Architetti Firenze e Prato: Normativa
Ordine degli Architetti di
Firenze e Prato

Commissione Normativa
in collaborazione con


BANDO ALLEGATO

Art. 1.
Disponibilità finanziarie

1. Le disponibilita finanziarie destinate all'attuazione dei programmi di riqualificazione urbana di cui al decreto ministeriale 21 dicembre 1994 e non impegnate, sono utilizzate per la promozione e per la partecipazione alla realizzazione di programmi innovativi in ambito urbano denominati "programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio" di seguito nel presente provvedimento definiti "programmi".
2. Alla realizzazione dei programmi sono, altresì, destinate, nella misura indicata dai rispettivi documenti di programmazione ed in conformità agli obiettivi da perseguire, le disponibilità finanziarie della Direzione generale delle opere marittime e della Direzione generale delledilizia statale e dei servizi speciali.
3. All'attuazione dei programmi possono essere destinate le risorse dell'Unione Europea, quelle delle amministrazioni pubbliche e quelle di soggetti privati.

Art. 2
Obiettivi del programma

1. I programmi riguardanti ambiti territoriali (sub-regionale provinciale, intercomunale, comunale) individuati sulla base delle caratteristiche fisiche, morfologiche, culturali e produttive e si propongono di favorire:
a)
la realizzazione, l'adeguamento e il completamento di attrezzature, sia a rete che puntuali, di livello territoriale e urbano in grado di promuovere e di orientare occasioni di sviluppo sostenibile sotto il profilo economico, ambientale e sociale, avuto riguardo ai valori di tutela ambientale, alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico e architettonico, e garantendo l'aumento di benessere della collettività;
b)
la realizzazione di un sistema integrato di attività finalizzate all'ampliamento e alla realizzazione di insediamenti industriali commerciali e artigianali, alla promozione turistico-ricettiva e alla riqualificazione di zone urbane centrali e periferiche interessate da fenomeni di degrado.
2. Gli ambiti territoriali di cui al comma 1 possono ricomprendere:
a)
i sistemi metropolitani caratterizzati dal deficit infrastrutturale relativo alla gestione dei grandi bacini di mobilità e dalla criticità delle interconnessioni tra nodi dei sistemi di trasporto internazionali, nazionali e interregionali;
b)
i distretti insediativi che richiedono una migliore strutturazione della loro articolazione infraregionale, rafforzando le relazioni di complementarità e sinergia tra i singoli centri ricompresi nei suddetti distretti;
c)
il sistema degli spazi di transizione e integrazione tra i sistemi urbani di cui ai punti a) e b) e il sistema delle attrezzature di cui al punto d);
d) il
sistema delle attrezzature sia a rete che puntuali di livello territoriale e urbano.

Art.3
Assi prioritari dintervento

1. Gli assi prioritari di intervento dei programmi riguardano:
a)
interventi pubblici e di interesse pubblico di dimensione e importanza tale da rappresentare una precondizione per progetti di investimenti o di maggiore produttività per operatori pubblici e privati;
b)
interventi finalizzati a favorire lo sviluppo locale e la valorizzazione del capitale fisso sociale, anche mediante una adeguata collocazione rispetto alle attrezzature a rete e a quelle puntuali;
c) interventi complementari ai progetti di cui alla lett. a);
d)
azioni e iniziative finalizzate a favorire lo sviluppo dell'occupazione, la formazione professionale e più vantaggiose condizioni del credito, con particolare riferimento a quanto posto in essere da altre amministrazioni pubbliche, anche statali ed europee;
e)
la funzione di ordinare sul territorio gli interventi previsti da altre iniziative avviate sulla base degli strumenti della programmazione negoziata (patti territoriali, contratti d'area) ovvero di affiancare, anche in termine di finanziamento, le predette iniziative.
2. Gli interventi di cui alla lett. a) del comma 1 sono riconducibili, in via esemplificativa:
- a parti dell'attrezzatura a rete relativa al sistema stradale, ferroviario, aeroportuale, portuale, energetico, idrico. delle telecomunicazioni nonchè alle opere necessarie per la difesa del suolo;
- ai porti, agli aeroporti, agli interporti, agli scambiatori di modalità e alle interconnessioni delle reti con il sistema urbano;
- a interventi di rilevanza tale da costituire poli di attrazione quali: sedi di tribunali, strutture ospedaliere, università, centri congressuali, strutture polifunzionali per lo sport, il turismo e il tempo libero, ecc.
3. Gli interventi di cui alla lett. b) del comma 1 sono riconducibili, in via esemplificativa: a interventi pubblici quali:
- realizzazione, completamento e adeguamento delle opere di urbanizzazione primaria a servizio di aree produttive o di quartieri degradati;
- realizzazione, recupero e acquisizione di immobili da destinare a opere di urbanizzazione secondaria di livello almeno urbano; a interventi privati quali:
- realizzazione e riqualificazione di insediamenti produttivi in grado di promuovere lo sviluppo, I'innovazione e la competitività tra imprese anche attraverso la diffusione di nuove tecnologie;
- realizzazione e recupero di edilizia residenziale al fine di innescare processi di riqualificazione fisica e sociale dell'ambito considerato; gestione di attività no-profit;
- ristrutturazione di edifici di rilevante valore storico-artistico, sviluppo di artigianato tipico, riconversione di complessi industriali con valenze culturali anche da destinare ad altri usi.

