| DECRETO MINISTERIALE 8 OTTOBRE 1998. |
| PROMOZIONE DI PROGRAMMI INNOVATIVI IN AMBITO URBANO
DENOMINATI PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA
E DI SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO. |
ALLEGATO "B"
PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE E SVILUPPO SOSTENIBILE
DEL TERRITOR/O
1. MODALITA' D'IMPIEGO DEI FINANZIAMENTI DESTINATI ALLA
COPERTURA DEI COSTI PER LE ATTIVITA' RELATIVE ALL'ASSISTENZA TECNICA ( art. 6, comma 1, lett.a).
I soggetti promotori dei programmi per i quali si perviene
alla sottoscrizione del protocollo di intesa di cui
all'art.8, comma 3 del bando, possono richiedere i
finanziamenti di cui all'art.6, comma 1, lett.a), dello
stesso bando da destinare alla copertura dei costi
relativi alle attività di assistenza tecnica.
Tali attività sono in particolare finalizzate a:
A) predisporre gli elaborati necessari alla definizione
dei programmi, con particolare riguardo alla verifica
e alla predisposizione della relativa fattibilità
economica, finanziaria e procedurale. A tal riguardo
si specifica che le attività di assistenza tecnica
debbono costituire il supporto utilizzato dal soggetto
promotore ai fini dell'individuazione di un quadro
di iniziative programmatiche e progettuali in grado
di garantire l'avvio di efficaci processi di sviluppo.
Tale quadro, generalmente, è costituito dalla
programmazione nazionale, regionale, settoriale e locale.
Tuttavia, un'idea di programma-progetto puó
nascere dall'esistenza di domande e bisogni non soddisfatti
e non riconducibili ad un quadro programmatorio definito.
Le fasi in cui normalmente si articola un programma-progetto
sono: la fase del pre-investin1ento, la fase dell'investimento
e la fase operativa. La fase di preinestimento puó
essere scomposta nelle seguenti sequenze: a) studio
di opportunita, b) studio di prefettabilità. c) studio
di fattibilità. Lo studio di opportunità è un'analisi
breve e schematica che puó essere definita come
la trasformazione della iniziale idea programmatica-progettuale,
in una chiara proposta di investimento. Lo studio di
prefattibilità è utile per approfondire ed elaborare
in maniera pi^ dettagliata l'iniziale idea programmatica-progettuale,
al fine di v erificare se è necessario intrapendere
uno studio di fattibilità.
Lo studio di fattibilità costituisce lo strumento che
valorizza il ruolo ausiliario della valutazione di
efficacia di azioni di sviluppo nella logica della
programmazione strategica integrata al fine di evitare
l'avvio di iniziative compartimentate e disparate.
Gli studi di fattibilità debbono includere i seguenti
elementi:
la struttura e gli obiettivi del programma-progetto,
gli eventuali elementi di flessibilità in relazione
a soluzioni alternative;
l'analisi delle esigenze e dei bisogni che gli obiettivi
del programma-progetto mtendono soddisfare;
il ruolo dei soggetti coinvolti nell'attuazione del
programma-progetto; i soggetti istituzionali preposti
per competenze alla definizione del programmaprogetto;
i costi di investimento e di gestione, i ricavi previsti
ed altri benefici indiretti e/o indotti
B) coadiuvare i soggetti promotori nello svolgimento
delle diverse attività previste, con particolare attenzione
alle fasi di concertazione e partecipazione e alla
verifica della compatibilità ed all'integrazione del
programma;
C) assicurare l'adeguato supporto tecnico alle diverse
fasi procedurali che condizionano l'approvazione degli
interventi e il rapporto, su basi operative, tra i
diversi soggetti proponenti, con particolare attenzione
alla fattibilità giuridicoamministrativa;
D) fornire una costante assistenza durante le fasi di
attuazione del programma, al fine di garantire l'adeguata
conclusione del medesimo nei tempi fissati assicurare l'attività di monitoraggio locale in grado
di interloquire costantemente con il Ministero dei
lavori pubblici circa lo stato di avanzamento delle
attività previste e l'insorgere di eventuali imprevisti.
Al fine del trasferimento del finanziamento per le attività
di assistenza tecnica, i soggetti proponenti debbono
allegare alla documentazione da trasmettere di cui
all'art.7 del bando, un piaho di lavoro in cui vengono
precisati i seguenti elementi:
le attività per le quali si individua l'esigenza di
una specifica assistenza tecnica;
le modalità di affidamento di dette attività, al fine
di assicurare procedure improntate a criteri di trasparenza
e concorsualità.
il costo delle attività di assistenza tecnica al netto
dell'I.V.A.; il costo complessivo delle attività di
assistenza tecnica;
i costi già sostenuti per le attività di assistenza
tecnica;
i finanziamenti già impegnati a copertura del costo
delle attività di assistenza tecnica.
