Architetti Firenze e Prato: Normativa
Ordine degli Architetti di
Firenze e Prato

Commissione Normativa
in collaborazione con


ALLEGATO "B"
PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE E SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITOR/O

1. MODALITA' D'IMPIEGO DEI FINANZIAMENTI DESTINATI ALLA COPERTURA DEI COSTI PER LE ATTIVITA' RELATIVE ALL'ASSISTENZA TECNICA ( art. 6, comma 1, lett.a).

I soggetti promotori dei programmi per i quali si perviene alla sottoscrizione del protocollo di intesa di cui all'art.8, comma 3 del bando, possono richiedere i finanziamenti di cui all'art.6, comma 1, lett.a), dello stesso bando da destinare alla copertura dei costi relativi alle attività di assistenza tecnica.
Tali attività sono in particolare finalizzate a:
A) predisporre gli elaborati necessari alla definizione dei programmi, con particolare riguardo alla verifica e alla predisposizione della relativa fattibilità economica, finanziaria e procedurale. A tal riguardo si specifica che le attività di assistenza tecnica debbono costituire il supporto utilizzato dal soggetto promotore ai fini dell'individuazione di un quadro di iniziative programmatiche e progettuali in grado di garantire l'avvio di efficaci processi di sviluppo. Tale quadro, generalmente, è costituito dalla programmazione nazionale, regionale, settoriale e locale. Tuttavia, un'idea di programma-progetto puó nascere dall'esistenza di domande e bisogni non soddisfatti e non riconducibili ad un quadro programmatorio definito.
Le fasi in cui normalmente si articola un programma-progetto sono: la fase del pre-investin1ento, la fase dell'investimento e la fase operativa. La fase di preinestimento puó essere scomposta nelle seguenti sequenze: a) studio di opportunita, b) studio di prefettabilità. c) studio di fattibilità. Lo studio di opportunità è un'analisi breve e schematica che puó essere definita come la trasformazione della iniziale idea programmatica-progettuale, in una chiara proposta di investimento. Lo studio di prefattibilità è utile per approfondire ed elaborare in maniera pi^ dettagliata l'iniziale idea programmatica-progettuale, al fine di v erificare se è necessario intrapendere uno studio di fattibilità.
Lo studio di fattibilità costituisce lo strumento che valorizza il ruolo ausiliario della valutazione di efficacia di azioni di sviluppo nella logica della programmazione strategica integrata al fine di evitare l'avvio di iniziative compartimentate e disparate. Gli studi di fattibilità debbono includere i seguenti elementi:
la struttura e gli obiettivi del programma-progetto, gli eventuali elementi di flessibilità in relazione a soluzioni alternative;
l'analisi delle esigenze e dei bisogni che gli obiettivi del programma-progetto mtendono soddisfare;
il ruolo dei soggetti coinvolti nell'attuazione del programma-progetto; i soggetti istituzionali preposti per competenze alla definizione del programmaprogetto;
i costi di investimento e di gestione, i ricavi previsti ed altri benefici indiretti e/o indotti
B) coadiuvare i soggetti promotori nello svolgimento delle diverse attività previste, con particolare attenzione alle fasi di concertazione e partecipazione e alla verifica della compatibilità ed all'integrazione del programma;
C) assicurare l'adeguato supporto tecnico alle diverse fasi procedurali che condizionano l'approvazione degli interventi e il rapporto, su basi operative, tra i diversi soggetti proponenti, con particolare attenzione alla fattibilità giuridicoamministrativa;
D) fornire una costante assistenza durante le fasi di attuazione del programma, al fine di garantire l'adeguata conclusione del medesimo nei tempi fissati assicurare l'attività di monitoraggio locale in grado di interloquire costantemente con il Ministero dei lavori pubblici circa lo stato di avanzamento delle attività previste e l'insorgere di eventuali imprevisti.
Al fine del trasferimento del finanziamento per le attività di assistenza tecnica, i soggetti proponenti debbono allegare alla documentazione da trasmettere di cui all'art.7 del bando, un piaho di lavoro in cui vengono precisati i seguenti elementi:
le attività per le quali si individua l'esigenza di una specifica assistenza tecnica;
le modalità di affidamento di dette attività, al fine di assicurare procedure improntate a criteri di trasparenza e concorsualità.
il costo delle attività di assistenza tecnica al netto dell'I.V.A.; il costo complessivo delle attività di assistenza tecnica;
i costi già sostenuti per le attività di assistenza tecnica;
i finanziamenti già impegnati a copertura del costo delle attività di assistenza tecnica.
Il trasferimento del finanziamento di cui all'art.6, comma 1, lett.a), è subordinato alla costituzione, da parte del soggetto affidatario delle attività di assistenza tecnica di idonea garanzia fideiussoria a prima vista prestata al soggetto promotore di cui all art.4 del bando a favore del Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale del coordinamento territoriale per l'importo pari al finanziamento assegnato da questo Ministero a copertura del costo delle attività di assistenza tecnica.
La richiesta della prestazione di idonea garanzia fideiussoria da parte del soggetto affidatario delle attività di assistenza tecnica deve essere esplicitata nei bandi di gara per l'affidamento delle predette attività.
La garanzia fideiussoria è svincolata contestualmente all'emissione del provvedimento di liquidazione finale dei corrispettivi a favore del soggetto affidatario delle attività di assistenza tecnica.

