Ordine degli Architetti di
Firenze e Prato

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1998.

(G.U. 19-05-98, n. 114)

MODIFICAZIONI AL DECRETO MINISTERIALE 2 AGOSTO 1984 RECANTE: NORME E SPECIFICAZIONI PER LA FORMULAZIONE DEL RAPPORTO DI SICUREZZA AI FINI DELLA PREVENZIONE INCENDI NELLE ATTIVITA A RISCHIO DI INCIDENTI RILEVANTI DI CUI AL DECRETO MNISTERIALE 16 NOVEMBRE 1983.


Art. 1.

1. Nel caso di attività industriali soggette a notifica ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175. e successive modifiche
ed integrazioni, gli adempimetiti di prevenzione incendi previsti dal decreto del Ministro dell'interno 2 agosto 1984 vengono sostituiti da quelli contenuti nel
presente decreto

Art. 2.


1. La documentazione già presentata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modificazioni ed integrazioni, viene esaminata dai comitati tecnici scientifici o interregionali anche ai fini del rilascio dei nulla-osta di fattibilità e del certificato di prevenzione incendi a seguito di formale richiesta del titolare dellattività da inoltrarsi al comando provinciale dei vigili del fuoco competente pre territorio contestuamente alla presentazione di due copie della stessa documentazione.

2. La documentazione già presentata dai titolari dellattività ai fini del rilascio del nulla-osta di fattibilità o del certificato di prevenzione incendi viene esaminata dai comitati tecnici regionali e interregionali anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, che provvedono a richiedere ai titolari stessi le eventuali necessarie integrazioni.

3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i rapporti di sicurezza presentati dai titolari delle attività industriali soggette a notifica ai sensi del decreto del Presidentre della Repubblica 17 maggio 1988 n. 175 e successive modificazioni ed integrazioni, vengono presentati anche ai fini del rilascio del nulla-osta di fattibilità e del certificato di prevenzione incendi che il titolare dellattività richiede al comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio contestualmente alla presentazione di due copie del rapporto stesso.

Art. 3.


1. I pareri espressi dai comitati tecnici regionali ed interregionali in applicazione della normativa antincendio, dalla data di decadenza del decreto legge 6 settembre 1996, n. 461, alla data di entrata in vigore della legge 19 maggio 1997, n. 137, si intendono acquisiti ai fini dellespletamento delle istruttorie ai sensi della legge 15 maggio 1997, n. 137, purchè ratificati da parte dei comitati stessi integrati come previsto dallarticolo 6, della legge stessa.
2. Ogni osservazione formulata dai comitati tecnici regionali ed interregionali di cui al comma precedente deve essere comunicata ai titolari delle attività.

Art. 4.


1. Il comandante provinciale dei vigili del fuoco partecipa alle sedute del comitato tecnico regionale o interregionale relative allo svlgimento delle istruttorie sulle attività industriali a rischio di incidente rilevante insistenti nella provincia di competenza
2. Il comandante provinciale rilascia il nulla-osta di fattibilità per lattività industriale inesame entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, da parte del comitato tecnico regionale o interregionale, di positiva verifica del rapporto di sicurezza per la parte corrispondente ai contenuti delle specificazioni di cui al punto 5 dellallegato A al decreto del Ministero dellinterno 2 agosto 1984
3. acquisite le conclusioni formulate dal citato comitato ai sensi dellart. 1 comma 6 dellalegge 19 maggio 1997, n. 137, ed entro sessanta giorni dalla comunicazione del positivo accertamento sopralluogo, ai fini antincendio, effettuato da rappresentanti del comitato di cui allart. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, il comandante provinciale rilascia, altresì, il certificato di prevenzione incendi.

Art. 5.


1. In caso di modifica e/o ampliamento di una attività esistente, le disposizioni di cui al punto 3.3 dellallegato A al decreto del Ministro dellInterno 2 agosto 1984, e successive modificazioni, vengono sostituite da quelle contenute nel decreto del Ministro dellambiente 13 maggio 1996.

Art 6.


Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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