| DECRETO MINISTERIALE 27 MARZO 1998 |
| RICONOSCIMENTO DI CONFORMITA ALLE VIGENTI NORME DI
MEZZI E SISTEMI DI SICUREZZA RELATIVI ALLA COSTRUZIONE
E ALL'IMPIEGO DI UN NUOVO TIPO DI SCALA PORTATILE IN
LEGNO AD UN MONTANTE. |
(G.U. 5-5-1998, n. 102)
Art. 1.
1. E riconosciuta la conformità alle vigenti
norme, ai sensi dell'art. 28, lettera a), del decreto
legislativo 19-9-1994, n. 626, come modificato dall'art.
t4, del decreto legislativo t9-3-1996, n. 242, di un
nuovo tipo di scala portatile in legno ad un montante.
Art. 2.
La scala portatile in legno di cui all'art. 1 é
costituita dai seguenti elementi
a) un montante in legno di lunghezza variabile da 3
a 6 m;
I?) appoggio in acciaio conformato a mezzaluna incernierato
alla base del montante. Tale vincolo consente rotazioni
soltanto nel piano individuato dai pioli:
c) pioli in legno passanti attraverso il montante, fissati
ad esso a pressione, ed aventi le estremità
inclinate verso l'alto al fine di impedire lo scivolamento
del piede verso l'esterno. Il piolo di sommità
deve distare non meno di 80 cm clall'estremità
sulleriore dcl montante.
Art. 3.
1. Gli elementi di cui all'art. 2 devono essere costruiti,
in ogni particolare a regola d'arte, utilizzando materiali
idonei di caratteristiche accertate secondo le prescrizioni
delle norme di buona tecnica tenendo conto delle sollecitazioni
cui Ë assoggcttata l'attrezzatura, con particolare
riferimento alla necessità di assicurarsi del
corretto posizionamento al fine di garantire la stabilità
allo slittamento e al ribaltamento durante il normale
utilizzo della stessa. Inoltre occorre verificare la
rispondenza ai requisiti specifici di cui all'allegato
che costituisce parte integrante del presente decreto.
Art. 4.
[1] L'attrezzatura di cui all'art. 2 Ë riconosciuta
ed ammessa se legalmente fabbricata o commercializzata
in altro Paese membro dell'Unione europea o nei Paesi
aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo,
in modo da garantire un livello di sicurezza equivalente
a quello garantito sulla base delle disposizioni, specifiche
tecniche e standard previsti dalla normativa italiana
in materia.
Allegato
SCALA PORTATILE IN LEGNO AD UN MONTANTE
1. Prove
Le prove sottoelencate vanno effettuate su prototipo
da certificare nella sua lunghezza massima e tale prototipo
non deve essere utilizzato dopo la esecuzione delle
prove stesse.
1.1. Prova di resistenza globale della scala
Considerato che la scala deve essere utilizzata ad una
inclinazione non inferiore a 75O, essa deve essere
posta in orizzontale su due appoggi all'estremità
e deve essere caricata con un carico di 1000 N concentrato
in mezzeria, gradualmente applicato con 200 N alla
volta. Allo scarico non si devono rilevare rotture
o fessurazioni apprezzabili a vista.
Prima della prova deve essere effettuato un assestamento
con un carico di 200 N concentrato in mezzeria.
Con un carico di 500 N non si devono riscontrare deformazioni
permanenti.
1.2. Prova di incurvamento delle estremità del
montante
Con la scala sistemata su due appoggi ciascuno a distanza
di 50 cm dalle estremità del montante, non devono
rilevarsi deformazioni permanenti con un carico concentrato
di 800 N applicato su ciascuna estremità dopo
un tempo di permanenza del carico di 15 minuti.
1.3. Prova di flessione dei pioli
Con un carico di 3000 N concentrato ad una estremità
del piolo, applicato per circa un minuto, non si devono
rilevare rotture o deformazioni permanenti.
1.4. Prova di resistenza al taglio nell'innesto del
piolo al montante
Con un carico di 4000 N concentrato in corrispondenza
della sezione dell'innesto piolo montante, applicato
per un minuto, non si devono rilevare rotture o deformazioni
permanenti.
1.5. Prova di torsione del piolo
Dopo l'applicazione di un momento torcente pari a 90
N x m agente in ciascuno dei due sensi per la durata
di un minuto non devono manifestarsi spostamenti tra
piolo e montante.
2. Requisiti specifici
2.1. Essenze di legno
Per il montante e i pioli devono essere usate essenze
di legno con una massa volumica di almeno 410 kg/m3
in caso di legno resinoso e di almeno 620 kg/mi, per
i soli pioli, in caso di legno fronzuto (latifoglie).
Le essenze di legno adatte sono ad esempio l'abete
rosso (picea abies), il pino silvestre (pinus sylvestris),
il corniolo (cornus mas). il faggio (fagus sylvatica),
la robinia (robinia pseudoacacia).
