3.1- DEFINIZIONI
Ai fini del presente decreto si definisce:
AFFOLLAMENTO: numero massimo ipotizzabile di lavoratori
e di altre persone presenti nel luogo di lavoro o in
una determinata area dello stesso;
- LUOGO SICURO: luogo dove le persone possono ritenersi
al sicuro dagli effetti di un incendio;
- PERCORSO PROTETTO: percorso caratterizzato da una
adeguata protezione contro gli effetti di un incendio
che può svilupparsi nella restante parte dell'edificio. Esso puo essere costituito da un corridoio protetto,
da una scala protetta o da una scala esterna.
- USCITA DI PIANO: uscita che consente alle persone
di non essere ulteriormente esposte al rischio diretto
degli effetti di un incendio e che può configurarsi
come segue:
a) uscita che immette direttamente in un luogo sicuro;
b) uscita che immette in un percorso protetto attraverso
il quale può essere raggiunta l'uscita che immette
in un luogo sicuro;
c) uscita che immette su di una scala esterna.
- VIA DI USCITA (da utilizzare in caso di emergenza):
percorso senza ostacoli al deflusso che consente agli
occupanti un edificio o un locale di raggiungere un
luogo sicuro.
3.2- OBIETTIVI
Ai fini del presente decreto, tenendo conto della probabile
insorgenza di un incendio, il sistema di vie di uscita
deve garantire che le persone possano, senza assistenza
esterna, utilizzare in sicurezza un percorso senza
ostacoli e chiaramente riconoscibile fino ad un luogo
sicuro.
Nello stabilire se il sistema di vie di uscita sia soddisfacente,
occorre tenere presente;
- il numero di persone presenti, la loro conoscenza
del luogo di lavoro, la loro capacità di muoversi
senza assistenza;
- dove si trovano le persone quando un incendio accade;
- i pericoli di incendio presenti nel luogo di lavoro;
- il numero delle vie di uscita alternative disponibili.
3.3- CRITERI GENERALI DI SICUREZZA PER LE VIE DI USCITA
Ai fini del presente decreto, nello stabilire se le
vie di uscita sono adeguate, occorre
seguire i seguenti criteri:
a) ogni luogo di lavoro deve disporre di vie di uscita
alternative, ad eccezione di quelli di piccole dimensioni
o dei locali a rischio di incendio medio o basso;
b) ciascuna via di uscita deve essere indipendente dalle
altre e distribuita in modo che le persone possano
ordinatamente allontanarsi da un incendio
c) dove prevista più di una via di uscita, la
lunghezza del percorso per raggiungere la più
vicina uscita di piano non dovrebbe essere superiore
ai valori sottoriportati:
- 15/30 metri (tempo max. di evacuazione I minuto) per
aree a rischio di incendio elevato;
- 30/45 metri (tempo max. di evacuazione 3 minuti) per
aree a rischio di incendio medio;
- 45/60 metri (tempo max. di evacuazione 5 minuti) per
aree a rischio di incendio basso.
d) le vie di uscita devono sempre condurre ad un luogo
sicuro,
e) i percorsi di uscita in un'unica direzione devono
essere evitati per quanto possibile.
Qualora non possano essere evitati, la distanza da percorrere
fino ad una uscita di piano o fino al punto dove inizia
la disponibilità di due o più vie di
uscita, non dovrebbe eccedere in generale i valori
sottoriportati:
- 6/15 metri (tempo di percorrenza 30 secondi) per aree
a rischio elevato;
- 9/30 metri (tempo di percorrenza 1 minuto) per aree
a rischio medio;
- 12/45 metri (tempo di percorrenza 3 minuti) per aree
a rischio basso. f) quando una via di uscita comprende
una porziorie del percorso unidirezionale., la lunghezza
totale del percorso non potrà superare i limiti
imposti alla lettera c);
g) le vie di uscita devono essere di larghezza sufficiente
in relazione al numero degli occupanti e tale larghezza
va misurata nel punto più stretto del percorso;
h) deve esistere la disponibilità di un numero
sufficiente di uscite di adeguata larghezza da ogni
locale e piano delledificio;
i) le scale devono normalmente essere protette dagli
effetti di un incendio tramite strutture resistenti
al fuoco e porte resistenti al fuoco munite di dispositivo
di autochiusura, ad eccezione dei piccoli luoghi di
lavoro a rischio di incendio medio o basso, quando
la distanza da un qualsiasi punto del luogo di lavoro
fino all'uscita su luogo sicuro non superi rispettivamente
i valori di 45 e 60 metri (30 e 45 metri nel caso di
una sola uscita),
1) le vie di usciti e le uscite di piano devono essere
sempre disponibili per l'uso e tenute libere da ostruzioni
in ogni momento,
m) ogni porta sul percorso di uscita deve poter essere
aperta facilmente ed immediatamente dalle persone in
esodo.
