| DECRETO MINISTERIALE 16 MARZO 1998
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| MODALITA' CON LE QUALI I FABBRICANTI PER LE ATTIVITA'
INDUSTRIALI A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE DEVONO
PROCEDERE ALLINFORMAZIONE, ALL'ADDESTRAMENTO E ALL'EQUIPAGGIAMENTO DI COLORO CHE LAVORANO IN SITU. |
(G.U. 30-3-1998, n. 74)
Art. 1.
Generalità
1. Le disposizioni di cui al presente decreto stabiliscono
le modalità minime con cui il fabbricante deve
procedere all'informazione, all'addestramento e all'equipaggiamento
di coloro che lavorano in situ, ai sensi dell'art. 12
del decreto del Presidente della Repubblica 17-5-1988,
n. 175 , e successive modifiche e integrazioni, sui
rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate
attività industriali.
2. I contenuti del presente decreto sono finalizzati
alle attività ricadenti nell'ambito di applicazione
del decreto del Presidente della Repubblica 17-51988,
n. 175 , e successive modifiche e integrazioni, e sono
pertanto integrativi ed aggiuntivi di quanto previsto
dal decreto legislativo 19-9-1994, n. 626, e successive
modifiche e integrazioni, finalizzato al miglioramento
della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo
di lavoro.
3 Le modalità di informazione, addestramento
ed equipaggiamento di coloro che lavorano nelle attività
industriali a rischio di incidente rilevante devono
essere individuate dal fabbricante nell'ambito della
propria organizzazione e poste in atto mediante apposite
procedure scritte, previa consultazione con i rappresentanti
dei lavoratori per la sicurezza. Tali procedure devono
prevedere, in particolare, la designazione di personale
adeguatamente informato, qualificato e preparato, nonché
l'approntamento e la gestione di mezzi idonei alla protezione
del personale in caso di incidente rilevante.
Art. 2.
Definizioni
1 Ai sensi del presente decreto si intende per:
a) lavoratore in situ:
- il personale dirigente, i quadri, gli impiegati tecnici
e amministrativi e gli operai che operano nello stabilimento;
- il personale preposto all'esercizio degli impianti
o depositi e/o agli interventi di emergenza;
- il personale interno, alle dipendenze di terzi o autonomo,
preposto, anche occasionalmente, alla manutenzione
degli impianti o depositi, ai servizi generali o che
accede allo stabilimento per qualsiasi altro motivo
di lavoro;
- il personale interno, alle dipendenze di terzi o lavoratore
autonomo preposto ad operazioni comunque connesse con
lesercizio degli impianti o depositi;
b) istruttore: personale interno, alle dipendenze di
terzi o lavoratore autonomo, qualificato all'addestramento
dei lavoratori in situ, selezionato dal fabbricante;
c) visitatore occasionale: persona diversa da quelle
di cui alle lettere a) e b), che accede allo stabilimento a qualunque titolo.
Art. 3.
Informazione
1. Il fabbricante deve informare ciascun lavoratore sui
rischi di incidente rilevante e sulle misure atte a
prevenirli o limitarne le conseguenze per l'uomo e per
l'ambiente. Per le attività soggette agli artt.
4 o 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17-5-1988,
n. 175, l'informazione deve basarsi sulle risultanze
delle analisi e valutazioni di sicurezza effettuate
dal fabbricante ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 31-3-1989,
con particolare riguardo a quanto indicato dal primo
comma dell'art. 8 del detto decreto. Per le altre attività,
l'informazione deve basarsi sulle valutazioni effettuate
dal fabbricante e sulle misure adottate, ai sensi dell
art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica
17-5-1988, n. 175.
2 Il fabbricante deve assicurarsi che l'informazione
di cui al primo comma sia fornita in modo comprensibile
ed esaustivo a ciascun lavoratore, anche con riguardo
ad eventuali specifiche esigenze, ricorrendo alla forme
più adeguate di comunicazione. In particolare,
il fabbricante deve distribuire ai lavoratori almeno:
a) la scheda di cui allallegato 1 della legge 19-5-1997,
n. 137, per le attività soggette agli artt.
4 o 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17-5-1988,
n. 175;
b) le schede di sicurezza delle sostanze e dei preparati
pericolosi interessati, di cui alla legge 29-5-1974,
n. 256, e successive integrazioni e modifiche;
c) un estratto dei risultati delle analisi e valutazioni
di sicurezza di cui al primo comma;
d) un estratto del piano di emergenza interno, differenziato
secondo la funzione, la posizione e i compiti specifici
affidati al singolo lavoratore nel corso di un'eventuale
emergenza, integrato con gli aspetti di coordinamento
con gli eventuali interventi richiesti al lavoratore
a seguito dell'attivazione del piano di emergenza esterna.
3 Il fabbricante è tenuto ad organizzare almeno
ogni tre mesi, per le attività soggette agli
artt. 4 o 6 del decreto del Presidente della Repubblica
17-5-1988, n. 175, e ogni sei mesi per le altre attività,
ed ogni volta che intervengano modifiche significative
all'attività incontri con i lavoratori al fine
di:
a) illustrare in modo adeguato a ciascun lavoratore
le informazioni di cui al primo comma e la documentazione
di cui al secondo comma;
b) verificare che ciascun lavoratore abbia compreso
adeguatamente ed esaustivamente il significato e l'importanza
delle informazioni fornite e della documentazione distribuita;
c) identificare l'eventuale esigenza di ulteriori forme
di comunicazione;
d) rispondere ad eventuali quesiti e acquisire, per
successiva valutazione, i consigli e le informazioni
fornite dai medesimi lavoratori o dai loro rappresentanti
per la sicurezza.
Il fabbricante deve produrre e conservare evidenza documentale
degli incontri di cui al presente comma, ivi compreso
il riscontro degli esiti.
4 Il fabbricante deve aggiornare l'informazione e, se
necessario, la documentazione, ogni volta che subentrino
nuove conoscenze tecniche in materia o intervengano
modifiche significative, dietro richiesta motivata
da parte dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
e, per le attività soggette agli artt. 4 o 6
del decreto del Presidente della Repubblica 17-5-1988,
n. 175, anche sulla base delle conclusioni dell'istruttoria
di cui al sesto comma dell'art. 1 della legge 19-5-1997,
n. 137, nonché del piano di emergenza esterno
di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della
Repubblica 17-5-1988, n. 175.
5 Il fabbricante deve informare i visitatori occasionali
degli aspetti essenziali del piano di emergenza interno,
prima che questi siano ammessi all'interno dello stabilimento.
Qualora il visitatore venga costantemente accompagnato
all'interno dello stabilimento da una persona dedicata,
l'informazione relativa al piano di emergenza interno
potrà limitarsi eventualmente alle vie di fuga
e ai punti di raccolta. In tutti i casi, per le attività
soggette agli artt. 4 o 6 del decreto del Presidente
della Repubblica 17-5-1988, n. 175, ai visitatori occasionali
deve essere consegnata copia della scheda di cui all'allegato
1 della legge 19-5-1997, n. 137.
6 Il fabbricante deve rendere disponibile, presso i
locali di accesso allo stabilimento e presso i punti
critici dello stabilimento che lo stesso fabbricante
provvederà a individuare, un'informazione grafico-visiva,
realizzata con i mezzi ritenuti più idonei,
relativa ai nominativi e alle modalità con cui
segnalare l'insorgere di una situazione di emergenza
della quale si venga a conoscenza, all'ubicazione planimetrica
dei punti di raccolta e delle vie di fuga, nonché
all'identificazione dei segnali di allarme e di cessato
allarme e, per le attività soggette agli artt.
4 o 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17-5-1988,
n. 175, copia della scheda di cui all'allegato 1 della
legge 19-5-1997, n. 137.
Art. 4.