2. FINANZIAMENTI DESTINATI ALLA COPERTURA TOTALE O PARZIALE DEI COSTI PER PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI PUBBLICI RICOMPRESI NEI PROGRAMMI (art.6, comma l, lett.b).

I soggetti promotori dei programmi per i quali si perviene alla sottoscrizione del protocollo dÌ intesa di cui all'art.8, comma 3 del bando, possono richiedere i finanziamenti di cui all'art.Û, comma 1, lett.b), dello stesso bando da destinare alla copertura totale o parziale dei costi relativi alle progettazione degli interventi pubblici ricompresi nei programmi.
Nella richiesta del finanziamento occorre indicare per ciascun intervento:
1) il costo complessivo dell'intervento;
2) il costo dell'intervento al netto dell'I.V.A. e delle spese tecniche e generali;
3) il costo complessivo delle spese per la progettazione al lordo dell'I.V.A. e oneri;
4) i livelli di progettazione già disponibili ( preliminare, definitivo, esecutivo);
5) i finanziamenti già impegnati a copertura del costo delle attività di assistenza tecnica;
6) il finanziamento richiesto per la progettazione dell'intervento ed il relativo livello;
7) 1'importo del finanziamento complessivamente richiesto.
Qualora si renda necessario affidare la progettazione a soggetti esterni all'Amministrazione competente, occorre indicare le modalità attraverso cui si perviene-all affidamento, al fine di assicurare procedure improntate a criteri di trasparenza e concorsualità.
La richiesta del finanziamento deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'Amministrazione e dal responsabile del procedimento, ai sensi dell'art.7 comma 1, della legge 216/95, per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione degli interventi. Il finanziamento è determinato: a) nell'uno per cento del costo degli interventi di cui al precedente punto 2) qualora la progettazione sia redatta dagli uffici tecnici comunali, quale incentivo previsto dall'art.18 della legge 109/94, cosi come sostituito dall'art. 6, comma 13, della legge 127/97;
b) fino al massimo del cinque per cento del costo degli interventi di cui al precedente punto 2), qualora la progettazione sia affidata a professionisti esterni;
c) fino al massimo del dieci per cento del costo degli interventi di cui al precedente punto 9) in ragione della particolarità e complessità della progettazione e sulla base di motivata istanza, qualora la progettazione sia affidata a professionisti esterni.
Qualora la progettazione sia affidata a professionisti esterni, il trasferimento del finanziamento è subordinato alla costituzione, da parte del soggetto affidatario della progettazione di idonea garanzia fideiussoria a prima vista prestata al soggetto promotore di cui all'art.4 del bando a favore del Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale del coordinamento territoriale per l'importo pari al finanziamento assegnato da questo Ministero a copertura del costo per la progettazione.
La richiesta della prestazione di idonea garanzia fideiussoria da parte del soggetto affidatario della progettazione deve essere esplicitata nei bandi di gara per l'affidamento delle predette attività. La garanzia fideiussoria è svincolata contestualmente all'emissione del provvedimento di liquidazione finale dei corrispettivi a favore del soggetto affidatario della progettazione.

DECRETO MINISTERIALE 8 OTTOBRE 1998.
PROMOZIONE DI PROGRAMMI INNOVATIVI IN AMBITO URBANO DENOMINATI PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA E DI SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO.


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