| DECRETO 29 SETTEMBRE 1998, N. 382. |
| REGOLAMENTO RECANTE NORME PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE
PARTICOLARI ESIGENZE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE ED
EDUCAZIONE DI OGNI ORDINE E GRADO, AI FINI DELLE NORME
CONTENUTE NEL DECRETO LEGISLATIVO 19 SETTEMBRE 1994,
N. 626, E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI. |
(G.U. del 4 novembre1998, n.258)
Art. 1.
Campo di applicazione
1. Le disposizioni contenute nel decreto legislativo
15 agosto 1991, n. 277, come modificato e integrato
dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, e nel decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato
ed integrato dal decreto legislativo 19 marzo 1996,
n. 242, si applicano a tutte le istituzioni scolastiche
ed educative di ogni ordine e grado, relativamente
al personale ed agli utenti delle medesime istituzioni,
tenendo conto delle particolari esigenze connesse al
servizio dalle stesse espletato, come individuate dal
presente decreto. I predetti decreti legislativi e
successive modifiche e integrazioni sono appresso indicati,
rispettivamente, come decreto legislativo n. 277 e
decreto legislativo n. 626. Per datori di lavoro nell'ambito
delle istituzioni scolastiche ed educative statali
si intendono i soggetti individuati come tali nell'ambito
scolastico nel decreto del Ministro della pubblica
istruzione 21 giugno 1996, n. 292.
2. Sono equiparati ai lavoratori, ai sensi dell'articolo
2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n.
626, gli allievi delle istituzioni scolastiche ed educative
nelle quali i programmi e le attività di insegnamento
prevedano espressamente la frequenza e l'uso di laboratori
appositamente attrezzati, con possibile esposizione
ad agenti chimici, fisici e biologici, l'uso di macchine,
apparecchi e strumenti di lavoro in genere ivi comprese
le apparecchiature fornite di videoterminali. L'equiparazione
opera nei periodi in cui gli allievi siano effettivamente
applicati alle strumentazioni o ai laboratori in questione.
I predetti allievi non sono comunque computati, ai
sensi del decreto legislativo n. 626, ai fini della
determinazione del numero dei lavoratori dal quale
il medesimo decreto fa discendere particolari obblighi.
In tali ipotesi le attività svolte nei laboratori
o comunque nelle strutture di cui sopra hanno istituzionalmente
carattere dimostrativo-didattico. Tale specificità
ed i limiti anche temporali dell'attività svolta
vengono evidenziati nel documento dei fattori di rischio
da elaborare da parte del datore di lavoro e costituiscono
il parametro di riferimento per le amministrazioni
preposte alla vigilanza in materia.
3. I datori di lavoro, negli ambiti di competenza per
quanto concerne le istituzioni scolastiche ed educative
statali e secondo quanto previsto dallo specifico accordo
di comparto, attivano gli opportuni interventi, promuovono
ogni idonea iniziativa di informazione e di formazione
e provvedono alla programmazione e organizzazione degli
adempimenti previsti in caso di emergenza dagli articoli
12, 13, 14 e 15 del decreto.legislativo 19 settembre
1994, n. 626.
4. Restano fermi gli obblighi in materia di. prevenzione
e protezione previsti dalle disposizioni vigenti e,
in particolare, gli obblighi di adempimento stabiliti
dal decreto del Ministro dell'interno 26 agosto 1992,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale
- n. 218 del 16 settembre 1992, recante norme di prevenzione
incendi per l'edilizia scolastica e quelli previsti
dal decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, riguardanti
la protezione contro i rischi derivanti da agenti chimici,
fisici e biologici ed in particolare dal piombo, dall'amianto
e dal rumore.
Art. 2.
Servizio di prevenzione e di protezione
1. Il datore di lavoro può svolgere direttamente
i compiti propri del responsabile del servizio di prevenzione
e protezione dai rischi nel caso in cui il numero dei
dipendenti dell'istituzione scolastica o educativa,
con esclusione degli allievi di cui all'articolo 1,
comma 2, non superi le 200 unità.
2. Il datore di lavoro può, altresì, designare,
ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 19
settembre 1994. n. 626, il responsabile del servizio
di prevenzione e protezione. Il datore di lavoro
designa, inoltre, gli addetti al servizio medesimo.
3. Ai fini di cui al comma precedente, il responsabile
del servizio di prevenzione e protezione può
essere individuato tra le seguenti categorie:
a) personale interno all'unità scolastica provvisto
di idonea capacità adeguatamente comprovata
da iscrizione ad albi professionali attinenti all'attività
da svolgere e che si dichiari a tal fine disponibile;
b) personale interno all'unità scolastica in
possesso di attitudini e capacità adeguate che
si dichiari a tal fine disponibile;
c) personale interno ad una unità scolastica
in possesso di specifici requisiti adeguatamente documentati
e che sia disposto ad operare per una pluralità
di istituti.
4. Gruppi di istituti possono avvalersi in comune dell'opera
di un unico esperto esterno al fine di integrare l'azione
di prevenzione e protezione svolta dai dipendenti all'uopo
individuati dal datore di lavoro. A tal fine e stipulata
apposita convenzione, prioritariamente, con gli enti
locali competenti per la fornitura degli edifici scolastici
e dei relativi interventi in materia di sicurezza previa
intesa con gli enti medesimi e, in via subordinata,
con enti o istituti specializzati in materia di sicurezza
sul lavoro, o con altro esperto esterno. Alla stipulazione
della predetta convenzione può provvedere anche
l'autorità scolastica competente per territorio.
