Architetti Firenze e Prato: Normativa
Ordine degli Architetti di
Firenze e Prato

Commissione Normativa
in collaborazione con


(G.U. del 16 ottobre 1998, n.242)

Art. 1.

1. La domanda per la concessione del contributo in conto interessi previsto dall'art. 3 della legge 21 dicembre 1961, n. 1552, come integrato dall'art. 5, comma 1, della legge 8 ottobre 1997, n. 352, deve pervenire, entro e non oltre il 31 ottobre di ciascun anno, alla soprintendenza per i beni ambientali e architettonici competente per territorio e alla banca mutuante.

2. La domanda deve essere predisposta secondo le istruzioni indicate nell'allegato I e corredata dalla documentazione ivi prevista.

Art. 2.

1. Le domande di contributo sono istruite dalla soprintendenza che, nei 30 giorni successivi dalla data di arrivo, è tenuta a trasmetterle, con il proprio parere, all'Uffcio centrale per i beni archeologici, architettonici, artistici e storici. Nell'ambito delle risorse disponibili, I'Ufficio centrale per i beni archeologici, architettonici, artistici e storici predispone, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, il piano degli interventi ammessi a contributo.

2. Non sono concessi contributi in conto interessi per interventi destinati al riuso e all'adeguamento funzionale degli immobili.

3. L'operazione di mutuo è regolata tra le parti a condizioni ordinarie. Il contributo, che non puó comunque essere superiore a 6 punti percentuali del tasso applicato sull'operazione, è determinato in misura non inferiore al 50 per cento dell'ammontare degli interessi risultanti dal piano di ammortamento di cui al punto 5 dell'allegato 1. Nel caso di mutui al tasso variabile, il contributo è calcolato sulla base dei criteri di cui al precedente periodo sviluppando il piano di ammortamento al tasso previsto per la prima rata qualora le rate successive di rimborso superino gli interessi corrisposto dal beneficiario; I'amministrazione provvede all'adeguamento del contributo. Il contributo è erogato in rate semestrali costanti alle scadenze previste nel piano di ammortamento.

4. Le domande di contributo, che per ragioni di ordine finanziario non vengono inserite nel piano di cui al comma 1, mantengono l'ordine di priorità acquisito ai fini della predisposizione dei successivi piani.

5. L'Ufficio centrale per i beni archeologici, architettonici, artistici e storici comunica l'accoglimento dell'istanza di contributo in conto interessi contestualmente alle banche e ai proprietari, possessori o detentori degli immobili da sottoporre agli interventi di restauro, conservazione o manutenzione.

Art. 3.

1. L'Ufficio centrale per i beni archeologici, architettonici, artistici e storici una volta perfezionato il contratto di mutuo, autorizza l'erogazione del contributo in conto interessi.

2. Il contributo è erogato dall'amministrazione alla banca che provvede ad accreditarlo con pari valuta al soggetto mutuatario.

DECRETO MINISTERIALE 24 luglio 1998.
CRITERI PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI PREVISTI DALL'ART. 5, COMMA 1, DELLA LEGGE 8 OTTOBRE 1997, N. 352, CONCERNENTE: «DISPOSIZIONI SUI BENI CILTURALI».


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