Si riporta l'elenco dei luoghi di lavoro ove si svolgono attività per le quali, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, è previsto che i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, conseguano l'attestato di idoneità tecnica di cui all'articolo 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609:
a) industrie e depositi di cui agli articoli 4 e 6 del
DPR n. 175/1988, e successive modifiche ed integrazioni;
b) fabbriche e depositi di esplosivi;
c) centrali termoelettriche;
d) impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;
e) impianti e laboratori nucleari;
f) depositi al chiuso di materiali combustibili aventi
superficie superiore a 10.000 mq;
g) attività commerciali c/o espositive con superficie
aperta al pubblico superiore a 5.000 mq;
h) aeroporti, infrastrutture ferroviarie e metropolitane;
i) alberghi con oltre 100 posti letto;
1) ospedali, case di cura e case di ricovero per anziani;
m) scuole di ogni ordine e grado con oltre 300 persone
presenti;
n) uffici con oltre 500 dipendenti;
o) locali di spettacolo e trattenimento con capienza
superiore a 100 posti;
p) edifici pregevoli per arte e storia, sottoposti alla
vigilanza dello Stato ai sensi del R.D. 7 novembre
1942 n. 1564, adibiti a musei, gallerie, collezioni,
biblioteche, archivi, con superficie aperta a pubblico
superiore a 1000 mq;
q) cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la
costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie,
caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore
a 50 m;
r) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi.