Architetti Firenze e Prato: Normativa
Ordine degli Architetti di
Firenze e Prato

Commissione Normativa
in collaborazione con


(G.U. 5-5-1998, n. 102)

Art. 1.
Ambito di applicazione e definizioni

Le disposizioni del presente decreto, ai sensi dell'art. 32 della legge 9-1-1991, n. 10, si applicano, con le limitazioni fissate al terzo comma dell'art. 2, a quei prodotti che sono commercializzati in via autonoma per l'utilizzazione quali componenti di edifici o di impianti al servizio degli edifici che assolvono ad una o più funzioni energeticamente significative.
Ai fini del presente decreto si intende:
n) per "componenti degli edifici", i materiali e i manufatti costituenti l'edificio, rientranti nell'allegato A del presente decreto;
b)
per "componenti degli impianti", le macchine, gli apparecchi e i dispositivi in genere che costituiscono gli impianti tecnologici al servizio degli edifici e che rientrano nell'allegato A del presente decreto;
c) per "certificazione", l'atto mediante il quale un organismo riconosciuto come indipendente rispetto all'oggetto in questione (organismo notificato, organismo di certificazione di sistema di qualità, organismo di certificazione di prodotto, laboratorio) dichiara che un prodotto o componente ha determinate caratteristiche o prestazioni energetiche ed è conforme alla specifica tecnica corrispondente;
d)
per "dichiarazione del produttore", I'attestazione da parte di quest'ultimo, o del suo mandatario stabilito nell'Unione europea, delle caratteristiche e prestazioni energetiche di un prodotto o componente, come certificate da un organismo indipendente;
e)
per "prova", I'operazione tecnica che consiste nella determinazione di una o più caratteristiche e prestazioni di un determinato prodotto o componente, eseguita secondo quanto previsto dalle specifiche tecniche, come definite dall'art. 1 della legge 21-6-1986, n. 317, "Attuazione della direttiva n. 83/189/ CEE relativa alla procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche".

Art. 2.
Componenti da certificare

La certificazione concerne le classi di componenti, di cui all'allegato A del presente decreto, relativamente alle caratteristiche ed alle prestazioni energetiche indicate nell allegato A stesso.
Ai fini del presente decreto. l obbligo di certificazione è limitato ai casi in cui nella denominazione di vendita. nell etichetta o nella pubblicità sia fatto riferimento alle caratteristiche e prestazioni di cui all'allegato A. ovvero siano usate espressioni che possano indurre l acquirente a ritenere il prodotto destinato a qualsivoglia utilizzo ai fini del risparmio di energia.
Per i prodotti compresi nell'allegato A, che rientrino altresi nell'ambito di applicazione delle direttive n. 89/106/CEE sui materiali da costruzione, n. 90/396/CEE, sugli apparecchi a gas e n. 92/42/ CEE sui requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda e relativi provvedimenti di attuazione, si applicano le vigenti procedure di certificazione. Restano ferme le procedure di certificazione previste per specifici settori da altre direttive comunitarie o da altre norme italiane o di altri Stati membri a queste ritenute equivalenti.
Per i prodotti di cui al terzo comma, le disposizioni del presente decreto si applicano, in assenza di norme europee armonizzate e sempre che ricorrano le condizioni di cui al secondo comma, solo per integrare con l'indicazione delle caratteristiche e prestazioni energetiche di cui all'allegato A le attestazioni, i marchi e le etichette previsti dalle disposizioni prevalenti richiamate allo stesso terzo comma.
Per i prodotti e componenti che rientrino nel campo delle applicazioni della direttiva n. 92/75/CEE e suoi successivi aggiornamenti, le disposizioni del presente decreto hanno effetto fino alla data di attuazione delle direttive di applicazione previste all'art. 9 della direttiva medesima.
Le tipologie di componenti di cui all'allegato A, sono aggiornate periodicamente, con la medesima procedura prevista per l'emanazione del presente decreto, in relazione all'evoluzione tecnologica ed alla progressiva emanazione di regole e norme tecniche in materia da parte di organismi nazionali, internazionali e comunitari.

Art. 3.
Modalità di certificazione

Salvo quanto previsto all'art. 2, commi terzo e quarto, per i prodotti di cui al presente decreto la certificazione puó essere costituita da una "dichiarazione del produttore" mediante la quale quest'ultimo o il suo mandatario stabilito nell'Unione europea attesta le caratteristiche e le prestazioni energetiche del prodotto indicate nell'allegato A e dichiara che dette caratteristiche e prestazioni sono state determinate mediante prove effettuate presso un laboratorio o certificate da un organismo di certificazione di prodotto, accreditati presso uno dei Paesi membri della Comunità europea, applicando una o più delle procedure previste dalla normativa di seguito indicata:
a) regole tecniche la cui osservanza sia obbligatoria in uno Stato membro della CEE;
b)
norme tecniche europee elaborate da CEN, CENELEC, ed ETSI o, in assenza di queste, norme tecniche nazionali emesse dagli organismi di normazioni dei Paesi CEE elencati in allegato alla direttiva CEE n. 83/189 del 28-31983. e successivi aggiornamenti.
In assenza delle procedure di prova di cui al primo comma, possono essere applicate, previa approvazione dell'autorità competente di uno dei Paesi dell'Unione europea, procedure previste da:
a) regole tecniche legalmente applicate in Paesi esterni alla CEE;
b)
norme tecniche emesse da organismi di normazione di Paesi esterni alla CEE.
Nella dichiarazione di cui al primo comma, l'attestante ha l obbligo di:
- quantificare le caratteristiche e le prestazioni del prodotto. secondo le indicazioni dell'allegato A;
- indicare il laboratorio presso il quale sono state eseguite le prove, o l'organismo di certificazione del prodotto;
- evidenziare le procedure di prova applicate.
Nel caso di componenti prodotti da imprese che abbiano conseguito una certificazione di rispondenza ai requisiti fissati dalle nonne UNI EN ISO serie 9.000, la dichiarazione di cui al primo comma puó essere sottoscritta senza alcun riferimento al laboratorio presso il quale sono state effettuate le prove.

Art. 4.
Indicazioni sui prodotti degli estremi della certificazione

L indicazione degli estremi della avvenuta certificazione da riportare sui componenti a cura del produttore o del suo mandatario stabilito nell Unione europea. consiste nell'indicazione sintetica delle caratteristiche e prestazioni riportate nella dichiarazione di cui all art. 3.
Per i componenti che, per tipologia o per dimensioni, non consentano di apporre sugli stessi le indicazioni di cui al primo comma, le stesse dovranno essere riportate sulla confezione o sull'imballaggio, ovvero, solo se venduti alla rinfusa e quindi privi di imballaggio. sugli scaffali di vendita unitamente alle indicazioni atte ad identificare la partita cui si riferiscono. Sono fatte in ogni caso salve le diverse disposizioni comunitarie in materia.

Art. 5.
Disposizioni transitorie ed entrata in vigore

Al fine di favorire lo smaltimento delle scorte dei componenti prodotti ed importati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni previste nei precedenti articoli si applicano ad essi solo successivamente al decorso di diciotto mesi da tale data.
Il presente decreto entra in vigore il 5 novembre 1998.

Allegato A (1, 2, 3)

DECRETO MINISTERIALE 2 APRILE 1998
MODALITA' DI CERTIFICAZIONE DELLE CARATTERISTICHE E DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE DEGLI EDIFICI E DEGLI IMPIANTI AD ESSI CONNESSI.


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