| DECRETO MINISTERIALE 2 APRILE 1998 |
| MODALITA' DI CERTIFICAZIONE DELLE CARATTERISTICHE E
DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE DEGLI EDIFICI E DEGLI
IMPIANTI AD ESSI CONNESSI. |
(G.U. 5-5-1998, n. 102)
Art. 1.
Ambito di applicazione e definizioni
Le disposizioni del presente decreto, ai sensi dell'art.
32 della legge 9-1-1991, n. 10, si applicano, con le
limitazioni fissate al terzo comma dell'art. 2, a quei
prodotti che sono commercializzati in via autonoma
per l'utilizzazione quali componenti di edifici o di
impianti al servizio degli edifici che assolvono ad
una o più funzioni energeticamente significative.
Ai fini del presente decreto si intende:
n) per "componenti degli edifici", i materiali e i
manufatti costituenti l'edificio, rientranti nell'allegato
A del presente decreto;
b) per "componenti degli impianti", le macchine, gli
apparecchi e i dispositivi in genere che costituiscono
gli impianti tecnologici al servizio degli edifici
e che rientrano nell'allegato A del presente decreto;
c) per "certificazione", l'atto mediante il quale
un organismo riconosciuto come indipendente rispetto
all'oggetto in questione (organismo notificato, organismo
di certificazione di sistema di qualità, organismo
di certificazione di prodotto, laboratorio) dichiara
che un prodotto o componente ha determinate caratteristiche
o prestazioni energetiche ed è conforme alla specifica
tecnica corrispondente;
d) per "dichiarazione del produttore", I'attestazione
da parte di quest'ultimo, o del suo mandatario stabilito
nell'Unione europea, delle caratteristiche e prestazioni
energetiche di un prodotto o componente, come certificate
da un organismo indipendente;
e) per "prova", I'operazione tecnica che consiste
nella determinazione di una o più caratteristiche e
prestazioni di un determinato prodotto o componente,
eseguita secondo quanto previsto dalle specifiche tecniche,
come definite dall'art. 1 della legge 21-6-1986, n.
317, "Attuazione della direttiva n. 83/189/ CEE relativa
alla procedura di informazione nel settore delle norme
e delle regolamentazioni tecniche".
Art. 2.
Componenti da certificare
La certificazione concerne le classi di componenti,
di cui all'allegato A del presente decreto, relativamente
alle caratteristiche ed alle prestazioni energetiche
indicate nell allegato A stesso.
Ai fini del presente decreto. l obbligo di certificazione
è limitato ai casi in cui nella denominazione
di vendita. nell etichetta o nella pubblicità sia
fatto riferimento alle caratteristiche e prestazioni
di cui all'allegato A. ovvero siano usate espressioni
che possano indurre l acquirente a ritenere il prodotto
destinato a qualsivoglia utilizzo ai fini del risparmio
di energia.
Per i prodotti compresi nell'allegato A, che rientrino
altresi nell'ambito di applicazione delle direttive
n. 89/106/CEE sui materiali da costruzione, n. 90/396/CEE,
sugli apparecchi a gas e n. 92/42/ CEE sui requisiti
di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda e
relativi provvedimenti di attuazione, si applicano
le vigenti procedure di certificazione. Restano ferme
le procedure di certificazione previste per specifici
settori da altre direttive comunitarie o da altre norme
italiane o di altri Stati membri a queste ritenute
equivalenti.
Per i prodotti di cui al terzo comma, le disposizioni
del presente decreto si applicano, in assenza di norme
europee armonizzate e sempre che ricorrano le condizioni
di cui al secondo comma, solo per integrare con l'indicazione
delle caratteristiche e prestazioni energetiche di
cui all'allegato A le attestazioni, i marchi e le etichette
previsti dalle disposizioni prevalenti richiamate allo
stesso terzo comma.