Art.4
Soggetti promotori dei programmi

1. I comuni promuovono i programmi in coerenza con le previsioni degli strumenti di pianificazione e di programmazione territoriale, ove esistenti, e assicurano l'integrazione e la concertazione con le politiche settoriali assunte dagli altri enti pubblici competenti per territorio. In caso di non compatibilità con gli strumenti di pianificazione e di programmazione territoriale, i comuni promuovono i programmi d'intesa con l'amministrazione provinciale e regionale che ha la titolarità dei suddetti strumenti.
2. Previa intesa con i comuni interessati, i programmi possono essere promossi anche da provincia e regione.
3. Nel territorio della regione Trentino-Alto Adige la predetta funzione è posta in capo rispettivamente alle provincie autonome di Trento e di Bolzano.
4. Ai fini dellindividuazione degli interventi e delle azioni di cui all'art. 3, comma 1, i soggetti promotori favoriscono la più ampia partecipazione all'attuazione dei programmi da parte di soggetti pubblici e privati.
5. Ai soggetti promotori compete il compito di verificare la compatibilità e la coerenza dei programmi con le indicazioni dei documenti di pianificazione urbanistica e territoriale ovvero l'impegno a conseguire la suddetta coerenza.
6. Per lespletamento di compiti e di attività di supporto i soggetti promotori possono costituire le società miste di cui all'art. 22, lett. e) della legge n. 142/1990.

Art. 5
Soggetti proponenti

1. Ai fini della composizione dei programmi le proposte ai soggetti promotori sono formulate dai seguenti soggetti proponenti anche riuniti tra loro in forma associata:
a)
enti pubblici territoriali (regioni, province, comunità montane);
b) altre amministrazioni pubbliche (le amministrazioni dello Stato, le aziende e le amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le istituzioni universitarie, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale, le società e imprese a partecipazione pubblica, gli istituti autonomi case popolari comunque denommab);
c) soggetti privati (associazioni di categoria, imprenditori, società finanziarie, istituti bancari proprietari degli immobili, soggetti concessionari, proprietari o gestori di reti).

Art.6
Modalità di finanziamento

1. I finanziamenti di cui all'art. 1, comma 1, fino all'importo massimo di quattro miliardi di lire per ciascun programma, sono finalizzati:
a)
alla copertura dei costi relativi all'assistenza tecnica per la predisposizione dei programmi, fino allimporto massimo di un miliardo;
b) alla copertura totale o parziale dei costi relativi alla progettazione delle opere pubbliche inserite nei programmi, anche se finanziate con altre risorse pubbliche;
c) al concorso alla realizzazione di infrastrutture pubbliche;
d) agli incentivi per il recupero del patrimonio edilizio residenziale.
2. Gli investimenti per interventi privati devono coprire almeno un terzo dellinvestimento complessivo.
3. I soggetti privati devono concorrere per quota parte significativa, da stabilirsi da parte del soggetto promotore secondo criteri di convenienza, al finanziamento delle opere pubbliche o dinteresse pubblico.
4. I soggetti promotori e i soggetti proponenti individuano gli interventi pubblici da ricomprendere nei programmi anche in base alla possibilità che i medesimi interventi possano essere realizzati con risorse private sulla base di piani finanziari e di corrispettivi di gestione.