3.4 - SCELTA DELLA LUNGHEZZA DEI PERCORSI DI ESODO
Nella scelta della lunghezza dei percorsi riportati
nelle lettere c) ed e) del punto precedente, occorre
attestarsi, a parità di rischio, verso i livelli
più bassi nei casi in cui il luogo di lavoro
sia:
- frequentato da pubblico;
- utilizzato prevalentemente da persone che necessitano
di particolare assistenza in caso di emergenza;
- utilizzato quale area di riposo;
- utilizzato quale area dove sono depositati e/o manipolati
materiali infiammabili.
Qualora il luogo di lavoro sia utilizzato principalmente
da lavoratori e non vi sono depositati e/o manipolati
materiali infiarnmabili, a parità di livello
di rischio, possono, essere adottate le distanze maggiori.
3.5 - NUMERO E LARGHEZZA DELLE USCITE DI PIANO
In molte situazioni è da ritenersi sufficiente
disporre di una sola uscita di piano. Eccezioni a
tale principio sussistono quando:
a)l'affollamento del piano è superiore a 50 persone;
b)nell'area interessata sussistono pericoli di esplosioni
o specifici rischi di incendio e pertanto, indipendentemente
dalle dimensioni dell'area o dall'affollamento, occorre
disporre di almeno due uscite;
c)la lunghezza del percorso di uscita, in un unica direzione,
per raggiungere l'uscita di piano, in relazione al
rischio di incendio, supera i valori stabiliti al punto
3.3 lettera e).
Quando una sola uscita di piano non è sufficiente,
il numero delle uscite dipende dal numero delle persone
presenti (affollamento) e dalla lunghezza dei percorsi
stabilita al punto 3.3, lettera c).
Per i luoglii a rischio di incendio medio o basso, la
larghezza complessiva delle uscite di piano deve essere
non inferiore a:
L (metri) = A x 0,60 / 50
in cui:
- "A " rappresentail numero delle persone
presenti al piano (affollamento);
- il valore 0,60 costituisce la larghezza (espressa
in metri) sufficiente al transito di una persona (modulo
unitario di passaggio);
- 50 indica il numero massimo delle persone che possono
defluire attraverso un modulo unitario di passaggio,
tenendo conto del tempo di evacuazione.
Il valore del rapporto A/50, se non intero, va arrotondato
al valore intero superiore.
La larghezza delle uscite deve essere multipla di 0,60
metri, con tolleranza dei 5%.
La larghezza minima di una uscita non pu essere inferiore
a 0,80 metri (con tolleranza del 2%) e deve essere
conteggiata pari ad un modulo unitario di passaggio
e pertanto sufficiente all'esodo di 50 persone nei
luoghi di lavoro a rischio di incendio medio o basso.
Esempio 1
Affollamento di piano = 75 persone.
Larghezza complessiva delle uscite = 2 moduli da 0,60
m.
Numero delle uscite di piano = 2 da 0,80 m cadauna raggiungibili
con percorsi di lunghezza non superiore a quella fissata
al punto 3.3, lettera c).
Esempio 2
Affollamento di piano = 120 persone.
Larghezza complessiva delle uscite = 3 moduli da 0,60
m.
Numero delle uscite di piano = 1 da 1,20 m + 1 da 0,80
m raggiungibli con percorsi di lunghezza non superiore
a quella fissata al punto 3.3, lettera c).
3.6 - NUMERO E LARGHEZZA DELLE SCALE
Il principio generale di disporre di vie di uscita alternative
si applica anche alle scale. Possono essere serviti
da una sola scala gli edifici, di altezza antlncendio
non superiore a 24 metri (così come definita
dal D.M. 30 novembre 1983), adibiti a luoghi di lavoro
con rischio di incendio basso o medio, dove ogni singolo
piano può essere servito da una sola uscita.
Per tutti gli edifici che non ricadono nella fattispecie
precedente, (devono essere disponibili due o più
scale, fatte salve le deroghe previste dalla vigente
normativa
CALCOLO DELLA LARGHEZZA DELLE SCALE
A) Se le scale servono un solo piano al di sopra o al
di sotto del piano terra, la loro larghezza non deve
essere inferiore a quelli delle uscite del piano servto
B) Se le scale servono più di un piano al di
sopra o al di sotto del piano terra, la largliezza
della singola scala non deve essere inferiore a quella
delle uscite di piano che si immettono nella scala,
mentre a larghezza complessiva è calcolata in
relazione all'affollamento previsto in due piani contigui
con riferimento a quelli aventi maggior affollamento.