Art. 3.
Documento relativo alla valutazione dei rischi
1. Il datore di lavoro provvede alla redazione del documento
relativo alla valutazione dei rischi, avvalendosi della
collaborazione del responsabile del servizio di prevenzione
e di protezione, ove designato.
2. Nelle scuole statali il datore di lavoro, al fine
di redigere il documento di cui al comma 1, può
avvalersi della collaborazione degli esperti degli enti
locali tenuti alla fornitura degli immobili, nonché
degli enti istituzionalmente preposti alla tutela e
alla sicurezza dei lavoratori.
Art. 4.
Sorveglianza sanitaria
1. Ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo
19 settembre 1994, n. 626, la sorveglianza sanitaria,
a mezzo del medico competente, è finalizzata
a realizzare specifici controlli nelle istituzioni
scolastiche ed educative nelle quali la valutazione
dei rischi, effettuata dal datore di lavoro, abbia
evidenziato concrete situazioni di esposizione a rischi
per la salute dei lavoratori tali da rendere obbligatoria
la sorveglianza sanitaria. Accertato tale presupposto,
il datore di lavoro procede alla nomina del medico
competente, ai fini ed agli effetti di cui all'articolo
17 del decreto legislativo n. 626.
2. Nelle scuole statali l'individuazione del medico
competente è concordata preferibilmente con
le aziende sanitarie locali competenti per territorio
o con una struttura pubblica ove sia disponibile un
medico con i requisiti indicati per la funzione di
medico competente, sulla base di apposite convenzioni
tipo da definirsi tra le strutture medesime e l'autorità
scolastica competente per territorio.
Art. 5.
Raccordo con gli enti locali
1. Il datore di lavoro, ogni qualvolta se ne presentino
le esigenze, deve richiedere agli enti locali la realizzazione
degli interventi a carico degli enti stessi, ai sensi
dell'articolo 4, comma 12, primo periodo, del decreto
legislativo n. 626; con tale richiesta si intende assolto
l'obbligo di competenza del datore di lavoro medesimo,
secondo quanto previsto dal secondo periodo dello stesso
comma 12.
2. Nel caso in cui il datore di lavoro, sentito l'eventuale
responsabile del servizio di prevenzione e di protezione,
ravvisi grave ed immediato pregiudizio alla sicurezza
ed alla salute dei lavoratori e degli allievi adotta,
sentito lo stesso responsabile, ogni misura idonea
a contenere o eliminare lo stato di pregiudizio, informandone
contemporaneamente l'ente locale per gli adempimenti
di obbligo.
3. L'autorità scolastica competente per territorio
promuove ogni opportuna iniziativa di raccordo e di
coordinamento tra le istituzioni scolastiche ed educative
e gli enti locali ai fini dell'attuazione delle norme
del presente decreto.
Art. 6.
Attività di informazione e di formazione
1. Specifiche iniziative sono assunte dall'amministrazione
scolastica in ordine alla formazione e all'aggiornamento
in tema di prevenzione e protezione dei soggetti individuati
come datori di lavoro, i quali, a loro volta, provvedono
all'informazione prevista dall'articolo 21 del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e, nei limiti
delle risorse disponibili, promuovono la formazione
dei lavoratori prevista dall'articolo 22 del predetto
decreto legislativo.
2. Iniziative ed attività di formazione, di informazione
e di addestramento del personale dipendente sono altresì
effettuate d'intesa con gli enti istituzionalmente
preposti alla tutela della sicurezza sui luoghi di
lavoro.
3. I contenuti minimi della formazione dei lavoratori,
dei rappresentanti per la sicurezza e dei datori di
lavoro
che possono svolgere direttamente i compiti propri del
responsabile del servizio di prevenzione e protezione
sono quelli fissati dal decreto dei Ministri del lavoro
e
della previdenza sociale e della sanità in data
16 gen
naio 1997, pubblicato nella Gazzetta Uff ciale n. 27
del
3 febbraio 1997.
4. Criteri, iniziative e risorse in materia di informazione
e formazione sono altresi definiti dagli specifici accordi
contrattuali.
Art. 7.
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
1. L'individuazione del rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza di cui agli articoli 18 e seguenti
del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
è disciplinata dagli accordi da stipularsi in
sede di contrattazione sindacale, sulla base del contratto
collettivo quadro concordato il 7 maggio 1996 tra 1'Agenzia
per la rappresentanza negoziale delle pubbliche aruministrazioni
(A.R.A.N.) e le organizzazioni sindacali, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- serie generale - n. 177 del 30 luglio 1996.
Art. 8.
Istituzioni scolastiche ed educative non statali
1. Il presente decreto trova applicazione anche nei
confronti delle istituzioni scolastiche ed educative
legalmente riconosciute, parificate e pareggiate, limitatamente
all'articolo 1, articolo 2 comma 1, articolo 3 comma
1, articolo 4 comma 1. Ai predetti fini per datore
di lavoro si intende il soggetto gestore di cui al
titolo VIII, articoli 345 e 353, del testo unico approvato
con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Ove
il soggetto gestore sia una persona giuridica, per
datore di lavoro si intende il rappresentante legale
dell'ente ai sensi del comma 2 del predetto articolo
353.