Formazione e addestramento
1 Il fabbricante deve identificare i parametri che incidono
sulla sicurezza individuale e collettiva e conseguentemente
individuare il livello di competenza, esperienza e
addestramento necessari al fine di assicurare un'adeguata
capacità operativa del personale. Il fabbricante
è tenuto ad assicurarsi che tutto il personale
coinvolto nella gestione, nell'esercizio e nella manutenzione
degli impianti o depositi possieda la necessaria cognizione
sulla implicazione della propria attività sulla
sicurezza e sulla prevenzione degli incidenti rilevanti.
2 Ai fini di cui al primo comma, il fabbricante deve
assicurare che ciascun lavoratore sia adeguatamente
formato e addestrato su quanto segue:
a) per le attività soggette agli artt. 4 o 6
del decreto del Presidente della Repubblica 17-5-1988,
n. 175, contenuti delle analisi e valutazioni di sicurezza,
per quanto di pertinenza del singolo lavoratore, effettuate
ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 31-3-1989, con particolare
riguardo a quanto indicato nel primo comma dell'art.
8 di tale decreto; per le altre attività, esiti
delle valutazioni e misure adottate, ai sensi dell'art.
3 del decreto del Presidente della Repubblica 17-5-1988,
n. 175;
b) contenuti generali del piano di emergenza interno
e dettagli specifici su quanto di pertinenza del singolo
lavoratore, anche per il coordinamento con gli eventuali
interventi richiesti al lavoratore stesso a seguito
dell'attivazione del piano di emergenza esterna;
c) uso delle attrezzature di sicurezza e dei dispositivi
di protezione individuale e collettiva, anche ai sensi
dell'art. 5, terzo comma;
d) procedure operative e di manutenzione degli impianti
o depositi sia in condizioni normali e di anomalo esercizio,
sia in condizioni di emergenza;
e) benefici conseguibili attraverso la rigorosa applicazione
delle misure e delle procedure di sicurezza e prevenzione,
con particolare riguardo alla necessità di una
tempestiva segnalazione dell'insorgenza di situazioni
potenzialmente pericolose;
f) specifici ruoli e responsabilità di ognuno
nel garantire l'aderenza alle normative di sicurezza
e alla politica di sicurezza aziendale;
g) possibili conseguenze di inosservanze e deviazioni
dalle procedure di sicurezza;
h) ogni altro comportamento utile ai fini di prevenire
gli incidenti rilevanti e limitarne le conseguenze
per l'uomo e l'ambiente.
3 Il fabbricante è tenuto a realizzare quanto
previsto ai commi primo e secondo mediante la formazione
e l'addestramento di base dei lavoratori in occasione
dell'assunzione, del trasferimento o cambiamento di
mansioni, dell'introduzione di modifiche significative.
A tal fine il fabbricante deve assicurare:
a) la selezione di adeguati programmi di formazione,
esercitazione e addestramento;
b) la formazione e la qualificazione degli istruttori;
c) la messa in atto di sistemi di verifica interni del
raggiungimento degli obiettivi di formazione e addestramento,
con particolare riferimento a:
- valutazione delle qualificazioni;
- valutazione dell'efficacia dell'addestramento;
- gestione degli archivi e della documentazione;
- valutazione delle prestazioni attuali e della necessità
di corsi di formazione.
4 Laddestramento deve essere effettuato anche attraverso
esercitazioni pratiche e con l'affiancamento di istruttori
qualificati e deve essere ripetuto periodicamente sulla
base della valutazione delle prestazioni attuali e,
comunque, almeno ogni tre mesi per le attività
soggette agli artt. 4 o 6 del decreto del Presidente
della Repubblica 17-5-1988, n. 175, e ogni sei mesi
per le altre attività. Le esercitazioni relative
alla messa in atto del piano di emergenza interno,
con riferimento anche alle prove di evacuazione, devono
essere effettuate almeno ogni sei mesi, per le attività
soggette agli artt. 4 o 6 del decreto del Presidente
della Repubblica 17-5-1988, n. 175, e almeno annualmente
per le altre attività.
