| DECRETO INTERMINISTERIALE 20 OTTOBRE 1998.
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| REQUISITI TECNICI PER LA COSTRUZIONE, L'INSTALLAZIONE
E L'ESERCIZIO DEI SERBATOI INTERRATI. |
(G.U. del 6 novembre 1998, n.260)
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
Principi generali
1. Le disposizioni del presente provvedimento stabiliscono
i requisiti tecnici per la costruzione, I'installazione
e lesercizio di serbatoi interrati destinati allo stoccaggio
di sostanze o preparati liquidi per usi commerciali
e/o a fini della produzione industriale, a salvaguardia
e prevenzione dell'inquinamento del suolo e delle acque
superficiali e sotterranee che potrebbe essere causato
dal rilascio delle sostanze o preparati contenuti,
nei citati serbatoi.
2. Sono fatte salve tutte le disposizioni vigenti in
materia di sicurezza antincendio.
Art. 2.
Definizioni
Ai sensi delle disposizioni del presente decreto si
intendono per:
a) serbatoio interrato: contenitore di stoccaggio situato
sotto il piano campagna di cui non sia direttamente
e visivamente ispezionabile la superficie esterna;
b) sostanza: ogni sostanza appartenente ai gruppi e
alle famiglie di sostanze liquide in condizioni standard
riportati negli elenchi in allegato al decreto legislativo
n. 132 del 27 gennaio 1992, e relativi preparati liquidi;
c) perdita di sostanza: qualsiasi evento di spillamento,
trafilamento, emissione, sversamento, traboccamento
o percolamento che si verifica, per qualsiasi causa,
dal contenitore primario del serbatoio.
Art. 3.
Campo di applicazione
1. I principi generali di cui all'art. 1, comma 1, e
le disposizioni del presente decreto si applicano ai
serbatoi interrati, aventi capacità uguale o maggiore
di un metro cubo, contenenti le sostanze e i preparati
liquidi appartenenti alle categorie e gruppi di sostanze
di cui alla lettera b) dell'art. 2, con esclusione di
quelli del comma 2 del presente articolo.
2. Sono esclusi dallapplicazione del presente decreto
i serbatoi interrati utilizzati: a) nelle zone militari,
se altrimenti regolati;
b) per lalimentazione degli impianti di produzione
di calore, se con volume totale non superiore a 15 metri
cubi;
c) per stoccaggio di gas di petrolio liquefatto;
d) per stoccaggio di carburanti per aviazione su aree
demamah in sedimi aeroportuali;
e) per stoccaggio di prodotti liquidi, in serbatoi esistenti
e completamente rivestiti in camicia di cemento armato
o malte cementizie, di capacità superiore a 100 m3,
purchè sia garantita nel tempo la tenuta dei
serbatoi stessi.
Art. 4.
Funzioni di indirizzo
1. I1 Ministero dellambiente, in conformità ai pareri
della conferenza di servizi di cui all'art. 1 della
legge n. 137/1997:
a) svolge funzioni di indirizzo, di promozione e di
coordinamento delle attività connesse con lapplicazione
del presente decreto;
b) elabora e propone le linee guida relative allapplicazione
delle tecnologie di contenimento e rilevamento dei
rilasci dei serbatoi interrati.
2. LANPA, avvalendosi delle ARPA o di altro organismo
individuato transitoriamente dalla regione competente
per territorio, ove lARPA non fosse ancora costituita,
realizza e gestisce un sistema informativo nazionale
che raccoglie i dati del censimento e della registrazione
dei serbatoi interrati e delle sostanze o preparati
in essi contenute, anche al fine di tenere informate
le autorità competenti nello svolgimento dei controlli
e delle ispezioni di propria competenza.
Art. 5.
Autorità competenti e procedure autorizzative
1. Per il rilascio delle concessioni ed autorizzazioni,
relative ai depositi di oli minerali, ove siano presenti
anche serbatoi interrati, le competenze sono dei prefetti,
e le procedure quelle di cui alla legge 7 maggio 1965,
n. 460, e del Ministero dellindustria, del commercio
e dellartigianato, di cui alla legge 8 febbraio 1984,
n. 367, e successivi provvedimenti, e le procedure
quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica
18 aprile 1994, n. 420.
