| DECRETO MINISTERIALE 8 OTTOBRE 1998. |
| PROMOZIONE DI PROGRAMMI INNOVATIVI IN AMBITO URBANO
DENOMINATI PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA
E DI SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO. |
BANDO ALLEGATO
Art. 1.
Disponibilità finanziarie
1. Le disponibilita finanziarie destinate all'attuazione
dei programmi di riqualificazione urbana di cui al
decreto ministeriale 21 dicembre 1994 e non impegnate,
sono utilizzate per la promozione e per la partecipazione
alla realizzazione di programmi innovativi in ambito
urbano denominati "programmi di riqualificazione urbana
e di sviluppo sostenibile del territorio" di seguito
nel presente provvedimento definiti "programmi".
2. Alla realizzazione dei programmi sono, altresì,
destinate, nella misura indicata dai rispettivi documenti
di programmazione ed in conformità agli obiettivi
da perseguire, le disponibilità finanziarie della
Direzione generale delle opere marittime e della Direzione
generale delledilizia statale e dei servizi speciali.
3. All'attuazione dei programmi possono essere destinate
le risorse dell'Unione Europea, quelle delle amministrazioni
pubbliche e quelle di soggetti privati.
Art. 2
Obiettivi del programma
1. I programmi riguardanti ambiti territoriali (sub-regionale
provinciale, intercomunale, comunale) individuati sulla
base delle caratteristiche fisiche, morfologiche, culturali
e produttive e si propongono di favorire:
a) la realizzazione, l'adeguamento e il completamento
di attrezzature, sia a rete che puntuali, di livello
territoriale e urbano in grado di promuovere e di orientare
occasioni di sviluppo sostenibile sotto il profilo
economico, ambientale e sociale, avuto riguardo ai
valori di tutela ambientale, alla valorizzazione del
patrimonio storico, artistico e architettonico, e garantendo
l'aumento di benessere della collettività;
b) la realizzazione di un sistema integrato di attività
finalizzate all'ampliamento e alla realizzazione di
insediamenti industriali commerciali e artigianali,
alla promozione turistico-ricettiva e alla riqualificazione
di zone urbane centrali e periferiche interessate da
fenomeni di degrado.
2. Gli ambiti territoriali di cui al comma 1 possono
ricomprendere:
a) i sistemi metropolitani caratterizzati dal deficit
infrastrutturale relativo alla gestione dei grandi
bacini di mobilità e dalla criticità delle
interconnessioni tra nodi dei sistemi di trasporto
internazionali, nazionali e interregionali;
b) i distretti insediativi che richiedono una migliore
strutturazione della loro articolazione infraregionale,
rafforzando le relazioni di complementarità e sinergia
tra i singoli centri ricompresi nei suddetti distretti;
c) il sistema degli spazi di transizione e integrazione
tra i sistemi urbani di cui ai punti a) e b) e il sistema
delle attrezzature di cui al punto d);
d) il sistema delle attrezzature sia a rete che puntuali
di livello territoriale e urbano.
Art.3
Assi prioritari dintervento
1. Gli assi prioritari di intervento dei programmi riguardano:
a) interventi pubblici e di interesse pubblico di dimensione
e importanza tale da rappresentare una precondizione
per progetti di investimenti o di maggiore produttività
per operatori pubblici e privati;
b) interventi finalizzati a favorire lo sviluppo locale
e la valorizzazione del capitale fisso sociale, anche
mediante una adeguata collocazione rispetto alle attrezzature
a rete e a quelle puntuali;
c) interventi complementari ai progetti di cui alla
lett. a);
d) azioni e iniziative finalizzate a favorire lo sviluppo
dell'occupazione, la formazione professionale e più
vantaggiose condizioni del credito, con particolare
riferimento a quanto posto in essere da altre amministrazioni
pubbliche, anche statali ed europee;
e) la funzione di ordinare sul territorio gli interventi
previsti da altre iniziative avviate sulla base degli
strumenti della programmazione negoziata (patti territoriali,
contratti d'area) ovvero di affiancare, anche in termine
di finanziamento, le predette iniziative.
