| DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 10 marzo 1998 |
| CRITERI GENERALI DI SICUREZZA ANTINCENDIO E PER LA GESTIONE
DELL'EMERGENZA NEI LUOGHI DI LAVORO. |
(G.U. 7-4-98 n.81 supplemento)
Sommario
DECRETO MINISTERIALE IO marzo 1998. - Criteri generali
di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza
nei luoghi di lavoro
Allegato I - Linee guida per la valutazione dei rischi
di incendio nei luoghi di lavoro
Allegato II - Misure intese a ridurre la probabilità
di insorgenza degli incendi
Allegato III - Misure relative alle vie di uscita in
caso di incendio
Allegato IV- Misure per la rivelazione e l'allarme in
caso di incendio
Allegato V Attrezzature ed impianti di estinzione degli
incendi
Allegato VI - Controlli e manutenzione sulle misure
di protezione antincendio
Allegato VII - Informazione e formazione antincendo
Allegato VIII - Pianificazione delle procedure da attuare
in caso di incendio
Allegato IX- Contenuti minimi dei corsi di formazione
per addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio
e gestione delle emergenze, in relazione al livello
di rischio dell'attività
Allegato X- Luoghi di lavoro ove si svolgono attività
previste dall'art. 6, comma 3
DECRETO 10 marzo 1998.
Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione
dell'emergenza nei luoghi di lavoro.
IL MINISTRO DELLINTERNO DI CONCERTO CON IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1955, n. 547;
Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29
luglio 1982, n 577;
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
Visto il decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242;
Vista la legge 30 novembre 1996, n. 609;
In attuazione di quanto disposto dall'art. 13 del citato
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
Decreta:
Art. 1.
Oggetto - Campo di applicazione
1.Il presente decreto stabilisce, in attuazione al disposto
dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, i criteri per la valutazione dei rischi
di incendio nei luoghi di lavoro ed indica le misure
di prevenzione e di protezione antincendio da adottare,
al fine di ridurre l'insorgenza di un incendio e di
Iimitarne le conseguenze qualora esso si verifichi.
2.Il presente decreto si applica alle attività
che si svolgono nei luoghi di lavoro come definiti
dall'art. 30, comma 1, lettera a), del decreto legislativo
19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto
legislativo 19 marzo 1996, n. 242, di seguito denominato
decreto legislativo n. 626/1994.
3.Per le attività che si svolgono nei cantieri
temporanei o mobili di cui al decreto legislativo 19
settembre 1996, n. 494, e per le attività industriali
di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche,
soggette all'obbligo della dichiarazione ovvero della
notifica, ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto
stesso, le disposizioni di cui al presente decreto
si applicano limitatamente alle prescrizioni di cui
agli articoli 6 e 7.
Art. 2.
Valutazione dei rischi di incendio
1. La valutazione dei rischi di incendio e le conseguenti
misure di prevenzione e protezione, costituiscono parte
specifica del documento di cui all'art. 4, comma 2,
del decreto legislativo n. 626/1994.
2. Nel documento di cui al comma 1 sono altresì
riportati i norninativi dei lavoratori incaricati dell'attuazione
delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio
e di gestione delle emergenze, o quello del datore
di lavoro, nei casi di cui all'art. 10, comma 1, del
decreto legislativo n. 626/1994.
3. La valutazione dei rischi di incendio può
essere effettuata in conformità ai criteri di
cui all'allegato 1.
4. Nel documento di valutazione dei rischi il datore
di lavoro valuta il livello di rischio di incendio
del luogo di lavoro e, se del caso, di singole parti
del luogo medesimo, classificando tale livello in una
delle seguenti categorie, in conformità ai criteri
di cui all'allegato I:
a) livello di rischio elevato;
b) livello di rischio medio;
c) livello di rischio basso.