5 Qualora vengano apportate modifiche significative
agli impianti o depositi o alla loro gestione, l'addestramento
deve essere ripetuto con riferimento specifico alle
modifiche effettuate e deve essere completato prima
dell'entrata in funzione delle modifiche interessate,
previa consultazione con i rappresentanti dei lavoratori
per la sicurezza.
6 Il fabbricante deve mantenere l'evidenza documentale
delle attività di formazione e addestramento
e delle prove di esercitazione.
Art. 5.
Equipaggiamento, sistemi e dispositivi di protezione
1 Il fabbricante deve provvedere all'equipaggiamento
per la protezione individuale e agli apprestamenti
per quella collettiva, tenendo conto, oltre che delle
ordinarie condizioni di lavoro, anche degli scenari
incidentali ipotizzabili a seguito dell'accadimento
di un incidente rilevante e delle esigenze operative
e di intervento a cui i singoli lavoratori in situ
devono ottemperare.
2 L'equipaggiamento di protezione del personale deve
essere assegnato dal fabbricante almeno al personale
operativo e di intervento previsto dai piani di emergenza
interno ed esterno.
3 L'uso dell'equipaggiamento di protezione individuale,
quali indumenti protettivi, facciali, maschere antigas,
autorespiratori, rivelatori portatili, deve essere
soggetto a specifiche procedure che, tra laltro, distinguano
l'equipaggiamento che deve essere costantemente indossato
da quello che deve essere portato al seguito durante
il lavoro in impianto o deposito e quello che deve
essere ubicato in luoghi predeterminati e facilmente
accessibili. Le procedure devono inoltre stabilire
le responsabilità per l'addestramento del personale
e per la verifica del corretto uso dell'equipaggiamento
assegnato, la sua conservazione, la sua manutenzione
e sostituzione, l'adeguamento all'evoluzione della normativa.
4. I sistemi di protezione collettiva, quali sale di
controllo, anche protette, centri di controllo dell'emergenza,
anche a tenuta, punti attrezzati di raccolta del personale,
devono essere progettati e realizzati in funzione degli
scenari incidentali ipotizzabili e commisurati all'entità delle persone da proteggere. I dispositivi
previsti devono essere indicati esplicitamente nel
piano di emergenza interno ed essere tra gli oggetti
dell'informazione di cui all'art. 3. Specifiche procedure
devono stabilire la responsabilità per il corretto
uso delle relative attrezzature e per la loro manutenzione.
Art. 6.
Organizzazione
1 L'ottemperanza al presente decreto deve essere garantita
dal fabbricante attraverso l'individuazione delle responsabilità
all'interno della propria organizzazione e la definizione
di procedure scritte, eventualmente attuate nellambito
del servizio di prevenzione e protezione di cui all'art.
8 del decreto legislativo 19-9-1994, n. 626, e successive
modifiche e integrazioni.
Art. 7.
Controllo dell''ottemperanza
1 La verifica degli adempimenti previsti dal presente
decreto viene effettuata nell'ambito dello svolgimento
delle funzioni di vigilanza di cui all'art. 16, primo
comma, lettera g) del decreto del Presidente della
Repubblica 17-51988, n. 175, ferma restando la facoltà
ai sensi dell'art. 20 dello stesso decreto e le competenze
in materia di vigilanza e controllo, nazionali, regionali
e territoriali, previste dalla legislazione vigente
e, per le attività soggette all'art. 4 del decreto
del Presidente della Repubblica 17-5-1988, n. 175,
anche in occasione delle istruttore di cui al sesto
comma dell'art. 1 della legge 19-5-1997, n. 137.
Art. 8.
Termine di adeguamento
1. Il fabbricante è tenuto ad adeguarsi alle disposizioni
del presente decreto nel termine di due mesi dalla
sua data di pubblicazione, per le attività soggette
agli artt. 4 o 6 del decreto del Presidente della Repubblica
17-5-1988, n. 175, di un anno per le altre attività.