Art.7
Documentazione da trasmettere

1. I programmi sono trasmessi al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale del coordinamento territoriale -e alla regione competente per territorio, corredati da:
a) opportuni studi di prefattibilità;
b) descrizione delle finalità specifiche dei programmi e delle azioni conseguenti (redatte sul modello che si allega sotto " al presente bando);
c) individuazione cartografica delle aree ricomprese nei programmi e localizzazione degli interventi previsti;
d) cronoprogramma dei tempi di realizzazione dei programmi a far data dalla sottoscrizione dellaccordo quadro di cui all'art. 11;
e)
dimensione dellinvestimento da attivare, con lindicazione dei risultati attesi, con particolare riguardo a quelli ambientali e occupazionali;
f) scheda relativa ai soggetti pubblici e privati interessati allattuazione dei programmi;
g) intese o accordi eventualmente sottoscritti o da sottoscrivere;
h) relazione illustrativa sulla coerenza dei programmi con le strategie nazionali e con le previsioni degli strumenti di pianificazione e di programmazione territoriale.

Art.8
Modalità di presentazione e di individuazione dei programmi da finanziare

1. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione nella GazzettaUfficiale del presente bando, i soggetti promotori trasmettono alla Direzione generale per il coordinamento territoriale e alla regione competente per territorio la documentazione di cui all'art. 7.
2. Nei successi quattro mesi, con le modalità previste all'art. 13, sono individuati i programmi da ammettere a finanziamento secondo i criteri stabiliti all'art. 10.
3. Nei successivi due mesi, il Ministro dei lavori pubblici sottoscrive con i soggetti promotori e i soggetti proponenti un protocollo dintesa.
4. A seguito della sottoscrizione del protocollo di intesa di cui al precedente comma 3, la Direzione generale del coordinamento territoriale procede allimpegno dei.finanziamenti sullapposito capitolo di bilancio.
5. Qualora nei programmi sono ricompresi interventi di competenza della Direzione generale delle opere marittime e della Direzione generale dell'edilizia statale e dei servizi speciali le stesse direzioni generali procedono agli impegni dei finanziamenti sui rispettivi capitoli di bilancio.
6. Il protocollo di intesa, con il quale i soggetti sottoscrittori si impegnano a dare attuazione ai programmi sulla base della ricognizione programmatica delle risorse finanziarie e delle procedure amministrative occorrenti, contiene in allegato la documentazione di cui al precedente articolo 7 e deve indicare:
a)
la data di conclusione dei procedimenti di autorizzazione dei progetti di opere pubbliche statali e di opere pubbliche di interesse statale, da realizzarsi da parte degli enti istituzionalmente competenti, ricomprese nei programmi;
b) la data di conclusione degli eventuali accordi di programma di cui all'art. 27della legge 8 giugno 1990, n. 142.
7. Il protocollo deve esplicitamente prevedere che il mancato rispetto del termine per la sottoscrizione dellaccordo quadro di cui all'art. 11 comporta l'automatica decadenza dal finanziamento concesso.
8. Per garantire un efficace azione di coordinamento tra i soggetti interessati alla composizione e alla realizzazione dei programmi, nonché per pervenire alla sottoscrizione del protocollo di intesa e alla conclusione dell'accordo quadro di cui all'art. 11, presso la Direzione generale del coordinamento territoriale e istituito un tavolo permanente di concertazione, che è attivato anche su richiesta del soggetto promotore.

