| DECRETO MINISTERIALE 15 OTTOBRE 1998. |
| MODIFICAZIONI AL DECRETO DIRIGENZIALE 23 DICEMBRE 1997
CONCERNENTE L'ESECUZIONE AUTOMATICA DELLE VOLTURE CATASTALI
RELATIVE AD ATTI CIVILI, GIUDIZIARI ED AMMINISTRATIVI
LA CUI TRASCRIZIONE VIENE ESEGUITA PRESSO LE CONSERVATORIE
DEI REGISTRI IMMOBILIARI I SERVIZI DI PUBBLICITA' IMMOBILIARE
E LE SEZIONI STACCATE DEGLI UFFICI DEL TERRITORIO. |
(G.U. del 26 ottobre 1998, n.250)
Art. 1.
1. La voltura catastale, relativa ad atti civili, giudiziari
ed amministrativi, soggetti a trascrizione presso gli
uffici del territorio o le conservatorie dei registri
immobiliari meccanizzati, è eseguita automaticamente
con le seguenti formalità e procedure.
2. Per ottenere l'esecuzione della voltura catastale
in maniera automatica, colui che richiede la trascrizione
presenta la relativa nota su supporto informatico,
ai sensi del decreto 29 aprile 1997, emanato dal Ministro
delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia
e giustizia.
3. Qualora non vi sia concordanza tra la situazione
indicata nella nota di trascrizione, relativamente
ai soggetti, agli immobili o ad entrambi, rispetto
a quella presente nelle scritture e negli atti catastali,
la parte che richiede la trascrizione presenta, su
supporto informatico, apposito foglio informativo conforme
alle caratteristiche tecniche riportate nell'allegato
al presente decreto e redatto secondo le istruzioni
emanate dal dipartimento del territorio.
4. Ai fini dell'esecuzione della voltura catastale,
con modalità automatiche, devono essere altresi rispettate
le disposizioni contenute negli articoli 1, comma 8
e 2, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze
19 aprile 1994, n. 701.
Art.2.
1. Qualora non risultino indicati nel foglio informativo,
di cui all'art. 1, comma 3, gli estremi di protocollo
delle domande di voltura degli eventuali atti intermedi,
I'ufficio procede ugualmente alla registrazione della
voltura automatica, ai soli fini della conservazione
del catasto e con indicazione negli atti catastali
dell'elenco dei passaggi intermedi riportati nel foglio
informativo medesimo. Tale circostanza sarà fatta
rilevare negli atti a mezzo di apposita annotazione.
2. Per ogni voltura automatica richiesta con la nota
di trascrizione, I'ufficio, in sede di restituzione
di un esemplare della nota ai sensi dell'art. 2664
del codice civile, rilascia una ricevuta contenente,
oltre ai dati del richiedente e gli estremi della trascrizione,
anche l'esito della elaborazione.
3. Qualora l'esecuzione automatica della voltura non
sia awenuta per erronea o incompleta compilazione del
foglio informativo, I'ufficio ne dà notizia al richiedente
con la ricevuta di cui al comma 2. In tale ipotesi
il richiedente fornisce, integra o corregge i dati
del foglio informativo, oppure procede alla presentazione
della domanda di voltura, entro i termini previsti
dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 650.
Art. 3.
1. L'esecuzione della voltura automatica, in applicazione
del presente decreto, esonera il richiedente dalI'obbligo
di presentazione delle domande di voltura in catasto.
2. La mancata richiesta della voltura automatica o la
mancata presentazione dei fogli integrativi, ovvero
la loro errata o incompleta compilazione, non costituisce
motivo di rifiuto della trascrizione.
Art. 4.
1. Con successivi decreti del direttore generale del
Dipartimento del territorio, viene stabilita per ciascun
ufficio, la data a partire dalla quale le volture catastali
relative ad atti civili, giudiziari ed amministrativi
sono eseguite automaticamente, secondo le formalità
e le procedure indicate e nei casi previsti dal presente
provved~mento.
Art. 5.
