Architetti Firenze e Prato: Normativa
Ordine degli Architetti di
Firenze e Prato

Commissione Normativa
in collaborazione con


(G.U. 21 ottobre 1998, n. 246)

Art. 1.
Campo di applicazione e particolari esigenze

1. Le norme di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e sue modificazioni ed integrazioni, si applicano a tutte le attività di didattica, di ricerca, di assistenza, di servizio, svolte direttamente e/o indirettamente dalle università e dagli istituti di istruzione universitaria sia presso le proprie sedi che presso sedi esterne.

Art. 2.
Soggetti e categorie di riferimento

1. Il datore di lavoro, con apposito provvedimento dell'università, viene individuato nel rettore o nel soggetto di vertice di ogni singola struttura o raggruppamento di strutture omogenee, qualificabile come unità produttiva ai sensi del presente articolo, dotata di poteri di spesa e di gestione. Per tutte le altre strutture prive di tali poteri e per quelle di uso comune, il datore di lavoro è il rettore.
2. Si intendono per unità produttive le strutture amministrative, le presidenze di facoltà, i dipartimenti, gli istituti, i centri di servizio o di assistenza, le aziende universitarie istituite ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nonchè ogni altra struttura singola o aggregazione di strutture omogenee, dotate di poteri di spesa e di gestione, istituite dalle università ed individuate negli atti generali di ateneo.
3. Sono considerati laboratori i luoghi o gli ambienti in cui si svolgono attività didattica, di ricerca o di servizio che comportano l'uso di macchine, di apparecchi ed attrezzature di lavoro, di impianti, di prototipi 0 di altri mezzi tecnici, ovvero di agenti chimici, fisici o biologici. Sono considerati laboratori, altresi, i luoghi o gli ambienti ove si svolgono attività al di fuori dell'area edificata della sedequali, ad esempio, campagne archeologiche, geologiche, marittime. I laboratori si distinguono in laboratori di didattica, di ricerca, di.servizio, sulla base delle attività svolte e, per ognuno di essi, considerata l'entità del rischio, vengono individuate specifiche misure di prevenzione e protezione, tanto per il loro normale funzionamento che in caso di emergenza, e misure di sorveglianza sanitaria.
4. Oltre al personale docente, ricercatore, tecnico e amministrativo dipendente dell'università, si intende per lavoratore anche quello non organicamente strutturato e quello degli enti convenzionati, sia pubblici che privati, che svolge l'attività presso le strutture dell'università, salva diversa determinazione convenzionalmente concordata, nonchè gli studenti dei corsi universitari, i dottorandi, gli specializzandi, i tirocinanti, i borsisti ed i soggetti ad essi equiparati, quando frequentino laboratori didattici, di ricerca o di servizio e, in ragione dell'attività specificamente svolta, siano esposti a rischi individuati nel documento di valutazione.
5. Per responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio si intende il soggetto che, individualmente o come coordinatore di gruppo, svolge attività didattiche o di ricerca in laboratorio.

Art. 3.
Obblighi ed attribuzioni del rettore

1. A1 rettore, in quanto datore di lavoro, ai sensi del secondo periodo del comma I dell'articolo 2, e quale presidente del consiglio di amministrazione dell'ateneo, compete:
a)
assicurare il coordinamento delle attività dei servizi di prevenzione e protezione e l'effettuazione della riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi;
b) presentare periodicamente al consiglio di amministrazione, per le determinazioni di competenza, il piano di realizzazione progressiva degli adeguamenti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626; tenendo conto delle risultanze della riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi.


Art. 4.
Obblighi ed attribuzioni del datore di lavor o

1. Il datore di lavoro, quale individuato ai sensi dell'articolo 2, provvede:
a)
alla valutazione del rischio per tutte le attività, ad eccezione di quelle svolte in regime di convenzione con enti esterni, come individuate nell'articolo 10. Per quanto attiene alle attività specificamente connesse con la libertà di insegnamento o di ricerca che direttamente diano o possano dare origine a rischi, la responsabilità relativa alla valutazione spetta, in via concorrente, al datore di lavoro e al responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio;
b)
alla nomina del medico competente, secondo quanto previsto dagli articoli 4, 16 e 17 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e, nel caso di nomina di pi^ medici competenti, ad attribuire ad uno di essi il compito di coordinamento dei medici incaricati;
c) alla elaborazione del documento di cui al comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, con la collaborazione dei responsabili delle attività didattiche o di ricerca in laboratorio, come previsto dal successivo articolo 5;
d)
alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
eJ
allo svolgimento di tutte le altre funzioni, non previste nelle precedenti lettere a), b), c) e d), attribuitegli dalla legge che non abbia espressamente delegato.