2. Per il rilascio delle concessioni e autorizzazioni
per impianti di distribuzione di carburanti sulla viabilità
ordinaria e sulla rete autostradale, ove siano installati
serbatoi interrati, oltre che alle norme di cui al
comma 1, per quanto applicabili, con riferimento alla
legge 18 dicembre 1970, n. 1034, e relativo regolamento
di esecuzione approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269, le competenze
sono, rispettivamente, della regione e delle amministrazioni
centrali ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica n. 616/1977 e successivo decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1989. Per lesercizio
di impianti di distribuzione carburanti ad uso privato,
destinati al prelevamento del carburante occorrente
agli automezzi delle imprese, restano salve le competenze
previste dalla legge 27 maggio 1993, n. 162.
3. Per il rilascio delle autorizzazioni relative agli
altri serbatoi interrati conformi al presente decreto,
esclusi quelli dei comma 1 e 2, il nulla_osta allesercizio
e la licenza di agibilità sono rilasciati, ai sensi
del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successivi
provvedimenti del sindaco del comune interessato su
parere delle ARPA o di altro organismo individuato
transitoriamente dalla regione competente per territorio,
ove 1ARPA non fosse ancora costituita, e dei vigili
del fuoco, se di pertinenza.
4. La procedura di rilascio di nulla_osta o licenza
prevista per i serbatoi interrati di cui al comma 3,
è fissata dall'art. 19 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, come modificato dal comma 10 dell'art. 2 della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, con esclusione degli
impianti e dei depositi soggetti a controllo del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco.
DISPOSIZIONI PER NUOVI SERBATOI INTERRATI
Art. 6.
Installazione ed uso di nuovi serbatoi interrati
1. DOPO lentrata in vigore del presente decreto, il
soggetto che intende installare un nuovo serbatoio
interrato o un impianto comprendente nuovi serbatoi
interrati destinati allo stoccaggio di sostanze di
cui all'art. 3, comma 1, per usi commerciali e/o ai
fini della produzione industriale trasmette allamministrazione
competente i moduli di registrazione di cui allallegato
B del presente decreto.
2. Per i serbatoi interrati installati in impianti soggetti
ad obblighi di notifica 0 di dichiarazione di cui agli
articoli 4 0 6 del decreto del Presidente della Repubblica
17 maggio 1988, n. 175, e successive modificazioni
ed integrazioni, il contenuto della domanda di installazione
di nuovi serbatoi interrati, di cui al comma 1, deve
essere riportato nel relativo rapporto di sicurezza
o nella dichiarazione.
3. Le autorità competenti di cui ai commi 1, 2 e 3
dell'art. 5, provvederanno per i nuovi serbatoi a fornire
direttamente allARPA competente per territorio o altro
organismo individuato transitoriamente dalla regione,
ove 1ARPA non fosse ancora costituita, i moduli di
registrazione riportati nellallegato B del presente
decreto.
Art. 7.
Requisiti di progettazione, costruzione
ed installazione di nuovi serbatoi
1. I nuovi serbatoi interrati debbono essere progettati,
costruiti ed installati, nel rispetto delle norme vigenti,
in modo tale da assicurare comunque:
a) il mantenimento dellintegrità strutturale durante
lesercizio; b) il contenimento e il rilevamento delle
perdite; c) la possibilità di eseguire i controlli
previsti.
2. I nuovi serbatoi interrati devono essere:
a) a doppia parete e con sistema di monitoraggio in
continuo dellintercapedine. Le pareti dei serbatoi
possono essere:
entrambe metalliche, con la parete esterna rivestita
di materiale anticorrosione;
la parete interna metallica e la parete esterna in altro
materiale non metallico, purchè idoneo a garantire
la tenuta dellintercapedine tra le pareti;
entrambe le pareti in materiali non metallici, resistenti
a sollecitazioni meccaniche ed alle corrosioni;
parete interna in materiale non metallico ed esterna
in metallo, rivestita in materiale anticorrosione;
b) a parete singola metallica o in materiale plastico
allinterno di una cassa di contenimento in calcestruzzo,
rivestita internamente con materiale impermeabile e
con monitoraggio in continuo delle perdite. La cassa
di contenimento puÚ contenere uno o pi^ serbatoi
senza setti di separazione tra gli stessi.