Art.9
Finanziamento dellassistenza tecnica e prefinanziamento della progettazione

1. Al fine di pervenire allaccordo quadro e al raggiungimento degli obiettivi in esso fissati, entro un mese dalla data di sottoscrizione del protocollo di.intesa, il Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale del coordinamento territoriale provvede a trasferire al soggetto promotore il finanziamento di cui all'art. 6, comma 1 lett. a) nonchÈ, qualora richiesto dallo stesso soggetto promotore, il finanziamento di cui allo stesso art. 6, comma 1, lett. b).
2. Le modalità di impiego del predetto finanziamento da parte dei soggetti promotori sono definite nell'allegato "B" che fa parte integrante del presente bando.
3. Qualora i programmi comprendano interventi di competenza della Direzione generale delle opere marittime e/o della Direzione generale delledilizia statale e dei servizi speciali, le stesse direzioni generali, entro il termine di cui al precedente comma 1, provvedono a trasferire, su richiesta del soggetto promotore, un anticipazione dei finanziamenti finalizzati alla progettazione dei predetti interventi.

Art. 10.
Valutazione dei programmi

1. I programmi conformi agli obiettivi e ai requisiti generali come indicati nel presente bando sono valutati sulla base dei seguenti criteri:
a)
capacità di attrarre investimenti produttisi e di sviluppare iniziative economiche e imprenditoriali in grado di garantire una ricaduta socio-economica positiva stabile e duratura, con particolare riferimento allattuazione di politiche per le pari opportunità;
b)
capacità di massimizzare gli effetti diretù e indiretti degli investimenti utilizzando, da un lato, metodologie progettuali e di intervento qualitative e basate su logiche di risultato e, dallaltro lato, tecniche finanziarie innovative anche nellutilizzo di risorse pubbliche;
c) presenza di interventi pubblici, realizzati con risorse esclusivamente private, che prevedono corrispettivi di gestione
d)
presenza nell'ambito territoriale considerato di indicazioni circa l'avvio di rilevanti fenomeni di sviluppo economico e di trasformazione territoriale;
e)
rapidità di implementazione delle azioni e delle iniziative previste nei programmi in relazione alla copertura finanziaria e alla fattibilità amministrativa degli interventi;
J) capacità di produrre il miglioramento della qualità ambientale e la valorizzazione del patrimonio storico-culturale-paesaggistico:
g)
capacità di risólvere gli eleinenti di criticità legati al rapporto infrastruttura-sistema urbano in termini territoriali e ambientali;
h) congruenza dei programmi con piani/politiche di settore nazionali e regionali;
i) capacità di incidere sullorganizzazione del sistema della mobilità (agibilità dei collegamenti), sulla riallocazione delle funzioni urbane (efficienza dei servizi), con particolare riguardo a quella residenziale.

Art.11
Accordo quadro

1. Entro dodici mesi dalla data di trasferimento dei finanziamenti di cui all'art. 9, il Ministero dei lavori pubblici, i soggetti promotori e i soggetti proponenti sottoscrivono laccordo quadro.
2. Laccordo quadro è sottoscritto, inoltre, dalla regione nel cui ambito territoriale sono compresi i programmi, nonchè dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 5, comma 1, lett. b), interessate all'attuazione dei programmi medesimi.
3. Laccordo quadro deve indicare:
a)
le aree interessate dagli interventi dei programmi individuate tramite delibera del consiglio comunale, ai sensi dell'art. 17, comma 59, della legge n. 127/1997;
b)
la progettazione degli interventi pubblici ricompresi nei programmi;
c) Iimpegno del comune, ai fini del rilascio delle concessioni edilizie, alla puntuale applicazione dell'art. 4 della legge n. 493/1993, cosi come modificato dall art. 2, comma 60, della legge n. 662/1996, anche ricorrendo alle conferenze di servizio di cui al precedente comma 3;
d)
le attività e gli interventi da realizzare nonchÈ la data di inizio e i relativi tempi di attuazione;
e) i
soggetti responsabili dellattuazione;
f)
il funzionario delegato titolare della contabilita speciale vincolata ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 367/1994;
g)
gli impegni di ciascun soggetto, nonchè del soggetto cui competono poteri sostitutivi in caso di inerzie, ritardi o inadempienze;
h)
i procedimenti di conciliazione o definizione di conflitti;
i)
le risorse finanziarie per i diversi canali e per le diverse tipologie dintervento;
j)
le modalità per il monitoraggio.
4. L'accordo deve esplicitamente prevedere che il mancato rispetto del termine per l'inizio dei lavori degli interventi previsti nei programmi comporta la decadenza dal finanziamento concesso.
5. Entro i successivi trenta giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione dellaccordo quadro, con decreto del Direttore generale del coordinamento territoriale. e emesso lordine di accreditamento al funzionario delegato titolare della contabilità speciale del finanziamento di cui all'art. 6 al netto delle somme già trasferite.
6. Qualora laccordo quadro è sottoscritto dalla Direzione generale delle opere marittime e/o dalla Direzione generale delledilizia statale e dei servizi speciali, le stesse direzioni generali procedono, entro il termine di cui al precedente comma 5, ad accreditare al funzionario delegato i finanziamenti di propria competenza.

