| DECRETO MINISTERIALE 24 luglio 1998. |
| CRITERI PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI PREVISTI DALL'ART. 5, COMMA 1, DELLA LEGGE 8 OTTOBRE 1997, N. 352, CONCERNENTE: «DISPOSIZIONI SUI BENI CILTURALI». |
(G.U. del 16 ottobre 1998, n.242)
Art. 1.
1. La domanda per la concessione del contributo in conto
interessi previsto dall'art. 3 della legge 21 dicembre
1961, n. 1552, come integrato dall'art. 5, comma 1,
della legge 8 ottobre 1997, n. 352, deve pervenire,
entro e non oltre il 31 ottobre di ciascun anno, alla
soprintendenza per i beni ambientali e architettonici
competente per territorio e alla banca mutuante.
2. La domanda deve essere predisposta secondo le istruzioni
indicate nell'allegato I e corredata dalla documentazione
ivi prevista.
Art. 2.
1. Le domande di contributo sono istruite dalla soprintendenza
che, nei 30 giorni successivi dalla data di arrivo,
è tenuta a trasmetterle, con il proprio parere,
all'Uffcio centrale per i beni archeologici, architettonici,
artistici e storici. Nell'ambito delle risorse disponibili,
I'Ufficio centrale per i beni archeologici, architettonici,
artistici e storici predispone, secondo l'ordine cronologico
di presentazione delle domande, il piano degli interventi
ammessi a contributo.
2. Non sono concessi contributi in conto interessi per
interventi destinati al riuso e all'adeguamento funzionale
degli immobili.
3. L'operazione di mutuo è regolata tra le parti
a condizioni ordinarie. Il contributo, che non puó
comunque essere superiore a 6 punti percentuali del
tasso applicato sull'operazione, è determinato
in misura non inferiore al 50 per cento dell'ammontare
degli interessi risultanti dal piano di ammortamento
di cui al punto 5 dell'allegato 1. Nel caso di mutui
al tasso variabile, il contributo è calcolato
sulla base dei criteri di cui al precedente periodo
sviluppando il piano di ammortamento al tasso previsto
per la prima rata qualora le rate successive di rimborso
superino gli interessi corrisposto dal beneficiario;
I'amministrazione provvede all'adeguamento del contributo.
Il contributo è erogato in rate semestrali costanti
alle scadenze previste nel piano di ammortamento.
4. Le domande di contributo, che per ragioni di ordine
finanziario non vengono inserite nel piano di cui al
comma 1, mantengono l'ordine di priorità acquisito
ai fini della predisposizione dei successivi piani.
5. L'Ufficio centrale per i beni archeologici, architettonici,
artistici e storici comunica l'accoglimento dell'istanza
di contributo in conto interessi contestualmente alle
banche e ai proprietari, possessori o detentori degli
immobili da sottoporre agli interventi di restauro,
conservazione o manutenzione.
Art. 3.
1. L'Ufficio centrale per i beni archeologici, architettonici,
artistici e storici una volta perfezionato il contratto
di mutuo, autorizza l'erogazione del contributo in
conto interessi.
2. Il contributo è erogato dall'amministrazione
alla banca che provvede ad accreditarlo con pari valuta
al soggetto mutuatario.