 1997 e n. 2719 del 28 novembre 1997, nonchè nei territori delle province di Arezzo e Rieti che intendono avvalersi del contributo di cui all'articolo 12, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, corrispondente all'ammontare dell'IVA pagata a titolo di rivalsa, in relazione all'acquisto e all'importazione di beni utilizzati e di servizi anche professionali, ricevuti per la riparazione o la ricostruzione degli edifici o delle opere pubbliche distrutti o danneggiati, sono tenuti a:
a)
trasmettere al comune in cui è ubicato l'immobile oggetto di intervento, domanda di richiesta del contributo redatta sul modello allegato al presente regolamento (allegato A) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà contenente i dati catastali identificativi dell'immobile o, in mancanza, gli estremi della domanda di accatastamento nonchè l'eventuale appartenenza alle fasce di reddito che usufruiscono del contributo sul costo delle rifiniture e degli impianti interni di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 30 marzo 1998, n. 61; gli estremi della delibera assembleare, qualora gli interventi siano effettuati su parti comuni degli immobili residenziali ai sensi dell'articolo 1117 del codice civile; gli estremi della costituzione del consorzio, nel caso di interventi unitari su edifici privati o di proprietà mista ricadenti all'interno dei programmi integrati di recupero di cui all'articolo 3 della citata legge n. 61/1998. Le persone fisiche che intendano avvalersi anche della detrazione sull'IRPEF di cui all'articolo 1 della legge n. 449/1997, dichiarano di aver presentato domanda al Ministero delle finanze - Centro di servizio del'e imposte dirette e indirette ai sensi dell'articolo I del decreto del Ministero delle finanze 18 febbraio 1998, n. 41. Alla domanda è altresì allegato il progetto delle opere di riparazione o di ricostruzione dell'immobile danneggiato nonchè il preventivo di spesa, certificato da tecnico abilitato, contenente il costo degli interventi di riparazione o di ricostruzione, il costo delle opere di finitura ad essi strettamente connesse e le spese relative alle prestazioni professionali;
b) una volta eseguiti i lavori, a trasmettere al comune in cui é ubicato l'immobile oggetto di intervento, la certificazione di ultimazione delle opere, gli esiti del collaudo statico, ove previsto per legge, ovvero del certificato di regolare esecuzione nonché l'attestazione, da parte del direttore dei lavori, dell'IVA effettivamente sostenuta per la quale si chiede il contributo di cui all'articolo 12, comma 1, della legge n. 449/1997;
c) conservare per i termini temporali previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ed esibire, su richiesta degli ufffici finanziari, le ricevute fiscali e le fatture comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi e per le prestazioni professionali nonchè, ai fini del controllo tecnico, del progetto delle opere antisismiche e del relativo collaudo o certificato di regolare esecuzione.
2. I1 contributo di cui al comma 1 è concesso in relazione alla sola IVA effettivamente sostenuta dai soggetti danneggiati per la parte eccedente i contributi di cui all'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2668 del 28 settembre 1997 e alla legge n. 61/1998.
3. Ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 61/1998, i benefici di cui al comma 1 si applicano anche ai soggetti danneggiati dagli eventi sismici del maggio 1997 che hanno colpito i comuni di Massa Martana, Todi, Giano dell'Umbria, Gualdo Cattaneo e Acquasparta.

Art. 2.
Soggetti beneficiari del contributo di cui all'articolo 12
comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449

