Ordine degli Architetti di
Firenze e Prato

Commissione Normativa
in collaborazione con



(G.U. 02-04-98,n. 77)

Il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali
Visto il decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1975, n. 5, concernente l'istituzione del Ministero per i beni culturali e ambientali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, recante: "Orgaiizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali";
Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifcazioni, concernente: "Legge quadro in materia di Lavori pubblici ed in particolare l'articolo 18, comma 1-bis, come aggiunto dall'articolo 6, comma 13, della legge 15 maggio 1997, n 127, che demanda ad un regolamento dell'amministrazione aggiudicatrice o titolare dell'atto di pianificazione la ripartizione del fondo di cui al comma 1 del citato articolo 18;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nella adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 1° dicembre 1997;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 effettuata con nota n. 5471/97 del 7 gennaio 1998;

ADOTTA

il seguente regolamento:

NORME, PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INTERNO CONCERNENTE GLI INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE

Art. 1.
1. Il fondo di cui all'articolo 18, comma 1-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, per quanto attiene alla progettazione dei lavori è riferito alla sola progettazione esecutiva e, comunque ai soli lavori effettivamente appattati con esclusione di tutte le altre attività connesse all'esecuzione dei lavori stessi, compresa l'eventuale redazione di perizie di variante o suppletive. Per i lavori di manutenzione o di scavi archeologico il fondo può essere riferito, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 19, comma 5-bis. della legge 11 febbraio 1994, n. 109, alla progettazione definitiva.
2. Il personale degli uffici tecnici destinatario del compenso , è individuato tra coloro che hanno concorso o comunque contribuito alla formazione degli elaborati progettuali, ovvero degli atti di pianificazione.

Art. 2.
1. L'importo così accantonato è ripartito dal titolare dell'ufficio centrale o dell'istituto periferico, tra il personale dell'ufficio tecnico che ha concorso alla elaborazione del progetto o del piano in una quota compresa tra il 90 per cento ed il 95 per cento --- in relazione alla complessità dell'attività svolta - secondo la seguente. suddivisione:
a) coordinatore unico dall'l al 5 per cento;
b) responsabile del procedimento dal 5 al 10 per cento;
c) progettisti (tecnici che nell'ambito delle competenze professionali connesse al proprio profilo professionale assumono la responsabilità della progettazione firmandone i relativi elaborati) dal 50 al 64 per cento;
d) collaboratori (tecnici che redigono elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto, su disposizione del progettista o dei progettisti e che, firmandoli assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, ecc. nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale) dal 25 al 39 per cento.
2. La restante quota è ripartita tra i componenti dell'ufficio tecnico che hanno contribuito al progetto o al piano, pur non sottoscrivendo gli elaborati progettuali.

Art. 3.
1. La ripartizione della somma accantonata è effettuata in due fasi: la prima, pari al 30 per cento dell'importo dovuto, ad avvenuta approvazione del progetto e la seconda a saldo ad avvenuta emissione del certificato di ultimazione dei lavori.

Art. 4.
1. Nessuna ripartizione viene operata qualora il progetto di cui all'articolo 1 non venga approvato o nel caso in cui, ai fini della sua utilizzazione, debba essere modificato o integrato a cura di altri uffici dell'amministrazione o da terzi.
2. Il comma 1 non si applica alle varianti apportate al progetto in conseguenza del risultato della conferenza dei servizi di cui all'articolo 7, comma 4-sexies, della legge 11 febbraio 1994, n. 109.
3. Le somme di cui all'articolo 1 non sono ripartite o se ripartite sono in ogni caso recuperate, qualora nel corso dei lavori si renda necessario apportare al progetto le varianti di cui all'articolo 25, comma 1, lettera d), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, che incidano in misura superiore al 15 per cento dell'importo contrattuale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

N 0 TE

Avvertenza
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con DPR 28/12/85 n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse
Il decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, concernente I'istituzione del Ministero per i beni culturali e ambientali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 dicembre 1974, n. 332. è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1975, n. 5, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 febbraio 1975, n. 43.
Il D.P.R. 3 dicembre 1975, n. 805, recante: Organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 27 gennaio 1976, n 23.
Il testo del comma 1-bis dell'art. 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, da ultimo modificato dall'art. 6, comma 13, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è il seguente: 1-bis. "Il fondo di cui al comma 1 è ripartito per ogni singola opera o atto di pianificazione, sulla base di un regolamento dell'amministrazione aggiudicatrice o titolare dell'atto di pianificazione".

Nota all'art. I:
Il testo del comma 5-bis, dell'art. 19 della sopra citata legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni è il seguente: "5-bis. L'esecuzione da parte dell'impresa avviene in ogni caso soltanto dopo che la stazione appaltante ha approvato il progetto esecutivo. L'esecuzione dei lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo qualora si tratti di lavori di manutenzione o di scavi archeologici".
Note all'art. 4:
Il testo del comma 4-sexies dell'art. 7 della suddetta legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, è il seguente: 4-sexie,T. " Per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta e assensi, comunque denominati, al fine della esecuzione di lavori pubblici, l'amministrazione aggiudicatrice, su proposta del responsabile unico del procedimento, convoca una conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 (lella legge 7 agosto 1991), n. 241, e successive modificazioni, previa comunicazione alle amininistrazioni interessate del progetto di cui al comma 5 del presente articolo, almeno trenta giorni prima della data di convocazione della conferrenza. Per la predetta finalità può altresì procedersi ai sensi degli articoli 16 e 17 della citata legge n. 241 del 1990."
--- Il testo della lettera d) del comma 1 dell'art. 25 della già nominata legge 11 febbraio 1994, n, 109, e successive modificazioni, è il seguente: "d) per il manifestarsi di errori o di omssioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione; in tal caso il responsabile del procedimento ne dà immediatamente comunicazione all'osservatorio e al progettista."

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1998
REGOLAMENTO RECANTE NORME PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INTERNO CONCERNENTE GLI INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 18, COMMA 1-BIS, DELLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1994 N.109.


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