| DECRETO MINISTERIALE 5 AGOSTO 1998 N. 363 |
| REGOLAMENTO RECANTE NORME PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE
PARTICOLARI ESIGENZE DELLE UNIVERSITA' E DEGLI ISITITUTI
DI ISTRUZIONE UNIVERSITARIA AI FINI DELLE NORME CONTENUTE
NEL DECRETO LEGISLATIVO 19 SETTEMBRE 1994, N. 626,
E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI |
(G.U. 21 ottobre 1998, n. 246)
Art. 1.
Campo di applicazione e particolari esigenze
1. Le norme di cui al decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, e sue modificazioni ed integrazioni,
si applicano a tutte le attività di didattica, di
ricerca, di assistenza, di servizio, svolte direttamente
e/o indirettamente dalle università e dagli istituti
di istruzione universitaria sia presso le proprie sedi
che presso sedi esterne.
Art. 2.
Soggetti e categorie di riferimento
1. Il datore di lavoro, con apposito provvedimento dell'università,
viene individuato nel rettore o nel soggetto di vertice
di ogni singola struttura o raggruppamento di strutture
omogenee, qualificabile come unità produttiva ai sensi
del presente articolo, dotata di poteri di spesa e
di gestione. Per tutte le altre strutture prive di
tali poteri e per quelle di uso comune, il datore di
lavoro è il rettore.
2. Si intendono per unità produttive le strutture amministrative,
le presidenze di facoltà, i dipartimenti, gli istituti,
i centri di servizio o di assistenza, le aziende universitarie
istituite ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nonchè
ogni altra struttura singola o aggregazione di strutture
omogenee, dotate di poteri di spesa e di gestione,
istituite dalle università ed individuate negli atti
generali di ateneo.
3. Sono considerati laboratori i luoghi o gli ambienti
in cui si svolgono attività didattica, di ricerca
o di servizio che comportano l'uso di macchine, di
apparecchi ed attrezzature di lavoro, di impianti,
di prototipi 0 di altri mezzi tecnici, ovvero di agenti
chimici, fisici o biologici. Sono considerati laboratori,
altresi, i luoghi o gli ambienti ove si svolgono attività
al di fuori dell'area edificata della sedequali, ad
esempio, campagne archeologiche, geologiche, marittime.
I laboratori si distinguono in laboratori di didattica,
di ricerca, di.servizio, sulla base delle attività
svolte e, per ognuno di essi, considerata l'entità
del rischio, vengono individuate specifiche misure
di prevenzione e protezione, tanto per il loro normale
funzionamento che in caso di emergenza, e misure di
sorveglianza sanitaria.
4. Oltre al personale docente, ricercatore, tecnico
e amministrativo dipendente dell'università, si intende
per lavoratore anche quello non organicamente strutturato
e quello degli enti convenzionati, sia pubblici che
privati, che svolge l'attività presso le strutture
dell'università, salva diversa determinazione convenzionalmente
concordata, nonchè gli studenti dei corsi universitari,
i dottorandi, gli specializzandi, i tirocinanti, i
borsisti ed i soggetti ad essi equiparati, quando frequentino
laboratori didattici, di ricerca o di servizio e, in
ragione dell'attività specificamente svolta, siano
esposti a rischi individuati nel documento di valutazione.
5. Per responsabile della attività didattica o di ricerca
in laboratorio si intende il soggetto che, individualmente
o come coordinatore di gruppo, svolge attività didattiche
o di ricerca in laboratorio.
Art. 3.
Obblighi ed attribuzioni del rettore
1. A1 rettore, in quanto datore di lavoro, ai sensi
del secondo periodo del comma I dell'articolo 2, e
quale presidente del consiglio di amministrazione dell'ateneo,
compete:
a) assicurare il coordinamento delle attività dei servizi
di prevenzione e protezione e l'effettuazione della
riunione periodica di prevenzione e protezione dai
rischi;
b) presentare periodicamente al consiglio di amministrazione,
per le determinazioni di competenza, il piano di realizzazione
progressiva degli adeguamenti di cui all'articolo 3
del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
tenendo conto delle risultanze della riunione periodica
di prevenzione e protezione dai rischi.
Art. 4.
Obblighi ed attribuzioni del datore di lavor o
1. Il datore di lavoro, quale individuato ai sensi dell'articolo
2, provvede:
a) alla valutazione del rischio per tutte le attività,
ad eccezione di quelle svolte in regime di convenzione
con enti esterni, come individuate nell'articolo 10.
Per quanto attiene alle attività specificamente connesse
con la libertà di insegnamento o di ricerca che direttamente
diano o possano dare origine a rischi, la responsabilità
relativa alla valutazione spetta, in via concorrente,
al datore di lavoro e al responsabile della attività
didattica o di ricerca in laboratorio;
b) alla nomina del medico competente, secondo quanto
previsto dagli articoli 4, 16 e 17 del decreto legislativo
19 settembre 1994, n. 626 e, nel caso di nomina di
pi^ medici competenti, ad attribuire ad uno di essi
il compito di coordinamento dei medici incaricati;
c) alla elaborazione del documento di cui al comma 2
dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, con la collaborazione dei responsabili
delle attività didattiche o di ricerca in laboratorio,
come previsto dal successivo articolo 5;
d) alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione
e protezione;
eJ allo svolgimento di tutte le altre funzioni, non
previste nelle precedenti lettere a), b), c) e d),
attribuitegli dalla legge che non abbia espressamente
delegato.
Art. 5.
Obblighi ed attribuzioni del responsabile
della attività didattica o di ricerca in laboratorio
1. Il responsabile della attività didattica o di ricerca
in laboratorio, nello svolgimento della stessa e ai
fini della valutazione del rischio e dell'individuazione
delle conseguenti misure di prevenzione e protezione,
collabora con il servizio di prevenzione e protezione,
con il medico competente e con le altre figure previste
dalla vigente normativa.