2. Gli interventi di cui alla lett. a) del comma 1 sono
riconducibili, in via esemplificativa:
- a parti dell'attrezzatura a rete relativa al sistema
stradale, ferroviario, aeroportuale, portuale, energetico,
idrico. delle telecomunicazioni nonchè alle
opere necessarie per la difesa del suolo;
- ai porti, agli aeroporti, agli interporti, agli scambiatori
di modalità e alle interconnessioni delle reti con
il sistema urbano;
- a interventi di rilevanza tale da costituire poli
di attrazione quali: sedi di tribunali, strutture ospedaliere,
università, centri congressuali, strutture polifunzionali
per lo sport, il turismo e il tempo libero, ecc.
3. Gli interventi di cui alla lett. b) del comma 1 sono
riconducibili, in via esemplificativa: a interventi
pubblici quali:
- realizzazione, completamento e adeguamento delle opere
di urbanizzazione primaria a servizio di aree produttive
o di quartieri degradati;
- realizzazione, recupero e acquisizione di immobili
da destinare a opere di urbanizzazione secondaria di
livello almeno urbano; a interventi privati quali:
- realizzazione e riqualificazione di insediamenti produttivi
in grado di promuovere lo sviluppo, I'innovazione e
la competitività tra imprese anche attraverso la diffusione di nuove tecnologie;
- realizzazione e recupero di edilizia residenziale
al fine di innescare processi di riqualificazione fisica
e sociale dell'ambito considerato; gestione di attività
no-profit;
- ristrutturazione di edifici di rilevante valore storico-artistico,
sviluppo di artigianato tipico, riconversione di complessi
industriali con valenze culturali anche da destinare
ad altri usi.
Art.4
Soggetti promotori dei programmi
1. I comuni promuovono i programmi in coerenza con le
previsioni degli strumenti di pianificazione e di programmazione
territoriale, ove esistenti, e assicurano l'integrazione
e la concertazione con le politiche settoriali assunte
dagli altri enti pubblici competenti per territorio.
In caso di non compatibilità con gli strumenti di
pianificazione e di programmazione territoriale, i
comuni promuovono i programmi d'intesa con l'amministrazione
provinciale e regionale che ha la titolarità dei suddetti
strumenti.
2. Previa intesa con i comuni interessati, i programmi
possono essere promossi anche da provincia e regione.
3. Nel territorio della regione Trentino-Alto Adige
la predetta funzione è posta in capo rispettivamente
alle provincie autonome di Trento e di Bolzano.
4. Ai fini dellindividuazione degli interventi e delle
azioni di cui all'art. 3, comma 1, i soggetti promotori
favoriscono la più ampia partecipazione all'attuazione
dei programmi da parte di soggetti pubblici e privati.
5. Ai soggetti promotori compete il compito di verificare
la compatibilità e la coerenza dei programmi con le
indicazioni dei documenti di pianificazione urbanistica
e territoriale ovvero l'impegno a conseguire la suddetta
coerenza.
6. Per lespletamento di compiti e di attività di supporto
i soggetti promotori possono costituire le società
miste di cui all'art. 22, lett. e) della legge n. 142/1990.
Art. 5
Soggetti proponenti
1. Ai fini della composizione dei programmi le proposte
ai soggetti promotori sono formulate dai seguenti soggetti
proponenti anche riuniti tra loro in forma associata:
a) enti pubblici territoriali (regioni, province, comunità montane);
b) altre amministrazioni pubbliche (le amministrazioni
dello Stato, le aziende e le amministrazioni dello
Stato ad ordinamento autonomo, le istituzioni universitarie,
le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
e loro associazioni, gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni,
le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale,
le società e imprese a partecipazione pubblica, gli
istituti autonomi case popolari comunque denommab);
c) soggetti privati (associazioni di categoria, imprenditori,
società finanziarie, istituti bancari proprietari
degli immobili, soggetti concessionari, proprietari
o gestori di reti).
Art.6
Modalità di finanziamento
1. I finanziamenti di cui all'art. 1, comma 1, fino all'importo
massimo di quattro miliardi di lire per ciascun programma,
sono finalizzati:
a) alla copertura dei costi relativi all'assistenza tecnica
per la predisposizione dei programmi, fino allimporto
massimo di un miliardo;
b) alla copertura totale o parziale dei costi relativi
alla progettazione delle opere pubbliche inserite nei
programmi, anche se finanziate con altre risorse pubbliche;
c) al concorso alla realizzazione di infrastrutture
pubbliche;
d) agli incentivi per il recupero del patrimonio edilizio
residenziale.