Le masse volumiche sopracitate si riferiscono ad un
tenore di umidità del legno pari al 155.
Sono ammesse altre essenze di legno purchÈ abbiano
almeno le stesse caratteristiche.
Il pino del paranà (araucaria angustifolia O.
Ktze), l'abete bianco americano (abies magnifica),
il pino nero (pinus nigra Arnold) non devono essere
utilizzati per la costruzione di scale.
2.2. Condizioni generali
Non sono ammessi il legno di compressione (nel caso
di legnami resinosi), i difetti causati da insetti
(tali da ridurre la resistenza meccanica), le incrostazioni
da vischio, il legno di tensione (nel caso di legno
fronzuto di specie latifoglia), le cipollature, la
putrefazione rossa (bruna), la putrefazione bianca
ed i nodi viziati.
2.3. Nodi
Sono ammessi nodi a spillo, purchÈ aderenti,
fino ad un diametro di 3 mm sui pioli. Non sono ammessi
nodi sul montante di diametro superiore a 5 mm.
2.4. Colle
Sono consentite solo le colle che corrispondono ai requisiti
di cui alla norma tecnica UNI EN 204.
3. Fabbricazione, marchiatura e commercializzazione
del prodotto
L'attrezatura di cui all'art. 2 deve riportare in modo
visibile ed indelebile le seguenti indicazioni:
-nome o marchio del costruttore;
-anno di costruzione;
-carico massimo ammissibile.
L'attrezzatura deve essere accompagnata da un foglio
o libretto recante:
-una breve descrizione con l'indicazione degli elementi
costituenti;
-le indicazioni utili per un corretto irnpiego;
-le istruzioni per la manutenzione e conservazione;
-gli estremi (istituto che ha effettuato le prove, numeri
di identificazione dei certificati, date del rilascio),
dei certificati delle prove previste dal presente decreto;
-una dichiarazione del costruttore di conformità
del presente decreto.
4. Certificazione
Le prove di cui al presente decreto sono effettuate
presso uno dei seguenti "laboratori ufficiali":
n. 1086;
-laboratorio dell'ISPESL
-laboratori dell'università e politecnici dello
Stato;
-laboratori di istituti tecnici dello Stato riconosciuti
ai sensi della legge 5-11-1971,
-laboratori autorizzati con decreto dei Ministri del
lavoro e della previdenza sociale, dell'industria,
del commercio e dell'artigianato e della sanità;
-laboratori dei Paesi membri dell'Unione europea o dei
Paesi aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo
riconosciuti dai rispettivi Stati.
DECRETO MINISTERO DEL LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE 27 MARZO 1998
RICONOSCIMENTO DI CONFORMITA' ALLE VIGENTI NORME DI
MEZZI E SISTEMI DI SICUREZZA RELATIVI ALLA COSTRUZIONE
E ALL'IMPIEGO DI UN NUOVO TIPO DI SCALA FISSA METALLICA AD UN MONTANTE.
(G.U. 5-5-1998, n. 102)
Art. 1.
[1] >> riconosciuta la conformità alle
vigenti norme ai sensi dell'art. 28, lettera a), del
decreto legislativo 19-9-1994, n. 626, come modificato
dall'art. 14, del decreto legislativo 19-3-1996, n.
242 , dei mezzi e sistemi di sicurezza specificati
nell'allegato al presente decreto relativi alla costruzione
ed all'impiego di un sistema anticaduta montato su
una scala fissa metallica ad un montante.
Art. 2.
[1] I componenti dell'attrezzatura di cui all'art. 1
devono essere costruiti a regola d'arte, in ogni particolare,
utilizzando materiali idonei di caratteristiche accertate
secondo le prescrizioni delle norme di buona tecnica
tenendo conto delle sollecitazioni cui Ë assoggettata
l'attrezzatura; inoltre dovranno risultare conformi
ai requisiti di cui all'allegato che costituisce parte
integrante del presente decreto.
Art. 3.
1. Le prove contenute nell'allegato possono essere
effettuate presso uno dei seguenti 'laboratori ufficiali(a):
-laboratorio dell'ISPESL;
-laboratori delle Università e dei Politecnici
dello Stato;
-laboratori di Istituti tecnici di Stato, riconosciuti
ai sensi della legge 511-1971, n. 1086 (v. in CEM);
-laboratori autorizzati con decreto dei Ministri del
lavoro e della previdenza sociale, dell'industria,
del commercio e dell'artigianato e della sanità;
-laboratori dei Paesi membri dell'Unione europea o dei
paesi aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo
riconosciuti dai rispettivi Stati.
Art. 4.
1. I datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti devono
disporre ed esigere che i lavoratori durante l'uso
dell'attrezzatura di cui al presente decreto osservino
le norme di sicurezza e usino i mezzi di protezione
messi a loro disposizione.