Nel caso di edifici contenenti luoghi di lavoro a rischio
di incendio basso o medio, la larghezza complessiva
delle scale è calcolata con la seguente formula:
L (metri) = A* X 0,60 / 50
in cui:
A* = affollamento previsto in due piani contigui, a
partire dal 1o piano f.t., con riferimento a quelli
aventi maggior affollamento.
Esempio:
Edificio costituito da 5 piani al di sopra del piano
terra:
Affollamento 1o piano = 60 persone
20= 70
30= 70
40= 80
50= 90
Ogni singolo piano è servito da 2 uscite di piano.
Massimo affollamento su due piani contigui = 170 persone.
Larghezza complessiva delle scale = (170/50) x 0,60
= 2,40 m. Numero delle scale = 2 aventi larghezza unitaria
di 1,20 m.
3.7 - MISURE DI SICUREZZA ALTERNATIVE
Se le misure di cui ai punti 3.3, 3.4, 3.5 e 3.6 non
possono essere rispettate per motivi architettonici
o urbanistici, il rischio per le persone, presenti,
per quanto attiene l'evacuazione del luogo di lavoro,
può essere limitato mediante l'adozione di uno
o più dei seguenti accorgimenti, da considerarsi
alternativi a quelli dei punti 3.3, 3.4, 3.5 e 3.6
solo in presenza dei suddetti impedimenti architettonici
o urbanistici:
a) risistemazione del luogo di lavoro e/o della attività,
così che le persone lavorino il più vicino
possibile alle uscite di piano ed i pericoli non possano
interdire il sicuro utilizzo delle vie di uscita;
b)riduzione del percorso totale delle vie di uscita;
c)realizzazione di ulteriori uscite di piano;
d)realizzazione di percorsi protetti addizionali o estensione
dei percorsi protetti esistenti,
e)installazione di un sistema automatico di rivelazione
ed allarme incendio per ridurre i tempi di evacuazione.
3.8 - MISURE PER LIMITARE LA PROPAGAZIONE DELL'INCENDIO NELLE VIE DI USCITA
A)ACCORGIMENTI PER LA PRESENZA DI APERTURE SU PARETI
E/O SOLAI
Le aperture o il passaggio di condotte o tubazioni,
su solai, pareti e soffitti, possono contribuire in
maniera significativa alla rapida propagazione di fumo,
fiamme e calore e possono impedire il sicuro utilizzo
delle vie di uscita. Misure per limitare le conseguenze
di cui sopra includono:
-provvedimenti finalizzati a contenere fiamme e fumo;
-installazione di serrande tagliafuoco sui condotti.
Tali provvedimenti sono particolarmente importanti quando
le tubazioni attraversano muri o solai resistenti al
fuoco.
B)ACCORGIMENTI PER I RIVESTIMENTI DI PARETI E/O SOLAI
La velocità di propagazione di un incendio lungo
le superfici delle pareti e dei sofltti può
influenzare notevolmente la sicurezza globale del luogo
di lavoro ed in particolare le possibilità di
uscita per le persone. Qualora lungo le vie di uscita
siano presenti significative quantità di materiali
di rivestimento che consentono una rapida propagazione
dell'incendio, gli stessi devono essere rimossi o sostituiti
con materiali che presentino un migliore comportamento
al fuoco.
C)SEGNALETICA A PAVIMENTO
Nel caso in cui un percorso di esodo attraversi una
vasta area di piano, il percorso stesso deve essere
chiaramente definito attraverso idonea segnaletica
a pavimento.
D)ACCORGIMENTI PER LE SCALE A SERVIZIO DEI PIANI INTERRATI
Le scale a servizio di piani interrati devono essere
oggetto di particolari accorgimenti in quanto possono
essere invase dal fumo e dal calore nel caso si verifichi
un incendio nei locali serviti, ed inoltre occorre
evitare la propagazione dell'incendio, attraverso le
scale, ai piani superiori.
Preferibilmente le scale che servono i piani fuori terra
non dovrebbero estendersi anche al piani interrati
e ciò è particolarmente importante se
si tratta dell'unica scala a servizio dell'edificio. Qualora una scala serva sia piani fuori terra che
interrati, questi devono essere separati rispetto al
piano terra da porte resistenti al fuoco.
E)ACCORGIMENTI PER LE SCALE ESTERNE
Dove è prevista una scala esterna, è necessario
assicurarsi che l'utilizzo della stessa, al momento
dell'incendio, non sia impedito dalle fiamme, fumo
e calore che fuoriescono da porte, finestre, od altre
aperture esistenti sulla parete esterna su cui è
ubicata la scala.
3.9 - PORTE INSTALLATE LUNGO LE VIE DI USCITA
Le porte installate Iungo le vie di uscita ed in corrispondenza
delle uscite di piano, devono aprirsi nel verso dell'esodo.