3. I serbatoi legalmente fabbricati o commercializzati
negli altri Stati membri dellUnione e/o originari degli
Stati firmatari dellAccordo sullo spazio economico
europeo (Accordo SEE), sulla base di norme armonizzate
o di norme o di regole tecniche internazionali riconosciute
equivalenti, possono essere commercializzati in Italia
per essere impiegati nel campo di applicazione disciplinato
dal presente decreto.
4. Le tubazioni di connessione con detti nuovi serbatoi
possono essere di materiale non metallico.
5. Per la prevenzione ed il contenimento delle perdite,
i nuovi serbatoi dovranno essere dotati di:
a) un dispositivo di sovrappieno del liquido che eviti
la fuoriuscita del prodotto in caso di eccessivo riempimento
per errata operazione di scarico;
b) una incamiciatura o sistema equivalente per le tubazioni
interrate funzionanti in pressione, al fine di garantire
il recupero di eventuali perdite.
batoio;
6. Con riferimento al monitoraggio in continuo, di cui
al precedente comma 2, è amrnessa la centralizzazione
dei sistemi, purchè sia consentito il controllo
dei singoli serbatoi. Nel caso di serbatoio compartimentato
ai sensi del successivo comma 7, lettera a), è
ammesso il controllo dellintercapedine mediante unico
sensore ove questo sia idoneo alla segnalazione di
ognuna delle sostanze detenute.
7. La capacità massima dei nuovi serbatoi interrati,
stabilita come segue:
a) in 50 m3 per i serbatoi di punti vendita interrati
contenente sostanze o preparati liquidi classifÌcati
come infiammabili, inclusi i carburanti per autotrazione;
i serbatoi possono essere compartimentati e contenere
prodotti diversi nei vari compartimenti;
b) in 100 m3 per i serbatoi per usi commerciali contenenti
sostanze o preparati liquidi molto tossici o tossici,
non classificati come infiammabili.
8. La targa di identificazione del serbatoio deve indi
care:
a) il nome e lindirizzo del costruttore;
b) Ianno di costruzione;
c) la capacità, lo spessore ed il materiale del ser
d) la pressione di progetto del serbatoio e dellintercapedine.
Art. 8.
Conduzione dei serbatai interrati
1. La conduzione dei serbatoi interrati debbono essere
attuate tutte le procedure di buona gestione che assicurino
la prevenzione dei rilasci, dei traboccamenti e degli
sversamenti del contenuto.
2. I1 conduttore dei serbatoi dovrà tenere un libretto
aggiornato contenente: lanno di installazione, il nome
del titolare della concessione o, in caso di cambiamento,
dei successivi titolari, i controlli periodici di funzionalità,
le prove di tenuta, le eventuali modifiche apportate,
nonchè la registrazione di eventuali anomalie
o incidenti occorsi sui serbatoi.
3. I1 conduttore del serbatoio dovrà provvedere annualmente
ad una verifica di funzionalità dei dispositivi che
assicurano il contenimento ed il rilevamento delle
perdite.
Art. 9.
Dismissione dei serbatoi interrati
1. Allatto della dismissione, i serbatoi interrati saranno
svuotati e bonificati. Tale messa in sicurezza dovrà
essere garantita fino alla rimozione e smaltimento,
da effettuarsi secondo le normative vigenti.
2. La dismissione e le modalità di messa in sicurezza
dei serbatoi interrati che cessano di essere operativi
dovrà essere notificata entro 60 giorni dalla data
di
dismissione alla amministrazione competente e allARPA
o altro organismo individuato transitoriamente dalla
regione competente per territorio, ove 1ARPA non fosse
ancora costituita.
DISPOSIZIONI PER SBRBATOI INTERRATT ESISTENTI
Art. 10.