2. Gli investimenti per interventi privati devono coprire
almeno un terzo dellinvestimento complessivo.
3. I soggetti privati devono concorrere per quota parte
significativa, da stabilirsi da parte del soggetto
promotore secondo criteri di convenienza, al finanziamento
delle opere pubbliche o dinteresse pubblico.
4. I soggetti promotori e i soggetti proponenti individuano
gli interventi pubblici da ricomprendere nei programmi
anche in base alla possibilità che i medesimi interventi
possano essere realizzati con risorse private sulla
base di piani finanziari e di corrispettivi di gestione.
Art.7
Documentazione da trasmettere
1. I programmi sono trasmessi al Ministero dei lavori
pubblici - Direzione generale del coordinamento territoriale
-e alla regione competente per territorio, corredati
da:
a) opportuni studi di prefattibilità;
b) descrizione delle finalità specifiche dei programmi
e delle azioni conseguenti (redatte sul modello che
si allega sotto " al presente bando);
c) individuazione cartografica delle aree ricomprese
nei programmi e localizzazione degli interventi previsti;
d) cronoprogramma dei tempi di realizzazione dei programmi
a far data dalla sottoscrizione dellaccordo quadro
di cui all'art. 11;
e) dimensione dellinvestimento da attivare, con lindicazione
dei risultati attesi, con particolare riguardo a quelli
ambientali e occupazionali;
f) scheda relativa ai soggetti pubblici e privati interessati
allattuazione dei programmi;
g) intese o accordi eventualmente sottoscritti o da
sottoscrivere;
h) relazione illustrativa sulla coerenza dei programmi
con le strategie nazionali e con le previsioni degli
strumenti di pianificazione e di programmazione territoriale.
Art.8
Modalità di presentazione e di individuazione dei programmi
da finanziare
1. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione nella
GazzettaUfficiale del presente bando, i soggetti promotori
trasmettono alla Direzione generale per il coordinamento
territoriale e alla regione competente per territorio
la documentazione di cui all'art. 7.
2. Nei successi quattro mesi, con le modalità previste
all'art. 13, sono individuati i programmi da ammettere
a finanziamento secondo i criteri stabiliti all'art.
10.
3. Nei successivi due mesi, il Ministro dei lavori pubblici
sottoscrive con i soggetti promotori e i soggetti proponenti
un protocollo dintesa.
4. A seguito della sottoscrizione del protocollo di
intesa di cui al precedente comma 3, la Direzione generale
del coordinamento territoriale procede allimpegno dei.finanziamenti
sullapposito capitolo di bilancio.
5. Qualora nei programmi sono ricompresi interventi
di competenza della Direzione generale delle opere
marittime e della Direzione generale dell'edilizia statale
e dei servizi speciali le stesse direzioni generali
procedono agli impegni dei finanziamenti sui rispettivi
capitoli di bilancio.
6. Il protocollo di intesa, con il quale i soggetti
sottoscrittori si impegnano a dare attuazione ai programmi
sulla base della ricognizione programmatica delle risorse
finanziarie e delle procedure amministrative occorrenti,
contiene in allegato la documentazione di cui al precedente
articolo 7 e deve indicare:
a) la data di conclusione dei procedimenti di autorizzazione
dei progetti di opere pubbliche statali e di opere
pubbliche di interesse statale, da realizzarsi da parte
degli enti istituzionalmente competenti, ricomprese
nei programmi;
b) la data di conclusione degli eventuali accordi di
programma di cui all'art. 27della legge 8 giugno 1990,
n. 142.
7. Il protocollo deve esplicitamente prevedere che il
mancato rispetto del termine per la sottoscrizione
dellaccordo quadro di cui all'art. 11 comporta l'automatica
decadenza dal finanziamento concesso.
8. Per garantire un efficace azione di coordinamento
tra i soggetti interessati alla composizione e alla
realizzazione dei programmi, nonché per pervenire alla
sottoscrizione del protocollo di intesa e alla conclusione
dell'accordo quadro di cui all'art. 11, presso la Direzione
generale del coordinamento territoriale e istituito
un tavolo permanente di concertazione, che è attivato
anche su richiesta del soggetto promotore.