1. I1 presente decreto sostituisce integralmente il
decreto dirigenziale 23 dicembre 1997, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 1997, concernente
l'esecuzione automatica delle volture catastali relative
ad atti civili, giudiziari ed amministrativi, la cui
trascrizione viene eseguita presso le conservatorie
dei registri immobiliari ed i servizi di pubblicità
immobiliare degli uffici del territorio.
ALLEGATO
CARATTERISTICHE TECNICHE DEI SUPPORTI MAGNETICI SU
CUI REGISTRARE LE NOTE DI TRASCRIZIONE CORREDATE DAGLI
ALLEGATI CONTENENTI I DATI INTEGRATIVI AI FINI DELLA
VOLTURA CATASTALE.
Le note di trascrizione redatte su supporto informatico
possono, su richiesta delt'utentc dare origine a voltura
catastale. Tali note, quando nec'sano, dovranno essere
integrate con una serie di informazioni atte a produrre
l'aggiornarnento detta banca dati catastale, i dati
verranno comunicati dat richiedente la trascrizione,
sotto forma di atlegati alla nota.
It dischetto magnetico contenente le note di trascrizione
corredate dagli allegati integrativi ai fini detta
vottura catastate automatica, deve rispondere atle
seguenti caratteristiche:
_ singola, doppia o alta densita;
_ diarnetro di 3,50 pollici:
* forrnattazione 1,44 mb, 80 tracce, 18 settori, doppia
faccia;
* formattazione 720 Kb, 80 tracce, 9 settori, doppia
faccia;
_ diarnetro di 5,2S pottici:
* forrnattazione 1,2 mb, 80 tracce, 15 settori, doppia
faccia;
. forrnattazione 360 Kb, 40 tracce, 9 settori, doppia
&ccia,
_ tipo di codifica ASCII.
I records contenenti i dati integrativi vanno accodati
ai records contenenti i dati della nota di trascrizione
Un dischetto magnetico puÚ contenere informazioni
relative a una o pi^ note registrate in un unico file.
L'identificativo deve cssere NOTE.DAT.
Non devono esscre presenti nd file dati, caratteri minuscoli
e caratteri di controllo quali: line feed, carriage_return,
end_of_file, ecc..
Per quanto riguarda la struttura dei dati della nota
di trascrizione devono esxre rispettate caratteristiche
tecniche pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 4/4/1995.
Si elencano i records contenenti i dati integrativi
per la voltura catastale:
_ RECORD DI TIPO 1
ESTREMI DI REGISTRAZIONE DELL'ATTO DA VOLTURARE
_ RECORD Dl TIPO 2
GENERALITA' DEL CONIUGE NON COMPARENTE
_ RECORD DI TIPO 3
ESTREMI ATTI INTERMEDI NON REGISTRATI
_ RECORD DI TIPO 4
ATTI INTERMEDI MANCANTI
_ RECORD DI TIPO 5
COMPLETAMENTO SOGGETTI DA INTESTARE
_ RECORD DI TIPO 6
INDIVIDUAZIONE IMMOBILE ORIGINARIO
_ RECORD DI TIPO 7
ATTI TECNICI NON REGISTRATI
_ RECORD DI TIPO 8
DATI RELATIVI AL TIPO DI FRAZIONAMENTO.
Nelle pagine seguenti viene riportata la descrizione
di tali records.
Si precisa che i records integrativi non possono esistere
se non come allegati ai records di una nota di trascrizione:
Per quanto riguarda il contenuto dei campi, vale quanto
segue:
_ i dati alfabetici (A) e alfanumerici (AN) vanno allineati
a sinistra riempiendo con spazi i caratteri non significativi;
_ i dati numerici (N) vanno indicati in valore assoluto,
allineati a destra, riempiendo con zero le cifre non
significative;
_ i carnpi corrispondenti si dati non presenti devono
essere iniziaIizzati a spazi se sono alfabetici o alfanumerici,
a zero se sono numerici.
_ Ie posizioni non occupate devono essere inizializzate
a spazi.
Si ricorda che la posizione dei campi deve essere rigorosamente
osservata.