Architetti Firenze e Prato: Normativa
Ordine degli Architetti di
Firenze e Prato

Commissione Normativa
in collaborazione con


(G.U. del 4 settembre1998, n.206)

Art. 1.

Il fondo di cui al comma 1 - bis dell'articolo 18 della legge n. 109/1994, e successive modifiche ed integrazioni, per quanto attiene alla sola progettazione dei lavori, è riferito alla sola progettazione esecutiva e, comunque, ai soli lavori effettivamente appaltati, con esclusione di tutte le altre attività connesse all'esecuzione dei lavori stessi, compresa la eventuale redazione di perizie di variante o suppletive.
Il personale degli uffici tecnici destinatario del compenso, è individuato tra coloro che hanno concorso o comunque contribuito alla formazione degli elaborati progettuali, ovvero degli atti di pianificazione.

Art. 2.

La ripartizione del fondo è operata dal competente Dirigente generale - Capo servizio, sulla base di una graduazione percentuale dello stesso, oscillante tra una quota minima ed una massima, che tiene conto del grado di responsabilità connesso all'attività espletata.

Art. 3.

Il fondo è attribuito secondo la seguente ripartizione:
1) coordinatore unico: dall'1% al 5%;
2) responsabile del procedimento: dal 5% al 10%,
3) tecnici che hanno redatto il progetto o l'atto di pianificazione (tecnici che nell'ambito delle competenze professionali connesse al proprio profilo professionale assumono la responsabilità della progettazione o dello atto di pianificazione firmando i relativi elaborati): dal 50% al 64%;
4) collaboratori (tecnici che redigono elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto o dell'atto di pianificazione, su disposizione dei tecnici di cui al precedente punto 3) e che, firmandoli, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, ed altro, nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale: dal 25% al 39%;
5) altri componenti dell'Ufficio tecnico che hanno contribuito al progetto o all'atto di pianificazione pur non sottoscrivendone gli elaborati: dal 5% al 10%.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

DECRETO MINISTERIALE 7 APRILE 1998, N. 320.
REGOLAMENTO RECANTE NORME PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO DI CUI AL COMMA 1, DELL'ART.18 DELLA LEQQE N. 109/1994, E SUCCESSIVE MODIFICBE ED INTEGRAZIONI, DESTINATO A RETRIBUIRE IL PERSONALE DEGLI UFFICI TECNICI INCARICATO DELLA PROGETTAZIONE E PIANIFICAZIONE.


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