Art.9
Finanziamento dellassistenza tecnica e prefinanziamento
della progettazione
1. Al fine di pervenire allaccordo quadro e al raggiungimento
degli obiettivi in esso fissati, entro un mese dalla
data di sottoscrizione del protocollo di.intesa, il
Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale
del coordinamento territoriale provvede a trasferire
al soggetto promotore il finanziamento di cui all'art.
6, comma 1 lett. a) nonchÈ, qualora richiesto
dallo stesso soggetto promotore, il finanziamento di
cui allo stesso art. 6, comma 1, lett. b).
2. Le modalità di impiego del predetto finanziamento
da parte dei soggetti promotori sono definite nell'allegato
"B" che fa parte integrante del presente
bando.
3. Qualora i programmi comprendano interventi di competenza
della Direzione generale delle opere marittime e/o
della Direzione generale delledilizia statale e dei
servizi speciali, le stesse direzioni generali, entro
il termine di cui al precedente comma 1, provvedono
a trasferire, su richiesta del soggetto promotore,
un anticipazione dei finanziamenti finalizzati alla
progettazione dei predetti interventi.
Art. 10.
Valutazione dei programmi
1. I programmi conformi agli obiettivi e ai requisiti
generali come indicati nel presente bando sono valutati
sulla base dei seguenti criteri:
a) capacità di attrarre investimenti produttisi e di
sviluppare iniziative economiche e imprenditoriali
in grado di garantire una ricaduta socio-economica
positiva stabile e duratura, con particolare riferimento
allattuazione di politiche per le pari opportunità;
b) capacità di massimizzare gli effetti diretù e indiretti
degli investimenti utilizzando, da un lato, metodologie
progettuali e di intervento qualitative e basate su
logiche di risultato e, dallaltro lato, tecniche finanziarie
innovative anche nellutilizzo di risorse pubbliche;
c) presenza di interventi pubblici, realizzati con risorse
esclusivamente private, che prevedono corrispettivi
di gestione
d) presenza nell'ambito territoriale considerato di
indicazioni circa l'avvio di rilevanti fenomeni di sviluppo
economico e di trasformazione territoriale;
e) rapidità di implementazione delle azioni e delle
iniziative previste nei programmi in relazione alla
copertura finanziaria e alla fattibilità amministrativa
degli interventi;
J) capacità di produrre il miglioramento della qualità
ambientale e la valorizzazione del patrimonio storico-culturale-paesaggistico:
g) capacità di risólvere gli eleinenti di criticità
legati al rapporto infrastruttura-sistema urbano in
termini territoriali e ambientali;
h) congruenza dei programmi con piani/politiche di settore
nazionali e regionali;
i) capacità di incidere sullorganizzazione del sistema
della mobilità (agibilità dei collegamenti), sulla
riallocazione delle funzioni urbane (efficienza dei
servizi), con particolare riguardo a quella residenziale.
Art.11
Accordo quadro
1. Entro dodici mesi dalla data di trasferimento dei
finanziamenti di cui all'art. 9, il Ministero dei lavori
pubblici, i soggetti promotori e i soggetti proponenti
sottoscrivono laccordo quadro.
2. Laccordo quadro è sottoscritto, inoltre, dalla
regione nel cui ambito territoriale sono compresi i
programmi, nonchè dalle amministrazioni pubbliche
di cui all'art. 5, comma 1, lett. b), interessate
all'attuazione dei programmi medesimi.
3. Laccordo quadro deve indicare:
a) le aree interessate dagli interventi dei programmi
individuate tramite delibera del consiglio comunale,
ai sensi dell'art. 17, comma 59, della legge n. 127/1997;
b) la progettazione degli interventi pubblici ricompresi
nei programmi;
c) Iimpegno del comune, ai fini del rilascio delle concessioni
edilizie, alla puntuale applicazione dell'art. 4 della
legge n. 493/1993, cosi come modificato dall art. 2,
comma 60, della legge n. 662/1996, anche ricorrendo
alle conferenze di servizio di cui al precedente comma
3;
d) le attività e gli interventi da realizzare nonchÈ
la data di inizio e i relativi tempi di attuazione;
e) i soggetti responsabili dellattuazione;
f) il funzionario delegato titolare della contabilita
speciale vincolata ai sensi dell'art. 10 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 367/1994;
g) gli impegni di ciascun soggetto, nonchè del
soggetto cui competono poteri sostitutivi in caso di
inerzie, ritardi o inadempienze;
h) i procedimenti di conciliazione o definizione di
conflitti;
i) le risorse finanziarie per i diversi canali e per
le diverse tipologie dintervento;
j) le modalità per il monitoraggio.
