| DECRETO MINISTERIALE 16 MARZO 1998
|
| TECNICHE DI RILEVAMENTO E DI MISURAZIONE DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO. |
(G.U. 1-4-1998, n. 76)
Art. 1.
Campo di applicazione
1 Il presente decreto stabilisce le tecniche di rilevamento
e di misurazione dell'inquinamento da rumore, in attuazione
del primo comma, lettera c), dell'art. 3 della legge
26-10-1995, n. 447.
2 Per quanto non indicato nell'allegato A del presente
decreto di cui costituisce parte integrante, si fa
riferimento alle definizioni di cui alla legge 26-10-1995,
n. 447.
Art. 2.
Strumentazione di misura
1 Il sistema di misura deve essere scelto in modo da
soddisfare le specifiche di cui alla classe 1 delle
norme EN 60651/1994 e EN 60804/1994. Le misure di livello
equivalente dovranno essere effettuate direttamente
con un fonometro conforme alla classe 1 delle norme
EN 60651/1994 e EN 60804/1994. Nel caso di utilizzo
di segnali registrati prima e dopo le misure deve essere
registrato anche un segnale di calibrazione. La catena
di registrazione deve avere una risposta in frequenza
conforme a quella richiesta per la classe 1 dalla EN
60651/1994 ed una dinamica adeguata al fenomeno in
esame. L'uso del registratore deve essere dichiarato
nel rapporto di misura.
2 I filtri e i microfoni utilizzati per le misure devono
essere conformi, rispettivamente, alle norme EN 61260/1995
(IEC 1260) e EN 61094-1/1994, EN 61094-2/1993, EN 61094-3/1995,
EN 61094-4/1995. I calibratori devono essere conformi
alle norme CEI 29-4.
3 La strumentazione e/o la catena di misura, prima e
dopo ogni ciclo di misura, deve essere controllata
con un calibratore di classe 1, secondo la norma IEC
942:1988. Le misure fonometriche eseguite sono valide
se le calibrazioni effettuate prima e dopo ogni ciclo
di misura, differiscono al massimo di 0,5 dB. In caso
di utilizzo di un sistema di registrazione e di riproduzione,
i segnali di calibrazione devono essere registrati.
4 Gli strumenti ed i sistemi di misura devono essere
prowisti di certificato di taratura e controllati almeno
ogni due anni per la verifica della conformità- alle
specifiche tecniche. Il controllo periodico deve essere
eseguito presso laboratori accreditati da un servizio
di taratura nazionale ai sensi della legge 118-1991,
n. 273.
5 Per l'utilizzo di altri elementi a completamento della
catena di misura non previsti nelle norme di cui ai
commi primo e secondo del presente articolo, deve essere
assicurato il rispetto dei limiti di tolleranza della
classe 1 sopra richiamata.
Art. 3.
Modalità di misura del rumore
1 I criteri e le modalità di esecuzione delle misure
sono indicati nell'allegato B al presente decreto di
cui costituisce parte integrante.
2 I criteri e le modalità di misura del rumore stradale
e ferroviario sono indicati nell'allegato C al presente
decreto di cui costituisce parte integrante.
3 Le modalità di presentazione dei risultati delle
misure sono riportate nell'allegato D al presente decreto
di cui costituisce parte integrante.
Art. 4.
Entrata in vigore
1 Il presente decreto entra in vigore il 20 aprile 1998.
Allegato A (omissis)