Art.12
Gestione coordinata dei finanziamenti

1. Per le procedure di spesa e contabili dei finanziamenti messi a disposizione dei programmi con la sottoscrizione dellaccordo quadro di cui al precedente art. 11 si applica quanto previsto dagli artt. 8, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile n. 367 e dalla circolare n. 77 del 28 dicembre 1995 del Ministero del tesoro.

Art.13
Procedure per la valutazione dei programmi

1. Il Ministero dei lavori pubblici Direzione generale del coordinamento territoriale esamina ed istruisce la documentazione trasmessa dai soggetti promotori entro sessanta giorni dal termine di cui all'art. 8, comma 1.
2. La valutazione dei programmi da ammettere a finanziamento Ë effettuata entro i sessanta giorni successivi al termine di cui al precedente comma I dal Comitato di valutazione e selezione.
3. Il Comitato di valutazione e selezione dei programmi, istituito con decreto del Ministro dei lavori pubblici, e composto da:
a)
un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici, con funzioni di presidente;
b)
quattro rappresentanti designati da ammnnistrazioni centrali dello Stato;
c) quattro rappresentanti designati dalla Conferenza unificata; d) un rappresentante designato da parte di ciascuna regione.
4. Il rappresentante di ciascuna regione è designato al fine della valutazione dei programmi ricadenti nell'ambito del territorio della regione rappresentata, con esclusione di quelli per i quali la regione risulta essere soggetto promotore ai sensi dell'art. 4, comma 3.
5. La valutazione è finalizzata all'attribuzione di un punteggio complessivo di 100 punti cosi suddivisi:
a) 80 punti attribuiti sulla base degli indicatori di cui al comma 8;
b)
20 punti attribuiti sulla base degli indicatori stabiliti da ciascuna regione, per lammissione a finanziamento dei programmi localizzati nelle regioni medesime.
6. Le regioni, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, definiscono gli indicatori di cui al precedente comma S, lett. b).
7. Qualora le regioni non pervengano entro il termine di cui al comma 6 alla definizione degli indicatori di cui al comma S, lett. b), i programmi sono valutati dal Comitato di valutazione e selezione di cui al comma 3 sulla base degli indicatori di cui al presente articolo con il punteggio parametrato a punti 100.
8. Il Comitato di valutazione e selezione, attribuisce ai programmi il punteggio di cui al comma 5, lett. b), sulla base degli indicatori definiti dalle regioni, nonchè il punteggio di cui al comma 5 lett. a) sulla base dei seguenti indicatori:
I - Capacità dei programmi di garantire lintegrazione tra politiche settoriali: fino a 40 punti cosi suddivisi:
1.1. politiche di recupero del deficit infrastrutturale: fino ad un massimo di 10 punti (punti 0,1 per ciascun miliardo di investimento finalizzato alla realizzazione di attrezzature di livello territoriale sia a rete che puntuali);
1.2. politiche finalizzate al recupero, alla messa in sicurezza e alla valorizzazione del patrimonio ambientale: fino ad un massimo di 15 punti (punti 0,2 per ciascun miliardo di investimenti finalizzati: alla realizzazione di interventi di bonifica di aree interessate da fenomeni di dismissione di attività industriaie il cui ciclo di lavorazione ha comportato limmissione di sostanze nocive e inquinanti, ovvero abbattimento dei livelli di inquinamento per gli stabilimenti in esercizio; ad interventi di sistemazione idrogeologica, alla valonzzazione del patrimonio storico, artistico e architettonico in grado di garantire ritorni di investimento anche nel settore no-profit);
