Architetti Firenze e Prato: Normativa
Ordine degli Architetti di
Firenze e Prato

Commissione Normativa
in collaborazione con


(G.U. del 23-04-1998, n.94)

Art. 1.

1. La garanzia dello Stato, sostitutiva dell'assicurazione prevista dallart. 2, comma 12, della legge 8 ottobre 1997, n. 352, può essere accordata:
a) per le mostre e le manifestazioni organizzate, in Italia e allestero, direttamente dal Ministero per i beni culturali e ambientali ovvero da soggetti pubblici e privati sulla base di un progetto tecnico-scientifico elaborato in collaborazione con gli organi dellamministrazione;
b) per le mostre e le manifestazioni organizzate, con la partecipazione statale, da enti pubblici, da istituti di cultura italiani allestero e da organismi sovranazionali. Per partecipazione statale si intende la presenza, nel comitato scientifico e nel comitato organizzatore della mostra o manifestazione, di un funzionario, appartenente ai ruoli tecnico-scientifici, in rappresentanza del Ministero per i beni culturali e ambientali. Per quanto attiene le mostre e le manifestazioni organizzate dagli organismi sovranazionali si puó tenere conto della collaborazione italiana prestata all'interno di tali organismi.

Art. 2.

1. Sulle richieste di esenzione dallassicurazione e sulla conseguente assunzione, da parte dello stato, dei rischi connessi al trasporto e allesposizione delle opere destinate a mostre e manifestazioni, si esprime il competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, sentiti il Servizio tecnico per la sicureza e, secondo la tipologia dei beni, I'Istituto centrale per il restauro, I'Opificio delle pietre dure nonchè l'Istituto centrale per la patologia del libro o il Centro di fotoriproduzione, legatoria e restauro degli archivi di Stato.

Art. 3.

1. Le richieste di cui allart. 2 sono inoltrate dal soggetto organizzatore, non meno di sei mesi prima della data di presentazione della mostra o manifestazione, al competente Ufficio centrale.
2. Le richieste devono essere corredate della seguente documentazione:
al progetto tecnico-scientifico da cui risultino anche:
1) i componenti del comitato scientifico e del comitato organizzatore della mostra o manifestazione;
2)1elenco delle opere, i valori assicurativi e le schede conservative delle stesse;
b) condizioni ambientali e di sicurezza dellambiente espositivo e la qualificazione degli spazi espositivi;
c) piano dei trasporti e sistema di imballaggio;
d) parere dellUfficio ministeriale organizzatore o collaboratore alla mostra o manifestazione.
3. Ai fini della verifica delle condizioni di sicurezza dei locali della mostra o manifestazione e dei criteri di conservazione delle opere, il Ministero per i beni culturali e ambientali può disporre sopralluoghi da parte dei tecnici dellamministrazione.

Art. 4.

1. La garanzia dello Stato è diretta al risarcimento dei danni, derivanti dal furto, dalla perdita, dal danneggiamento o comunque dalla svalutazione dell'opera, che possano verificarsi a seguito di sinistri accaduti nel corso del trasporto del bene al luogo dellesposizione, durante lesposizione ovvero nel corso del trasporto fino alla sede abituale da chiodo a chiodo.

Art. 5.

1. Al verificarsi del danno il beneficiario della garanzia è tenuto a darne immediata comunicazione al Ministero per i beni culturali e ambientali nelle modalità indicate nel provvedimento di attribuzione della garanzia statale.

Art. 6.

1. Il Ministero per i beni culturali e ambientali, fatti salvi i diritti di rivalsa nei confronti degli eventuali responsabili del danno, nel provvedimento di attribuzione della garanzia statale, stabilisce il valore da corrispondere per ogni singola opera con riguardo alla perdita totale. In caso di danno il risarcimento ha riferimento, nei limiti della somma assicurata, ai costi del restauro e alleventuale svalutazione dellopera, sentito in merito il competente soprintendente.

Art. 7.

1. Il provvedimento di attribuzione della garanzia statale può prevedere che le controversie che hanno riguardo al diritto di risarcimento o all'entità dello stesso, siano demandate ad una commissione composta con le modalità di cui all'art. 31 della legge 1&176; giugno 1939, n. 1089.

Art. 8.

1. Per le mostre e le manifestazioni in Italia e all'estero in cui si renderanno necessari i prestiti di opere provenienti da altri Paesi, il Ministero per i beni culturali e ambientali può offrire ai prestatori stranieri la garanzia dello Stato sostitutiva dell'assicurazione.

DECRETO MINISTERIALE 21 MARZO 1998
PROCEDURE, MODALITA' E CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELLA GARANZIA STATALE NELLE MOSTRE D'ARTE


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