Architetti Firenze e Prato: Normativa
Ordine degli Architetti di
Firenze e Prato

Commissione Normativa
in collaborazione con


(G.U. 5-5-1998, n. 102)

Art. 1.

1. E riconosciuta la conformità alle vigenti norme, ai sensi dell'art. 28, lettera a), del decreto legislativo 19-9-1994, n. 626, come modificato dall'art. t4, del decreto legislativo t9-3-1996, n. 242, di un nuovo tipo di scala portatile in legno ad un montante.

Art. 2.

La scala portatile in legno di cui all'art. 1 é costituita dai seguenti elementi
a) un montante in legno di lunghezza variabile da 3 a 6 m;
I?) appoggio in acciaio conformato a mezzaluna incernierato alla base del montante. Tale vincolo consente rotazioni soltanto nel piano individuato dai pioli:
c) pioli in legno passanti attraverso il montante, fissati ad esso a pressione, ed aventi le estremità inclinate verso l'alto al fine di impedire lo scivolamento del piede verso l'esterno. Il piolo di sommità deve distare non meno di 80 cm clall'estremità sulleriore dcl montante.

Art. 3.

1. Gli elementi di cui all'art. 2 devono essere costruiti, in ogni particolare a regola d'arte, utilizzando materiali idonei di caratteristiche accertate secondo le prescrizioni delle norme di buona tecnica tenendo conto delle sollecitazioni cui Ë assoggcttata l'attrezzatura, con particolare riferimento alla necessità di assicurarsi del corretto posizionamento al fine di garantire la stabilità allo slittamento e al ribaltamento durante il normale utilizzo della stessa. Inoltre occorre verificare la rispondenza ai requisiti specifici di cui all'allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 4.

[1] L'attrezzatura di cui all'art. 2 Ë riconosciuta ed ammessa se legalmente fabbricata o commercializzata in altro Paese membro dell'Unione europea o nei Paesi aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo, in modo da garantire un livello di sicurezza equivalente a quello garantito sulla base delle disposizioni, specifiche tecniche e standard previsti dalla normativa italiana in materia.

Allegato

SCALA PORTATILE IN LEGNO AD UN MONTANTE

1. Prove


Le prove sottoelencate vanno effettuate su prototipo da certificare nella sua lunghezza massima e tale prototipo non deve essere utilizzato dopo la esecuzione delle prove stesse.
1.1. Prova di resistenza globale della scala
Considerato che la scala deve essere utilizzata ad una inclinazione non inferiore a 75O, essa deve essere posta in orizzontale su due appoggi all'estremità e deve essere caricata con un carico di 1000 N concentrato in mezzeria, gradualmente applicato con 200 N alla volta. Allo scarico non si devono rilevare rotture o fessurazioni apprezzabili a vista.
Prima della prova deve essere effettuato un assestamento con un carico di 200 N concentrato in mezzeria.
Con un carico di 500 N non si devono riscontrare deformazioni permanenti.
1.2. Prova di incurvamento delle estremità del montante
Con la scala sistemata su due appoggi ciascuno a distanza di 50 cm dalle estremità del montante, non devono rilevarsi deformazioni permanenti con un carico concentrato di 800 N applicato su ciascuna estremità dopo un tempo di permanenza del carico di 15 minuti.
1.3. Prova di flessione dei pioli
Con un carico di 3000 N concentrato ad una estremità del piolo, applicato per circa un minuto, non si devono rilevare rotture o deformazioni permanenti.
1.4. Prova di resistenza al taglio nell'innesto del piolo al montante
Con un carico di 4000 N concentrato in corrispondenza della sezione dell'innesto piolo montante, applicato per un minuto, non si devono rilevare rotture o deformazioni permanenti.
1.5. Prova di torsione del piolo
Dopo l'applicazione di un momento torcente pari a 90 N x m agente in ciascuno dei due sensi per la durata di un minuto non devono manifestarsi spostamenti tra piolo e montante.