Registrazione dei serbatoi interrati esistenti
alla data di entrata in vigore delpresente decreto
1. Ogni serbatoio interrato, esistente alla data di
entrata in vigore del presente decreto, deve essere
adeguato alle disposizioni di questo decreto nei tempi
e nei modi indicati nel seguente art. 11, ad esclusione
dei serbatoi fuori uso svuotati e bonificati, per i
quali esiste il solo obbligo di registrazione di cui
al comma 2.
2. Entro il termine ultimo di 18 mesi dallentrata in
vigore del presente decreto i titolari di concessione
o autorizzazione dovranno provvedere alla registrazione
dei serbatoi interrati in loro possesso a tale data,
inclusi quelli non pi^ operativi, utilizzando il modulo
di registrazione riportato nellallegato A del presente
decreto, ed inviandolo allagenzia regionale o provinciale
per la protezione dellambiente competente per territorio
ovvero, ove questa non fosse costituita, allorganismo
individuato transitoriamente dalla regione di cui all'art.
4, comma 2, aggiornandolo ogni qualvolta intervengono
modifiche.
3. Ai fini della programmazione e ottimizzazione delle
attività di adeguamento dei serbatoi interrati esistenti
o per la loro sostituzione, conformemente al presente
decreto, si applica l'art. 15 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, con il quale le società concessionarie possono
stipulare accordi infraprocedimentali di tutela ambientale
con i Ministeri dellindustria, del commercio e artigianato,
dellambiente e dellinterno.
Art. 11.
Controlli ed interventi sui serbatoi interrati esistenti
alla data di entrata in vigore delpresente decreto
1. I serbatoi interrati già installati prima del 1973
o in data non documentata e ancora funzionanti e non
dotati di sistemi di rilevamento delle perdite in continuo,
che vengano risanati, previa verifica dellintegrità
strutturale, entro il termine massimo di 5 anni, attraverso
la realizzazione di una delle seguenti operazioni di
risanamento:
a) applicazione di un rivestimento anticorrosione sulle
pareti interne del serbatoio in materiale che sia compatibile
con il liquido contenuto, con uno spessore minimo di
2,5 mm;
b) installazione di un sistema di protezione catodica;
c) realizzazione di una cassa di contenimento in calcestruzzo
rivestita internamente con materiale impermeabile e
con monitoraggio in continuo delle perdite;
d) inserimento all'interno del serbatoio di una parete
in materiale composito compatibile con il liquido contenuto;
possono essere mantenuti in esercizio per un ulteriore
periodo pari alla validità della garanzia e comunque
oltre il decimo anno dalla data del risanamento. Allatto
della verifica di integrità strutturale, con eventuale
giudizio di recuperabilità, e delloperazione di risanamento
e relativo collaudo, il responsabile della ditta esecutrice
dovrà rilasciare una dichiarazione di conformità
alle norme tecniche di riferimento relative alle operazioni
di risanamento indicate nel successivo art. 12 del
presente decreto.
1_bis. Inoltre, lesercente è tenuto a seguire le
procedure previste ai sensi dell'art. 17 del decreto
legislativo n. 22/1997, qualora siano accertati inquinamenti
causati dal rilascio delle sostanze contenute nel serbatoio
stesso nel terreno circostante e sottostante il serbatoio.
2. Alla scadenza del quinto anno i serbatoi di cui al
comma 1 non risanati debbono essere messi fuori servizio
e bonificati.
3. I serbatoi installati dal 1973 in poi e non dotati
di sistemi di rilevamento delle perdite in continuo
possono essere mantenuti in esercizio per trenta anni
dalla data di installazione.
4. I serbatoi di cui al comma 3 che vengano risanati,
previa verifica dellintegrità strutturale attraverso
la realizzazione di una delle operazioni di cui al
comma 1, possono essere mantenuti in esercizio per
un ulteriore periodo pari alla validità della garanzia
e comunque non oltre il decimo anno dalla data di risanamento.
