| DECRETO MINISTERIALE 12 NOVEMBRE 1998
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| COMUNICAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO ALL'ANAGRAFE TRIBUTARIA |
(G.U. del 4 dicembre 1998, n.284)
Art. 1.
1. L'amministratore del condominio negli edifici deve
comunicare annualmente, oltre al proprio codice fiscale
e ai propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e
data di nascita):
a) relativamente a ciascun condominio, il codice fiscale,
la denominazione, l'indirizzo completo e lo specifico
codice di natura giuridica;
b) relativamente a ciascun fornitore, il cognome e il
nome, la data e il luogo di nascita se persona fisica,
owero la ragione o denominazione sociale se altro soggetto,
il codice fiscale, il domicilio fiscale, nonchÈ
l'importo complessivo degli acquisti di beni e servizi
effettuati nell'anno solare. Ai fini della determinazione
del momento di effettuazione degli acquisti si applicano
le disposizioni dell'art. 6 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
2. Non devono essere comunicati:
a) i dati relativi alle forniture di acqua, energia
elettrica e gas;
b) i dati relativi alle forniture di servizi che hanno
comportato il pagamento di compensi soggetti alle ritenute
alla fonte;
c) con riferimento al singolo fornitore, i dati elencati
alla lettera b) del comma precedente qualora l'importo
complessivo degli acquisti effettuati nell'anno solare
non sia superiore a lire cinquecentomila.
Art. 2.
1. Le modalità e i termini di effettuazione delle comunicazioni
di cui all'articolo precedente sono individuati con
i decreti di approvazione dei modelli di dichiarazione
dei redditi e dei sostituti d'imposta.