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(G.U. 27-4-98, n. 96)
RIDETERMINAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE PRATICATI PER I MUTUI PRIMA CASA.
Art. 1
Art. 2.
In caso di estinzione volontaria anticipata, il conguaglio sulle rate di ammortamento già corrisposte, previsto dall'art. 2 dell'atto modificativo alle convenzioni stipulate tra la Cassa depositi e prestiti e gli istituiti di credito ai sensi della legge 18 dicembre 1986, n. 891, approvato con decreto del Ministro del tesoro in data 23 settembre 1989, viene rideterminato in base al tasso previsto dall'art. 1.
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