Il trasferimento del finanziamento di cui all'art.6,
comma 1, lett.a), è subordinato alla costituzione,
da parte del soggetto affidatario delle attività di
assistenza tecnica di idonea garanzia fideiussoria
a prima vista prestata al soggetto promotore di cui
all art.4 del bando a favore del Ministero dei lavori
pubblici - Direzione generale del coordinamento territoriale
per l'importo pari al finanziamento assegnato da questo
Ministero a copertura del costo delle attività di
assistenza tecnica.
La richiesta della prestazione di idonea garanzia fideiussoria
da parte del soggetto affidatario delle attività di
assistenza tecnica deve essere esplicitata nei bandi
di gara per l'affidamento delle predette attività.
La garanzia fideiussoria è svincolata contestualmente
all'emissione del provvedimento di liquidazione finale
dei corrispettivi a favore del soggetto affidatario
delle attività di assistenza tecnica.
2. FINANZIAMENTI DESTINATI ALLA COPERTURA TOTALE O PARZIALE
DEI COSTI PER PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI PUBBLICI
RICOMPRESI NEI PROGRAMMI (art.6, comma l, lett.b).
I soggetti promotori dei programmi per i quali si perviene
alla sottoscrizione del protocollo dÌ intesa
di cui all'art.8, comma 3 del bando, possono richiedere
i finanziamenti di cui all'art.Û, comma 1, lett.b),
dello stesso bando da destinare alla copertura totale
o parziale dei costi relativi alle progettazione degli
interventi pubblici ricompresi nei programmi.
Nella richiesta del finanziamento occorre indicare per
ciascun intervento:
1) il costo complessivo dell'intervento;
2) il costo dell'intervento al netto dell'I.V.A. e delle
spese tecniche e generali;
3) il costo complessivo delle spese per la progettazione
al lordo dell'I.V.A. e oneri;
4) i livelli di progettazione già disponibili ( preliminare,
definitivo, esecutivo);
5) i finanziamenti già impegnati a copertura del costo
delle attività di assistenza tecnica;
6) il finanziamento richiesto per la progettazione dell'intervento
ed il relativo livello;
7) 1'importo del finanziamento complessivamente richiesto.
Qualora si renda necessario affidare la progettazione
a soggetti esterni all'Amministrazione competente,
occorre indicare le modalità attraverso cui si perviene-all
affidamento, al fine di assicurare procedure improntate
a criteri di trasparenza e concorsualità.
La richiesta del finanziamento deve essere sottoscritta
dal legale rappresentante dell'Amministrazione e dal
responsabile del procedimento, ai sensi dell'art.7
comma 1, della legge 216/95, per le fasi della progettazione,
dell'affidamento e dell'esecuzione degli interventi.
Il finanziamento è determinato: a) nell'uno per
cento del costo degli interventi di cui al precedente
punto 2) qualora la progettazione sia redatta dagli
uffici tecnici comunali, quale incentivo previsto dall'art.18
della legge 109/94, cosi come sostituito dall'art. 6,
comma 13, della legge 127/97;
b) fino al massimo del cinque per cento del costo degli
interventi di cui al precedente punto 2), qualora la
progettazione sia affidata a professionisti esterni;
c) fino al massimo del dieci per cento del costo degli
interventi di cui al precedente punto 9) in ragione
della particolarità e complessità della progettazione
e sulla base di motivata istanza, qualora la progettazione
sia affidata a professionisti esterni.
Qualora la progettazione sia affidata a professionisti
esterni, il trasferimento del finanziamento è
subordinato alla costituzione, da parte del soggetto
affidatario della progettazione di idonea garanzia
fideiussoria a prima vista prestata al soggetto promotore
di cui all'art.4 del bando a favore del Ministero dei
lavori pubblici - Direzione generale del coordinamento
territoriale per l'importo pari al finanziamento assegnato
da questo Ministero a copertura del costo per la progettazione.
La richiesta della prestazione di idonea garanzia fideiussoria
da parte del soggetto affidatario della progettazione
deve essere esplicitata nei bandi di gara per l'affidamento
delle predette attività. La garanzia fideiussoria
è svincolata contestualmente all'emissione del
provvedimento di liquidazione finale dei corrispettivi
a favore del soggetto affidatario della progettazione.