1.3. politiche che perseguono fini sociali: fino ad un massimo di 10 punti (punti 0,2 per ciascun miliardo di investimento finalizzato ad insediare attività produttive in grado di garantire effetti occupazionali stabili);
1.4. politiche di partenariato, di sussidiarietà e di concertazione locale: fino ad un massimo di 5 punti (capacità dei programmi di coordinare politiche locali o di compartecipare ad altre iniziative avviate sulla base degli strumenti della programmazione negoziata - patti territoriali, contratti darea - ovvero di affiancare, anche in termine di finanziamento, le predette iniziative: punti O,OS per ciascun miliardo di costo di investimento per la realizzazione di interventi previsti da altre iniziative avviate sulla base degli strumenti della programmazione negoziata).
II - Capacità dei programmi di implementare le azioni e le iniziative previste in relazione alla copertttra finanziaria: fino a 20 punti:
2.1 percentuale dei finanziamenti già disponibili sul totale della provvista necessaria: fino ad un massimo di 10 punti (punti 01 per ogni punto percentuale di finanziamenti già disponibili sul totaie della provvista necessaria);
2.2. percentuale dellinvestimento da parte dei soggetti privati che partecipano allattuazione dei programmi superiore ad un terzo dellinvestimento complessivo (cfr. art. 6, co. 2): fino ad un massimo di 5 punti (0,1 punti per ogni punto percentuale superiore ad un terzo dellinvestimento complessivo);
2.3. percentuale degli interventi pubblici realizzati con risorse esclusivamente private: fino ad un massimo di 5 punti (0,1 punti per ogni punto percentuale di interventi pubblici con risorse esclusivamente private).
III - Capacità dei programmi di rispondere alle esigenze espresse (qualità della progettazione) fino a 20 punti: il punteggio Ë attribuito dal Comitato di valutazione e selezione dei programmi sulla base della capacita dei programmi di rispondere alle macro-esigenze delle trasformazioni territoriali (qualita ecologica-ambientale e dei valori paesaggistici; qualità urbanistica - accessibilità e sicurezza; qualità morfologica o dei tessuti urbani - continuità e complessita) attraverso specifiche azioni progettuali (valorizzazione delle emergenze naturali, eliminazione dei detrattori ambientali; recupero e valorizzazione, delle emergenze antropiche, uso della vegetazione a scopo paesaggistico; integrazione con la rete veicolare esterna, localizzazione strategica dei parcheggi, continuità e indipendenza della rete pedonale e ciclabile, sicurezza e protezione degli spazi aperti;
attrezzature a compenso contesto, flessibilità e polifunzionalità dei servizi recupero fondiario ed edilizio, valorizzazione dei caratteri morfoiogici del tessuto; assortimento tipologico, conservazione e valorizzazione delle tipologie speciali).

Art. 14.
Modalità per lammissione al finanziamento

1. I programmi da ammettere ai finanziamenti di cui all'art. 6, comma 1, sono cosi individuati:
a)
per ciascuna regione, il programma che ha conseguito il punteggio più elevato;
b) i restanti programmi utilmente collocati in graduatoria fino all'esaurimento dei finanziamenti suddetti.
2. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, su proposta motivata del Comitato di valutazione e selezione, a ciascun programma puó essere assegnato un finanziamento superiore all'importo massimo previsto al comma 1 dell'art. 6, ferme restando le disponibilità finanziarie di cui al comma 1 dell'art. 1.

DECRETO MINISTERIALE 8 OTTOBRE 1998.
PROMOZIONE DI PROGRAMMI INNOVATIVI IN AMBITO URBANO DENOMINATI PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA E DI SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO.


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