4. L'accordo deve esplicitamente prevedere che il mancato
rispetto del termine per l'inizio dei lavori degli
interventi previsti nei programmi comporta la decadenza
dal finanziamento concesso.
5. Entro i successivi trenta giorni decorrenti dalla
data di sottoscrizione dellaccordo quadro, con decreto
del Direttore generale del coordinamento territoriale.
e emesso lordine di accreditamento al funzionario delegato
titolare della contabilità speciale del finanziamento
di cui all'art. 6 al netto delle somme già trasferite.
6. Qualora laccordo quadro è sottoscritto dalla
Direzione generale delle opere marittime e/o dalla
Direzione generale delledilizia statale e dei servizi
speciali, le stesse direzioni generali procedono, entro
il termine di cui al precedente comma 5, ad accreditare
al funzionario delegato i finanziamenti di propria
competenza.
Art.12
Gestione coordinata dei finanziamenti
1. Per le procedure di spesa e contabili dei finanziamenti
messi a disposizione dei programmi con la sottoscrizione
dellaccordo quadro di cui al precedente art. 11 si
applica quanto previsto dagli artt. 8, 10 e 11 del
decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile n.
367 e dalla circolare n. 77 del 28 dicembre 1995 del
Ministero del tesoro.
Art.13
Procedure per la valutazione dei programmi
1. Il Ministero dei lavori pubblici Direzione generale
del coordinamento territoriale esamina ed istruisce
la documentazione trasmessa dai soggetti promotori
entro sessanta giorni dal termine di cui all'art. 8,
comma 1.
2. La valutazione dei programmi da ammettere a finanziamento
Ë effettuata entro i sessanta giorni successivi
al termine di cui al precedente comma I dal Comitato
di valutazione e selezione.
3. Il Comitato di valutazione e selezione dei programmi,
istituito con decreto del Ministro dei lavori pubblici,
e composto da:
a) un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici,
con funzioni di presidente;
b) quattro rappresentanti designati da ammnnistrazioni
centrali dello Stato;
c) quattro rappresentanti designati dalla Conferenza
unificata; d) un rappresentante designato da parte
di ciascuna regione.
4. Il rappresentante di ciascuna regione è designato
al fine della valutazione dei programmi ricadenti nell'ambito
del territorio della regione rappresentata, con esclusione
di quelli per i quali la regione risulta essere soggetto
promotore ai sensi dell'art. 4, comma 3.
5. La valutazione è finalizzata all'attribuzione
di un punteggio complessivo di 100 punti cosi suddivisi:
a) 80 punti attribuiti sulla base degli indicatori di
cui al comma 8;
b) 20 punti attribuiti sulla base degli indicatori stabiliti
da ciascuna regione, per lammissione a finanziamento
dei programmi localizzati nelle regioni medesime.
6. Le regioni, entro trenta giorni dall'entrata in vigore
del presente provvedimento, definiscono gli indicatori
di cui al precedente comma S, lett. b).
7. Qualora le regioni non pervengano entro il termine
di cui al comma 6 alla definizione degli indicatori
di cui al comma S, lett. b), i programmi sono valutati
dal Comitato di valutazione e selezione di cui al comma
3 sulla base degli indicatori di cui al presente articolo
con il punteggio parametrato a punti 100.
8. Il Comitato di valutazione e selezione, attribuisce
ai programmi il punteggio di cui al comma 5, lett.
b), sulla base degli indicatori definiti dalle regioni,
nonchè il punteggio di cui al comma 5 lett.