1. I soggetti che intendono avvalersi del contributo di cui all'articolo 12, comma 3, della legge n. 449/1997, nella misura del 10 per cento, commisurato ai corrispettivi, al netto d'IVA, relativi all'acquisto e all'importazione di beni utilizzati e di servizi, anche professionali direttamente necessari per l'effettuazione di interventi finalizzati all'adozione di misure antisismiche nelle zone ad elevato rischio sismico, individuate dall'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2788 del 12 giugno 1998, sono tenuti a:
a)
trasmettere al comune in cui è ubicato l'immobile oggetto di intervento, domanda di richiesta del contributo redatta sul modello allegato al presente regolamento (allegato B), dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà contenente i dati catastali identificativi dell'immobile o, in mancanza, gli estremi della domanda di accatastamento; gli estremi della concessione edilizia o della concessione in sanatoria; gli estremi del versamento dell'imposta comunale sugli immobili relativa all'anno 1997, se dovuta; gli estremi della delibera assembleare, nel caso in cui gli interventi siano effettuati su parti comuni degli immobili residenziali ai sensi dell'articolo 1117 del codice civile. Le persone fisiche che intendano avvalersi anche della detrazione sull'IRPEF di cui all'articolo 1 della legge n. 449/1997, dichiarano di aver presentato domanda al Ministero delle finanze - Centro di servizio delle imposte dirette e indirette ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministero delle finanze 18 febbraio 1998, n. 41. Alla domanda è altresì allegato il progetto degli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica degli edifici nonché il preventivo di spesa, certificato da tecnico abilitato, contenente il costo degli interventi di prevenzione sismica, il costo delle opere di finitura ad essi strettamente connesse e le spese relative alle prestazioni professionali;
b) una volta eseguiti i lavori, a trasmettere al comune in cui è ubicato l'immobile oggetto di intervento, la certificazione di ultimazione delle opere, gli esiti del collaudo statico, ove previsto per legge, ovvero del certificato di regolare esecuzione nonchè attestazione, da parte del direttore dei lavori dell'IVA effettivamente sostenuta per la quale si chiede il contributo di cui all'articolo 12, comma 3, della legge n. 449/1997;
c) conservare per i termini temporali previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ed esibire, su richiesta degli ufffici finanziari, le ricevute f1scali e le fatture comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi e per le prestazioni professionali nonché, ai fini del controllo tecnico, del progetto delle opere antisismiche e del relativo collaudo o certificato di regolare esecuzione.
2. I benefici di cui al comma 1 si applicano anche ai soggetti non danneggiati dagli eventi sismici ricadenti nei territori di cui all'articolo 12, comma 1, della legge n. 449/1997.

Art. 3.
Adempimenti dei comuni ricadenti nei territori delle regioni Marche e Umbria e delle province di Arezzo e Rieti.

1. A1 fine di coordinare le richieste del contributo di cui all'articolo 12, comma 1, della legge n. 449/1997, i comuni ricadenti nei territori danneggiati dalla crisi del maggio 1997 e dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal mese di settembre 1997 sono tenuti a:
a) trasmettere al Dipartimento della protezione civile entro il 31 dicembre 1998 ed entro il 31 maggio 1999 gli elenchi di richieste del contributo di cui all'articolo 12, comma 1, della legge n. 449/1997, corredate dell'attestazione di distruzione e danneggiamento degli edifici e contenenti l'ammontare totale del contributo medesimo, individuando altresì le priorità di assegnazione del contributo, tenuto conto delle opere che potranno essere ultimate rispettivamente entro il 31 dicembre 1998 ed entro il 31 dicembre 1999 e, in via indicativa, del seguente ordine:
- recupero o ricostruzione di immobili adibiti ad attività produttive che beneficiano del contributo di cui all'articolo 5 della legge n. 61/1998;
- recupero o ricostruzione di edifici pubblici e privati e di altri interventi ricadenti nei programmi integrati di recupero di cui all'articolo 3 della legge n. 61/1998;
- recupero o ricostruzione di immobili destinati ad abitazione principale alla data degli eventi sismici;
- recupero o ricostruzione di immobili non destinati ad abitazione principale;
b)
acquisire la documentazione comprovante il diritto al contributo di cui all'articolo 12, comma 1, della legge n. 449/1997 e rilasciare l'attestazione, una volta eseguiti i lavori, dell'effettiva utilizzazione dei beni e dei servizi acquistati o importati nella riparazione o ricostruzione dell'immobile sinistrato ai sensi del medesimo articolo 12, comma l, della legge n. 449/1997;
c) trasmettere al Dipartimento della protezione civile entro il 30 giugno 1999 ed entro il 31 dicembre 1999 il rendiconto dell'IVA effettivamente sostenuta dai soggetti beneficiari di cui all'articolo 1 del presente regolamento che hanno effettuato i pagamenti rispettivamente negli anni 1998 e 1999.
2. Il Dipartimento della protezione civile individua, sulla base delle priorità stabilite dai comuni e fino alla completa utilizzazione degli stanziamenti di cui all'articolo 8, comma 1, i soggetti beneficiari del contributo e accredita, tramite le tesorerie provinciali dello Stato, i fondi necessari sul conto infruttifero di tesoreria unica intestato al comune interessato che, a sua volta, provvede al rimborso dell'IVA pagata a titolo di rivalsa ai singoli soggetti beneficiari del contributo.