2. Requisiti specifici

2.1. Essenze di legno
Per il montante e i pioli devono essere usate essenze di legno con una massa volumica di almeno 410 kg/m3 in caso di legno resinoso e di almeno 620 kg/mi, per i soli pioli, in caso di legno fronzuto (latifoglie). Le essenze di legno adatte sono ad esempio l'abete rosso (picea abies), il pino silvestre (pinus sylvestris), il corniolo (cornus mas). il faggio (fagus sylvatica), la robinia (robinia pseudoacacia).
Le masse volumiche sopracitate si riferiscono ad un tenore di umidità del legno pari al 155.
Sono ammesse altre essenze di legno purchÈ abbiano almeno le stesse caratteristiche.
Il pino del paranà (araucaria angustifolia O. Ktze), l'abete bianco americano (abies magnifica), il pino nero (pinus nigra Arnold) non devono essere utilizzati per la costruzione di scale.
2.2. Condizioni generali
Non sono ammessi il legno di compressione (nel caso di legnami resinosi), i difetti causati da insetti (tali da ridurre la resistenza meccanica), le incrostazioni da vischio, il legno di tensione (nel caso di legno fronzuto di specie latifoglia), le cipollature, la putrefazione rossa (bruna), la putrefazione bianca ed i nodi viziati.
2.3. Nodi
Sono ammessi nodi a spillo, purchÈ aderenti, fino ad un diametro di 3 mm sui pioli. Non sono ammessi nodi sul montante di diametro superiore a 5 mm.
2.4. Colle
Sono consentite solo le colle che corrispondono ai requisiti di cui alla norma tecnica UNI EN 204.

3. Fabbricazione, marchiatura e commercializzazione del prodotto

L'attrezatura di cui all'art. 2 deve riportare in modo visibile ed indelebile le seguenti indicazioni:
-nome o marchio del costruttore;
-anno di costruzione;
-carico massimo ammissibile.
L'attrezzatura deve essere accompagnata da un foglio o libretto recante:
-una breve descrizione con l'indicazione degli elementi costituenti;
-le indicazioni utili per un corretto irnpiego;
-le istruzioni per la manutenzione e conservazione;
-gli estremi (istituto che ha effettuato le prove, numeri di identificazione dei certificati, date del rilascio), dei certificati delle prove previste dal presente decreto;
-una dichiarazione del costruttore di conformità del presente decreto.

4. Certificazione

Le prove di cui al presente decreto sono effettuate presso uno dei seguenti "laboratori ufficiali":
n. 1086;
-laboratorio dell'ISPESL
-laboratori dell'università e politecnici dello Stato;
-laboratori di istituti tecnici dello Stato riconosciuti ai sensi della legge 5-11-1971,
-laboratori autorizzati con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità;
-laboratori dei Paesi membri dell'Unione europea o dei Paesi aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo riconosciuti dai rispettivi Stati.

DECRETO MINISTERO DEL LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE 27 MARZO 1998

RICONOSCIMENTO DI CONFORMITA' ALLE VIGENTI NORME DI MEZZI E SISTEMI DI SICUREZZA RELATIVI ALLA COSTRUZIONE E ALL'IMPIEGO DI UN NUOVO TIPO DI SCALA FISSA METALLICA AD UN MONTANTE.

(G.U. 5-5-1998, n. 102)

Art. 1.

[1] >> riconosciuta la conformità alle vigenti norme ai sensi dell'art. 28, lettera a), del decreto legislativo 19-9-1994, n. 626, come modificato dall'art. 14, del decreto legislativo 19-3-1996, n. 242 , dei mezzi e sistemi di sicurezza specificati nell'allegato al presente decreto relativi alla costruzione ed all'impiego di un sistema anticaduta montato su una scala fissa metallica ad un montante.

Art. 2.

[1] I componenti dell'attrezzatura di cui all'art. 1 devono essere costruiti a regola d'arte, in ogni particolare, utilizzando materiali idonei di caratteristiche accertate secondo le prescrizioni delle norme di buona tecnica tenendo conto delle sollecitazioni cui Ë assoggettata l'attrezzatura; inoltre dovranno risultare conformi ai requisiti di cui all'allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

1. Le prove contenute nell'allegato possono essere effettuate presso uno dei seguenti 'laboratori ufficiali(a):
-laboratorio dell'ISPESL;
-laboratori delle Università e dei Politecnici dello Stato;
-laboratori di Istituti tecnici di Stato, riconosciuti ai sensi della legge 511-1971, n. 1086 (v. in CEM);
-laboratori autorizzati con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità;
-laboratori dei Paesi membri dell'Unione europea o dei paesi aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo riconosciuti dai rispettivi Stati.

Art. 4.

1. I datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti devono disporre ed esigere che i lavoratori durante l'uso dell'attrezzatura di cui al presente decreto osservino le norme di sicurezza e usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione.

DECRETO MINISTERIALE 27 MARZO 1998
RICONOSCIMENTO DI CONFORMITA ALLE VIGENTI NORME DI MEZZI E SISTEMI DI SICUREZZA RELATIVI ALLA COSTRUZIONE E ALL'IMPIEGO DI UN NUOVO TIPO DI SCALA PORTATILE IN LEGNO AD UN MONTANTE.


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