a) sulla base dei seguenti indicatori:
I - Capacità dei programmi di garantire lintegrazione
tra politiche settoriali: fino a 40 punti cosi suddivisi:
1.1. politiche di recupero del deficit infrastrutturale:
fino ad un massimo di 10 punti (punti 0,1 per ciascun
miliardo di investimento finalizzato alla realizzazione
di attrezzature di livello territoriale sia a rete
che puntuali);
1.2. politiche finalizzate al recupero, alla messa in
sicurezza e alla valorizzazione del patrimonio ambientale:
fino ad un massimo di 15 punti (punti 0,2 per ciascun
miliardo di investimenti finalizzati: alla realizzazione
di interventi di bonifica di aree interessate da fenomeni
di dismissione di attività industriaie il cui ciclo
di lavorazione ha comportato limmissione di sostanze
nocive e inquinanti, ovvero abbattimento dei livelli
di inquinamento per gli stabilimenti in esercizio;
ad interventi di sistemazione idrogeologica, alla valonzzazione
del patrimonio storico, artistico e architettonico
in grado di garantire ritorni di investimento anche
nel settore no-profit);
1.3. politiche che perseguono fini sociali: fino ad
un massimo di 10 punti (punti 0,2 per ciascun miliardo
di investimento finalizzato ad insediare attività
produttive in grado di garantire effetti occupazionali
stabili);
1.4. politiche di partenariato, di sussidiarietà e
di concertazione locale: fino ad un massimo di 5 punti
(capacità dei programmi di coordinare politiche locali
o di compartecipare ad altre iniziative avviate sulla
base degli strumenti della programmazione negoziata
- patti territoriali, contratti darea - ovvero di affiancare,
anche in termine di finanziamento, le predette iniziative:
punti O,OS per ciascun miliardo di costo di investimento
per la realizzazione di interventi previsti da altre
iniziative avviate sulla base degli strumenti della
programmazione negoziata).
II - Capacità dei programmi di implementare le azioni
e le iniziative previste in relazione alla copertttra
finanziaria: fino a 20 punti:
2.1 percentuale dei finanziamenti già disponibili sul
totale della provvista necessaria: fino ad un massimo
di 10 punti (punti 01 per ogni punto percentuale di
finanziamenti già disponibili sul totaie della provvista
necessaria);
2.2. percentuale dellinvestimento da parte dei soggetti
privati che partecipano allattuazione dei programmi
superiore ad un terzo dellinvestimento complessivo
(cfr. art. 6, co. 2): fino ad un massimo di 5 punti
(0,1 punti per ogni punto percentuale superiore ad
un terzo dellinvestimento complessivo);
2.3. percentuale degli interventi pubblici realizzati
con risorse esclusivamente private: fino ad un massimo
di 5 punti (0,1 punti per ogni punto percentuale di
interventi pubblici con risorse esclusivamente private).
III - Capacità dei programmi di rispondere alle esigenze
espresse (qualità della progettazione) fino a 20 punti:
il punteggio Ë attribuito dal Comitato di valutazione
e selezione dei programmi sulla base della capacita
dei programmi di rispondere alle macro-esigenze delle
trasformazioni territoriali (qualita ecologica-ambientale
e dei valori paesaggistici; qualità urbanistica -
accessibilità e sicurezza; qualità morfologica o
dei tessuti urbani - continuità e complessita) attraverso
specifiche azioni progettuali (valorizzazione delle
emergenze naturali, eliminazione dei detrattori ambientali;
recupero e valorizzazione, delle emergenze antropiche,
uso della vegetazione a scopo paesaggistico; integrazione
con la rete veicolare esterna, localizzazione strategica
dei parcheggi, continuità e indipendenza della rete
pedonale e ciclabile, sicurezza e protezione degli
spazi aperti;
attrezzature a compenso contesto, flessibilità e polifunzionalità
dei servizi recupero fondiario ed edilizio, valorizzazione
dei caratteri morfoiogici del tessuto; assortimento
tipologico, conservazione e valorizzazione delle tipologie
speciali).
Art. 14.
Modalità per lammissione al finanziamento
1. I programmi da ammettere ai finanziamenti di cui
all'art. 6, comma 1, sono cosi individuati:
a) per ciascuna regione, il programma che ha conseguito
il punteggio più elevato;
b) i restanti programmi utilmente collocati in graduatoria
fino all'esaurimento dei finanziamenti suddetti.
2. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, su
proposta motivata del Comitato di valutazione e selezione,
a ciascun programma puó essere assegnato un
finanziamento superiore all'importo massimo previsto
al comma 1 dell'art. 6, ferme restando le disponibilità
finanziarie di cui al comma 1 dell'art. 1.