| DECRETO MINISTERIALE 21 MARZO 1998 |
| PROCEDURE, MODALITA' E CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELLA
GARANZIA STATALE NELLE MOSTRE D'ARTE |
(G.U. del 23-04-1998, n.94)
Art. 1.
1. La garanzia dello Stato, sostitutiva dell'assicurazione
prevista dallart. 2, comma 12, della legge 8 ottobre
1997, n. 352, può essere accordata:
a) per le mostre e le manifestazioni organizzate, in
Italia e allestero, direttamente dal Ministero per
i beni culturali e ambientali ovvero da soggetti pubblici
e privati sulla base di un progetto tecnico-scientifico
elaborato in collaborazione con gli organi dellamministrazione;
b) per le mostre e le manifestazioni organizzate, con
la partecipazione statale, da enti pubblici, da istituti
di cultura italiani allestero e da organismi sovranazionali.
Per partecipazione statale si intende la presenza,
nel comitato scientifico e nel comitato organizzatore
della mostra o manifestazione, di un funzionario, appartenente
ai ruoli tecnico-scientifici, in rappresentanza del
Ministero per i beni culturali e ambientali. Per quanto
attiene le mostre e le manifestazioni organizzate dagli
organismi sovranazionali si puó tenere conto
della collaborazione italiana prestata all'interno di
tali organismi.
Art. 2.
1. Sulle richieste di esenzione dallassicurazione e
sulla conseguente assunzione, da parte dello stato,
dei rischi connessi al trasporto e allesposizione delle
opere destinate a mostre e manifestazioni, si esprime
il competente comitato di settore del Consiglio nazionale
per i beni culturali e ambientali, sentiti il Servizio
tecnico per la sicureza e, secondo la tipologia dei
beni, I'Istituto centrale per il restauro, I'Opificio
delle pietre dure nonchè l'Istituto centrale
per la patologia del libro o il Centro di fotoriproduzione,
legatoria e restauro degli archivi di Stato.
Art. 3.
1. Le richieste di cui allart. 2 sono inoltrate dal
soggetto organizzatore, non meno di sei mesi prima
della data di presentazione della mostra o manifestazione,
al competente Ufficio centrale.
2. Le richieste devono essere corredate della seguente
documentazione:
al progetto tecnico-scientifico da cui risultino anche:
1) i componenti del comitato scientifico e del comitato
organizzatore della mostra o manifestazione;
2)1elenco delle opere, i valori assicurativi e le schede
conservative delle stesse;
b) condizioni ambientali e di sicurezza dellambiente
espositivo e la qualificazione degli spazi espositivi;
c) piano dei trasporti e sistema di imballaggio;
d) parere dellUfficio ministeriale organizzatore o collaboratore
alla mostra o manifestazione.
3. Ai fini della verifica delle condizioni di sicurezza
dei locali della mostra o manifestazione e dei criteri
di conservazione delle opere, il Ministero per i beni
culturali e ambientali può disporre sopralluoghi
da parte dei tecnici dellamministrazione.
Art. 4.
1. La garanzia dello Stato è diretta al risarcimento
dei danni, derivanti dal furto, dalla perdita, dal
danneggiamento o comunque dalla svalutazione dell'opera,
che possano verificarsi a seguito di sinistri accaduti
nel corso del trasporto del bene al luogo dellesposizione,
durante lesposizione ovvero nel corso del trasporto
fino alla sede abituale da chiodo a chiodo.
Art. 5.
1. Al verificarsi del danno il beneficiario della garanzia
è tenuto a darne immediata comunicazione al Ministero
per i beni culturali e ambientali nelle modalità indicate
nel provvedimento di attribuzione della garanzia statale.
Art. 6.
1. Il Ministero per i beni culturali e ambientali, fatti
salvi i diritti di rivalsa nei confronti degli eventuali
responsabili del danno, nel provvedimento di attribuzione
della garanzia statale, stabilisce il valore da corrispondere
per ogni singola opera con riguardo alla perdita totale.
In caso di danno il risarcimento ha riferimento, nei
limiti della somma assicurata, ai costi del restauro
e alleventuale svalutazione dellopera, sentito in merito
il competente soprintendente.
Art. 7.
1. Il provvedimento di attribuzione della garanzia statale
può prevedere che le controversie che hanno
riguardo al diritto di risarcimento o all'entità dello
stesso, siano demandate ad una commissione composta
con le modalità di cui all'art. 31 della legge 1&176; giugno
1939, n. 1089.
Art. 8.
1. Per le mostre e le manifestazioni in Italia e all'estero
in cui si renderanno necessari i prestiti di opere
provenienti da altri Paesi, il Ministero per i beni
culturali e ambientali può offrire ai prestatori
stranieri la garanzia dello Stato sostitutiva dell'assicurazione.