Art. 4.
Adempimenti dei comuni ad elevato rischio sismico

1. Al fine di coordinare le richieste del contributo di cui all'articolo 12, comma 3, della legge n. 449/1997, i comuni ricadenti nei territori ad elevato rischio sismico, individuati con ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2788/1998 sono tenuti a:
a)
emettere avviso pubblico per le richieste di contributo da parte dei soggetti che provvedono alla riparazione o ricostruzione di edifici, anche rurali, o di opere pubbliche, individuando le priorità di assegnazione del contributo medesimo tenuto conto, in via indicativa, del seguente ordine:
- recupero o ricostruzione di edifici ritenuti strategici nonché di edifici che per la loro destinazione possono dar luogo a situazioni di particolare rischio e pericolosità ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici del 24 gennaio 1986;
- interventi su edifici nei quali risiedano portatori di handicap o nuclei familiari tra i cui componenti figurano persone portatrici di handicap;
- interventi su edifici ricadenti all'interno di programmi di ricostruzione di aree danneggiate da precedenti eventi sismici, ad esclusione di quelli ricadenti nell'articolo 4;
- interventi su edifici ricadenti all'interno di programmi integrati di recupero, di recupero urbano, di riqualificazione urbana nonchè di programmi, anche a carattere straordinario, che beneficiano di contributi pubblici differenti da quelli regolati dalle presenti disposizioni;
- ordine cronologico della richiesta di contributo;
b)
dare massima diffusione all'avviso pubblico di cui alla lettera a) anche attraverso la costituzione di sportelli al pubblico per garantire la necessaria assistenza ai singoli cittadini o a consorzi tra cittadini;
c) acquisire la documentazione comprovante il diritto al contributo di cui all'articolo 12, comma 3, della legge n. 449/1997;
d)
trasmettere al Dipartimento della protezione civile, rispettivamente entro il 31 dicembre 1998 e il 31 maggio 1999, gli elenchi di richieste del contributo di cui all'articolo 12, comma 3, della legge n. 449/1997, secondo l'ordine di priorità fissato dall'avviso pubblico e con l'importo totale dei contributi richiesti, tenuto conto delle opere che potranno essere ultimate rispettivamente entro il 31 dicembre 1998 ed entro il 31 dicembre 1999 nonchè a trasmettere, entro il 30 giugno 1999 ed entro il 31 dicembre 1999, il rendiconto dell'IVA effettivamente sostenuta dai soggetti beneficiari di cui all'articolo 2 del presente regolamento che hanno effettuato i pagamenti rispettivamente negli anni 1998 e 1999.
2. Il Dipartimento della protezione civile individua, sulla base delle priorità stabilite dai comuni e fino alla completa utilizzazione degli stanziamenti di cui all'articolo 8, comma 2, i soggetti beneficiari del contributo e accredita, tramite le tesorerie provinciali dello Stato, i fondi necessari sul conto infruttifero di tesoreria unica intestato al comune interessato che, a sua volta, provvede al rimborso dell'IVA pagata a titolo di rivalsa ai singoli soggetti beneficiari del contributo.