5. Prove di tenuta:
a) i serbatoi di cui al comma I installati prirna del
1963 o in data sconosciuta ed in attesa di risanamento
o di dismissione devono essere sottoposti a prova di
tenuta entro il secondo anno dalla data di entrata
in vigore del presente decreto e poi annualmente fino
al momento del risanamento o della dismissione;
b) i serbatoi di cui al comma 1 installati dal 1963
al 1978 debbono essere sottoposti a prova di tenuta
entro il terzo anno dalla data di entrata in vigore
del presente decreto e poi ogni due anni fino al momento
del risanamento o della dismissione;
c) i serbatoi a parete singola installati successivamente
al 1978 dovranno essere sottoposti a prova di tenuta
biennale a partire dal 25° anno di età fino al momento
del risanamento o della dismissione;
d) i serbatoi risanati debbono essere sottoposti a prova
di tenuta dopo cinque anni dal risanamento e, successivamente,
ogni tre anni.
6. Ad ogni serbatoio sottoposto ad intervento di risanamento
va stabilmente fissata in posizione ben visibile nel
pozzetto di ispezione una targhetta che indichi:
estremi di identificazione della ditta esecutrice;
data dellintervento;
data scadenza garanzia (periodo di garanzia non inferiore
a quella di prolungamento del mantenimento).
7. Per le prove di tenuta debbono essere adottati metodi
in grado di rilevare una perdita nei serbatoi uguale
o minore di quattrocento cm3 per ora (con una probabilità
di rilevamento pari o maggiore al 95%). Le prove devono
essere effettuate da personale qualificato. I risultati
delle prove devono essere annotate sul libretto del
serbatoio. In caso di esito negativo della prova, deve
essere data notifica immediata alle autorità competenti.
8. Norma transitoria:
a) i serbatoi di cui ai commi I e 3 già risanati alla
data di entrata in vigore del presente decreto possono
essere mantenuti in esercizio fino alla data di scadenza
della garanzia, e comunque non oltre il decimo anno
dalla data del risanamento previa esecuzione delle
prove di tenuta come da comma 5, lettera d);
b) i serbatoi a doppia parete in esercizio alla data
di entrata in vigore del presente decreto debbono essere
dotati di un sistema fisso di monitoraggio dellintercapedine
entro un periodo di dieci anni dallentrata in vigore
del presente decreto;
c) i serbatoi a doppia parete possono essere mantenut
m esercizio per un tempo indefinito purchè venga
sempre mantenuto attivo il controllo dellintercapedine.
9. Nel caso di installazione di un nuovo serbatoio interrato
conforme alle disposizioni previste nel presente provvedimento,
in sostituzione di un serbatoio interrato esistente,
si procede secondo quanto previsto dall'art. 19 della
legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni,
con esclusione degli impianti e dei depositi soggetti
a controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
10. Per i serbatoi interrati esistenti restano salvi
l'art. 8, commi 1 e 2, e l'art. 9, riferiti ai nuovi
serbatoi interrati e, ove applicabile, l'art. 8, comma
3.
DISPOSIZIONI TECNICHE
Art. 12.
Norme tecniche di riferimento da applicare ai serbatoi
1. Oltre agli adempimenti di cui alla legislazione vigente,
le norme tecniche di riferimento da applicare alla
progettazione, costruzione, installazione, conduzione
e manutenzione, nonchè controlli ed interventi,
dei serbatoi interrati debbono essere quelle emanate
ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera b), del presente
decreto, o in mancanza quelle praticabili di riconosciuta
validità a livello europeo o internazionale.
2. I materiali di fabbricazione dei contenitori per
gli oli minerali, ai sensi di quanto disposto dall'art.
2 della legge 27 marzo 1969, n. 121, devono rispondere
ai requisiti di cui alle norme tecniche del precedente
comma 1.
3. I sistemi di monitoraggio in continuo per il rilevamento
delle perdite debbono essere basati sulluso di sensori
di pressione e/o depressione o di fluidi, selezionati
tra quelli di uso corrente.
4. I sistemi di protezione catodica debbono essere rispondenti
alle norme di cui al decreto del Ministero dellinterno
13 ottobre 1994, relativo al depositi di GPL.