Art. 5.
Obblighi ed attribuzioni del responsabile
della attività didattica o di ricerca in laboratorio

1. Il responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio, nello svolgimento della stessa e ai fini della valutazione del rischio e dell'individuazione delle conseguenti misure di prevenzione e protezione, collabora con il servizio di prevenzione e protezione, con il medico competente e con le altre figure previste dalla vigente normativa.
2. Il responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio, all'inizio di ogni anno accademico, prima di iniziare nuove attività e in occasione di cambiamenti rilevanti dell'organizzazione della didattica o della ricerca, identifica tutti i soggetti esposti a rischio.
3. In particolare il responsabile della attività didattica o di ricerca, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze, deve:
a)
attivarsi al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi in relazione alle conoscenze del progresso tecnico, dandone preventiva ed esauriente informazione al datore di lavoro;
b)
attivarsi, in occasione di modifiche delle attività significative per la salute e per la sicurezza degli operatori, affinchè venga aggiornato il documento di cui al comma 2, articolo 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sulla base della valutazione dei rischi;
c) adottare le misure di prevenzione e protezione prima che le attività a rischio vengano poste in essere,
d)
attivarsi per la vigilanza sulla cortetta applicazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi;
e)
frequentare i corsi di formazione ed aggiornamento organizzati dal datore di lavoro con riferimento alla propria attività ed alle specifiche mansioni svolte.

Art. 6.
Formazione ed informazione

1. Ferme restando le attribuzioni di legge del datore di lavoro in materia di formazione ed informazione dei lavoratori, anche il responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio, nell'ambito delle proprie attribuzioni, provvede direttamente, o avvalendosi di un qualificato collaboratore, alla formazione ed informazione di tutti i soggetti esposti sui rischi e sulle misure di prevenzione e protezione che devono essere adottate, al fine di eliminarli o ridurli al minimo in relazione alle conoscenze del progresso tecnico, dandone preventiva ed esauriente informazione al datore di lavoro.
2. Il responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio è tenuto altresi ad informare tutti i propri collaboratori sui rischi specifici connessi alle attività svolte e sulle corrette misure di prevenzione e protezione, sorvegliandone e verificandone l'operato, con particolare attenzione nei confronti degli studenti e dei soggetti ad essi equiparati.

Art. 7.
Rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza

1. Nelle università le rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sono individuate fra tutto il personale di ruolo (docente, ricercatore, tecnico ed amministrativo) purchè non rivesta le funzioni di datore di lavoro, secondo le modalità fissate dai regolamenti in sede di contrattazione decentrata.
2. Le composizioni e le ulteriori attribuzioni delle rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza, eventualmente integrate dalle rappresentanze studentesche, sono definite in sede di contrattazione decentrata, tenendo conto delle particolari esigenze connesse con il servizio espletato dalle università, così come individuate dal presente decreto.

Art. 8
Prevenzione incendi

1. In attesa dell'emanazione di una specifica normativa di prevenzione incendi per le strutture universitarie, si applicano, in materia di procedimenti di deroga, le disposizioni contenute nell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.
Le motivazioni della richiesta di deroga debbono essere formulate nel rispetto dei principi di base e delle misure tecniche fondamentali previsti dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577.

Art. 9.
Progettazione ed utilizzo di prototipi
e di nuovi prodotti

1. Nell'impiego di prototipi di macchine, di apparecchi ed attrezzature di lavoro, di impianti o di altri mezzi tecnici realizzati ed utilizzati nelle attività di ricerca, di didattica e di servizio, il datore di lavoro ed il responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio, per quanto di rispettiva competenza, devono:
a) garantire la corretta protezione del personale, mediante valutazione in sede di progettazione dei possibili rischi connessi con la realizzazione del progetts e con l'adozione di eventuali specifiche precauzioni, sulla base delle conoscenze disponibili;
b) provvedere affinchè gli operatori siano adeguatamente formati ed informati sui particolari rischi e sulle particolari misure di prevenzione e protezione.
2. Le disposizioni di cui al comma precedente trovano applicazione anche in caso di produzione, detenzione ed impiego di nuovi agenti chimici, fisici o biologici.
3. Il datore di lavoro ed il responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio, per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, si avvalgono della collaborazione del servizio di prevenzione e protezione, del medico competente, e delle altre figure previste dalle disposizioni vigenti.

Art. 10.
Convenzioni nelle attività di ricerca, di didattica
di assistenza o di servizio

1. Al fine di garantire la salute e la sicurezza di tutto il personale che presta la propria opera per conto delle università presso enti esterni, così come di quello di enti che svolgono la loro attività presso le università, per tutte le fattispecie non disciplinate dalle disposizioni vigenti, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sono individuati di intesa tra gli enti convenzionati e le singole università, attraverso specifici accordi. Tali accordi devono essere realizzati prima dell'inizio delle attività previste nella convenzione e, per le convenzioni già in corso, entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto.
2. Le modalità relative all'elezione o designazione delle rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza vengono definite in sede di contrattazione decentrata.

DECRETO MINISTERIALE 5 AGOSTO 1998 N. 363
REGOLAMENTO RECANTE NORME PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE PARTICOLARI ESIGENZE DELLE UNIVERSITA' E DEGLI ISITITUTI DI ISTRUZIONE UNIVERSITARIA AI FINI DELLE NORME CONTENUTE NEL DECRETO LEGISLATIVO 19 SETTEMBRE 1994, N. 626, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI


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