Art. 5.
Cumulabilità dei contributi fiscali

1. Il contributo di cui all'articolo 12, commi 1 e 3, della legge n. 449/1997 si applica alle persone fisiche beneficiarie della detrazioni sull'IRPEF di cui all'articolo 1 della medesima legge.
2. Il contributo di cui all'articolo 12, commi 1 e 3, della legge n. 449/1997 si applica anche nel caso di opere iniziate prima della data di entrata in vigore del presente regolamento e, comunque, non anteriore al 1o gennaio 1998, purché il relativo pagamento sia stato effettuato nell'anno 1998 e gli interventi siano stati realizzati nel rispetto della normativa tecnica di cui al successivo articolo 7.

Art. 6.
Esclusioni dal contributo

1. Il contributo di cui all'articolo 12, commi 1 e 3, della legge n. 449/1997 non compete nel caso di imposta oggetto di detrazione anche parziale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
2. Quanto alle agevolazioni di cui all'articolo 2, il contributo non è riconosciuto nel caso di interventi sul patrimonio costruito nel rispetto della normativa sismica vigente, salvo casi particolari valutati e motivati dall'amministrazione comunale, e nel caso di interventi su edifici abusivi, ad eccezione degli immobili oggetto di sanatoria edilizia realizzati precedentemente alla classificazione sismica della zona.

Art. 7.
Normativa tecnica

1. Gli interventi di riparazione e ricostruzione nei territori delle regioni Marche e Umbria nonchè delle province di Arezzo e Rieti avvengono nel rispetto delle disposizioni tecniche e procedurali stabilite dai comitati tecnico-scientifici di cui alle ordinanze n. 2668/1997 e n. 2741/199B.
2. Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza nei comuni ad elevato rischio sismico individuati con ordinanza n. 2788/1998, avvengono nel rispetto della vigente normativa per le costruzioni sismiche, utilizzando il coefficiente S=6 per le zone attualmente non classificate. Detti interventi assicurano, al minimo, la riduzione o la eliminazione delle carenze strutturali che influenzano sfavorevolmente il comportamento sismico degli edifici, sono realizzati sulle parti strutturali degli edifici e comprendono interi edifici o complessi di edifici strutturalmente collegati. Il contributo è commisurato alle spese sostenute per gli interventi finalizzati all'adozione di misure antisismiche, alle finiture ad essi connesse e alle relative prestazioni professionale.
3. Al fine di rendere compatibili gli interventi sul patrimonio ubicato all'interno dei centri storici con la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali dei luoghi, salvo particolari esigenze di protezione dell'edificio e degli usi in esso presenti, le opere strutturali ammesse al contributo di cui all'articolo 12, comma 3, della legge n. 449/1997 afferiscono, di norma, alla categoria del miglioramento sismico prevista dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 16 gennaio 1996.

Art. 8.
Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dal contributo di cui all'articolo 12, comma 1, della legge n. 449/1997 si fa fronte con la somma di lire 132 miliardi dell'unità previsionale di base 6.1.2.1. (cap. n. 2077) iscritta per l'esercizio finanziario 1998 nel centro di responsabilità n. 6 della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. Agli oneri derivanti dal contributo di cui all'articolo 12, comma 3, della legge n. 449/1997 si fa fronte con la somma di lire 318,5 miliardi dell'unità previsionale di base 6.1.2.1. (cap. n. 2078) iscritta per l'esercizio finanziario 1998 nel centro di responsabilità n. 6 della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 9.
Controlli in materia fiscale

1. Ai fini dei controlli concernenti la detrazione fiscale, i comuni sono tenuti a trasmettere all'ufficio provinciale IVA gli elenchi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), e di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del presente regolamento.

DECRETO MINISTERIALE 28 SETTEMBRE 1998, N. 499.
REGOLAMENTO RECANTE NORME DI ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 12 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 1997, N. 449, IN MATERIA DI AGEVOLAZIONI PER I TERRITORI DI UMBRIA E MARCHE COLPITI DA EVENTI SISMICI E PER LE ZONE AD ELEVATO RISCHIO SISMICO.


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