L'apertura nel verso dell'esodo non è richiesta
quando possa determinare pericoli per passaggio di
mezzi o per altre cause, fatta salva l'adozione di
accorgimenti atti a garantire condizioni di sicurezza
equivalente.
In ogni caso l'apertura nel verso dell'esodo è
obbligatoria quando:
a)- l'area servita ha un affollamento superiore a 50
persone;
b)- la porta è situata al piede o vicino al piede
di una scala;
e)- la porta serve un'area ad elevato rischio di incendio.
Tutte le porte resistenti al fuoco devono essere munite
di dispositivo di autochiusura.
Le porte in corrispondenza di locali adibiti a depositi
possono essere non dotate di dispositivo di autochiusura,
purché siano tenute chiuse a chiave.
L'utilizzo di porte resistenti al fuoco installate lungo
le vie di uscita e dotate di dispositivo di autochiusura,
può in alcune situazioni determinare difficoltà
sia per i lavoratori che per altre persone che normalmente
devono circolare lungo questi percorsi.
In tali circostanze le suddette porte possono essere
tenute in posizione aperta, tranmite appositi dispositivo
elettromagnetici che ne consentano il rilascio a seguito:
- dell'attivazione di rivelatori di fumo posti in vicinanza
delle porte;
- dell'attivazione di un sistema di allarme incendio;
- di mancanza di alimentazione elettrica del sistema
di allarme incendio;
- di un comando manuale.
3.10 - SISTEMI DI APERTURA DELLE PORTE
Il datore di lavoro o persona addetta, deve assicurarsi,
allinizio della giornata lavorativa, che le porte in
corrispondenza delle uscite di piano e quelle da utilizzare
lungo le vie di esodo non siano chiuse a chiave o,
nel caso siano previsti accorgimenti antintrusione,
possano essere aperte facilmente ed immediatamente
dall'interno senza l'uso di chiavi.
Tutte le porte delle uscite che devono essere tenute
chiuse durante l'orario di lavoro, e per le quali è
obbligatoria l'apertura nel verso dell'esodo, devono
aprirsi a semplice spinta dall'interno.
Nel caso siano adottati accorgimenti antintrusione,
si possono prevedere idonei e sicuri sistemi di apertura
delle porle alternativi a quelli previsti nel presente
punto. In tale circostanza tutti i lavoratori devono
essere a conoscenza del particolare sistema di apertura
ed essere capaci di utilizzarlo in caso di emergenza.
3.11 - PORTE SCORREVOLI E PORTE GIREVOLI
Una porta scorrevole non deve essere utilizzata quale
porta di una usciti di piano. Tale tipo di porta può
per essere utilizzata, se è del tipo ad azionamento
automatico e può essere aperta nel verso dell'esodo
a spinta con dispositivo opportunamente segnalato e
restare in posizione di apertura in mancanza di alimentazione
elettrica.
Una porta girevole su asse verticale non può
essere utilizzata in corrispondenza di una uscita di
piano. Qualora sia previsto un tale tipo di porta,
occorre che nelle immediate vicinanze della stessa
sia installata una porta apribile a spinta opportunamente
segnalata.
3.12 - SEGNALETICA INDICANTE LE VIE DI USCITA
Le vie di uscita e le uscite di piano devono essere cliaramente indicate tramite segnaletica conforme alla vigente normativa.
3.13 - ILLUMINAZIONE DELLE VIE DI USCITA
Tutte le vie di uscita, inclusi anche i percorsi esterni,
devono essere adeguatanente illuminati per consentire
la loro percorribilità in sicurezza fino all'uscita
su luogo sicuro.
Nelle aree prive di illuminazione naturale od utilizzate
in assenza di illuminazione naturale, deve essere previsto
un sistema di ilIuminazione di sicurezza con inserimento
automatico in caso di interruzione dell'alimentazione
di rete.
3.14- DIVIETI DA OSSERVARE LUNGO LE VIE DI USCITA
Lungo le vie di uscita occorre che sia vietata !'installazione
di attrezzature che possono costituire pericoli potenziali
di incendio o ostruzione delle stesse.
Si riportano di esempi di installazione da vietare lungo
le vie di uscita, ed in particolare lungo i corridoi.
e le scale:
- apparecchi di riscaldamento portatili di ogni tipo;
-apparecchi di riscaldamento fissi alimentati direttamente
da combustibili gassosi, liquidi e solidi;
-apparecchi di cottura,
-depositi temporanei di arredi,
-sistema di illuminazione a fiamna libera;
-deposito di rifiuti.
Macchine di vendita e di giuoco, nonché fotocopiatrici
possono essere installate lungo le vie di uscita, purché
non costituiscano rischio di incendio nè ingombro
non consentito.