DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1998.
(G.U. 19-05-98, n. 114)
MODIFICAZIONI AL DECRETO MINISTERIALE 2 AGOSTO 1984
RECANTE: NORME E SPECIFICAZIONI PER LA FORMULAZIONE
DEL RAPPORTO DI SICUREZZA AI FINI DELLA PREVENZIONE
INCENDI NELLE ATTIVITA A RISCHIO DI INCIDENTI RILEVANTI DI CUI AL DECRETO MNISTERIALE 16 NOVEMBRE 1983.
Art. 1.
1. Nel caso di attività industriali soggette
a notifica ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente
della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175. e successive
modifiche
ed integrazioni, gli adempimetiti di prevenzione incendi
previsti dal decreto del Ministro dell'interno 2 agosto
1984 vengono sostituiti da quelli contenuti nel
presente decreto
Art. 2.
1. La documentazione già presentata ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio
1988, n. 175, e successive modificazioni ed integrazioni,
viene esaminata dai comitati tecnici scientifici o
interregionali anche ai fini del rilascio dei nulla-osta
di fattibilità e del certificato di prevenzione
incendi a seguito di formale richiesta del titolare
dellattività da inoltrarsi al comando provinciale
dei vigili del fuoco competente pre territorio contestuamente
alla presentazione di due copie della stessa documentazione.
2. La documentazione già presentata dai titolari
dellattività ai fini del rilascio del nulla-osta
di fattibilità o del certificato di prevenzione
incendi viene esaminata dai comitati tecnici regionali
e interregionali anche ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, che provvedono
a richiedere ai titolari stessi le eventuali necessarie
integrazioni.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
i rapporti di sicurezza presentati dai titolari delle
attività industriali soggette a notifica ai
sensi del decreto del Presidentre della Repubblica
17 maggio 1988 n. 175 e successive modificazioni ed
integrazioni, vengono presentati anche ai fini del
rilascio del nulla-osta di fattibilità e del
certificato di prevenzione incendi che il titolare
dellattività richiede al comando provinciale
dei vigili del fuoco competente per territorio contestualmente
alla presentazione di due copie del rapporto stesso.
Art. 3.
1. I pareri espressi dai comitati tecnici regionali
ed interregionali in applicazione della normativa antincendio,
dalla data di decadenza del decreto legge 6 settembre
1996, n. 461, alla data di entrata in vigore della
legge 19 maggio 1997, n. 137, si intendono acquisiti
ai fini dellespletamento delle istruttorie ai sensi
della legge 15 maggio 1997, n. 137, purchè ratificati
da parte dei comitati stessi integrati come previsto
dallarticolo 6, della legge stessa.
2. Ogni osservazione formulata dai comitati tecnici
regionali ed interregionali di cui al comma precedente
deve essere comunicata ai titolari delle attività.
Art. 4.
1. Il comandante provinciale dei vigili del fuoco partecipa
alle sedute del comitato tecnico regionale o interregionale
relative allo svlgimento delle istruttorie sulle attività
industriali a rischio di incidente rilevante insistenti nella provincia di competenza
2. Il comandante provinciale rilascia il nulla-osta
di fattibilità per lattività industriale
inesame entro sessanta giorni dal ricevimento della
comunicazione, da parte del comitato tecnico regionale
o interregionale, di positiva verifica del rapporto
di sicurezza per la parte corrispondente ai contenuti
delle specificazioni di cui al punto 5 dellallegato
A al decreto del Ministero dellinterno 2 agosto 1984
3. acquisite le conclusioni formulate dal citato comitato
ai sensi dellart. 1 comma 6 dellalegge 19 maggio 1997,
n. 137, ed entro sessanta giorni dalla comunicazione
del positivo accertamento sopralluogo, ai fini antincendio,
effettuato da rappresentanti del comitato di cui allart.
20 del decreto del Presidente della Repubblica 29
luglio 1982, n. 577, il comandante provinciale rilascia,
altresì, il certificato di prevenzione incendi.
Art. 5.
1. In caso di modifica e/o ampliamento di una attività
esistente, le disposizioni di cui al punto 3.3 dellallegato
A al decreto del Ministro dellInterno 2 agosto 1984,
e successive modificazioni, vengono sostituite da quelle
contenute nel decreto del Ministro dellambiente 13
maggio 1996.
Art 6.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo
alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.