2. Il responsabile della attività didattica o di ricerca
in laboratorio, all'inizio di ogni anno accademico,
prima di iniziare nuove attività e in occasione di
cambiamenti rilevanti dell'organizzazione della didattica
o della ricerca, identifica tutti i soggetti esposti
a rischio.
3. In particolare il responsabile della attività didattica
o di ricerca, nei limiti delle proprie attribuzioni
e competenze, deve:
a) attivarsi al fine di eliminare o ridurre al minimo
i rischi in relazione alle conoscenze del progresso
tecnico, dandone preventiva ed esauriente informazione
al datore di lavoro;
b) attivarsi, in occasione di modifiche delle attività
significative per la salute e per la sicurezza degli
operatori, affinchè venga aggiornato il documento
di cui al comma 2, articolo 4, del decreto legislativo
19 settembre 1994, n. 626, sulla base della valutazione
dei rischi;
c) adottare le misure di prevenzione e protezione prima
che le attività a rischio vengano poste in essere,
d) attivarsi per la vigilanza sulla cortetta applicazione
delle misure di prevenzione e protezione dai rischi;
e) frequentare i corsi di formazione ed aggiornamento
organizzati dal datore di lavoro con riferimento alla
propria attività ed alle specifiche mansioni svolte.
Art. 6.
Formazione ed informazione
1. Ferme restando le attribuzioni di legge del datore
di lavoro in materia di formazione ed informazione
dei lavoratori, anche il responsabile della attività
didattica o di ricerca in laboratorio, nell'ambito
delle proprie attribuzioni, provvede direttamente,
o avvalendosi di un qualificato collaboratore, alla
formazione ed informazione di tutti i soggetti esposti
sui rischi e sulle misure di prevenzione e protezione
che devono essere adottate, al fine di eliminarli o
ridurli al minimo in relazione alle conoscenze del
progresso tecnico, dandone preventiva ed esauriente
informazione al datore di lavoro.
2. Il responsabile della attività didattica o di ricerca
in laboratorio è tenuto altresi ad informare tutti
i propri collaboratori sui rischi specifici connessi
alle attività svolte e sulle corrette misure di prevenzione
e protezione, sorvegliandone e verificandone l'operato,
con particolare attenzione nei confronti degli studenti
e dei soggetti ad essi equiparati.
Art. 7.
Rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza
1. Nelle università le rappresentanze dei lavoratori
per la sicurezza di cui all'articolo 18 del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sono individuate
fra tutto il personale di ruolo (docente, ricercatore,
tecnico ed amministrativo) purchè non rivesta
le funzioni di datore di lavoro, secondo le modalità
fissate dai regolamenti in sede di contrattazione decentrata.
2. Le composizioni e le ulteriori attribuzioni delle
rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza, eventualmente
integrate dalle rappresentanze studentesche, sono definite
in sede di contrattazione decentrata, tenendo conto
delle particolari esigenze connesse con il servizio
espletato dalle università, così come individuate
dal presente decreto.
Art. 8
Prevenzione incendi
1. In attesa dell'emanazione di una specifica normativa
di prevenzione incendi per le strutture universitarie,
si applicano, in materia di procedimenti di deroga,
le disposizioni contenute nell'articolo 6 del decreto
del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n.
37.
Le motivazioni della richiesta di deroga debbono essere
formulate nel rispetto dei principi di base e delle
misure tecniche fondamentali previsti dall'articolo
3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio
1982, n. 577.
Art. 9.
Progettazione ed utilizzo di prototipi
e di nuovi prodotti
1. Nell'impiego di prototipi di macchine, di apparecchi
ed attrezzature di lavoro, di impianti o di altri mezzi
tecnici realizzati ed utilizzati nelle attività di
ricerca, di didattica e di servizio, il datore di lavoro
ed il responsabile della attività didattica o di ricerca
in laboratorio, per quanto di rispettiva competenza,
devono:
a) garantire la corretta protezione del personale, mediante
valutazione in sede di progettazione dei possibili
rischi connessi con la realizzazione del progetts e
con l'adozione di eventuali specifiche precauzioni,
sulla base delle conoscenze disponibili;
b) provvedere affinchè gli operatori siano adeguatamente
formati ed informati sui particolari rischi e sulle
particolari misure di prevenzione e protezione.
2. Le disposizioni di cui al comma precedente trovano
applicazione anche in caso di produzione, detenzione
ed impiego di nuovi agenti chimici, fisici o biologici.
3. Il datore di lavoro ed il responsabile della attività
didattica o di ricerca in laboratorio, per l'attuazione
delle disposizioni di cui al presente articolo, si
avvalgono della collaborazione del servizio di prevenzione
e protezione, del medico competente, e delle altre
figure previste dalle disposizioni vigenti.
Art. 10.
Convenzioni nelle attività di ricerca, di didattica
di assistenza o di servizio
1. Al fine di garantire la salute e la sicurezza di
tutto il personale che presta la propria opera per
conto delle università presso enti esterni, così
come di quello di enti che svolgono la loro attività
presso le università, per tutte le fattispecie non
disciplinate dalle disposizioni vigenti, i soggetti
cui competono gli obblighi previsti dal decreto legislativo
19 settembre 1994, n. 626, sono individuati di intesa
tra gli enti convenzionati e le singole università,
attraverso specifici accordi. Tali accordi devono essere
realizzati prima dell'inizio delle attività previste
nella convenzione e, per le convenzioni già in corso,
entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente
decreto.
2. Le modalità relative all'elezione o designazione
delle rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza
vengono definite in sede di contrattazione decentrata.