Art. 3Misure preventive, protettive e precauzionali di esercizio
1.All'esito della valutazione dei rischi di incendio,
il datore di lavoro adotta le misure finalizzate a:
a) ridurre la probabilità di insorgenza di un
incendio secondo i criteri di cui all'allegato 11;
b) realizzare le vie e le uscite di emergenza previste
dall'art. 13 del decreto del Presideinte della Repubblica
27 aprile 1955, n. 547, di seguito denominato decreto
del Presidente della Repubblica n. 547/1955, così
come modificato dall'art. 33 del decreto legislativo
n. 626/1994, per garantire l'esodo delle persone in
sicurezza in caso di incendio, in conformità
ai requisiti di cui all'allegato 111;
c) realizzare le misure per una rapida segnalazione dell'incendio
al fine di garantire l'attivazione dei sistemi di allarme
e delle procedure di intervento, in conformità
ai criteri di cui all'allegato IV;
d) assicurare l'estinzione d un incendio in conformità
ai criteri di cui all'allegato V;
e)garantire l'efficienza dei sistemi di protezione antincendio
secondo i criteri di cui all'allegato VI;
f) fornire ai lavoratori una adeguata informazione e
formazione sui rischi di incendio secondo i criteri
di cui all'allegato Vll.
2.Per le attività soggette al controllo da parte dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco ai sensi dal decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, le disposzioni del presente articolo si applicano limitatamente al comma 1, lettere a),
e) ed f)
Art. 4.
Controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio
1. Gli interventi di manutenzione ed i controlli sugli
impianti e sulle attrezzature di protezione antincendio
sono effettuati nel rispetto delle disposizioni legislative
e regolamentari vigenti, delle norme di buona tecnica
emanate dagli organismi di normalizzazione nazionali
o europei o, in assenza di dette norme di buona tecnica,
delle istruzioni fornite dal fabbricante e/o dall'installatore.
Art. 5.Gestione dell'emergenza in caso di incendio
1.All'esito della valutazione dei rischi d'incendio,
il datore di lavoro adotta le necessarie misure organizzative
e gestionali da attuare in caso di incendio riportandole
in un piano di emergenza elaborato in conformità
ai criteri di cui all'allegato Vlll.
2.Ad eccezione delle aziende di cui all'art. 3, comma
2, del presente decreto, per i luoghi di lavoro ove
sono occupati meno di 10 dipendenti, il datore di lavoro
non è tenuto alla redazione del piano di emergenza,
ferma restando l'adozione delle necessarie misure organizzativi
e gestionali da attuare in caso di incendio.
Art. 6.
Designazione degli addetti al servizio antincendio
1. All'esito della valutazione dei rischi d'incendio
e sulla base del piano di emergenza, qualora previsto,
il datore di lavoro designa uno o più lavoratori
incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione
incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze,
ai sensi dell'art. 4, comma 5, lettera a), del decreto
legislativo n. 626/1994, o se stesso nei casi previsti
dall'art. 10 del decreto suddetto.
2.I lavoratori designati devono frequentare il corso
di formazione di cui al successivo art. 7.
3. I lavoratori designati a sensi del comma 1, nei luoghi
di lavoro ove si svolgono le attività riportate
nellallegato X, devono conseguire l'attestato di idonetà
tecnica di cui all'art. 3 della legge 28 novembre 1996,
n. 609.
4.Fermo restando l'obbligo di cui al comma precedente,
qualora il datore di lavoro, su base volontaria, ritenga
necessario che l'doneità' tecnica del personale
di cui al comma 1 sia comprovata da apposita attestazione,
la stessa dovrà essere acquisita secondo le
procedure di cui all'art. 3 della legge 28 novembre
1996. n. 609.
Art. 7.
Formazione degli addetti alla prevenzione incendi, lotta
antincendio e gestione dellemergenza
1. I datori di lavoro assicurano la formazione dei lavoratori
addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio
e gestione dell'emergenza secondo quanto previsto nell'allegato
IX.Art. 8.
Disposizioni transitorie e finali
1. Fatte salve le disposizioni dell'art. 31 del decreto
legislativo n. 626/1994, i luoghi di lavoro costruiti
od utilizzati anteriormente alla data di entrata in
vigore del presente decreto, con esclusione di quelli
di cui all'art. 1, comma 3, e art. 3, comma 2, del
presente decreto, devono essere adeguati alle prescrizioni
relative alle vie di uscita da utilizzare in caso di
emergenza, di cui all'art. 3, comma 1, lettera b),
entro 2 anni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
2.Sono fatti salvi i corsi di formazione degli addetti
alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione
delle emergenze, ultimati entro la data di entrata
in vigore del presente decreto.
Art. 9.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore sei mesi dopo
la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.