| DECRETO MINISTERIALE 7 APRILE 1998, N. 320. |
| REGOLAMENTO RECANTE NORME PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO
DI CUI AL COMMA 1, DELL'ART.18 DELLA LEQQE N. 109/1994,
E SUCCESSIVE MODIFICBE ED INTEGRAZIONI, DESTINATO A
RETRIBUIRE IL PERSONALE DEGLI UFFICI TECNICI INCARICATO
DELLA PROGETTAZIONE E PIANIFICAZIONE. |
(G.U. del 4 settembre1998, n.206)
Art. 1.
Il fondo di cui al comma 1 - bis dell'articolo 18 della
legge n. 109/1994, e successive modifiche ed integrazioni,
per quanto attiene alla sola progettazione dei lavori,
è riferito alla sola progettazione esecutiva e,
comunque, ai soli lavori effettivamente appaltati,
con esclusione di tutte le altre attività connesse
all'esecuzione dei lavori stessi, compresa la eventuale
redazione di perizie di variante o suppletive.
Il personale degli uffici tecnici destinatario del compenso,
è individuato tra coloro che hanno concorso o
comunque contribuito alla formazione degli elaborati
progettuali, ovvero degli atti di pianificazione.
Art. 2.
La ripartizione del fondo è operata dal competente
Dirigente generale - Capo servizio, sulla base di una
graduazione percentuale dello stesso, oscillante tra
una quota minima ed una massima, che tiene conto del
grado di responsabilità connesso all'attività espletata.
Art. 3.
Il fondo è attribuito secondo la seguente ripartizione:
1) coordinatore unico: dall'1% al 5%;
2) responsabile del procedimento: dal 5% al 10%,
3) tecnici che hanno redatto il progetto o l'atto di
pianificazione (tecnici che nell'ambito delle competenze
professionali connesse al proprio profilo professionale
assumono la responsabilità della progettazione o dello
atto di pianificazione firmando i relativi elaborati):
dal 50% al 64%;
4) collaboratori (tecnici che redigono elaborati di
tipo descrittivo facenti parte del progetto o dell'atto
di pianificazione, su disposizione dei tecnici di cui
al precedente punto 3) e che, firmandoli, assumono
la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni,
misurazioni, dati grafici, ed altro, nell'ambito delle
competenze del proprio profilo professionale: dal 25%
al 39%;
5) altri componenti dell'Ufficio tecnico che hanno contribuito
al progetto o all'atto di pianificazione pur non sottoscrivendone
gli elaborati: dal 5% al 10%.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.