Per i prodotti e componenti che rientrino nel campo
delle applicazioni della direttiva n. 92/75/CEE e suoi
successivi aggiornamenti, le disposizioni del presente
decreto hanno effetto fino alla data di attuazione
delle direttive di applicazione previste all'art. 9
della direttiva medesima.
Le tipologie di componenti di cui all'allegato A,
sono aggiornate periodicamente, con la medesima procedura
prevista per l'emanazione del presente decreto, in
relazione all'evoluzione tecnologica ed alla progressiva
emanazione di regole e norme tecniche in materia da
parte di organismi nazionali, internazionali e comunitari.
Art. 3.
Modalità di certificazione
Salvo quanto previsto all'art. 2, commi terzo e
quarto, per i prodotti di cui al presente decreto la
certificazione puó essere costituita da una
"dichiarazione del produttore" mediante la quale
quest'ultimo o il suo mandatario stabilito nell'Unione
europea attesta le caratteristiche e le prestazioni
energetiche del prodotto indicate nell'allegato A e
dichiara che dette caratteristiche e prestazioni sono
state determinate mediante prove effettuate presso
un laboratorio o certificate da un organismo di certificazione
di prodotto, accreditati presso uno dei Paesi membri
della Comunità europea, applicando una o più delle
procedure previste dalla normativa di seguito indicata:
a) regole tecniche la cui osservanza sia obbligatoria
in uno Stato membro della CEE;
b) norme tecniche europee elaborate da CEN, CENELEC,
ed ETSI o, in assenza di queste, norme tecniche nazionali
emesse dagli organismi di normazioni dei Paesi CEE
elencati in allegato alla direttiva CEE n. 83/189 del
28-31983. e successivi aggiornamenti.
In assenza delle procedure di prova di cui al primo
comma, possono essere applicate, previa approvazione
dell'autorità competente di uno dei Paesi dell'Unione
europea, procedure previste da:
a) regole tecniche legalmente applicate in Paesi esterni
alla CEE;
b) norme tecniche emesse da organismi di normazione
di Paesi esterni alla CEE.
Nella dichiarazione di cui al primo comma, l'attestante
ha l obbligo di:
- quantificare le caratteristiche e le prestazioni del
prodotto. secondo le indicazioni dell'allegato A;
- indicare il laboratorio presso il quale sono state
eseguite le prove, o l'organismo di certificazione
del prodotto;
- evidenziare le procedure di prova applicate.
Nel caso di componenti prodotti da imprese che abbiano
conseguito una certificazione di rispondenza ai requisiti
fissati dalle nonne UNI EN ISO serie 9.000, la dichiarazione
di cui al primo comma puó essere sottoscritta
senza alcun riferimento al laboratorio presso il quale
sono state effettuate le prove.
Art. 4.
Indicazioni sui prodotti degli estremi della certificazione
L indicazione degli estremi della avvenuta certificazione
da riportare sui componenti a cura del produttore o
del suo mandatario stabilito nell Unione europea. consiste
nell'indicazione sintetica delle caratteristiche e
prestazioni riportate nella dichiarazione di cui all
art. 3.
Per i componenti che, per tipologia o per dimensioni,
non consentano di apporre sugli stessi le indicazioni
di cui al primo comma, le stesse dovranno essere riportate
sulla confezione o sull'imballaggio, ovvero, solo se
venduti alla rinfusa e quindi privi di imballaggio.
sugli scaffali di vendita unitamente alle indicazioni
atte ad identificare la partita cui si riferiscono.
Sono fatte in ogni caso salve le diverse disposizioni
comunitarie in materia.
Art. 5.
Disposizioni transitorie ed entrata in vigore
Al fine di favorire lo smaltimento delle scorte
dei componenti prodotti ed importati anteriormente
alla data di entrata in vigore del presente decreto,
le disposizioni previste nei precedenti articoli si
applicano ad essi solo successivamente al decorso di
diciotto mesi da tale data.
Il presente decreto entra in vigore il 5 novembre
1998.
Allegato A (1, 2, 3)